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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentanti e difesi in giudizio dagli avv.ti Ortis Pellizzer, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in San Zenone degli Ezzelini (TV), via Guglielmo Marconi
n. 102, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO in persona del curatore pro tempore, corrente in Treviso, Controparte_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Maria Laura Triches, con domicilio eletto presso il
1 suo studio in Treviso, piazza Delle Istituzioni n. 50, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, notificata in data 29 febbraio 2024, per i motivi di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione d'appello del 18 marzo 2024. Per l'effetto, dichiarare che nessun diritto di credito sussiste a favore del fallimento della società e che nulla è CP_1 dovuto al fallimento della società da parte dei signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di residuo prezzo per la compravendita dell'immobile sito in Castelfranco Veneto (TV), meglio descritto in narrativa. Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. In via istruttoria, si insiste per la rimessione in istruttoria della causa, ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, per l'ammissione delle istanze di istruttoria orale dedotte in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 30.12.2020 e non ammesse dal Giudice di primo grado;
la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc e produzione in giudizio, di copia della distinta della banca trattaria che dimostra l'intervenuto incasso dell'importo di euro 30.000,00.= staccato dalla promissaria acquirente in data 4.09.2008”. Parte_2
CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO APPELLATO:
“Nel merito, in via principale, respingersi interamente la presente impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti esposti. Confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024 di data 29.1.2024, notificata in data 29.2.2024. In via istruttoria, si ripropongono le conclusioni svolte in via istruttoria nel giudizio di primo grado di seguito formulate. In ragione delle eccezioni e deduzioni di cui alla memoria istruttoria di
2 replica del 18 gennaio 2021 dimessa nel giudizio Trib. Treviso RG 492/2020, rigettare le istanze istruttorie avversarie tutte;
per la denegata ipotesi di ammissione della prova per testi ex adverso richiesta ammettersi il fallimento alla prova contraria con il teste;
ammettersi Testimone_1 prova per testi sul capitolo indicato in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 28 dicembre
2020 dimessa nel giudizio di primo grado;
ammettersi la prova contraria per testi su seguenti ulteriori capitoli indicati in memoria istruttoria di replica del 18 gennaio 2021 dimessa nel giudizio di primo grado: 1) vero che nella data del rogito di compravendita per cui è causa la società venditrice per il tramite di chi l'ha ivi rappresentata ha ricevuto in pagamento gli assegni bancari di cu al doc. n. 3 che si rammostra;
2) vero che a fronte dei titoli ricevuti al rogito di cui al capitolo che precede la società venditrice ha riportato in contabilità le corrispondenti registrazioni come da doc. n. 17 che si rammostra”; il tutto con il teste sig. . In Testimone_1 ogni caso, con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2024, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024 e notificata il successivo 29 febbraio 2024, con cui è stata accolta la domanda proposta ai loro danni dal fallimento di onde ottenere la condanna al CP_1 pagamento dell'importo di euro 78.991,00.=, oltre interessi e spese di lite, a titolo di residuo corrispettivo prezzo dovuto per la vendita da parte della società in bonis di compendio immobiliare sito in Castelfranco Veneto (TV), in forza di contratto notarile del 21.10.2010, pattuente il prezzo complessivo di euro 364.000,00.=.
In particolare, dinanzi al Tribunale di Treviso, il fallimento attore, evocando in giudizio gli odierni appellanti, deduceva che in sede di rogito notarile era attestato il versamento del prezzo pattuito indicato a mezzo di una serie di assegni bancari e circolari rispetto ai quali il curatore affermava il mancato incasso da parte della società dell'assegno bancario n.
0251940330-05, tratto su Banca Antonveneta, dell'importo di euro 39.495,50.=, emesso da
3 , e dell'assegno bancario n. 0302319487-02, dell'importo di euro 39.495,50.=, Parte_1 tratto su Credito Trevigiano, emesso da , per il totale riportato di euro 78.991,00.=. Parte_2
Assumendosi ancora creditore in luogo dell'impresa in bonis, il fallimento concludeva CP_1 per la condanna dei convenuti al pagamento del residuo prezzo indicato, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio, e concludevano per il rigetto Parte_1 Parte_2 delle pretese attoree, assumendo che i legali rappresentanti della società venditrice avevano rinunciato all'incasso dei predetti assegni, in forza di pregressi accordi intervenuti tra le parti.
Nel dettaglio, i convenuti asserivano che, alla data prevista per la sottoscrizione del rogito, essendo l'immobile allo stato grezzo avanzato e gravato da ipoteca volontaria iscritta in favore di
Banca Popolare di Vicenza, il corrispettivo del compendio era stato concordato tra le parti nell'importo inferiore di euro 280.000,00.=, ma che il notaio rogante aveva consigliato le parti di indicare nel rogito il prezzo superiore di euro 364.000,00.=, essendo quello di euro 280.000,00.= di molto inferiore rispetto a quello praticato in occasione delle compravendite di altre unità abitative comprese nel medesimo complesso immobiliare. Così, a detta dei convenuti, sarebbe intervenuta l'intesa tra le parti che i compratori avrebbero emesso gli assegni in pagamento per il prezzo risultante dal rogito e che gli assegni n. 0251940330-05, n. 032319486-01, n.
0302319487-02, per un totale di euro 83.600,00.= non sarebbero stati incassati dalla società venditrice. Peraltro, i convenuti affermavano che i legali rappresentanti di per CP_1 indicazione del notaio, avevano sottoscritto su copia fotostatica degli assegni predetti la dichiarazione con cui era formalizzata la rinuncia all'incasso dei assegni medesimi, come da documento prodotto in atti, essendo i mezzi di pagamento trattenuti dai venditori.
A sua volta, la curatela fallimentare eccepiva inopponibilità alla procedura della rinuncia predetta, mancando essa di data certa, nonché affermando che il documento dimesso non poteva avere alcuna efficacia probatoria, considerata illeggibilità delle sottoscrizioni, non risultando la qualità dei dichiaranti quali rappresentati della società in bonis e neppure risultando la rinuncia al credito corrispettivo dovuto secondo contratto.
Il Tribunale di Treviso, rigettate le istanze istruttorie delle parti, evidenziava che secondo le regole proprie del riparto degli oneri probatori sottesi al giudizio, competeva ai convenuti dare
4 la prova del fatto impeditivo della pretesa vantata dalla procedura, ovvero la rinuncia operata dalla società in bonis al credito azionato dalla procedura. Ciò premesso, il primo Giudice affermava essere inammissibili, a mente degli artt. 2722 e 2723 cc, le prove orali dedotte dai convenuti e volte a dare contezza degli accordi allegati, avendo ad oggetto la domanda l'affermata esistenza di un patto aggiunto e contrario coevo o anteriore rispetto a quanto risultante della compravendita, quanto a pattuizione del prezzo. Inoltre, e quanto alla produzione documentale già citata, il Tribunale osservava che la rinuncia in questione non indicava alcun riferimento temporale o data in modo da poterla riferire al rogito notarile, così come non indicava nessun nome dei contraenti e nessun riferimento alla causa negoziale sottostante. In ogni caso, il primo Giudice affermava l'impossibilità di applicare l'art. 2723 cc, in tema di patti posteriori alla formazione del documento, in ragione dell'assenza di data certa della rinuncia.
Essendo, quindi, pacifico che il corrispettivo prezzo relativo agli assegni citati dalla procedura non erano stati versati, il Tribunale condannava i convenuti secondo quanto già accennato, regolando in ragione della soccombenza le spese di lite.
Come detto, e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 pronuncia del Tribunale di Treviso, insistendo per il rigetto della domanda di condanna avanzata dal fallimento ed avanzando due motivi di gravame riferiti alla asserita erronea o omessa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2722, 2723 e 2724 cc, essendo stata erroneamente esclusa l'ammissione delle prove testimoniali articolate in prime cure e sulle quali gli appellanti hanno insistito nella presente sede di impugnazione.
