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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 3991/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...]ò (ME) il 28/5/1957 (c.f.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Sabrina Polizzi, rappresentante e difensore;
ricorrenti avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/9/2024, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di
Palermo, a definizione del procedimento n. 3579/2013 R.G., in data 19/7-10/10/2013 (cfr. all. 5 al ricorso), hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione nella parte relativa al mantenimento a carico di corrisposto in favore di Parte_2 [...]
per il di lei mantenimento personale (stabilito nella misura di € Parte_1
1 600,00 in sede di separazione consensuale). Ciò in conseguenza delle mutate condizioni economiche del ricorrente, ad oggi privo di occupazione lavorativa.
Le parti hanno concluso, pertanto, chiedendo di modificare le statuizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“ridurre l'assegno di mantenimento dovuto da euro 600,00 ad euro 50,00 o nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
- porre, quindi a carico del sigg oggi disoccupato, l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di euro 50,00 a tiolo di contribuzione al mantenimento della stessa, detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT”.
Nulla osta all'accoglimento dell'istanza nell'effettivo ed espresso accordo delle parti.
Deve, pertanto, prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
3579/2013 R.G. in data 19/7-10/10/2013, consistente nella riduzione ad € 50,00 dell'assegno di mantenimento personale corrisposto da in favore di Parte_2 [...]
, da versare entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
3579/2013 R.G. in data 19/7-10/10/2013, nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Palermo, camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 3991/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...]ò (ME) il 28/5/1957 (c.f.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Sabrina Polizzi, rappresentante e difensore;
ricorrenti avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/9/2024, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di
Palermo, a definizione del procedimento n. 3579/2013 R.G., in data 19/7-10/10/2013 (cfr. all. 5 al ricorso), hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione nella parte relativa al mantenimento a carico di corrisposto in favore di Parte_2 [...]
per il di lei mantenimento personale (stabilito nella misura di € Parte_1
1 600,00 in sede di separazione consensuale). Ciò in conseguenza delle mutate condizioni economiche del ricorrente, ad oggi privo di occupazione lavorativa.
Le parti hanno concluso, pertanto, chiedendo di modificare le statuizioni di separazione alle seguenti condizioni:
“ridurre l'assegno di mantenimento dovuto da euro 600,00 ad euro 50,00 o nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta congrua e di giustizia.
- porre, quindi a carico del sigg oggi disoccupato, l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla signora entro il giorno cinque di ogni mese, la Parte_1 somma mensile di euro 50,00 a tiolo di contribuzione al mantenimento della stessa, detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT”.
Nulla osta all'accoglimento dell'istanza nell'effettivo ed espresso accordo delle parti.
Deve, pertanto, prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
3579/2013 R.G. in data 19/7-10/10/2013, consistente nella riduzione ad € 50,00 dell'assegno di mantenimento personale corrisposto da in favore di Parte_2 [...]
, da versare entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici ISTAT.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) prende atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 3712/2013 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
3579/2013 R.G. in data 19/7-10/10/2013, nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Palermo, camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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