Articolo 9 della Legge 1 agosto 1962, n. 1206
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5 settembre 1962
Art. 9. Concorso per la carriera di concetto

L'esame di concorso per la carriera di concetto e' scritto e orale.
L'esame scritto verte su:
1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;
2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.
L'esame orale verte su:
1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;
2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.
L'esame scritto e orale puo' estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.
Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 20 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
Consegue la idoneita' il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.
Entrata in vigore il 5 settembre 1962