Con il primo motivo di appello, gli impugnanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 2723 cc, ritenendo non essere provata la posteriorità della pattuizione di rinuncia in assenza di data certa del documento prodotto. In punto gli appellanti hanno affermato che, secondo loro deduzione, la rinuncia all'incasso fosse contestuale al rogito e non posteriore, non avendo alcun senso richiamare ai fini del rigetto della loro eccezione la disposizione normativa in commento. In riferimento, poi, all'asserita erronea applicazione dell'art. 2722 cc, avendo il Tribunale ritenuto l'allegato accordo di rinuncia un patto contrario coevo alla compravendita ed indicate corrispettivo inferiore rispetto a quanto
5 risultante dal rogito, con conseguente affermata inammissibilità della prova orale, Parte_1
e hanno censurato la decisione affermando che la prova testimoniale non
[...] Parte_2 era diretta a dare contezza del patto coevo e contrario, in realtà già risultante dal documento prodotto quale copia fotostatica della rinuncia, ma semplice a chiarire o meglio intendere il documento medesimo, non sussistendo quindi nessun divieto di prova testimoniale rilevante ai sensi della norma citata. A detta degli appellanti, la prova testimoniale avrebbe consentito di dare contezza che, contestualmente alla compravendita, la venditrice per il tramite dei suoi legali rappresentati aveva rinunciato a parte del credito corrispettivo indicato in contratto e infondatamente fatto valere in giudizio.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato che il primo Giudice, senza specifica motivazione punto avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2724 cc, secondo cui la prova testimoniale sarebbe comunque ammessa senza limitazione nel caso in cui vi sia un principio di prova scritta, costituito da qualsiasi documento proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda o dal suo rappresentate che faccia apparire verosimile il fatto allegato. Secondo e la prova testimoniale correttamente si sarebbe Parte_1 Parte_2 dovuta ammettere al fine di provare l'eccepita rinuncia al residuo credito azionato in giudizio.
Il si è costituito nella presente sede di impugnazione, resistendo Controparte_2 al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata ed il favore delle spese di lite.
*****
6 del rogito ed avente la medesima data, si sarebbe concordato di far figurare nella compravendita un prezzo maggiore, coerente con il corrispettivo incassato per le unità già vendute del medesimo complesso immobiliare, rispetto a quello inferiore effettivamente concordato tra le parti, considerato lo stato di grezzo avanzato di quanto acquistato ed essendo l'immobile gravato da ipoteca. Gli odierni appellanti hanno fondato l'affermata l'infondatezza della pretesa di controparte sull'apparente accordo di determinazione del prezzo come risultante dal rogito, chiedendo fosse dato rilievo alla effettiva volontà delle parti, come attestata dalla “rinuncia” espressa dai legali rappresentanti della venditrice ad incassare gli assegni che il fallimento afferma non essere stati pagati e che gli stessi appellanti hanno allegato di avere trattenuto in ragione dell'effettivo accordo sul prezzo inferiore. In altre parole, gli impugnanti non hanno allegato che la società venditrice avrebbe rinunciato al residuo corrispettivo prezzo effettivamente pattuito e, quindi, al residuo credito effettivamente sussistente come indicato al rogito, ma che essa avrebbe rinunciato ad incassare gli assegni, pur emessi per detto residuo corrispettivo, in quanto detto residuo credito non sarebbe in realtà esistito in quanto il prezzo effettivamente concordato tra le parti sarebbe stato inferiore. Peraltro, secondo detta impostazione difensiva, la “rinuncia” espressa sulla copia fotostatica degli assegni trattenuti dagli acquirenti e non incassati, rinuncia quindi riguardante l'importo azionato dalla procedura, costituirebbe la prova scritta, o almeno l'inizio di prova scritta, della controdichiarazione resa dai legali rappresentanti della società in bonis venditrice.
2 – In detta prospettiva, che va ricondotta all'allegazione della simulazione del prezzo indicato nel rogito rispetto a quello effettivamente concordato ed inferiore, assume rilevanza la disciplina prevista dall'art. 2722 cc secondo cui la prova per testimoni non è ammessa se abbia ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento per il quale si alleghi che la stipulazione sia stata contemporanea, norma questa a cui fa riferimento quanto disposto in tema di simulazione dall'art. 1417 cc secondo cui la prova testimoniale, o anche presuntiva, non è ammessa se la domanda di simulazione sia stata proposta dalle parti, salvo che essa sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Nel caso di specie, escluso che l'affermata simulazione del prezzo sia diretta ad affermare l'illiceità del contratto, la difformità tra quanto dichiarato quale
7 prezzo nel contratto di compravendita e quanto in realtà asseritamente concordato effettivamente
è fatta valere dalla parte del contratto medesimo al fine di fare prevalere la realtà sull'apparenza, in modo da fondare l'eccezione impeditiva l'accoglimento della domanda del fallimento che ha agito utendo iuribus in luogo della società venditrice in bonis. Ne consegue che la prova della difforme volontà coeva alla formazione del documento, costituito dal contratto di compravendita, deve essere fornita mediante la produzione della controdichiarazione, ovvero dell'atto scritto da cui risulti la diversa volontà delle parti, non essendo ammessa la prova testimoniale, salvo che per le ipotesi eccezionali di cui all'art. 2724 cc, ovvero per l'ipotesi che interessa in cui sussista un principio di prova scritta costituito da qualsiasi documento proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
3 – Ciò precisato in termini generali, parte appellante ha affermato, fin dal primo grado di giudizio, che il documento da cui risulterebbe la difforme volontà relativa alla determinazione del minore prezzo effettivamente concordato tra le parti all'atto della compravendita sarebbe rappresentato dalla dichiarazione di rinuncia, pur senza data, assertitamente sottoscritta dai legali rappresentanti di desumendosi che detta dichiarazione si riferisca proprio al contratto di CP_1 compravendita notarile in ragione del fatto che essa chiaramente riguarda gli assegni costituenti i mezzi di pagamento citati nel rogito. Tuttavia, appare rilevante considerare che il documento in questione è prodotto per dare la prova del minore prezzo difforme nei confronti del fallimento che è soggetto terzo rispetto all'affermato accordo differente sul prezzo rispetto a quello indicato nel rogito, di modo che il documento in questione, essendo privo di data certa ed a norma dell'art. 2704 cc, non può essere opponibile al fallimento come prova dell'accordo simulatorio e neppure, pertanto, come inizio di prova scritta che renderebbe ammissibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724 cc. In argomento, si deve aderire, dunque, alla giurisprudenza di legittimità che ha avuto occasione a più riprese di affermare che l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 cc, che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di
8 fallimento” (Cass. n. 6577/1997, Cass. n. 12172/2000, Cass. n. 18824/2003 e Cass. n.
24950/2020).
3.1 – Il citato art. 2704 cc dispone che la data certa può essere ritenuta tale solo se la scrittura sia stata registrata o dal giorno della morte e della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l'ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura sia riprodotto in atti pubblici o, infine, in ragione di altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Sotto quest'ultimo profilo, poi, è stato chiarito che la prova di ogni altro fatto idoneo ad attribuire al documento data certa, con conseguente sua opponibilità al terzo, può essere offerta anche a mezzo di testimoni o di presunzioni ove abbiano oggetto un fatto estrinseco rispetto alla data di formazione del documento, non essendo detta prova ammissibile ove essa verta sulle circostanze relative alla data della scrittura ovvero su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa (Cass. n. 16976/2006 e Cass. n. 22430/2009). Nel caso di specie, le prove orali su cui parte appellante ha insistito nella relativa ammissione anche nella presente sede di gravame non possono essere ammesse al fine di dare la prova della data certa del documento da cui risulterebbe la volontà diversa delle parti circa la determinazione negoziale del prezzo di compravendita. In effetti, le prove rilevati in punto sono articolate in modo tale da offrire l'accertamento proprio delle circostanze relative alla data della formazione della scrittura coeva alla conclusione del rogito notarile, di modo che le stesse debbono reputarsi inammissibili (vedasi in particolare i capp. nn. 5 e 29 di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc.
