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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 01.04.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6592/2021 R.G. sez. LAVORO/ PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. LUDOVICO CROCETTA Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., sia in proprio che nella qualità di mandatario CP_1
di Società di cartolarizzazione dei crediti , in persona dei Controparte_2 CP_1
rispettivi legali rappresentanti p.t.;
CONTUMACI
Con ricorso depositato in data 15.12.2021 la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2021 0002492752 000 notificato dall' in data 06.11.2021 CP_1 per la somma di € 1.938,03 a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal 10/2018 a 12/2018, da versare alla Gestione artigiani.
Deduceva la parte opponente che non sussistevano i presupposti per la pretesa creditoria dell' , avendo egli aderito alla procedura di accesso alle agevolazioni previdenziali previste CP_1 dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23.12.2014 n. 190, mediante istanza inoltrata all'Istituto previdenziale il 23.02.2015, che allegava agli atti, la quale prevedeva una riduzione pari al 35% dei contributi previdenziali, in favore dell'istante.
Tanto premesso, la parte opponente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
L' e la , nonostante fossero stati regolarmente evocati in giudizio, non si costituivano. CP_1 CP_2
Pertanto il giudicante con ordinanza del 19.04.2022 ne dichiarava la contumacia.
All'odierna udienza parte ricorrente si riportava alle proprie difese di cui in atti e chiedeva l'accoglimento del ricorso, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
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1.Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso, avendo parte ricorrente dimostrato di aver impugnato l'avviso di addebito nel termine previsto dalla legge, invero detto avviso veniva notificato al ricorrente in data 06.11.2021 ( v. relata di notifica, a mezzo pec, in atti della produzione del ricorrente) mentre il ricorso veniva depositato il 15.12.2021, pertanto nel rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla normativa vigente.
2. Va premesso che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99 - a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale
“alle entrate indicate nel comma 1 [cioè, tra l'altro, quelle non tributarie] non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602/73, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 617 e
618 bis c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (cfr., Cass. ord., n. 11338/2010, Cass. n.
27019/2008).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Il ricorrente infatti ha, adeguatamente, provato il proprio diritto alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23/12/2014 n. 190, consistente nella contrazione dell'imposizione contributiva nella misura del 35% dell'onere dovuto ai fini previdenziali.
La suddetta normativa statuisce all'art. 1 “ Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i soggetti già' CP_1
esercenti attività' d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”.
A tal fine vi è agli atti del fascicolo la domanda di accesso al regime contributivo agevolato, depositata all' in data 23.02.2015 ( nel rispetto del termine di decadenza 28.02.2015), recante numero di CP_1
Con protocollo n. .5102.23/02/2015.0028607 , in cui il sig. dichiara, ai sensi degli artt. 75 e Pt_1
76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 54 ss della citata legge n. 190/2014.
Reputa, dunque, questo Giudicante, alla luce della superiore documentazione, che l'opponente abbia provato in maniera esauriente, di aver diritto alle suddette agevolazioni contributive e tenuto conto anche della prova, allegata in atti, relativa al versamento dei contributi previdenziali con riferimento agli anni 2018 e 2019, tanto basti per concludere nel senso che non ricorrano i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' . CP_1
D'altra parte occorre rilevare che a fronte della prova fornita dal ricorrente, sarebbe stato onere dell'Istituto creditore allegare e provare l'insussistenza del diritto del ricorrente alle agevolazioni contributive di cui alla L. 190/2014, dal momento che spetta all' , che agisce per il pagamento CP_1
della propria pretesa creditoria, fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Tuttavia l' convenuto preferiva rimanere contumace, per cui non può che farsi riferimento a CP_4
quanto ammesso dal ricorrente ed asseverato dalla prova documentale.
Sulla base delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, non essendo stato provato dall' (sul quale ricadeva il relativo onere) il relativo presupposto costitutivo, va dichiarata CP_1 illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato.
Le spese processuali vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, notificato alla parte opponente;
2. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida CP_1
in complessivi € 1.618,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge da distrarsi n favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola addì 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
GOP dott.ssa Maria Bertha Romano