TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5480 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 34382/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPIZZO Parte_1 C.F._1 CH e dell'avv. LACCHINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
parte attrice contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO Controparte_1 P.IVA_1 LOREDANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 21.03.2025 e richiamato all'udienza del 21.05.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 21.03.2025 e richiamato all'udienza del 21.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 10 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che, in data 26.08.2021 in Ramacca (CT), si trovava alla guida del suo Parte_1 motoveicolo modello Benelli tg. EM31612, a bordo del quale si trovava anche , su Parte_2 una strada a unica carreggiata composta da due corsie con senso di marcia opposto separate da linea bianca tratteggiata (Strada Statale 417), quando, mentre era in fase di sorpasso, veniva travolto dall'autocarro modello Fiat IV tg. BJ462AC di proprietà di e condotto da Controparte_2
, che, procedendo nel medesimo senso di marcia, aveva svoltato a sinistra senza Controparte_3 aver preventivamente segnalato suddetta manovra tramite gli indicatori di direzione. A causa dell'impatto, l'attore rovinava a terra e si procurava lesioni.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Controparte_2 [...]
– rispettivamente proprietario e assicuratrice del predetto autocarro BJ462AC – Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in 238.642,63 euro.
Nella contumacia di , si costituiva che eccepiva in via Controparte_2 Controparte_1 principale l'esclusiva responsabilità dell'attore stesso e chiedeva, pertanto, integrale rigetto delle domande attoree tutte;
in subordine, la convenuta chiedeva quantomeno di accertare una prevalente responsabilità dell'attore nel sinistro e contestava la domanda sotto il profilo del quantum.
Espletate due CTU (una medico legale con relazione del dott. del 31.01.2025 e una sul Persona_1 costo delle riparazioni del motociclo con relazione del dott. del 12.09.2024), la Persona_2 causa veniva trattenuta a decisione ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 21.05.2025.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
La dinamica del sinistro è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali ma restano tuttavia gravi incertezze in ordine alla dinamica più precisa del sinistro e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.
In premessa, l'art. 2054 comma 2 c.c. offre un criterio di imputazione sussidiario di tipo presuntivo che opera nel momento in cui non sia possibile ricostruire attraverso le risultanze probatorie l'esatta dinamica dei fatti e di conseguenza il giudice non sia in grado di accertare, in caso di scontro tra veicoli, in quale misura la condotta dei conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, così da attribuire le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 7479/2020).
La dinamica generale del sinistro oggetto della presente controversia è acclarata e non contestata. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto nel momento in cui l'autocarro svoltava a sinistra e il motociclo sopraggiungeva da dietro in fase di sorpasso consentito.
pagina 2 di 10 Le risultanze probatorie non sono invece in grado di chiarire la precisa dinamica dell'incidente. In particolare, non è possibile stabilire con certezza se il conducente del veicolo Fiat IV abbia preventivamente segnalato la svolta a sinistra tramite gli indicatori di direzione né in quale fase della manovra di svolta si trovasse l'autocarro al momento della collisione.
Innanzitutto, non permette di ricostruire meglio i fatti la relazione dell'incidente presente in atti. Gli agenti della Legione Carabinieri Sicilia, giunti sul luogo del sinistro una decina di minuti dopo l'evento dannoso, non hanno potuto osservare i veicoli coinvolti nella posizione statica successiva allo scontro, visto che erano già stati spostati per garantire i soccorsi, e non hanno neppure potuto visionare immagini dell'accaduto, non essendo presenti telecamere.
Gli operanti hanno dato poi atto dell'assenza di astanti in grado di riferire in merito all'esatta dinamica dell'accaduto. Infatti, nessuno dei tre soggetti sentiti a SIT nelle immediatezze del sinistro ( Tes_1
e ) è stato in grado né di descrivere dettagliatamente gli
[...] Testimone_2 Testimone_3 eventi (anche a causa della non ottimale visibilità) né di confermare se l'autocarro avesse l'indicatore di direzione attivo oppure no. I soggetti ascoltati si sono limitati a riferire di aver visto il veicolo Fiat IV svoltare a sinistra.
In ultimo, non permettono di chiarire gli eventi nemmeno le fotografie su cui fonda la CP_1 propria tesi difensiva secondo la quale l'autocarro Fiat IV si trovava già in fase avanzata della manovra di svolta a sinistra, tanto da essere in posizione obliqua rispetto alla carreggiata, e che, pertanto, sarebbe stato tamponato dal motociclo che sopraggiungeva da dietro a una velocità troppo elevata. La difesa, in particolare, valorizza “la presenza sull'autocarro di tracce d'urto alla parte posteriore, con andamento da sinistra verso destra e tangente all'asse, nonché evidenti tracce di colore scuro riconducibili alla parte più esposta della carena anteriore del motociclo e tracce di colore rosso riconducibili al colore degli adesivi presenti sulla parte laterale della carena […] Ulteriori danni sono ubicati nella parte inferiore posteriore dell'autocarro, e precisamente una grave deformazione del paraurti posteriore e la rottura del fanale posteriore destro a conferma che l'andamento è tangenziale, da sinistra verso destra;
mentre il fanale di sinistra risulta integro”.
Tuttavia, l'osservazione delle fotografie prodotte non consente di ricondurre con sufficiente probabilità i danni descritti dalla convenuta al sinistro per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il furgone appare in uno stato di usura tale da rendere impossibile per il Tribunale determinare se i segni visibili siano effettivamente stati causati dall'urto con il motociclo o da altre pregresse cause.
In secondo luogo, le tracce di colore scuro sulla parte anteriore dell'autocarro si trovano troppo in alto per essere state determinate dalla collisione con un motoveicolo.
Infine, dalle immagini si può notare la totale mancanza del fanale di destra e la rottura di quello di sinistra, sicché non può affermarsi con sufficiente certezza, come dedotto dalla convenuta, che l'urto tra i veicoli abbia danneggiato proprio il fanale di destra.
Al contrario, dal compendio istruttorio in atti ciò che può effettivamente ritenersi provato è che il conducente dell'autocarro Fiat IV, nell'esecuzione della manovra di svolta, non si è prudentemente pagina 3 di 10 assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e, in particolare, al motociclo dell'attore che sopraggiungeva da tergo (violazione art. 154 c.d.s.). Trattandosi di strada rettilinea con striscia di mezzeria discontinua, deve ritenersi che il motociclo dell'attore fosse pienamente visibile, sicché il conducente avrebbe dovuto usare maggiore prudenza nella svolta al fine di evitare incidenti, a prescindere dalla condotta imprudente dell'attore stesso.
Nondimeno, deve ricordarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Ord. 33483/2024), l'attore, per superare la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., deve non solo dimostrare la colpa dell'altro, ma anche di aver tenuto una condotta di guida prudente e conforme al codice della strada, salvo non fornisca prova di una violazione altrui talmente grave da assumere rilevanza causale esclusiva e assorbente e da degradare la propria condotta a elemento causalmente irrilevante.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia dimostrato di aver effettuato in maniera sufficientemente prudente e in modo conforme al codice della strada una manovra complessa e pericolosa come quella di sorpasso, che ai sensi dell'art. 148 c.d.s. deve essere compiuta accertandosi di non determinare un pericolo e di non costituire un intralcio tenuto conto della visibilità, della velocità dei veicoli e dallo spazio libero a disposizione.
Pertanto, non essendo stata raggiunta questa prova e non potendosi attribuire alla colpa del CP_3 valenza esclusiva e assorbente, deve ritenersi non superata e dunque applicabile la presunzione di responsabilità paritaria ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c..
A ciò consegue che e devono essere condannate in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 commi 2 e 3 c.c. e dell'art. 144 cod. ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Danno non patrimoniale Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura basicervicale femorale sinistra con distacco del grande trocantere e frattura scomposta del terzo medio della diafisi femorale sinistra, sintetizzate chirurgicamente, con evidenza di successiva evoluzione osteonecrotica della testa femorale;
frattura sovra-ed inter-condilare femorale sinistra, sintetizzata chirurgicamente;
frattura del piatto tibiale sinistro, sintetizzata chirurgicamente;
frattura della testa peroneale sinistra e frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro, con ferita lacerocontusa in sede malleolare peroneale sinistra) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
pagina 4 di 10 Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 25% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 232 i giorni di inabilità temporanea, di cui 22 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 75 di inabilità parziale al 50% e 75 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020,
§ 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
“fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 6 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata in un forte patema d'animo per la paura di non tornare mai più a essere come prima, nella tristezza che consegue a tale paura, nella vergogna di apparire debole e fragile a causa della disabilità, nonché nella disistima di sé per il sentirsi inutile a causa delle condizioni fisiche determinate dal sinistro.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. pag. 6 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa.
Non vi è luogo per personalizzazione in aumento del danno “base” tabellare, peraltro non richiesto da parte attrice. I valori espressi nella memoria conclusionale sono infatti quelli “base” tabellari senza alcuna personalizzazione.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del pagina 5 di 10 danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla AB (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 113.451,00 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 25% in soggetto di 55 anni alla data della cessazione dell'invalidità temporanea.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla AB (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 14.173,75 euro (2.530,00 euro per 22 gg al 100%; 5.175,00 euro per 60 gg al 75%, 4.312,50 euro per 75 gg al 50% e 2.156,25 euro per 75 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto a 127.624,75 euro sicché, alla luce della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento a parte attrice della metà del danno patito, pari ad 63.812,37 euro.
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
2.1.1. Danno da spese sanitarie
Sono provati i danni da spese sanitarie allegati e domandati da parte attrice nei limiti di quanto segue.
ha prodotto una serie di ricevute attestanti spese mediche che egli espone di aver Parte_1 dovuto sostenere per curare le lesioni derivate dal sinistro. Tali spese sono state ritenute congrue dal CTU medico – legale per 3.303,01 euro e pertanto possono essere riconosciute all'attore. A carico dei convenuti è dunque posto l'importo di 1.651,50 euro (cioè il 50 %).
pagina 6 di 10 A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.2. Danno materiale al motociclo danneggiato
Si ritiene sufficientemente provato il danno materiale subito dal motociclo Benelli dedotto e domandato nell'atto di citazione.
Premette il Tribunale che la relazione del consulente, il quale non ha potuto ispezionare il veicolo poiché parte attrice nel corso delle operazioni ha riferito che era stato venduto (pag. 5 relazione CTU) si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione delle foto del motociclo agli atti e su accertamenti svolti presso la rete assistenza sicché le sue conclusioni, esaustive nonché Pt_3 logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Innanzitutto, il CTU ha ritenuto congruo il preventivo di riparazione pari ad 5.263,86 euro + iva redatto da a seguito del sinistro. Simile cifra è ampiamente superiore al valore commerciale Parte_4 del motociclo al tempo del sinistro. La riparazione è, pertanto, antieconomica.
Il consulente, attraverso la consultazione dei listini di e tramite un'indagine presso un Pt_3 rivenditore autorizzato, ha poi individuato come valore commerciale del veicolo la somma di 3.900,00 euro, cifra che si ritiene di condividere.
Alla somma indicata si deve detrarre il prezzo di vendita. Ragionevolmente presupponendo che il bene sia stato venduto come relitto, occorre sottrarre 300,00 euro, pari al valore del relitto indicato dal CTU (cfr. pag. 13 e 17).
Pertanto, il danno materiale al motociclo ammonta a 3.600,00 euro, di cui 1.800,00 euro (ovvero il 50%) a carico dei convenuti.
Non possono, invece, essere rimborsati i danni da ricerca di un veicolo alternativo e da conseguente immatricolazione indicati nella relazione del CTU dal momento che non solo non sono stati allegati e provati dall'attore, ma nemmeno da costui domandati nell'atto introduttivo.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del sinistro alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.3 Danno derivante dal danneggiamento di altri beni
In citazione l'attore ha dedotto e domandato la liquidazione di ulteriori danni materiali subiti nel sinistro. In particolare, lamenta il deterioramento del casco, del giubbotto e dei pantaloni indossati di cui produce compendio fotografico.
In considerazione dei gravi danni patiti e delle fotografie prodotte, il Tribunale ritiene che il danneggiamento dei beni menzionati possa ritenersi sufficientemente provato e che possa dunque liquidarsi in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. un danno di 100 euro, di cui 50,00 euro (cioè il 50%) a carico dei convenuti. pagina 7 di 10 A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del sinistro alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.4 Danno da lucro cessante lavorativo e danno derivante dal versamento volontario dei contributi
Nell'atto di citazione è stato dedotto e domandato il risarcimento del danno da lucro cessante per impossibilità a svolgere attività lavorativa per nove mensilità (una mensilità relativa al 2021 e otto inerenti al 2022).
A sostegno di tale richiesta, l'attore ha esposto di svolgere l'attività di bracciante agricolo stagionale per circa 8 mesi l'anno (nel periodo da novembre a maggio per la raccolta;
nel resto dell'anno eventualmente per la potatura), ha prodotto le buste paga degli ultimi tre anni e ha lamentato di non aver potuto lavorare dal giorno dell'incidente fino alla fine del 2022 a causa delle lesioni subite.
Il consulente medico legale, la cui valutazione questo Tribunale condivide, ha ritenuto che le fratture subite da nel sinistro abbiano determinato una completa abolizione temporanea Parte_1 della capacità lavorativa specifica per tutto il periodo di inabilità temporanea.
Considerato che l'incidente si è verificato il 26.08.2021 e che l'inabilità temporanea ha avuto una durata complessiva di 232 giorni, l'attore è stato impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa di bracciante agricolo e a percepire le relative retribuzioni fino ad aprile 2022. Tenuto poi conto che la stagione lavorativa della raccolta termina a maggio, non ha ragionevolmente potuto lavorare Parte_1 per l'intera stagione.
Dalle buste paga versate in atti (relative al 2019, al 2020 e a parte del 2021) si deduce che Parte_1 generalmente non presta attività lavorativa a settembre e a ottobre. Pertanto, ai fini della
[...] liquidazione del danno bisognerà tenere conto solo delle sette mensilità non percepite tra il novembre 2021 e il maggio 2022.
Ai fini del calcolo di quanto deve essere risarcito occorre fare riferimento, ex art. 137 cod. ass., al reddito di lavoro lordo più alto percepito negli ultimi tre anni, che in questo caso è quello del 2021.
Tra il gennaio e il maggio 2021, ovvero durante la stagione della raccolta che qui rileva perché è quella che effettivamente l'attore non ha potuto svolgere a causa delle lesioni, ha Parte_1 percepito una retribuzione media lorda di circa 2.100 euro mensili, come da buste paga in atti.
Ritiene pertanto il Tribunale che il danno da lucro cessante lavorativo possa essere liquidato, in via equitativa, nella somma di 15.000,00 euro, pari all'incirca a euro 2.100 moltiplicati per sette mensilità, di cui
7.500 euro (il 50%) a carico dei convenuti.
Tale voce di danno, poché parametrata su reddito lordo, comprensivo di contributi previdenziali, assorbe anche il lamentato danno da esborsi per contribuzione previdenziale volontaria effettuata dall'attore, come da ricevute di pagamento versate in atti.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione da una data che viene stabilita in via equitativa nel 01.01.2022 alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla pagina 8 di 10 somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.5. Danno da mancato percepimento della NASPI nel 2023
L'attore ha inoltre domandato il risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento della NASPI nel 2023 per non aver potuto svolgere attività lavorativa nel 2022.
Tale danno non può essere risarcito perché manca un nesso di causalità diretta tra le lesioni e il danno conseguenza.
L'attore ha riacquistato la capacità lavorativa già dal maggio 2022. Da quel momento egli avrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ricercare un'attività lavorativa. compatibile con le proprie condizioni di salute, considerato peraltro che il CTU non ha rilevato una compromissione della capacità lavorativa ma una mera maggiore eventuale usura lavorativa.
Pertanto, non può causalmente ricollegarsi al sinistro la mancata percezione della NASPI per il solo fatto che l'attore era aduso a lavorare per alcuni mesi all'anno e a percepire poi indennità di disoccupazione per i restanti mesi, in assenza di significativa compromissione della capacità lavorativa, anche generica, per il tempo successivo alla guarigione
All'uopo, è sufficiente richiamare il principio di diritto anche recentemente affermato dalla Cassazione secondo cui “ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini” (Cass. 16604/2025).
3. Le spese di lite
A fronte dell'accoglimento della domanda in punto an e dell'accertamento nondimeno di una responsabilità paritaria dei conducenti e dunque dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, le spese sono compensate tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, ed è liquidata in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico per un quarto a carico di parte attrice e per i residui tre quarti a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree, visto l'art. 2054 comma 2 c.c. pagina 9 di 10 DICHIARA la responsabilità paritaria dei conducenti e nella Parte_1 Controparte_3 causazione del sinistro di cui è causa, occorso in Ramacca (CT) il 26.08.2021, e per l'effetto, visti gli articoli 2054, comma 3, c.c. e 144 cod. ass.,
AN e in solido fra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1
: Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 63.812,37 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26.08.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
- la somma di 1.651,50 euro, per spese sanitarie, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 1.850,00 euro per danni materiali al motociclo e agli effetti personali, oltre la rivalutazione secondo indice Istat dalla data del sinistro alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 7.500,00 euro per danno da lucro cessante lavorativo, oltre a rivalutazione secondo indice Istat dal 01.01.2022 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore per un quarto e per i residui tre quarti a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA tra le parti le spese di lite per metà;
AN e a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 la residua metà, che si liquida in complessivi euro 5.500 (euro 1.200 per la fase di studio,
[...] euro 800 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria ed euro 1.500 per la fase decisionale) oltre 15% per spese forfettarie, contributi previdenziali e imposte di legge, ed oltre euro 393 per esborsi esenti (metà C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Christian Lopizzo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025
Il Giudice
CO NA
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Andrea Mario Mazziotta
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. CO NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 34382/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOPIZZO Parte_1 C.F._1 CH e dell'avv. LACCHINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
parte attrice contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEO Controparte_1 P.IVA_1 LOREDANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_2 C.F._2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 21.03.2025 e richiamato all'udienza del 21.05.2025.
