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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3806/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: compensi professionali - art. 14 D. Lgs. 150/2011, promossa da:
Avvocato Fusco Sabato Antonio, domiciliato in Casoria, alla Via G. Amato n. 50, difensore di sé stesso;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 6 e elettivamente domiciliati in Volla (NA) al Viale Controparte_1 CP_2
Vesuvio n. 122, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Ambrosetti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. art. 14 D. Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. depositato in data 9.5.2024,
l'avvocato Sabato Antonio Fusco ha convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
ed il sig. devono all'avv. Sabato Antonio Fusco i compensi
[...] CP_2 professionali per l'attività giudiziale espletata, meglio specificata in premessa;
B. conseguentemente – accertato che, per l'attività professionale espletata, all'avv. Sabato Antonio
Fusco compete la somma complessiva di € 10.623,86 – condannare i resistenti al pagamento, in favore del sottoscritto avvocato, della quota da ciascuno dovuta ex art. 581 c.c.. Vale a dire: €
3.540,93, quanto alla sig.ra , ed € 2.360,98, quanto al resistente Controparte_1 [...]
A. subordinatamente, condannare essi resistenti (ciascuno nella misura di cui all'art. CP_2
581 c.c., ovvero in solido tra loro) al pagamento della diversa minore somma ritenuta dovuta per la prefata causale, oltre IVA, CPA e spese generali;
B. condannare, infine, i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, relative al presente procedimento”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato: - di aver svolto attività di assistenza giudiziale in favore del sig. nato a [...] il [...], innanzi al Tribunale Persona_1
di Napoli Nord, nella controversia rubricata con R.G.N. 2441/2020 e promossa da Parte_1
- che l'attività prestata è la seguente: a) studio della controversia promossa dalla sig.ra Pt_1
, da ritenersi di valore indeterminato;
b) predisposizione di memoria difensiva e costituzione
[...] nel giudizio di cui innanzi;
c) partecipazione all'udienza di comparizione e alla trattazione della controversia;
d) deduzioni istruttorie e articolazione mezzi di prova;
e) partecipazione udienza di assunzione prova e proposizione istanza interruzione giudizio in ragione del sopravvenuto decesso del convenuto, - che nelle more del giudizio è deceduto il convenuto, Persona_1
sig. , lasciando quali propri eredi legittimi la moglie, sig.ra Persona_1 Controparte_1
e i figli: - che, attese le norme CP_2 CP_3 Controparte_4
Pag. 2 di 6 disciplinanti la successione legittima, quanto dovuto per compensi professionali grava sui summenzionati eredi nella seguente misura: 33,33% (pari ad € 3.540,93) a carico della sig.ra
66,67% (pari ad € 7.082,93) a carico dei 3 figli del de cuius (€ 2.360,98 pro Controparte_1
capite); - che dei predetti eredi del sig. le sole e Persona_1 CP_3 CP_4
si sono impegnate a provvedere al pagamento della loro quota, laddove i signori
[...]
e sebbene sollecitati e formalmente intimati di procedere al Controparte_1 CP_2
pagamento dei compensi richiesti, non intendono provvedere a tanto.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato i Controparte_1 CP_2
criteri di calcolo del compenso applicati dal ricorrente, in particolare ritenendo che la causa patrocinata dall'avvocato Sabato Antonio Fusco non possa dirsi di valore indeterminabile, nonché sostenendo che non possa trovare applicazione il DM n. 147/2022 successivo al decesso di . Persona_1
Pertanto, i resistenti hanno reso le seguenti conclusioni: “a) rigettare in tutto e/o in parte le richieste dell'avv. Fusco Sabato Antonio come formulate nel ricorso ex art. 14 del D.lgs.