5 – In conclusione, l'appello deve essere respinto, confermandosi la sentenza gravata, seppure con diversa motivazione. Le spese del grado seguono la soccombenza di e Parte_1
e vanno liquidate, considerato il valore della causa, in applicazione del D.M. n. Parte_2
55/2014 e successive integrazioni e modifiche. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
9
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna gli appellanti e a pagare in favore dell'appellato Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
9.991,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminare ad ogni considerazione di merito circa la fondatezza dei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente considerata loro connessione, è il rilievo che parte convenuta, fin dal primo grado di giudizio, non ha affermato l'infondatezza della domanda attorea in ragione della circostanza secondo cui il residuo prezzo corrispettivo indicato nel rogito di compravendita immobiliare fosse stato saldato, quanto la circostanza secondo cui, in realtà, detto corrispettivo residuo non sarebbe dovuto posto che, con patto coevo alla stipulazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentanti e difesi in giudizio dagli avv.ti Ortis Pellizzer, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in San Zenone degli Ezzelini (TV), via Guglielmo Marconi
n. 102, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO in persona del curatore pro tempore, corrente in Treviso, Controparte_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Maria Laura Triches, con domicilio eletto presso il
1 suo studio in Treviso, piazza Delle Istituzioni n. 50, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Nel merito, riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, notificata in data 29 febbraio 2024, per i motivi di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione d'appello del 18 marzo 2024. Per l'effetto, dichiarare che nessun diritto di credito sussiste a favore del fallimento della società e che nulla è CP_1 dovuto al fallimento della società da parte dei signori e CP_1 Parte_1 Parte_2
a titolo di residuo prezzo per la compravendita dell'immobile sito in Castelfranco Veneto (TV), meglio descritto in narrativa. Con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. In via istruttoria, si insiste per la rimessione in istruttoria della causa, ai fini dell'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, per l'ammissione delle istanze di istruttoria orale dedotte in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 30.12.2020 e non ammesse dal Giudice di primo grado;
la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc e produzione in giudizio, di copia della distinta della banca trattaria che dimostra l'intervenuto incasso dell'importo di euro 30.000,00.= staccato dalla promissaria acquirente in data 4.09.2008”. Parte_2
CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO APPELLATO:
“Nel merito, in via principale, respingersi interamente la presente impugnazione, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti esposti. Confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024 di data 29.1.2024, notificata in data 29.2.2024. In via istruttoria, si ripropongono le conclusioni svolte in via istruttoria nel giudizio di primo grado di seguito formulate. In ragione delle eccezioni e deduzioni di cui alla memoria istruttoria di
2 replica del 18 gennaio 2021 dimessa nel giudizio Trib. Treviso RG 492/2020, rigettare le istanze istruttorie avversarie tutte;
per la denegata ipotesi di ammissione della prova per testi ex adverso richiesta ammettersi il fallimento alla prova contraria con il teste;
ammettersi Testimone_1 prova per testi sul capitolo indicato in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 28 dicembre
2020 dimessa nel giudizio di primo grado;
ammettersi la prova contraria per testi su seguenti ulteriori capitoli indicati in memoria istruttoria di replica del 18 gennaio 2021 dimessa nel giudizio di primo grado: 1) vero che nella data del rogito di compravendita per cui è causa la società venditrice per il tramite di chi l'ha ivi rappresentata ha ricevuto in pagamento gli assegni bancari di cu al doc. n. 3 che si rammostra;
2) vero che a fronte dei titoli ricevuti al rogito di cui al capitolo che precede la società venditrice ha riportato in contabilità le corrispondenti registrazioni come da doc. n. 17 che si rammostra”; il tutto con il teste sig. . In Testimone_1 ogni caso, con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2024, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024 e notificata il successivo 29 febbraio 2024, con cui è stata accolta la domanda proposta ai loro danni dal fallimento di onde ottenere la condanna al CP_1 pagamento dell'importo di euro 78.991,00.=, oltre interessi e spese di lite, a titolo di residuo corrispettivo prezzo dovuto per la vendita da parte della società in bonis di compendio immobiliare sito in Castelfranco Veneto (TV), in forza di contratto notarile del 21.10.2010, pattuente il prezzo complessivo di euro 364.000,00.=.
In particolare, dinanzi al Tribunale di Treviso, il fallimento attore, evocando in giudizio gli odierni appellanti, deduceva che in sede di rogito notarile era attestato il versamento del prezzo pattuito indicato a mezzo di una serie di assegni bancari e circolari rispetto ai quali il curatore affermava il mancato incasso da parte della società dell'assegno bancario n.
0251940330-05, tratto su Banca Antonveneta, dell'importo di euro 39.495,50.=, emesso da
3 , e dell'assegno bancario n. 0302319487-02, dell'importo di euro 39.495,50.=, Parte_1 tratto su Credito Trevigiano, emesso da , per il totale riportato di euro 78.991,00.=. Parte_2
Assumendosi ancora creditore in luogo dell'impresa in bonis, il fallimento concludeva CP_1 per la condanna dei convenuti al pagamento del residuo prezzo indicato, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio, e concludevano per il rigetto Parte_1 Parte_2 delle pretese attoree, assumendo che i legali rappresentanti della società venditrice avevano rinunciato all'incasso dei predetti assegni, in forza di pregressi accordi intervenuti tra le parti.
Nel dettaglio, i convenuti asserivano che, alla data prevista per la sottoscrizione del rogito, essendo l'immobile allo stato grezzo avanzato e gravato da ipoteca volontaria iscritta in favore di
Banca Popolare di Vicenza, il corrispettivo del compendio era stato concordato tra le parti nell'importo inferiore di euro 280.000,00.=, ma che il notaio rogante aveva consigliato le parti di indicare nel rogito il prezzo superiore di euro 364.000,00.=, essendo quello di euro 280.000,00.= di molto inferiore rispetto a quello praticato in occasione delle compravendite di altre unità abitative comprese nel medesimo complesso immobiliare. Così, a detta dei convenuti, sarebbe intervenuta l'intesa tra le parti che i compratori avrebbero emesso gli assegni in pagamento per il prezzo risultante dal rogito e che gli assegni n. 0251940330-05, n. 032319486-01, n.
0302319487-02, per un totale di euro 83.600,00.= non sarebbero stati incassati dalla società venditrice. Peraltro, i convenuti affermavano che i legali rappresentanti di per CP_1 indicazione del notaio, avevano sottoscritto su copia fotostatica degli assegni predetti la dichiarazione con cui era formalizzata la rinuncia all'incasso dei assegni medesimi, come da documento prodotto in atti, essendo i mezzi di pagamento trattenuti dai venditori.
A sua volta, la curatela fallimentare eccepiva inopponibilità alla procedura della rinuncia predetta, mancando essa di data certa, nonché affermando che il documento dimesso non poteva avere alcuna efficacia probatoria, considerata illeggibilità delle sottoscrizioni, non risultando la qualità dei dichiaranti quali rappresentati della società in bonis e neppure risultando la rinuncia al credito corrispettivo dovuto secondo contratto.
Il Tribunale di Treviso, rigettate le istanze istruttorie delle parti, evidenziava che secondo le regole proprie del riparto degli oneri probatori sottesi al giudizio, competeva ai convenuti dare
4 la prova del fatto impeditivo della pretesa vantata dalla procedura, ovvero la rinuncia operata dalla società in bonis al credito azionato dalla procedura. Ciò premesso, il primo Giudice affermava essere inammissibili, a mente degli artt. 2722 e 2723 cc, le prove orali dedotte dai convenuti e volte a dare contezza degli accordi allegati, avendo ad oggetto la domanda l'affermata esistenza di un patto aggiunto e contrario coevo o anteriore rispetto a quanto risultante della compravendita, quanto a pattuizione del prezzo. Inoltre, e quanto alla produzione documentale già citata, il Tribunale osservava che la rinuncia in questione non indicava alcun riferimento temporale o data in modo da poterla riferire al rogito notarile, così come non indicava nessun nome dei contraenti e nessun riferimento alla causa negoziale sottostante. In ogni caso, il primo Giudice affermava l'impossibilità di applicare l'art. 2723 cc, in tema di patti posteriori alla formazione del documento, in ragione dell'assenza di data certa della rinuncia.
Essendo, quindi, pacifico che il corrispettivo prezzo relativo agli assegni citati dalla procedura non erano stati versati, il Tribunale condannava i convenuti secondo quanto già accennato, regolando in ragione della soccombenza le spese di lite.
Come detto, e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 pronuncia del Tribunale di Treviso, insistendo per il rigetto della domanda di condanna avanzata dal fallimento ed avanzando due motivi di gravame riferiti alla asserita erronea o omessa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2722, 2723 e 2724 cc, essendo stata erroneamente esclusa l'ammissione delle prove testimoniali articolate in prime cure e sulle quali gli appellanti hanno insistito nella presente sede di impugnazione.
