TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 2483/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 352/2020 del Giudice di Pace di Salerno, resa in data 10/06/2019, depositata in data 24.01.2020 e notificata in data 30.01.2020 all'esito del giudizio R.G. n. 4125/2017.
TRA
, con sede in Salerno alla via Bottigliero, 1, P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, in forza di procura in calce P.IVA_1 all'atto in appello, rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti Marco Del Vecchio E
- PEC .salerno. e Alessandro C.F._1 Email_1 CP_1
Gravante - PEC - presso il cui studio in C.F._2 Email_3
Salerno, al Corso Garibaldi, 109, elettivamente domicilia
– parte appellante –
E
, (cf. ) rapp.to e difeso dall'avv, Nino Nigro, (C.F.: CP_2 C.F._3
) e dall' avv. Stefania Bevilacqua ( , entrambi del foro C.F._4 C.F._5
di Salerno, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio corrente in Salerno, alla via Carlo
Carucci, n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
– parte appellata –
E
, residente in [...]al v.le Degli Olmi n. 16, contumace nel giudizio di Controparte_3
primo grado
- parte appellata contumace – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 352/2020, resa dal Giudice di Pace di Salerno nell'ambito del giudizio R.G. n. 4125/2017, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza n. 352/2020 emessa dal Giudice di Pace di Salerno in data 10/06/2019, depositata in data 24/01/2020 e notificata in data 30/01/2020 per i motivi innanzi indicati, attesa la palese illegittimità della stessa per essere stata assunta in violazione e non corretta applicazione degli artt. 232 c.p.c. e 1189 e 1199 c.c. e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dal dott. nel giudizio di primo grado confermando, per l'effetto, il decreto CP_2 ingiuntivo n. 2804/16 (rg. 12243/16) emesso in data 24.11.2016, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via subordinata nella ipotesi in cui dovesse ritenere applicabile alla fattispecie de qua il disposto dell'art. 1189 c.c., condannare il sig. alla restituzione di quanto Controparte_3 illegittimamente incassato, nonché al pagamento delle spese processuali.”.
Quanto alla prima fase del giudizio, in particolare, con decreto ingiuntivo n. 2804/16 – R.G. n.
12243/16, emesso il 24.11.2016, notificato in data 16.12.2016, il Giudice di Pace di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla , aveva ingiunto al dr. Parte_2 CP_2
di pagare la somma di € 1.212,07, oltre interessi di mora come applicabili per legge ai sensi
[...] del D. Lgs23l/02 maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e il compenso della procedura ex D.M. 55/2014, oltre IVA e CNA come per legge, e rimborso forfettario del l5% per spese generali ex art.15 L.P.
La somma ingiunta si assumeva dovuta a saldo delle forniture di materiale medico/odntoiatrico di cui alle fatture n. 4419/2012, 2564/2014 e 2681/2014, di cui il dr. risultava debitore. CP_2
Con atto di citazione, notificato in data 25.01.2017, il dr. proponeva opposizione avverso il CP_2 predetto decreto ingiuntivo, affermando, nel merito, che i rapport intercorrenti tra il medesimo e la società Intra Lock, erano sempre stati intermediati dal socio di minoranza e socio lavoratore della stessa, ovvero il sig. Il materiale acquistato dal dott. veniva pagato, Controparte_3 CP_2 dopo la consegna, o a mezzo RID bancario oppure in contanti nelle mani del sig. Nel caso CP_3 delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, trattandosi di piccoli importi, queste erano state tutte saldate in contanti, qualche giorno dopo le relative scadenze, nelle mani del sig. presso lo CP_3 studio del dott. , anche alla presenza degli addetti ai lavori. Di tale circostanza, inoltre, era CP_2 ben a conoscenza la società Intra Lock dal momento che nel mese di settembre 2015 il sig. , socio di maggioranza, in compagnia del sig. , anch'egli socio di minoranza, a CP_4 Per_1 seguito di intervenuti problemi tra la Intra Lock e il sig. si erano recati presso lo studio del CP_3 dott. e, assunta l'informazione circa il pagamento avvenuto in contanti delle fatture azionate, CP_2 avevano chiesto al medesimo di sottoscrivere in calce alle fatture stesse la dicitura “pagato a
. CP_3
Si instaurava regolarmente il contraddittorio e la convenuta, con la propria comparsa di costituzione e risposta, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione, insistendo per la conferma del d.i. opposto.
Veniva ammessa la chiamata in causa del sig. il quale era rimasto contumace. Controparte_3
Il Giudice di prime cure riteneva fondata l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo.
