Decreto cautelare 24 marzo 2021
Ordinanza cautelare 14 aprile 2021
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F.A. Piccinni, n.6;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto -OMISSIS- dell’11 gennaio 2021, notificato in pari data, con cui il Questore di Lecce ha rifiutato all’extracomunitario ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 (asseritamente richiesto il 4 agosto 2020) ed, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Lecce;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 167 del 24 marzo 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Vista l’ordinanza cautelare n. 197 del 14 aprile 2021, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata, in via incidentale, dalla parte ricorrente;
Visto il decreto n. 22 del 7 maggio 2021, con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti l’Avv. Guercia, in sostituzione dell'Avv. L. Garrisi, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alla controparte il 12 marzo 2021 e depositato in giudizio il 23 marzo 2021, il ricorrente, cittadino extracomunitario del Marocco, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone di essere stato regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno sul territorio Italiano per molteplici anni, svolgendo attività lavorativa fino al 2012, e che alla scadenza del predetto titolo, avendo perso il lavoro, ha ottenuto un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido sino al 30 giugno 2014.
2.2. Espone, inoltre, lo straniero ricorrente che successivamente, essendo sprovvisto di un contratto di lavoro e di titolo di soggiorno, si è trasferito nella Provincia di Lecce dove, nel 2019, ha lavorato come badante. Pertanto, ha presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 103 comma 2, presso la Questura di Lecce, Divisione Immigrazione in data 4 agosto 2020 con numero assicurata -OMISSIS- che, però, anziché richiedere la rettifica della richiesta, erroneamente riferita al comma 2, anziché al comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, avrebbe rigettato la domanda l’11 gennaio 2021.
3. A sostegno del ricorso, con il quale il ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
II) Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione.
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 167 del 24 marzo 2021, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Considerato che, pur prescindendo - allo stato - da ogni questione preliminare inerente l’ammissibilità del gravame (e la non corretta esibizione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente), non si ravvisa - comunque - la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare urgente monocratica ed, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione, tenuto conto che il provvedimento impugnato della Questura di Lecce è stato adottato e notificato all’extracomunitario ricorrente l’11 gennaio 2021, nel mentre il ricorso introduttivo del giudizio contenente l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali è stato depositato (per libera scelta di parte ricorrente) solo in data 23 marzo 2021, alle ore 14,03 .”.
5. In data 26 marzo 2021, si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 197 del 14 aprile 2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 13 aprile 2021, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Premesso che nella specie l’istanza ex art. 103 comma 2 del D.L. n. 34 del 2020 è stata presentata dal cittadino extracomunitario odierno ricorrente solo in data 4 agosto 2020, dopo quindi lo spirare del termine ultimo del 15 luglio 2020 fissato dal combinato disposto dei commi 2 e 16 dell’art. 103 del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito dalla Legge 17/7/2020 n. 77 e comunque da soggetto che non ha prodotto documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori interessati dall’emersione e non in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (bensì scaduto il 30 giugno 2014), si rileva che - comunque - ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare inammissibile per nullità ex artt. 40 e 44 c.p.a. per ambiguità/genericità dei motivi di gravame formulati e per incertezza assoluta sull’oggetto della domanda di annullamento proposta anche in ragione della non corretta esibizione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente .”.
7. Il 2 aprile 2021 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato in giudizio memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
8. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
9.1. Il ricorso è - innanzitutto – inammissibile, ex artt. 40 e 44 c.p.a., per ambiguità/genericità dei motivi di gravame formulati e per incertezza assoluta sull’oggetto della domanda di annullamento proposta, anche in ragione della non corretta esibizione del provvedimento impugnato da parte dello straniero ricorrente.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n.197/2021, con la quale si è rilevata l’inammissibilità del ricorso ed, in ogni caso, l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la motivazione sopra riportata.
Rileva il Tribunale che, ai sensi dell’art. 40 comma 1, lett. b) c.p.a. il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza, al fine di definire l’ambito oggettivo del ricorso, rilevante in base al principio della domanda, che impone all’A.G. di provvedere nei limiti di questa. Inoltre, ai sensi dell’art. 40 comma 1, lett. d) il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
Nel caso de quo, ad avviso di questo Tribunale, vi è incertezza assoluta sull’oggetto della domanda di annullamento proposta, anche in ragione della non corretta esibizione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente, e dalla complessiva lettura dell’atto e dei documenti offerti in comunicazione non è possibile comprendere le doglianze (specifiche) formulate dal ricorrente.
Infatti, l’extracomunitario ricorrente - con il ricorso introduttivo di questo giudizio - ha impugnato il decreto -OMISSIS- dell’11 gennaio 2021, notificato in pari data, con cui il Questore di Lecce avrebbe rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 (asseritamente richiesto il 4 agosto 2020), ma tale provvedimento indicato in epigrafe non risulta esibito, nel mentre sono stati depositati dalla difesa del ricorrente l’ordine del Questore di Lecce, dell’11 gennaio 2021, di sottoposizione del ricorrente al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera ed il conseguente decreto con cui, il Prefetto di Lecce ha disposto l’espulsione dal Territorio Nazionale e l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della Forza Pubblica del predetto straniero, datato 11 gennaio 2021.
Tale incertezza è acuita dalla mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
Infatti, con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che la Questura di Lecce avrebbe omesso “il rilascio del permesso a cui l’odierno ricorrente avrebbe avuto diritto”, senza però dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020.
Parimenti, carente di specificità è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
9.2. Il ricorso è - peraltro - infondato nel merito, perché sono privi di giuridico fondamento i due motivi di gravame (che possono essere trattati unitariamente) formulati dalla difesa del ricorrente.
Rileva il Tribunale che è opportuno richiamare la normativa di riferimento della procedura sanatoriale di che trattasi, introdotta con il richiamato D.L. n. 34/2020, all’art. 103, che al comma 1 prevedeva la procedura attivabile dai datori di lavoro entro il 15 settembre 2020, mentre ai commi 2 e 16 la procedura sanatoriale attivabile dal lavoratore straniero entro il 15 luglio 2020.
La predetta disposizione al comma 1 prevedeva che ”...al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020”, mentre al comma 2 “... i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. Il legislatore stabiliva dunque, per la procedura del secondo comma, il prerequisito della titolarità di un permesso di soggiorno scaduto a partire dalla data del 31 ottobre 2019.
Il predetto 103, al comma 3, indicava i settori di attività lavorativa interessati dalla procedura: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza ed, infine, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - nei quali il cittadino straniero doveva dimostrare, con documentazione idonea e comprovante di essere stato già impiegato, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019.
Nel caso de quo, il cittadino extracomunitario odierno ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciato dalla Questura di Treviso, e scaduto di validità il 30 giugno 2014, tramite ufficio postale, ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di “ricerca lavoro”, ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D. L. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio, convertito in L. nr. 77/2020) con codice assicurata nr.-OMISSIS-, il 4 agosto 2020, dunque dopo quindi lo spirare del termine ultimo del 15 luglio 2020, fissato dal combinato disposto dei commi 2 e 16 dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, non ha prodotto documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori interessati dall’emersione e non era, al momento della presentazione dell’istanza, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (perchè scaduto il 30 giugno 2014 e dopo trattenutosi irregolarmente sul territorio nazionale non avendo alcun titolo per soggiornarvi).
Pertanto, ritiene il Collegio che correttamente l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020. omettendo la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ss.mm., applicandosi il comma 2, dell'art. 21 octies della Legge n. 241 del 1990 ss.mm., che recita “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Nel caso de quo è evidente che la mancanza dei requisiti prescritti dalla legge per accedere ai benefici di regolarizzazione in capo allo straniero ricorrente.
Né può essere sostenuto, come affermato dalla difesa del ricorrente che la Questura resistente avrebbe dovuto “richiedere la rettifica della richiesta, erroneamente riferita al comma 2 anziché al comma 1 dell’art. 103 del D.L. 34 del 2020”.
La procedura prevista dal comma 1 della predetta norma è attivabile dal datore di lavoro, nel caso di specie non conosciuto dalla predetta Amministrazione, né conoscibile.
10. In definitiva, il ricorso, per le ragioni innanzi brevemente illustrate, deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato nei sensi sopra indicati.
11.Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariachiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.