Parte convenuta Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 21.03.2025 e richiamato all'udienza del 21.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 10 Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che, in data 26.08.2021 in Ramacca (CT), si trovava alla guida del suo Parte_1 motoveicolo modello Benelli tg. EM31612, a bordo del quale si trovava anche , su Parte_2 una strada a unica carreggiata composta da due corsie con senso di marcia opposto separate da linea bianca tratteggiata (Strada Statale 417), quando, mentre era in fase di sorpasso, veniva travolto dall'autocarro modello Fiat IV tg. BJ462AC di proprietà di e condotto da Controparte_2
, che, procedendo nel medesimo senso di marcia, aveva svoltato a sinistra senza Controparte_3 aver preventivamente segnalato suddetta manovra tramite gli indicatori di direzione. A causa dell'impatto, l'attore rovinava a terra e si procurava lesioni.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e Controparte_2 [...]
– rispettivamente proprietario e assicuratrice del predetto autocarro BJ462AC – Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in 238.642,63 euro.
Nella contumacia di , si costituiva che eccepiva in via Controparte_2 Controparte_1 principale l'esclusiva responsabilità dell'attore stesso e chiedeva, pertanto, integrale rigetto delle domande attoree tutte;
in subordine, la convenuta chiedeva quantomeno di accertare una prevalente responsabilità dell'attore nel sinistro e contestava la domanda sotto il profilo del quantum.
Espletate due CTU (una medico legale con relazione del dott. del 31.01.2025 e una sul Persona_1 costo delle riparazioni del motociclo con relazione del dott. del 12.09.2024), la Persona_2 causa veniva trattenuta a decisione ai sensi del novellato art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 21.05.2025.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
La dinamica del sinistro è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali ma restano tuttavia gravi incertezze in ordine alla dinamica più precisa del sinistro e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.
In premessa, l'art. 2054 comma 2 c.c. offre un criterio di imputazione sussidiario di tipo presuntivo che opera nel momento in cui non sia possibile ricostruire attraverso le risultanze probatorie l'esatta dinamica dei fatti e di conseguenza il giudice non sia in grado di accertare, in caso di scontro tra veicoli, in quale misura la condotta dei conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, così da attribuire le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 7479/2020).
La dinamica generale del sinistro oggetto della presente controversia è acclarata e non contestata. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto nel momento in cui l'autocarro svoltava a sinistra e il motociclo sopraggiungeva da dietro in fase di sorpasso consentito.
pagina 2 di 10 Le risultanze probatorie non sono invece in grado di chiarire la precisa dinamica dell'incidente. In particolare, non è possibile stabilire con certezza se il conducente del veicolo Fiat IV abbia preventivamente segnalato la svolta a sinistra tramite gli indicatori di direzione né in quale fase della manovra di svolta si trovasse l'autocarro al momento della collisione.
Innanzitutto, non permette di ricostruire meglio i fatti la relazione dell'incidente presente in atti. Gli agenti della Legione Carabinieri Sicilia, giunti sul luogo del sinistro una decina di minuti dopo l'evento dannoso, non hanno potuto osservare i veicoli coinvolti nella posizione statica successiva allo scontro, visto che erano già stati spostati per garantire i soccorsi, e non hanno neppure potuto visionare immagini dell'accaduto, non essendo presenti telecamere.
Gli operanti hanno dato poi atto dell'assenza di astanti in grado di riferire in merito all'esatta dinamica dell'accaduto. Infatti, nessuno dei tre soggetti sentiti a SIT nelle immediatezze del sinistro ( Tes_1
e ) è stato in grado né di descrivere dettagliatamente gli
[...] Testimone_2 Testimone_3 eventi (anche a causa della non ottimale visibilità) né di confermare se l'autocarro avesse l'indicatore di direzione attivo oppure no. I soggetti ascoltati si sono limitati a riferire di aver visto il veicolo Fiat IV svoltare a sinistra.
In ultimo, non permettono di chiarire gli eventi nemmeno le fotografie su cui fonda la CP_1 propria tesi difensiva secondo la quale l'autocarro Fiat IV si trovava già in fase avanzata della manovra di svolta a sinistra, tanto da essere in posizione obliqua rispetto alla carreggiata, e che, pertanto, sarebbe stato tamponato dal motociclo che sopraggiungeva da dietro a una velocità troppo elevata. La difesa, in particolare, valorizza “la presenza sull'autocarro di tracce d'urto alla parte posteriore, con andamento da sinistra verso destra e tangente all'asse, nonché evidenti tracce di colore scuro riconducibili alla parte più esposta della carena anteriore del motociclo e tracce di colore rosso riconducibili al colore degli adesivi presenti sulla parte laterale della carena […] Ulteriori danni sono ubicati nella parte inferiore posteriore dell'autocarro, e precisamente una grave deformazione del paraurti posteriore e la rottura del fanale posteriore destro a conferma che l'andamento è tangenziale, da sinistra verso destra;
mentre il fanale di sinistra risulta integro”.
