Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00226/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2021, proposto da
Cosimo RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Summa, Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo Summa in Porto Cesareo, via Gran Sasso n. 27;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), sede di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.c. e 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. C. Summa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Francavilla Fontana, all’esibizione del Modello ECOCERT.
- rilevato che:
a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b) con riferimento al modello Ecocert, chiesto dal ricorrente, trattasi di modello che, proprio perché fornisce alla documentazione che ne costituisce l’oggetto (attestazione dei contributi versati dal lavoratore nell’ambito della propria vita lavorativa) carattere formale e certificativo, presuppone una specifica istanza di parte, e per tale ragione non può ritenersi atto preesistente alla richiesta ostensiva. Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Oggetto dell’accesso è e deve essere il c.d. documento amministrativo intendendosi per esso ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale […]. In sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso ” (TAR Napoli, VI, 3.7.2020, n. 2862);
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare il ricorso;
- nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO