TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2024, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1879/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'AUGELLI FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note scritte del 4.11.2024: “dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, atto 00301, parte 1, serie 02 tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla CP_1
trascrizione della sentenza con le ulteriori annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I signori e contraevano matrimonio il 15.5.1994 in Pt_1 Parte_1 Controparte_1
Roma, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, atto 00301, parte 1, serie 02.
Dal matrimonio è nata un figlio, (n. 19.3.1992), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 90/2022 del 14.01.2022 (R.G.n.
4165/2019) del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 10.3.2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Pt_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
La causa, attesa l'assenza di attività istruttoria, è stata quindi rinviata per la discussione e trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. in data 3.12.2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di seprazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi sono precisati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe. CP_1
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1879/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'AUGELLI FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note scritte del 4.11.2024: “dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, atto 00301, parte 1, serie 02 tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla CP_1
trascrizione della sentenza con le ulteriori annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I signori e contraevano matrimonio il 15.5.1994 in Pt_1 Parte_1 Controparte_1
Roma, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, atto 00301, parte 1, serie 02.
Dal matrimonio è nata un figlio, (n. 19.3.1992), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 90/2022 del 14.01.2022 (R.G.n.
4165/2019) del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 10.3.2023 la signora ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Pt_1 lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il signor pur regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1
contumace.
La causa, attesa l'assenza di attività istruttoria, è stata quindi rinviata per la discussione e trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. in data 3.12.2024.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di seprazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi sono precisati in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe. CP_1
Nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi