Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 213 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1
in Via Del Carmine n. 37 C.F:. elettivamente C.F._1
domiciliata in Messina, via S. Marta n. 310, presso lo studio dell'Avv.
Rosaria CHILLE', (CF: ), pec: CodiceFiscale_2
fax: 0906409938 che la rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...] C.F._3
(Pace), elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), via Senatore
Sammartino n. 74, presso lo studio dell'Avv. Angela Coviello (C.F.:
, pec: fax: C.F._4 Email_2
1
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 07/09/2001, nata a [...] il Parte_1
11/04/1974 e nato a [...] il [...], Controparte_1
contraevano a Messina matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 641 parte 2 serie A anno 2001. Dall'unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...]; Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...];
[...] Parte_2
nata a [...] il [...]. Con decreto n. 2957/2022 dell'11.02.2022 il
Tribunale di Messina omologava la separazione personale consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 13/01/2023 presso la cancelleria di questo
Tribunale e ritualmente notificato, chiedeva venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Esponeva che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e che, con ricorso depositato il 17.12.2020 aveva domandato la separazione giudiziale da quest'ultimo, trasformata all'udienza presidenziale del 7.02.2022 in separazione in consensuale. Esponeva che le condizioni di separazioni omologate erano state le seguenti:
“1) i coniugi acconsentono alla loro separazione e si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire ove riterranno più opportuno il loro domicilio o la loro residenza, comunicandolo l'uno all'altro;
2) i coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzandosi, sin
d'ora, al rilascio dei necessari documenti (passaporto o carta d'identità), fermo restando il sopra enunciato obbligo di comunicazione reciproca;
2 3) i coniugi acconsentono che la casa coniugale, di proprietà della signora
, sia a lei assegnata;
Pt_1
4) i coniugi concordano l'affido congiunto dei minori Per_2
nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nata a [...] il [...] che manterranno, insieme alla maggiorenne
nata a [...] il [...], la residenza e Persona_1
dimora privilegiata presso l' abitazione della madre, sita in Messina, Via del Carmine, 37, entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quel che riguarda le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli;
5) in merito all'esercizio di visita del genitore non collocatario, i coniugi concordano sia esercitato due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 19,00 alle 22,00 ed ogni settimana, alternativamente, un sabato dalle
11,00 alle 24,00 ed una domenica dalle 11,00 alle 20,00 (in periodo scolastico); entrambi i genitori si impegnano a comunicare con congruo avviso non inferiore ad un giorno, eventuali digressioni dal concordato calendario (in funzione delle eventuali esigenze lavorative e personali di entrambi, tenendo sempre prioritariamente conto delle necessità di salute, svago, esigenze ed aspettative dei minori);
6) tenuto conto della precaria situazione finanziaria del Sig. PE
e che la è attualmente inoccupata, il Sig. si Pt_1 PE
impegna a corrispondere alla la somma di € 450,00 Pt_1
(quattrocentocinquanta/00) mensili per il mantenimento dei tre figli a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
7) il Sig. rinuncia all'eventuale ricezione del c.d. Controparte_1
“Assegno unico” a favore della Signora in quanto Parte_1
genitore collocatario;
3 8) i coniugi concordano nella misura del 50% la ripartizione delle spese straordinarie;
entrambi si riferiranno al Protocollo CNF fornito loro dai propri legali ed ai quali si atterranno al fine di scongiurare ogni conflittualità;
9) i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro avendo già definito ogni altra questione che riguarda il rapporto matrimoniale;
10) le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti in quanto entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
La ricorrente evidenziava che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione, essendosi protratta la separazione, sin da allora, per il tempo necessario alla proponibilità della domanda di divorzio e che, pertanto, vi erano tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni stabilite dai coniugi nella separazione (quanto all'affidamento dei figli minori, all'assegnazione della casa coniugale, alla percezione dell'assegno unico), eccetto quella relativa all'assegno mantenimento per i figli, e considerato l'aumento delle loro esigenze, domandava che l'importo dovuto dal per il mantenimento PE
dei figli fosse fissato mensilmente nella misura di € 750,00 al mese (€
250,00 al mese per figlio), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie;
con condanna alle spese competenze ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 27/01/2023, depositato il 01/02/2023, veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 12/06/2023.