150/2011 b) accertare e quantificare le competenze maturate dall'avv. Fusco Sabato Antonio in relazione al procedimento rg. n. 2441/2020 per la difesa del sig. in complessivi Persona_1 euro 4.691,07 comprensiva di cpa ed iva c) per l'effetto determinare che la sig.ra CP_1
(quota del 33,33%) deve corrispondere l'importo di euro 1.563,53 ed il sig.
[...] [...]
(quota del 22,22%) l'importo di euro 1.042,35 all'avv. Fusco, il tutto comprensivo di CP_2 cpa ed iva. d) Con vittoria di competenze, spese e diritti relative al presente procedimento.”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione in trattazione scritta.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta depositate in atti.
2. Va innanzitutto rilevato che non risulta contestato tra le parti: a) il conferimento di incarico professionale da parte del defunto in favore dell'avvocato Fusco Sabato Persona_1
Antonio, relativo al giudizio R.G.N. 2441/2020 promosso da b) la concreta attività Parte_1 svolta dall'avvocato ricorrente, coincidente con quella dettagliatamente descritta nel ricorso introduttivo e riportata in precedenza;
c) la qualità di eredi di in capo ai Persona_1 resistenti e la relativa quota di partecipazione al debito maturato nei confronti dell'avvocato ricorrente.
Oggetto di contestazione tra le parti sono i criteri di liquidazione del compenso.
Pag. 3 di 6 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che sia deceduto in data 4.9.2021 (cfr. Persona_1
il certificato di morte presente nella produzione di parte ricorrente). Pertanto, è in tale data che deve ritenersi cessato il rapporto di mandato che legava il de cuius all'avvocato ricorrente ed è sempre da tale data che è nato il diritto al compenso dell'avvocato Fusco Sabato Antonio (sul punto cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, secondo cui: «La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.»).
Ne consegue che la prestazione professionale, ai fini della liquidazione del compenso, deve dirsi esaurita alla data del 4.9.2021, con conseguente applicazione dei parametri di liquidazione previsti dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 vigente a tale data (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 6 del medesimo DM).
Quanto al valore della controversia, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio patrocinato dall'avvocato ricorrente si evince chiaramente che siano state avanzate due domande: una domanda di rivendicazione e una domanda di risarcimento del danno (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in questione, dove si legge: “l'attrice, pertanto agisce oggi in giudizio affinché il
Tribunale adito, riconosciuta la natura comune della predetta parte dell'edificio, illegittimamente sottratta all'uso della sig.ra e, conseguentemente, la sua Parte_1
comproprietà nei limiti della porzione millesimale di sua spettanza del lastrico solare, provveda alla consegna delle chiavi di accesso al cancello posto sulle scale tra il secondo e il terzo piano dello stabile e del cancello di accesso al lastrico solare.”, nonché le conclusioni dell'atto, del seguente tenore: “Dichiarare che l'attrice è proprietaria di un immobile sito in Parte_1
Casoria (NA) alla via A. Manzoni, 35 giusta atto di compravendita rep. N. 103731 raccolta n.
41879 del Notar per averlo acquistato dai Sigg.ri e Persona_2 Persona_3
iscritto al NCUEU al foglio 4, particella 504, sub 101, categoria A/2 con tutti i Persona_4
diritti e le servitù inerenti, pertinenze, accessori e accessioni impianti, usi, azioni e ragioni, nello stato, di fatto e di diritto, in cui esso si trovava;
- Dichiarare, conseguentemente, il diritto di accedere al lastrico solare, mediante la consegna delle chiavi del cancello posto tra il secondo e
Pag. 4 di 6 il terzo piano che sono state immotivatamente sostituite e la consegna della chiave di accesso al lastrico solare, se sostituita anch'essa dal Sig. . Condannare il convenuto al Persona_1 risarcimento dei danni, nella misura di € 10.000,00 o di quella che risulterà dovuta a seguito dell'istruzione. • Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri vari di legge.”).
Supporta la richiamata qualificazione della domanda la costante giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24050 del 03/08/2022 secondo cui «In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione,
l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa.»).