Con la spiegata impugnazione, l'appellante ribadiva che la prassi prevedeva che il a CP_3 seguito di preliminare colloquio con il cliente, inviava una mail alla richiedendo Parte_2
l'invio di determinati prodotti, di guisa che quest'ultima spesso consegnava direttamente al CP_3
i prodotti richiesti, accompagnati dal documento di trasporto allo stesso intetato con l'indicazione specifica del cliente di riferimento. In particolare, una volta ricevuta la merce il procedeva CP_3
a consegnarla al cliente in conto visione, modalità di consegna che prevede la possibilità di rendere la merce entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento, decorso il quale la merce deve intendersi accettata con conseguente emissione di fattura.
Infatti, la fattura n. 2654/14, posta a fondamento del monitorio, confermava l'iter descritto in quanto riportante la dicitura “scarico da c. visione n. 1054/001”, facendo espresso richiamo al DDT indicante quale modalità di consegna il Corriere express SDA;
mentre la fattura n. 2681/16 di €
118,95 era una fattura immediate, ovvero rimessa al momento del ritiro della merce, effettuata direttamente presso il Laboratorio della in data 23.04.2014 dal tecnico incaricato dal Parte_1 dott. sig. che firmava per il ritiro. CP_2 Testimone_1
Quanto, infine, alla fattura n. 4419/12 (per la quale i precedenti acconti sull'intero ammontare della fornitura erano avvenuti mediante RID), azionata per il saldo di € 550,00, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che la dicitura apposta dall'appellato circa la consegna delle somme nelle mani del fosse sufficiente alla liberazione dello stesso. CP_3
Si costituiva in giudizio il dott. , il quale rilevava che il pagamento delle fatture nelle CP_2 mani del veniva effettuato in favore della società ed in mani del rappresentante CP_3 monomandatario, come venuto in rilievo nel corso dell'espletamento della prova testimoniale. La documentazione fatta sottoscrivere al Sabato da parte del , alla presenza di CP_4 Per_2
, entrambi soci della società appellante, doveva essere considerata quietanza di pagamento.
[...]
Nel caso di specie, la società appellante, ove avesse voluto far valere l'invalidità della documentazione fatta sottoscrivere al dott. , da parte dei propri rappresentanti in quel CP_2 momento, avrebbe dovuto contestarne il contenuto non veritiero o simulatorio. Al contrario, gli stessi e confermavano la circostanza di aver voluto far sottoscrivere la CP_4 Per_1 dichiarazione al Dott. al fine di richiedere le somme dovute al sig. il CP_2 Controparte_3 quale, probabilmente, non le aveva rimesse alla società. Appare evidente che il Giudice, ritenuto che la circostanza del pagamento fosse stata comprovata documentalmente e confermata dagli stessi testi addotti dalla società opposta, abbia ritenuto per ammessi i capitoli di prova come richiesti nel richiesto interrogatorio formale del terzo chiamato in causa (sig. ex art 232 Controparte_3
c.p.c., tra i quali la circostanza che le somme ingiunte erano state versate, in contanti, nelle mani del ripetuto agente monomandatario ( . Tale versamento, peraltro, come pure confermato dai CP_3 testi di controparte, non era difforme dalle modalità di pagamento usualmente adottate dalla Intra –
Lock spa, ovvero RID, bonifico, assegni o per contanti per piccole cifre.
Circa la ritenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. l'appellato riteneva che il motivo fosse in parte inammissibile e in parte infondato in quanto il Giudice di primo grado, al contrario, aveva ritenuto che il pagamento effettuato nelle mani del e la consapevolezza dei soci CP_3
e dell'intervenuto pagamento, fossero elementi tali da indurre a ritenere provata CP_4 Per_1 la liberazione del debitore.
Tutto quanto premesso, l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello proposto dalla in p.l.r.p.t. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_3
352/2020 depositata dal Giudice di pace di Salerno il 24/01/2020; 2) Condannare l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle competenze e spese del presente grado di appello, con attribuzione ai sottoscritti difensori.”.
Istruita la causa e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice, all'udienza del
03.09.2024, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
In merito al giudizio di opposizione di primo grado, giova, preliminarmente, ricordare che rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.. Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori
- proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. , 19/09/2018 , n. 2819).
Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In merito al caso di specie è possibile sostenere che, dalla documentazione prodotta in atti, si desume la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il dott. (appellato) e la società Intra- CP_2
Lock (appellante); tale rapporto, oltre che non essere contestato dalle parti in causa, viene anche confermato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado.
E' risultato ampiamente confermato dai testi che esisteva una consolidata prassi di gestione dei pagamenti degli ordini, pagamenti che avvenivano tramite rid bancario e, per piccole somme, in contanti.
Mette conto evidenziare che non può dubitarsi della attendibilità dei testi escussi;
non è sufficiente, infatti, a porla in dubbio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la parte che ha intimato il teste ed il teste, apparendo, invece, le dichiarazioni rese dagli assistenti dell'opponente avvalorate proprio dalla loro presenza in studio;
né rileva che il fosse presente soprattutto di lunedì, Tes_1 perché l'estendersi della prassi commerciale con il per anni consentì senz'altro anche al CP_3 teste di apprenderne l'esistenza e di constatarla personalmente. Tes_1
I testi di parte opponente, assistenti del dr. , presenti in studio, riferivano che il si CP_2 CP_3 recava regolarmente presso lo studio e che molte fatture erano saldate, quando si trattava di piccole somme, in contanti;
i testi riferivano che anche le fatture in questione erano saldate con queste modalità. E' emerso, anche che, intorno al 2015, però, come rilevato nel corso dell'escussione del sig.
e del sig. , il rapporto di lavoro tra il e la società si Per_1 CP_4 CP_3 Parte_1 interrompeva.
Può, dunque, ritenersi comprovata l'esistenza di una lunga e consolidata prassi di gestione degli ordini e di pagamento degli stessi, sempre ed a lungo mediata dal monomandatario agente che, poi, tale fosse o meno – sulla scorta del rapporto di agenzia – Controparte_3 CP_3 legittimato all'incasso, rileva nei rapporti con la , mentre, nei rapporti con il dott. , Parte_1 CP_2 rileva che il risultasse ed apparisse, nel tempo, senza dubbio legittimato a ricevere il CP_3 pagamento.
Tale consolidata prassi, dunque, vale a comprovare l'assoluta verosimiglianza della tesi del , CP_2 il quale riferiva di avere saldato le fatture in contanti nelle mani del e di avere appreso solo CP_3 successivamente della interruzione dei rapporti tra il e la . CP_3 Parte_1
Tale assunto deve saldarsi con gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. conseguenti alla mancata comparizione del terzo chiamato non comparso a rendere l'interrogatorio formale reso;
lo CP_3 stesso, dunque, ammetteva implicitamente di avere effettivamente ricevuto le somme di cui alle fatture portate nel decreto ingiuntivo opposto.
Non può dubitarsi della rilevanza probatoria ex art. 232 c.p.c. della mancata comparizione del per rendere l'interrogatorio formale deferitogli;
questi, invero, era parte processuale a tutti CP_3 gli effetti, a seguito della sua evocazione in giudizio da parte dell'opponente; d'altro canto, ben avrebbe potuto il costituirsi in giudizio e comprovare di avere versato la somma in favore CP_3 della o, quantomeno, negare di avere ricevuto i pagamenti dal . Parte_1 CP_2
E' risultato sinanche provato – in quanto ammesso dai testi della opposta – che il dott. CP_2 effettivamente provvedeva ad apporre, su indicazione del sig. e del sig. , allora Per_1 CP_4 soci della , la dicitura “Pagato al Cocchia” sulle fatture oggetto di causa, in quanto il Parte_1 medesimo comunicava, in seguito ad un controllo contabile effettuato dai soci stessi presso il suo studio, di aver provveduto al pagamento delle fatture in questione in contanti nelle mani del
CP_3
E' indubbio che tale dicitura non ha valore di quietanza, in quanto sottoscritta dallo stesso preteso debitore, dr. , cionondimeno essa non toglie che i pagamenti effettuati al (come CP_2 CP_3 confermato dai testi dell'opponente) abbiano avuto effetto liberatorio, poiché questi – dopo l'ignota
(al ) interruzione dei rapporti con la , appariva legittimato a ricevere il pagamento. CP_2 Parte_1
Risultando effettuati i pagamenti al in buona fede, e risultando il univocamente CP_3 CP_3 legittimato a ricevere i pagamenti, segue che in forza dell'art. 1189 c.c. il dr. debba CP_2 considerarsi liberato dalla propria obbligazione. Né persuade l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in ipotesi di applicazione dell'art. 1189 c.c., condannare piuttosto il al pagamento delle CP_3 somme in favore della;
invero, poiché a termini dell'art. 1189 c.c. l'accipiens è tenuto alla Parte_1 restituzione in favore del vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione di indebito, legittimato a formulare la domanda di pagamento dell'indebito sarebbe stata solo la (con Parte_1 domanda trasversale nei confrotni del terzo chiamato in causa), domanda che, invece, non risulta articolata, se non, tardivamente, in secondo grado.
Va, dunque, evidenziato che la domanda nei confronti del terzo articolata dall'opponente CP_3 non era nemmeno ammissibile, perché spiegata in difetto di interesse (non potendo il CP_2 chiedere la condanna del al pagamento in favore della , potendo, piuttosto – ciò CP_3 Parte_1 che non risulta – indicare nel l'effettivo debitore della ). CP_3 Parte_1
L'appello, per le ragioni espresse, non può essere accolto.
Ragioni eccezionali di equità persuadono della opportunità di compensare le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, quale Giudice d'appello, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Salerno, lì 18.04.2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Valiante