Tuttavia, l'osservazione delle fotografie prodotte non consente di ricondurre con sufficiente probabilità i danni descritti dalla convenuta al sinistro per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il furgone appare in uno stato di usura tale da rendere impossibile per il Tribunale determinare se i segni visibili siano effettivamente stati causati dall'urto con il motociclo o da altre pregresse cause.
In secondo luogo, le tracce di colore scuro sulla parte anteriore dell'autocarro si trovano troppo in alto per essere state determinate dalla collisione con un motoveicolo.
Infine, dalle immagini si può notare la totale mancanza del fanale di destra e la rottura di quello di sinistra, sicché non può affermarsi con sufficiente certezza, come dedotto dalla convenuta, che l'urto tra i veicoli abbia danneggiato proprio il fanale di destra.
Al contrario, dal compendio istruttorio in atti ciò che può effettivamente ritenersi provato è che il conducente dell'autocarro Fiat IV, nell'esecuzione della manovra di svolta, non si è prudentemente pagina 3 di 10 assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e, in particolare, al motociclo dell'attore che sopraggiungeva da tergo (violazione art. 154 c.d.s.). Trattandosi di strada rettilinea con striscia di mezzeria discontinua, deve ritenersi che il motociclo dell'attore fosse pienamente visibile, sicché il conducente avrebbe dovuto usare maggiore prudenza nella svolta al fine di evitare incidenti, a prescindere dalla condotta imprudente dell'attore stesso.
Nondimeno, deve ricordarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Ord. 33483/2024), l'attore, per superare la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., deve non solo dimostrare la colpa dell'altro, ma anche di aver tenuto una condotta di guida prudente e conforme al codice della strada, salvo non fornisca prova di una violazione altrui talmente grave da assumere rilevanza causale esclusiva e assorbente e da degradare la propria condotta a elemento causalmente irrilevante.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia dimostrato di aver effettuato in maniera sufficientemente prudente e in modo conforme al codice della strada una manovra complessa e pericolosa come quella di sorpasso, che ai sensi dell'art. 148 c.d.s. deve essere compiuta accertandosi di non determinare un pericolo e di non costituire un intralcio tenuto conto della visibilità, della velocità dei veicoli e dallo spazio libero a disposizione.
Pertanto, non essendo stata raggiunta questa prova e non potendosi attribuire alla colpa del CP_3 valenza esclusiva e assorbente, deve ritenersi non superata e dunque applicabile la presunzione di responsabilità paritaria ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c..
A ciò consegue che e devono essere condannate in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, ai sensi dell'art. 2054 commi 2 e 3 c.c. e dell'art. 144 cod. ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1 Danno non patrimoniale Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (frattura basicervicale femorale sinistra con distacco del grande trocantere e frattura scomposta del terzo medio della diafisi femorale sinistra, sintetizzate chirurgicamente, con evidenza di successiva evoluzione osteonecrotica della testa femorale;
frattura sovra-ed inter-condilare femorale sinistra, sintetizzata chirurgicamente;
frattura del piatto tibiale sinistro, sintetizzata chirurgicamente;
frattura della testa peroneale sinistra e frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro, con ferita lacerocontusa in sede malleolare peroneale sinistra) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
pagina 4 di 10 Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 25% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 232 i giorni di inabilità temporanea, di cui 22 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 75 di inabilità parziale al 50% e 75 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020,
§ 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
“fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 6 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, l'anzidetta sofferenza si sarebbe manifestata in un forte patema d'animo per la paura di non tornare mai più a essere come prima, nella tristezza che consegue a tale paura, nella vergogna di apparire debole e fragile a causa della disabilità, nonché nella disistima di sé per il sentirsi inutile a causa delle condizioni fisiche determinate dal sinistro.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore (cfr. pag. 6 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.) e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza, soprattutto considerato che essa attinge la capacità deambulatoria stessa.
Non vi è luogo per personalizzazione in aumento del danno “base” tabellare, peraltro non richiesto da parte attrice. I valori espressi nella memoria conclusionale sono infatti quelli “base” tabellari senza alcuna personalizzazione.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del pagina 5 di 10 danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla AB (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 113.451,00 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 25% in soggetto di 55 anni alla data della cessazione dell'invalidità temporanea.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla AB (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 14.173,75 euro (2.530,00 euro per 22 gg al 100%; 5.175,00 euro per 60 gg al 75%, 4.312,50 euro per 75 gg al 50% e 2.156,25 euro per 75 gg al 25%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto a 127.624,75 euro sicché, alla luce della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento a parte attrice della metà del danno patito, pari ad 63.812,37 euro.