Pertanto, tenuto conto del cumulo delle domande (art. 10 c.p.c.) e del chiaro tenore dell'art. 15 ult. co. c.p.c., il valore della causa deve dirsi indeterminabile.
Ciò posto e venendo alla concreta liquidazione del compenso dovuto, dal tenore degli atti processuali può evincersi che la complessità della causa fosse bassa, tenuto conto del suo oggetto.
Non vi sono poi ragioni per discostarsi dai parametri medi di liquidazione.
Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata applicando i parametri previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 per le cause dinanzi al Tribunale, secondo la seguente specifica: fase di studio della controversia: € 1.620,00; fase introduttiva o di costituzione € 1.147,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.720,00, per un compenso totale di euro 4.487,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 % (euro 673,05),
Cassa avvocati (euro 206,41) e Iva (euro 1.180,63).
In definitiva, spettano al ricorrente euro 6.547,09 totali.
Quanto alla posizione dei resistenti rispetto agli altri eredi di sono quindi Persona_1
dovuti da (quota del 33,33%) euro 2.182,15, mentre da Controparte_1 CP_2
(quota del 22,22%) euro 1.454,77, il tutto già comprensivo di Cpa e Iva.
Pag. 5 di 6 3. Quanto al governo delle spese di lite, il positivo comportamento processuale dei resistenti, volto alla corretta liquidazione di quanto dovuto al ricorrente e improntato a una difesa che ha evitato che il giudizio dovesse prolungarsi inutilmente, giustifica la loro compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dal ricorrente e dichiara dovuta la somma di euro 6.547,09, a titolo di compenso per le attività professionali svolte a favore di
, nato a [...] il [...] e deceduto il 4.9.2021; Persona_1
b) condanna, per l'effetto, e al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 dell'avvocato Fusco Sabato Antonio, della somma rispettivamente di euro 2.182,15 e di euro
1.454,77;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 7.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: compensi professionali - art. 14 D. Lgs. 150/2011, promossa da:
Avvocato Fusco Sabato Antonio, domiciliato in Casoria, alla Via G. Amato n. 50, difensore di sé stesso;
RICORRENTE nei confronti di
Pag. 1 di 6 e elettivamente domiciliati in Volla (NA) al Viale Controparte_1 CP_2
Vesuvio n. 122, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Ambrosetti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. art. 14 D. Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. depositato in data 9.5.2024,
l'avvocato Sabato Antonio Fusco ha convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
ed il sig. devono all'avv. Sabato Antonio Fusco i compensi
[...] CP_2 professionali per l'attività giudiziale espletata, meglio specificata in premessa;
B. conseguentemente – accertato che, per l'attività professionale espletata, all'avv. Sabato Antonio
Fusco compete la somma complessiva di € 10.623,86 – condannare i resistenti al pagamento, in favore del sottoscritto avvocato, della quota da ciascuno dovuta ex art. 581 c.c.. Vale a dire: €
3.540,93, quanto alla sig.ra , ed € 2.360,98, quanto al resistente Controparte_1 [...]
