Sentenza 19 dicembre 1979
Massime • 2
Poiche una societa per azioni non si estingue per il solo fatto della liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese, essendo a cio necessario che alla cancellazione corrisponda l'effettivo esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti ad essa capo, l'indicata cancellazione non osta a che l'amministrazione finanziaria possa accertare a carico della societa medesima, in persona del liquidatore, un reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile, prodotto dalla contribuente prima della cessazione della sua attivita, fino a quando non siano decorsi i termini di legge per l'accertamento stesso. ( V 5489/78, mass n 395262; ( V 2670/76, mass n 381450).*
L'accertamento della congruita del prezzo di una compravendita immobiliare, effettuato dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro, non spiega efficacia vincolante per la Determinazione, a carico del venditore, del reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile, e puo essere disatteso, dall'ufficio delle imposte dirette, senza alcun Obbligo di particolare motivazione, indipendentemente dalla motivazione richiesta in via generale per la quantificazione di detto imponibile. Pertanto, qualora il venditore sia una societa tassabile in base a bilancio, e l'amministrazione, per l'imponibile di ricchezza mobile, ritenga inesatta od infedele l'impostazione di bilancio inerente all'indicato prezzo, integrandola con il ricorso ad elementi induttivi in applicazione dell'art 119 terzo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645, del relativo atto di accertamento la contribuente puo chiedere il Sindacato, dinanzi all'autorita giudiziaria, solo per l'eventuale omessa motivazione circa gli estremi essenziali della pretesa fiscale, ma non anche per l'eventuale omessa motivazione circa i criteri adottati per disattendere le menzionate valutazioni dell'ufficio del registro, investendo cio una questione di tecnica di stima del reddito, e, cioe, di estimazione semplice, riservata alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi e sotto il vigore dell'art 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639. ( V 4582/76, mass n 383327; ( V 1271/71, mass n 351438).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/1979, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1979 |
Testo completo
L'accertamento della congruita del prezzo di una compravendita immobiliare, effettuato dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro, non spiega efficacia vincolante per la Determinazione, a carico del venditore, del reddito imponibile con l'imposta di ricchezza mobile, e puo essere disatteso, dall'ufficio delle imposte dirette, senza alcun Obbligo di particolare motivazione, indipendentemente dalla motivazione richiesta in via generale per la quantificazione di detto imponibile. Pertanto, qualora il venditore sia una societa tassabile in base a bilancio, e l'amministrazione, per l'imponibile di ricchezza mobile, ritenga inesatta od infedele l'impostazione di bilancio inerente all'indicato prezzo, integrandola con il ricorso ad elementi induttivi in applicazione dell'art 119 terzo comma del DPR 29 gennaio 1958 n 645, del relativo atto di accertamento la contribuente puo chiedere il Sindacato, dinanzi all'autorita giudiziaria, solo per l'eventuale omessa motivazione circa gli estremi essenziali della pretesa fiscale, ma non anche per l'eventuale omessa motivazione circa i criteri adottati per disattendere le menzionate valutazioni dell'ufficio del registro, investendo cio una questione di tecnica di stima del reddito, e, cioe, di estimazione semplice, riservata alla cognizione delle commissioni tributarie, ai sensi e sotto il vigore dell'art 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639. ( V 4582/76, mass n 383327; ( V 1271/71, mass n 351438).*