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
2.1.1. Danno da spese sanitarie
Sono provati i danni da spese sanitarie allegati e domandati da parte attrice nei limiti di quanto segue.
ha prodotto una serie di ricevute attestanti spese mediche che egli espone di aver Parte_1 dovuto sostenere per curare le lesioni derivate dal sinistro. Tali spese sono state ritenute congrue dal CTU medico – legale per 3.303,01 euro e pertanto possono essere riconosciute all'attore. A carico dei convenuti è dunque posto l'importo di 1.651,50 euro (cioè il 50 %).
pagina 6 di 10 A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.2. Danno materiale al motociclo danneggiato
Si ritiene sufficientemente provato il danno materiale subito dal motociclo Benelli dedotto e domandato nell'atto di citazione.
Premette il Tribunale che la relazione del consulente, il quale non ha potuto ispezionare il veicolo poiché parte attrice nel corso delle operazioni ha riferito che era stato venduto (pag. 5 relazione CTU) si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione delle foto del motociclo agli atti e su accertamenti svolti presso la rete assistenza sicché le sue conclusioni, esaustive nonché Pt_3 logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
Innanzitutto, il CTU ha ritenuto congruo il preventivo di riparazione pari ad 5.263,86 euro + iva redatto da a seguito del sinistro. Simile cifra è ampiamente superiore al valore commerciale Parte_4 del motociclo al tempo del sinistro. La riparazione è, pertanto, antieconomica.
Il consulente, attraverso la consultazione dei listini di e tramite un'indagine presso un Pt_3 rivenditore autorizzato, ha poi individuato come valore commerciale del veicolo la somma di 3.900,00 euro, cifra che si ritiene di condividere.
Alla somma indicata si deve detrarre il prezzo di vendita. Ragionevolmente presupponendo che il bene sia stato venduto come relitto, occorre sottrarre 300,00 euro, pari al valore del relitto indicato dal CTU (cfr. pag. 13 e 17).
Pertanto, il danno materiale al motociclo ammonta a 3.600,00 euro, di cui 1.800,00 euro (ovvero il 50%) a carico dei convenuti.
Non possono, invece, essere rimborsati i danni da ricerca di un veicolo alternativo e da conseguente immatricolazione indicati nella relazione del CTU dal momento che non solo non sono stati allegati e provati dall'attore, ma nemmeno da costui domandati nell'atto introduttivo.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del sinistro alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.3 Danno derivante dal danneggiamento di altri beni
In citazione l'attore ha dedotto e domandato la liquidazione di ulteriori danni materiali subiti nel sinistro. In particolare, lamenta il deterioramento del casco, del giubbotto e dei pantaloni indossati di cui produce compendio fotografico.
In considerazione dei gravi danni patiti e delle fotografie prodotte, il Tribunale ritiene che il danneggiamento dei beni menzionati possa ritenersi sufficientemente provato e che possa dunque liquidarsi in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. un danno di 100 euro, di cui 50,00 euro (cioè il 50%) a carico dei convenuti. pagina 7 di 10 A tale importo va aggiunta la rivalutazione dalla data del sinistro alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.4 Danno da lucro cessante lavorativo e danno derivante dal versamento volontario dei contributi
Nell'atto di citazione è stato dedotto e domandato il risarcimento del danno da lucro cessante per impossibilità a svolgere attività lavorativa per nove mensilità (una mensilità relativa al 2021 e otto inerenti al 2022).
A sostegno di tale richiesta, l'attore ha esposto di svolgere l'attività di bracciante agricolo stagionale per circa 8 mesi l'anno (nel periodo da novembre a maggio per la raccolta;
nel resto dell'anno eventualmente per la potatura), ha prodotto le buste paga degli ultimi tre anni e ha lamentato di non aver potuto lavorare dal giorno dell'incidente fino alla fine del 2022 a causa delle lesioni subite.
Il consulente medico legale, la cui valutazione questo Tribunale condivide, ha ritenuto che le fratture subite da nel sinistro abbiano determinato una completa abolizione temporanea Parte_1 della capacità lavorativa specifica per tutto il periodo di inabilità temporanea.
Considerato che l'incidente si è verificato il 26.08.2021 e che l'inabilità temporanea ha avuto una durata complessiva di 232 giorni, l'attore è stato impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa di bracciante agricolo e a percepire le relative retribuzioni fino ad aprile 2022. Tenuto poi conto che la stagione lavorativa della raccolta termina a maggio, non ha ragionevolmente potuto lavorare Parte_1 per l'intera stagione.