A. subordinatamente, condannare essi resistenti (ciascuno nella misura di cui all'art. CP_2
581 c.c., ovvero in solido tra loro) al pagamento della diversa minore somma ritenuta dovuta per la prefata causale, oltre IVA, CPA e spese generali;
B. condannare, infine, i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali, relative al presente procedimento”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato: - di aver svolto attività di assistenza giudiziale in favore del sig. nato a [...] il [...], innanzi al Tribunale Persona_1
di Napoli Nord, nella controversia rubricata con R.G.N. 2441/2020 e promossa da Parte_1
- che l'attività prestata è la seguente: a) studio della controversia promossa dalla sig.ra Pt_1
, da ritenersi di valore indeterminato;
b) predisposizione di memoria difensiva e costituzione
[...] nel giudizio di cui innanzi;
c) partecipazione all'udienza di comparizione e alla trattazione della controversia;
d) deduzioni istruttorie e articolazione mezzi di prova;
e) partecipazione udienza di assunzione prova e proposizione istanza interruzione giudizio in ragione del sopravvenuto decesso del convenuto, - che nelle more del giudizio è deceduto il convenuto, Persona_1
sig. , lasciando quali propri eredi legittimi la moglie, sig.ra Persona_1 Controparte_1
e i figli: - che, attese le norme CP_2 CP_3 Controparte_4
Pag. 2 di 6 disciplinanti la successione legittima, quanto dovuto per compensi professionali grava sui summenzionati eredi nella seguente misura: 33,33% (pari ad € 3.540,93) a carico della sig.ra
66,67% (pari ad € 7.082,93) a carico dei 3 figli del de cuius (€ 2.360,98 pro Controparte_1
capite); - che dei predetti eredi del sig. le sole e Persona_1 CP_3 CP_4
si sono impegnate a provvedere al pagamento della loro quota, laddove i signori
[...]
e sebbene sollecitati e formalmente intimati di procedere al Controparte_1 CP_2
pagamento dei compensi richiesti, non intendono provvedere a tanto.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato i Controparte_1 CP_2
criteri di calcolo del compenso applicati dal ricorrente, in particolare ritenendo che la causa patrocinata dall'avvocato Sabato Antonio Fusco non possa dirsi di valore indeterminabile, nonché sostenendo che non possa trovare applicazione il DM n. 147/2022 successivo al decesso di . Persona_1
Pertanto, i resistenti hanno reso le seguenti conclusioni: “a) rigettare in tutto e/o in parte le richieste dell'avv. Fusco Sabato Antonio come formulate nel ricorso ex art. 14 del D.lgs.
150/2011 b) accertare e quantificare le competenze maturate dall'avv. Fusco Sabato Antonio in relazione al procedimento rg. n. 2441/2020 per la difesa del sig. in complessivi Persona_1 euro 4.691,07 comprensiva di cpa ed iva c) per l'effetto determinare che la sig.ra CP_1
(quota del 33,33%) deve corrispondere l'importo di euro 1.563,53 ed il sig.
[...] [...]
(quota del 22,22%) l'importo di euro 1.042,35 all'avv. Fusco, il tutto comprensivo di CP_2 cpa ed iva. d) Con vittoria di competenze, spese e diritti relative al presente procedimento.”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione in trattazione scritta.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta depositate in atti.
2. Va innanzitutto rilevato che non risulta contestato tra le parti: a) il conferimento di incarico professionale da parte del defunto in favore dell'avvocato Fusco Sabato Persona_1
Antonio, relativo al giudizio R.G.N. 2441/2020 promosso da b) la concreta attività Parte_1 svolta dall'avvocato ricorrente, coincidente con quella dettagliatamente descritta nel ricorso introduttivo e riportata in precedenza;
c) la qualità di eredi di in capo ai Persona_1 resistenti e la relativa quota di partecipazione al debito maturato nei confronti dell'avvocato ricorrente.
Oggetto di contestazione tra le parti sono i criteri di liquidazione del compenso.
Pag. 3 di 6 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che sia deceduto in data 4.9.2021 (cfr. Persona_1
il certificato di morte presente nella produzione di parte ricorrente). Pertanto, è in tale data che deve ritenersi cessato il rapporto di mandato che legava il de cuius all'avvocato ricorrente ed è sempre da tale data che è nato il diritto al compenso dell'avvocato Fusco Sabato Antonio (sul punto cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, secondo cui: «La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.»).
Ne consegue che la prestazione professionale, ai fini della liquidazione del compenso, deve dirsi esaurita alla data del 4.9.2021, con conseguente applicazione dei parametri di liquidazione previsti dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 vigente a tale data (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 6 del medesimo DM).