Con il primo motivo di appello, gli impugnanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 2723 cc, ritenendo non essere provata la posteriorità della pattuizione di rinuncia in assenza di data certa del documento prodotto. In punto gli appellanti hanno affermato che, secondo loro deduzione, la rinuncia all'incasso fosse contestuale al rogito e non posteriore, non avendo alcun senso richiamare ai fini del rigetto della loro eccezione la disposizione normativa in commento. In riferimento, poi, all'asserita erronea applicazione dell'art. 2722 cc, avendo il Tribunale ritenuto l'allegato accordo di rinuncia un patto contrario coevo alla compravendita ed indicate corrispettivo inferiore rispetto a quanto
5 risultante dal rogito, con conseguente affermata inammissibilità della prova orale, Parte_1
e hanno censurato la decisione affermando che la prova testimoniale non
[...] Parte_2 era diretta a dare contezza del patto coevo e contrario, in realtà già risultante dal documento prodotto quale copia fotostatica della rinuncia, ma semplice a chiarire o meglio intendere il documento medesimo, non sussistendo quindi nessun divieto di prova testimoniale rilevante ai sensi della norma citata. A detta degli appellanti, la prova testimoniale avrebbe consentito di dare contezza che, contestualmente alla compravendita, la venditrice per il tramite dei suoi legali rappresentati aveva rinunciato a parte del credito corrispettivo indicato in contratto e infondatamente fatto valere in giudizio.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato che il primo Giudice, senza specifica motivazione punto avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 2724 cc, secondo cui la prova testimoniale sarebbe comunque ammessa senza limitazione nel caso in cui vi sia un principio di prova scritta, costituito da qualsiasi documento proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda o dal suo rappresentate che faccia apparire verosimile il fatto allegato. Secondo e la prova testimoniale correttamente si sarebbe Parte_1 Parte_2 dovuta ammettere al fine di provare l'eccepita rinuncia al residuo credito azionato in giudizio.
Il si è costituito nella presente sede di impugnazione, resistendo Controparte_2 al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata ed il favore delle spese di lite.
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6 del rogito ed avente la medesima data, si sarebbe concordato di far figurare nella compravendita un prezzo maggiore, coerente con il corrispettivo incassato per le unità già vendute del medesimo complesso immobiliare, rispetto a quello inferiore effettivamente concordato tra le parti, considerato lo stato di grezzo avanzato di quanto acquistato ed essendo l'immobile gravato da ipoteca. Gli odierni appellanti hanno fondato l'affermata l'infondatezza della pretesa di controparte sull'apparente accordo di determinazione del prezzo come risultante dal rogito, chiedendo fosse dato rilievo alla effettiva volontà delle parti, come attestata dalla “rinuncia” espressa dai legali rappresentanti della venditrice ad incassare gli assegni che il fallimento afferma non essere stati pagati e che gli stessi appellanti hanno allegato di avere trattenuto in ragione dell'effettivo accordo sul prezzo inferiore. In altre parole, gli impugnanti non hanno allegato che la società venditrice avrebbe rinunciato al residuo corrispettivo prezzo effettivamente pattuito e, quindi, al residuo credito effettivamente sussistente come indicato al rogito, ma che essa avrebbe rinunciato ad incassare gli assegni, pur emessi per detto residuo corrispettivo, in quanto detto residuo credito non sarebbe in realtà esistito in quanto il prezzo effettivamente concordato tra le parti sarebbe stato inferiore. Peraltro, secondo detta impostazione difensiva, la “rinuncia” espressa sulla copia fotostatica degli assegni trattenuti dagli acquirenti e non incassati, rinuncia quindi riguardante l'importo azionato dalla procedura, costituirebbe la prova scritta, o almeno l'inizio di prova scritta, della controdichiarazione resa dai legali rappresentanti della società in bonis venditrice.