Dalle buste paga versate in atti (relative al 2019, al 2020 e a parte del 2021) si deduce che Parte_1 generalmente non presta attività lavorativa a settembre e a ottobre. Pertanto, ai fini della
[...] liquidazione del danno bisognerà tenere conto solo delle sette mensilità non percepite tra il novembre 2021 e il maggio 2022.
Ai fini del calcolo di quanto deve essere risarcito occorre fare riferimento, ex art. 137 cod. ass., al reddito di lavoro lordo più alto percepito negli ultimi tre anni, che in questo caso è quello del 2021.
Tra il gennaio e il maggio 2021, ovvero durante la stagione della raccolta che qui rileva perché è quella che effettivamente l'attore non ha potuto svolgere a causa delle lesioni, ha Parte_1 percepito una retribuzione media lorda di circa 2.100 euro mensili, come da buste paga in atti.
Ritiene pertanto il Tribunale che il danno da lucro cessante lavorativo possa essere liquidato, in via equitativa, nella somma di 15.000,00 euro, pari all'incirca a euro 2.100 moltiplicati per sette mensilità, di cui
7.500 euro (il 50%) a carico dei convenuti.
Tale voce di danno, poché parametrata su reddito lordo, comprensivo di contributi previdenziali, assorbe anche il lamentato danno da esborsi per contribuzione previdenziale volontaria effettuata dall'attore, come da ricevute di pagamento versate in atti.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione da una data che viene stabilita in via equitativa nel 01.01.2022 alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla pagina 8 di 10 somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.1.5. Danno da mancato percepimento della NASPI nel 2023
L'attore ha inoltre domandato il risarcimento del danno derivante dal mancato percepimento della NASPI nel 2023 per non aver potuto svolgere attività lavorativa nel 2022.
Tale danno non può essere risarcito perché manca un nesso di causalità diretta tra le lesioni e il danno conseguenza.
L'attore ha riacquistato la capacità lavorativa già dal maggio 2022. Da quel momento egli avrebbe potuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ricercare un'attività lavorativa. compatibile con le proprie condizioni di salute, considerato peraltro che il CTU non ha rilevato una compromissione della capacità lavorativa ma una mera maggiore eventuale usura lavorativa.
Pertanto, non può causalmente ricollegarsi al sinistro la mancata percezione della NASPI per il solo fatto che l'attore era aduso a lavorare per alcuni mesi all'anno e a percepire poi indennità di disoccupazione per i restanti mesi, in assenza di significativa compromissione della capacità lavorativa, anche generica, per il tempo successivo alla guarigione
All'uopo, è sufficiente richiamare il principio di diritto anche recentemente affermato dalla Cassazione secondo cui “ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini” (Cass. 16604/2025).
3. Le spese di lite
A fronte dell'accoglimento della domanda in punto an e dell'accertamento nondimeno di una responsabilità paritaria dei conducenti e dunque dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, le spese sono compensate tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, ed è liquidata in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico per un quarto a carico di parte attrice e per i residui tre quarti a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento delle domande attoree, visto l'art. 2054 comma 2 c.c. pagina 9 di 10 DICHIARA la responsabilità paritaria dei conducenti e nella Parte_1 Controparte_3 causazione del sinistro di cui è causa, occorso in Ramacca (CT) il 26.08.2021, e per l'effetto, visti gli articoli 2054, comma 3, c.c. e 144 cod. ass.,
AN e in solido fra loro, a pagare a Controparte_2 Controparte_1
: Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di 63.812,37 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26.08.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
- la somma di 1.651,50 euro, per spese sanitarie, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 1.850,00 euro per danni materiali al motociclo e agli effetti personali, oltre la rivalutazione secondo indice Istat dalla data del sinistro alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- la somma di 7.500,00 euro per danno da lucro cessante lavorativo, oltre a rivalutazione secondo indice Istat dal 01.01.2022 alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore per un quarto e per i residui tre quarti a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
COMPENSA tra le parti le spese di lite per metà;
AN e a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 la residua metà, che si liquida in complessivi euro 5.500 (euro 1.200 per la fase di studio,
[...] euro 800 per la fase introduttiva, euro 2.000 per la fase istruttoria ed euro 1.500 per la fase decisionale) oltre 15% per spese forfettarie, contributi previdenziali e imposte di legge, ed oltre euro 393 per esborsi esenti (metà C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Christian Lopizzo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025
Il Giudice
CO NA
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Andrea Mario Mazziotta
pagina 10 di 10