Quanto al valore della controversia, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio patrocinato dall'avvocato ricorrente si evince chiaramente che siano state avanzate due domande: una domanda di rivendicazione e una domanda di risarcimento del danno (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in questione, dove si legge: “l'attrice, pertanto agisce oggi in giudizio affinché il
Tribunale adito, riconosciuta la natura comune della predetta parte dell'edificio, illegittimamente sottratta all'uso della sig.ra e, conseguentemente, la sua Parte_1
comproprietà nei limiti della porzione millesimale di sua spettanza del lastrico solare, provveda alla consegna delle chiavi di accesso al cancello posto sulle scale tra il secondo e il terzo piano dello stabile e del cancello di accesso al lastrico solare.”, nonché le conclusioni dell'atto, del seguente tenore: “Dichiarare che l'attrice è proprietaria di un immobile sito in Parte_1
Casoria (NA) alla via A. Manzoni, 35 giusta atto di compravendita rep. N. 103731 raccolta n.
41879 del Notar per averlo acquistato dai Sigg.ri e Persona_2 Persona_3
iscritto al NCUEU al foglio 4, particella 504, sub 101, categoria A/2 con tutti i Persona_4
diritti e le servitù inerenti, pertinenze, accessori e accessioni impianti, usi, azioni e ragioni, nello stato, di fatto e di diritto, in cui esso si trovava;
- Dichiarare, conseguentemente, il diritto di accedere al lastrico solare, mediante la consegna delle chiavi del cancello posto tra il secondo e
Pag. 4 di 6 il terzo piano che sono state immotivatamente sostituite e la consegna della chiave di accesso al lastrico solare, se sostituita anch'essa dal Sig. . Condannare il convenuto al Persona_1 risarcimento dei danni, nella misura di € 10.000,00 o di quella che risulterà dovuta a seguito dell'istruzione. • Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre oneri vari di legge.”).
Supporta la richiamata qualificazione della domanda la costante giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24050 del 03/08/2022 secondo cui «In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione,
l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa.»).
Pertanto, tenuto conto del cumulo delle domande (art. 10 c.p.c.) e del chiaro tenore dell'art. 15 ult. co. c.p.c., il valore della causa deve dirsi indeterminabile.
Ciò posto e venendo alla concreta liquidazione del compenso dovuto, dal tenore degli atti processuali può evincersi che la complessità della causa fosse bassa, tenuto conto del suo oggetto.
Non vi sono poi ragioni per discostarsi dai parametri medi di liquidazione.
Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata applicando i parametri previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 per le cause dinanzi al Tribunale, secondo la seguente specifica: fase di studio della controversia: € 1.620,00; fase introduttiva o di costituzione € 1.147,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.720,00, per un compenso totale di euro 4.487,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 % (euro 673,05),
Cassa avvocati (euro 206,41) e Iva (euro 1.180,63).
In definitiva, spettano al ricorrente euro 6.547,09 totali.
Quanto alla posizione dei resistenti rispetto agli altri eredi di sono quindi Persona_1
dovuti da (quota del 33,33%) euro 2.182,15, mentre da Controparte_1 CP_2
(quota del 22,22%) euro 1.454,77, il tutto già comprensivo di Cpa e Iva.
Pag. 5 di 6 3. Quanto al governo delle spese di lite, il positivo comportamento processuale dei resistenti, volto alla corretta liquidazione di quanto dovuto al ricorrente e improntato a una difesa che ha evitato che il giudizio dovesse prolungarsi inutilmente, giustifica la loro compensazione integrale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dal ricorrente e dichiara dovuta la somma di euro 6.547,09, a titolo di compenso per le attività professionali svolte a favore di
, nato a [...] il [...] e deceduto il 4.9.2021; Persona_1
b) condanna, per l'effetto, e al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 dell'avvocato Fusco Sabato Antonio, della somma rispettivamente di euro 2.182,15 e di euro
1.454,77;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 7.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
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