2 – In detta prospettiva, che va ricondotta all'allegazione della simulazione del prezzo indicato nel rogito rispetto a quello effettivamente concordato ed inferiore, assume rilevanza la disciplina prevista dall'art. 2722 cc secondo cui la prova per testimoni non è ammessa se abbia ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento per il quale si alleghi che la stipulazione sia stata contemporanea, norma questa a cui fa riferimento quanto disposto in tema di simulazione dall'art. 1417 cc secondo cui la prova testimoniale, o anche presuntiva, non è ammessa se la domanda di simulazione sia stata proposta dalle parti, salvo che essa sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato. Nel caso di specie, escluso che l'affermata simulazione del prezzo sia diretta ad affermare l'illiceità del contratto, la difformità tra quanto dichiarato quale
7 prezzo nel contratto di compravendita e quanto in realtà asseritamente concordato effettivamente
è fatta valere dalla parte del contratto medesimo al fine di fare prevalere la realtà sull'apparenza, in modo da fondare l'eccezione impeditiva l'accoglimento della domanda del fallimento che ha agito utendo iuribus in luogo della società venditrice in bonis. Ne consegue che la prova della difforme volontà coeva alla formazione del documento, costituito dal contratto di compravendita, deve essere fornita mediante la produzione della controdichiarazione, ovvero dell'atto scritto da cui risulti la diversa volontà delle parti, non essendo ammessa la prova testimoniale, salvo che per le ipotesi eccezionali di cui all'art. 2724 cc, ovvero per l'ipotesi che interessa in cui sussista un principio di prova scritta costituito da qualsiasi documento proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
3 – Ciò precisato in termini generali, parte appellante ha affermato, fin dal primo grado di giudizio, che il documento da cui risulterebbe la difforme volontà relativa alla determinazione del minore prezzo effettivamente concordato tra le parti all'atto della compravendita sarebbe rappresentato dalla dichiarazione di rinuncia, pur senza data, assertitamente sottoscritta dai legali rappresentanti di desumendosi che detta dichiarazione si riferisca proprio al contratto di CP_1 compravendita notarile in ragione del fatto che essa chiaramente riguarda gli assegni costituenti i mezzi di pagamento citati nel rogito. Tuttavia, appare rilevante considerare che il documento in questione è prodotto per dare la prova del minore prezzo difforme nei confronti del fallimento che è soggetto terzo rispetto all'affermato accordo differente sul prezzo rispetto a quello indicato nel rogito, di modo che il documento in questione, essendo privo di data certa ed a norma dell'art. 2704 cc, non può essere opponibile al fallimento come prova dell'accordo simulatorio e neppure, pertanto, come inizio di prova scritta che renderebbe ammissibile la prova testimoniale a norma dell'art. 2724 cc. In argomento, si deve aderire, dunque, alla giurisprudenza di legittimità che ha avuto occasione a più riprese di affermare che l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 cc, che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di
8 fallimento” (Cass. n. 6577/1997, Cass. n. 12172/2000, Cass. n. 18824/2003 e Cass. n.
24950/2020).
3.1 – Il citato art. 2704 cc dispone che la data certa può essere ritenuta tale solo se la scrittura sia stata registrata o dal giorno della morte e della sopravvenuta impossibilità fisica di colui che l'ha sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura sia riprodotto in atti pubblici o, infine, in ragione di altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Sotto quest'ultimo profilo, poi, è stato chiarito che la prova di ogni altro fatto idoneo ad attribuire al documento data certa, con conseguente sua opponibilità al terzo, può essere offerta anche a mezzo di testimoni o di presunzioni ove abbiano oggetto un fatto estrinseco rispetto alla data di formazione del documento, non essendo detta prova ammissibile ove essa verta sulle circostanze relative alla data della scrittura ovvero su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa (Cass. n. 16976/2006 e Cass. n. 22430/2009). Nel caso di specie, le prove orali su cui parte appellante ha insistito nella relativa ammissione anche nella presente sede di gravame non possono essere ammesse al fine di dare la prova della data certa del documento da cui risulterebbe la volontà diversa delle parti circa la determinazione negoziale del prezzo di compravendita. In effetti, le prove rilevati in punto sono articolate in modo tale da offrire l'accertamento proprio delle circostanze relative alla data della formazione della scrittura coeva alla conclusione del rogito notarile, di modo che le stesse debbono reputarsi inammissibili (vedasi in particolare i capp. nn. 5 e 29 di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc.
5 – In conclusione, l'appello deve essere respinto, confermandosi la sentenza gravata, seppure con diversa motivazione. Le spese del grado seguono la soccombenza di e Parte_1
e vanno liquidate, considerato il valore della causa, in applicazione del D.M. n. Parte_2
55/2014 e successive integrazioni e modifiche. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
9
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Treviso n. 183/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna gli appellanti e a pagare in favore dell'appellato Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro Controparte_2
9.991,00= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuti gli appellanti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Preliminare ad ogni considerazione di merito circa la fondatezza dei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente considerata loro connessione, è il rilievo che parte convenuta, fin dal primo grado di giudizio, non ha affermato l'infondatezza della domanda attorea in ragione della circostanza secondo cui il residuo prezzo corrispettivo indicato nel rogito di compravendita immobiliare fosse stato saldato, quanto la circostanza secondo cui, in realtà, detto corrispettivo residuo non sarebbe dovuto posto che, con patto coevo alla stipulazione