Con memoria difensiva per l'udienza Presidenziale del 27/03/2023 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio. Evidenziava che, dopo la separazione, non si era più ricostituita tra i coniugi alcuna unione coniugale e che anzi erano aumentati
4 tra le parti i dissidi e le incomprensioni, in particolare sul diritto di visita dei figli, che veniva spesso ostacolato dalla madre con la quale gli stessi coabitavano. Lamentava che a causa del comportamento della , Pt_1
egli non aveva più alcuna forma di contatto con il figlio , con cui Per_2
ogni rapporto si era interrotto, inspiegabilmente, ormai da tempo e che, parimenti, il rapporto con la figlia era divenuto particolarmente Pt_2
difficile, a causa dell'atteggiamento della madre, nel voler impedire al padre di vedere la figlia nei giorni stabiliti. Rappresentava, a proposito, che la moglie aveva presentato, in passato, istanza ex art. 342 bis c.p.c. al
Tribunale di Messina, poi respinta, al solo fine di screditare la figura del coniuge. Contestava quanto dedotto dalla ricorrente a fondamento della domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento dei tre figli, chiedendone il rigetto;
deduceva di versare in condizioni economiche precarie e che tale circostanza era ben nota alla moglie, come risultava dalle condizioni della separazione consensuale;
eccepiva che, invece, le esigenze dei figli non potevano esser mutate, dato il ristretto lasso di tempo intercorso, e non potevano giustificare la spropositata richiesta avanzata dalla . Osservava di versare attualmente un assegno di importo Pt_1
pari ad € 450,00, come concordato un anno prima in sede di separazione consensuale;
rilevava di avere versato tale somma puntualmente ogni mese e di aver partecipato alle spese straordinarie quando possibile, nonostante lo svolgimento di lavori saltuari e la situazione di forte disagio economico in cui versava. Precisava altresì di pagare le spese mediche odontoiatriche per il figlio per un preventivo di € 2.000,00. Per_2
Chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_2 Pt_2
attualmente collocati presso la casa materna, ma evidenziava che tale ambiente si era rivelato pregiudizievole per il rapporto padre-figli, a causa dei continui conflitti con il compagno della madre, tale sig. Pt_3
5 , che frequentava l'abitazione e in data 11.04.2022 lo aveva Parte_4
minacciato di morte e lo aveva aggredito provocandogli lesioni guaribili in sette giorni, il tutto alla presenza dei figli e della stessa ricorrente, come da denuncia penale da lui sporta presso la stazione di carabinieri di Messina
Gazzi; per tale motivo domandava che fosse disposto il divieto assoluto per la POPOLO far frequentare i figli minori con il . Parte_4
Domandava, poi, che il suo diritto di visita venisse regolamentato secondo le seguenti modalità: “nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore
19,00 alle ore 22,00 ed il fine settimana alternata anche con il pernottamento presso il padre, ovvero dalle ore 19,00 del sabato sera sino alle ore 19,00 della domenica. Per il periodo delle festività di Natale e
Capodanno alternativamente il padre ha diritto di vederli e prelevarli liberamente, ovvero per tre giorni consecutivi per ciascuna festività alternata, con relativo annullamento del diritto di visita e di prelievo ordinario in questo periodo, e precisamente con diritto di prelevarli per la festività natalizia dal 23 dicembre alle ore 17,30 fino al 26 dicembre alle ore 20,00 oppure dal 30 dicembre alle ore 17,30 fino al 2 gennaio alle ore
20,00. Per le festività pasquali, con relativo annullamento del diritto di visita e di prelievo ordinario in questo periodo, tre giorni ciascuno con alternanza della Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro genitore, dalle ore 12,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica per uno e dalle ore 12,00 del Lunedì di Pasquetta alle ore 21,00 del mercoledì dell'altro.
Relativamente al periodo estivo il padre avrà diritto di trattenere con sé i minori liberamente, per sette giorni consecutivi nel mese di agosto con il pernottamento, da concordare volta per volta con la madre tra il 21 giugno ed il 21 settembre di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente
l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli minori. Qualora la sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i Parte_1
6 figli minori dovrà darne notizia al sig. con congruo Controparte_1
preavviso, indicando la località di destinazione, nonché la data di partenza
e ritorno.
Chiedeva, altresì, di ordinare alla POPOLO di non ostacolare assolutamente i rapporti sia telefonici, sia personali o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione tra il padre ed i figli.
Domandava che l'importo dovuto a titolo di mantenimento per i tre figli venisse fissato in € 450,00 (ossia € 150,00 a figlio) e che le spese straordinarie, ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno, fossero preventivamente concordate tra le parti.
Con comparsa di costituzione del nuovo procuratore, in data
09/06/2023, contestava quanto sostenuto dal resistente in Parte_1
merito ad un suo presunto comportamento ostruzionistico;
evidenziava che il non aveva più alcun tipo di rapporto con il figlio PE Per_2
ormai da tempo e che ciò sicuramente non era imputabile alla madre, bensì ai comportamenti da lui assunti, specialmente quelli denigratori della figura materna, culminati nella lite del 17 agosto 2022, in seguito alla quale, il padre era sparito repentinamente dalla vita dei figli, sino al 10 settembre
2022, allorquando, in occasione del compleanno della figlia aveva Pt_2
ripreso ad esercitare il diritto-dovere di visita, tuttavia, senza rispettare i tempi concordati. Esponeva, altresì, che il figlio aveva chiesto al Per_2
padre di poterlo vedere senza la presenza della sua compagna, ma tale richiesta era rimasta disattesa. Chiedeva il rigetto della richiesta di divieto di frequentazione dei figli con il compagno della deducente, poiché infondata;
evidenziava infatti che il resistente non aveva allegato alcuna circostanza dalla quale potesse emergere un effettivo pregiudizio ai danni dei minori dovuto alla predetta frequentazione;
chiedeva altresì, in subordine, di vietare alla compagna del tale PE Per_3
7 di frequentare il figlio minore , al quale si era Per_4 Per_2
presentata, molestandolo e raggiungendolo telefonicamente sulla propria utenza telefonica come “l'amante di papà”. Chiedeva la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le seguenti modalità: “nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 al momento con esclusione del pernottamento, che nel caso della piccola
dovrà essere preceduta da un periodo di adattamento, improntato Pt_2
sulla gradualità; Per il periodo delle festività di Natale e Capodanno e per le festività Pasquali il diritto di visita verrà regolamentato secondo il criterio dell'alternanza con l'uno e con l'altro genitore;
per il periodo estivo il diritto di visita potrà essere regolamento di volta in volta tra i genitori”. Quanto alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, a parziale modifica della domanda avanzata nell'atto introduttivo, chiedeva la rideterminazione nella somma finale di € 550,00.
All'udienza presidenziale del 12/06/2023, innanzi al Presidente delegato, i coniugi manifestavano un accordo sulla costituzione di uno spazio neutro assistito al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed il minore;
manifestavano altresì un'intesa sull'affido condiviso Per_2
dei minori, con domiciliazione presso la madre;
sulla conferma dell'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli come da separazione consensuale dell'11 febbraio 2022, con spese straordinarie al
50%; i coniugi chiedevano di porre tali accordi a base dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza presidenziale ex art. 4 della legge n. 898/1970 del
17/06/2023, il Presidente, a parziale revisione dei patti separativi intercorsi tra le parti, invitava i servizi sociali del Comune di Messina a costituire uno spazio neutro assistito da un operatore ove far conferire CP_1
ed il figlio minore allo scopo di supportarli nella ripresa di
[...] Per_2
8 una fisiologica relazione familiare;
invitava a favorire la Parte_1
ripresa dei rapporti tramite lo spazio neutro, sollecitando il minore a frequentarlo regolarmente nei giorni ed orari che sarebbero stati stabiliti;
rimetteva agli operatori dello spazio neutro la individuazione dei giorni e degli orari in cui poter fare conferire i congiunti, raccomandando la disponibilità per almeno due pomeriggi a settimana;
invitava i servizi sociali a riferire in ordine all'andamento dello spazio neutro con cadenza bimestrale;
nominava il Giudice istruttore, davanti a cui rinviava la causa per la comparizione e trattazione, fissando l'udienza del giorno 07 marzo
2024.
Con ordinanza del 27/12/2023, il Giudice Istruttore, esaminata la relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Messina in data
27.12.2023, dalla quale emergeva che il figlio minore aveva posto Per_2
in essere gravi condotte devianti che denotavano una incapacità dei genitori di svolgere adeguatamente il loro ruolo educativo, affidava in via d'urgenza il minore in limitazione della responsabilità di Persona_2
entrambi i genitori, al Servizio Sociale del Comune di Messina, per curare la presa in carico del minore da parte del Servizio NPIA territorialmente competente al fine di predisporre tutti gli interventi necessari a fornire al minore adeguato supporto per evitare l'insorgere di ulteriori condotte devianti;
richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di compiere una approfondita indagine socio ambientale sulle condizioni di vita dei due figli minori, e sulla qualità della relazione con Per_2 Pt_2
entrambi i genitori e sulle capacità genitoriali di questi ultimi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del Consultorio Familiare competente;
fissava l'udienza del 25/01/2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto in via d'urgenza. In data 25/01/2024, il Giudice
Istruttore, sentiti entrambi i coniugi, confermava il provvedimento emesso
9 inaudita altera parte il 27/12/2023 e rinviava la causa alla già fissata udienza del 07/03/2024.
Con memoria integrativa del 06/02/2024 Parte_1
evidenziava di aver sempre incentivato i contatti tra i figli minori e il padre, sin dal periodo della separazione, affinché si mantenesse tra loro un rapporto significativo, al di là del diritto di visita concordato con le condizioni di separazione, chiedendo al padre di accompagnarli e/o prenderli da scuola, di curare i rapporti con gli insegnanti, portarli dal pediatra ed alle visite medico sportive, al catechismo;
osservava, tuttavia, che il aveva sempre declinato tali inviti adducendo motivi PE
di lavoro o impegni personali;
rilevava, poi, che il resistente non aveva perso occasione per screditare la figura materna agli occhi dei figli, in particolare con la figlia minore Contestava quanto asserito da Pt_2
controparte e deduceva di avere sempre avuto uno spiccato senso della famiglia, essendosi occupata dei figli in prima persona sin dalla nascita ed curandosi attualmente, sempre in via esclusiva, della gestione dei ragazzi, accompagnandoli e prelevandoli da scuola, curando i rapporti con gli insegnanti, informandosi con regolarità sull'andamento scolastico, accompagnandoli dal pediatra ed alle visite medico sportive e supportandoli in ogni loro necessità, occupandosi della casa, della spesa e di quanto attinente alla gestione della vita domestica, finanche dell'acquisto della casa familiare;
lamentava che le rate mensili del relativo mutuo rappresentavano un onere finanziario molto esoso, gravante unicamente a suo carico, unitamente alle spese sostenute per il pagamento delle utenze, della benzina e soprattutto delle spese straordinarie, affrontate da lei integralmente, a fronte di una contribuzione del padre da molto tempo praticamente inesistente, in palese violazione degli obblighi di assistenza
10 economica e materiale previsti tra i coniugi e degli obblighi assunti con la separazione.
Rilevava di aver anticipato le spese straordinarie, delle quali il resistente aveva piena contezza, e per la sua quota, per un importo superiore a €3.000,00 e che ciò aveva gravato a tal punto sulla sua situazione economica tanto da non poter ottemperare al pagamento delle rate del finanziamento contratto, aventi scadenza a marzo e aprile per l'importo di € 745,67 e a maggio, per un importo di circa 2.200,00 euro.
Evidenziava che il non aveva provveduto all'adeguamento PE
della somma mensilmente versata per il mantenimento dei figli e che la ricorrente gli aveva proposto un accomodamento delle questioni economiche ancora pendenti, reputando assolutamente prevalente la questione inerente al minore , senza, tuttavia, alcun riscontro da Per_2
parte del resistente. Osservava di essersi sempre mostrata disponibile e lieta di collaborare per favorire gli incontri e una riconciliazione tra il padre e il figlio;
che, in seguito all'affidamento del minore ai Servizi Sociali Per_2
del Comune di Messina, intendeva sottoporsi al percorso di sostegno delle competenze genitoriali, al fine dell'affidamento condiviso dei figli minori,
e domiciliazione privilegiata presso la casa familiare di residenza, in via
Carmine n 37 , Messina. Domandava la conferma dei provvedimenti relativi ai figli e alla casa coniugale. Quanto alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, la ricorrente precisava la propria domanda chiedendo la rideterminazione della somma mensile, secondo indici
ISTAT, in € 490,05, con conferma della rinuncia alla percezione dell'assegno unico da parte del resistente in suo favore, quale genitore collocatario.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
22/02/2024, eccepiva l'infondatezza della domanda Controparte_1
11 di percezione dell'assegno unico per intero avanzata dalla , Pt_1
evidenziando che in presenza di affido condiviso l'assegno andava ripartito in egual misura tra i coniugi. Rappresentava di non essersi mai sottratto ai doveri genitoriali, cercando di recuperare il rapporto interrotto con i figli in seguito alla cessata convivenza coniugale, ma di non esservi riuscito a causa del comportamento ostile della nei suoi confronti e per la Pt_1
presenza assidua del compagno della ricorrente presso la sua abitazione che non aveva fatto altro che sminuire la figura paterna.
Evidenziava di essere stato contattato tramite i social dalla sorella di una compagna di scuola e fidanzatina del figlio , che lo aveva Per_2
informato che il figlio, da tempo, molestava la compagna ed aveva pubblicato delle foto della ragazza sui social;
che la aveva Pt_1
bloccato la sorella della ragazza minimizzando il comportamento del figlio ed aveva screditato il padre parlando di un soggetto disinteressato, mentre egli, conosciuta la notizia della denuncia a carico del figlio, aveva immediatamente riferito ai servizi sociali. Evidenziava di essere, altresì, conoscenza del fatto che il figlio era stato richiamato dalla scuola per il suo comportamento e che la madre, invitata a conferire, non aveva mai notiziato di ciò il padre.
Rappresentava di aver presentato una denuncia nei confronti della
, in quanto si rifiutava di far incontrare la figlia con il padre Pt_1 Pt_2
e che la stessa, con il suo atteggiamento ostile e scontroso, era stata di pessimo esempio nei confronti dei figli con lei conviventi, mettendo in cattiva luce il padre, anche per la presenza assidua del suo compagno nell'abitazione, che di fatto si sostituiva al padre, tanto che lo stesso preferiva andare allo stadio con il compagno della madre anziché Per_2
stare in sua compagnia.
12 Domandava che l'assegno per il mantenimento dei figli fosse fissato nella misura di € 450,00, con ripartizione delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, nella misura del 50%; chiedeva di disporre la ripartizione dell'assegno unico nella misura del
50% tra i genitori in egual misura;
domandava che fosse ordinato alla di provvedere al cambio delle utenze a proprio nome;
chiedeva di Pt_1
ammonire la ricorrente a non assumere un comportamento irrispettoso e non ostile nei suoi riguardi, con onere di riferire immediatamente sulle questioni inerenti ai figli, pena la perdita dell'affido condiviso con affido esclusivo al resistente.
Con ordinanza del 08/03/2024, il Giudice Istruttore concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione sulle richieste istruttorie all'udienza del 18/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Con memorie ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c., Parte_1
esponeva che, nonostante l'attivazione del percorso per l'elaborazione delle dinamiche di conflittualità della coppia e sulle attitudini genitoriali, il continuava a screditare la madre agli occhi dei figli, in PE
particolare coinvolgendo la figlia minore così come riferito dagli Pt_2
stessi minori durante gli incontri, alle figure istituzionali di riferimento quali l'assistente sociale o la psicologa del consultorio.
Con memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 03/05/2024 rilevava di non essersi mai rifiutato di vedere i figli Controparte_1
e che anzi, per poter incontrare , aveva dovuto ricorrere alla Per_2
richiesta di intervento dei Servizi Sociali;
che la aveva mutato Pt_1
atteggiamento in seguito alla denuncia sporta per i suoi comportamenti ostativi, in seguito alla quale era stato avviato un procedimento penale.
Evidenziava che la madre non aveva incoraggiato i figli nell'incontrare il
13 padre, anzi nel periodo dal 2021 a gennaio 2023 non aveva neppure risposto alle sue telefonate e non gli aveva mai fornito il numero del cellulare della figlia adducendo che la scheda era intestata a lei ed Pt_2
erano permesse solo le telefonate bypassate dal suo telefono. Osservava, inoltre, che, nel periodo delle feste natalizie del 2022 aveva potuto sentire al telefono la figlia soltanto il giorno di Natale ed il 9 gennaio 2023 e Pt_2
che la gli aveva altresì negato di trascorrere una festa con i figli Pt_1
in quanto, a suo dire, non era stato disposto nella separazione. Rilevava che la non poteva dolersi con lui in merito al pagamento del mutuo Pt_1
per la casa familiare, trattandosi di un'abitazione di sua esclusiva proprietà, né tantomeno per l'acquisto di abbigliamento dei figli, in quanto incluso nel mantenimento, come per legge. Lamentava, peraltro, che la Pt_1
non lo coinvolgeva sulle decisioni rilevanti per educazione dei figli e per soddisfare le loro necessità, salvo poi chiedere la sua partecipazione al pagamento della quota per le spese straordinarie per i figli.
Ad esito dell'udienza del 18 giugno 2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice Istruttore, preso atto delle note di udienza depositate in data 15.06.2024 dal procuratore di parte ricorrente e in data 14.06.2024 dal procuratore di parte resistente, rigettava i mezzi istruttori chiesti dalle parti;
ordinava alle parti di depositare documentazione reddituale;
disponeva l'ascolto dei figli minori , Per_2
nato il [...] e nata il [...]; sollecitava il Servizio Sociale Pt_2
del Comune di Messina a trasmettere relazione sulle capacità educative dei genitori, a riferire se entrambi i minori fossero stati presi in carico dal
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, a riferire sulla collaborazione prestata dalle parti e sull'andamento degli incontri in spazio neutro;
rinviava la causa per l'acquisizione delle informazioni del Servizio Sociale
14 e per l'espletamento dell'ascolto dei minori all'udienza del 05.11.2024; indicava l'udienza del 07.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ricorso depositato il 10/07/2024 Controparte_1
preliminarmente esponeva di avere un rapporto ottimale con la figlia e Pt_2
che il rapporto con il figlio era migliorato grazie al supporto dei Per_2
Servizi Sociali;
evidenziava che la continuava a tenere un Pt_1
comportamento non conforme ai principi dell'affidamento condiviso, estromettendolo dalla gestione dei figli minori;
chiedeva al Giudice
Istruttore di adottare gli opportuni provvedimenti per la piena realizzazione dell'affidamento condiviso e nell'interesse dei figli minori, disponendo il pernotto dei figli minori presso l'abitazione del padre, sia in assenza della
, che il sabato sera a settimane alterne. Pt_1
Il ricorso veniva iscritto in apposito sub procedimento avente R.G. n.
231.23 - 1 ed all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi il
05/11/2024, il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 09/11/2024 il Giudice Istruttore rigettava il ricorso avanzato dal ritenendo che gran parte delle PE
condotte ascritte dal alla non potevano di per sé PE Pt_1
essere considerate come contrastanti con il regime di affidamento condiviso, riguardando questioni di ordinaria amministrazione (quale quella relativa alle modalità di accudimento della prole in caso di temporanea lontananza del genitore collocatario) o questioni che non avrebbero potuto comunque giustificare un intervento del Giudice ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., mentre il fatto che talvolta i coniugi non avessero raggiunto un accordo su questioni relative alla gestione della prole non poteva valere a qualificare il comportamento di uno o di entrambi i coniugi come inadempiente. Osservava, poi, che la richiesta volta alla previsione di pernottamenti dei minori presso l'abitazione del padre, non poteva essere
15 accolta, avendo entrambi i figli manifestato un evidente disagio nella relazione con il padre che non consentiva allo stato un ampliamento dei tempi di permanenza ma che richiedeva, al contrario, un impegno personale del (ad esempio attraverso un percorso di supporto alla PE
genitorialità) per l'acquisizione di adeguate competenze genitoriali al fine di porre rimedio all'attuale solco profondo esistente nella relazione tra padre e figli.
All'udienza del 05/11/2024 il Giudice procedeva all'audizione separata dei figli minori e rinviava la causa all'udienza a trattazione scritta del 07/01/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 07.01.2025 celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla POPOLO volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con il meriti accoglimento. PE
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è 1) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre, nella ipotesi della separazione consensuale, si realizza con l'emissione del decreto di omologa, e 2) che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto per sei mesi in caso di separazione consensuale e per un anno nel caso di
16 separazione giudiziale, sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, abbia autorizzato gli stessi a vivere separati.
Nel caso de quo, attraverso le dichiarazioni delle parti e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del 11/02/2022.
Entrambi i coniugi hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte ed il giudice non può rilevarla d'ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina(ME) il 07/09/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 641 parte 2 serie A anno 2001.
Quanto all'affidamento ed alla collocazione abitativa dei figli minori, entrambe le parti hanno domandato l'affidamento condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e
17 preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio della conservazione della bi-genitorialità; in base all'art. 337 ter c.c., infatti, anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che: “ per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare..”.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. (già 155 bis, co. 1, c.c.)
“il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice da adottarsi nelle fattispecie concrete, eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del
18 minore, con “provvedimento motivato”. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo (avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
In tema di affidamento dei figli minori, viene dunque operata dal
Giudice una valutazione prognostica nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole circa le capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo in considerazione il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i loro compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va, nondimeno, osservato che, quando vi sia un accordo delle parti, il legislatore ha previsto che è possibile discostarsi dall'accordo delle parti solo quando questo sia contrario all'interesse dei figli.
19 Nella fattispecie in esame vi sono, invero, alcuni elementi che possono porre in dubbio la rispondenza dell'affidamento condiviso all'interesse dei figli e che vanno esaminati approfonditamente. Infatti,
l'evidente difficoltà di comunicazione tra i genitori comporta una non facile condivisione delle scelte delle decisioni riguardanti i figli;
inoltre, il conflitto tra gli adulti sembra incidere anche nell'approccio educativo di entrambi i genitori con i figli.
Sul punto si deve premettere che, da tempo, la giurisprudenza ha sottolineato che l'affidamento condiviso deve essere disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. Pertanto, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile. La “stella polare” è solo l'interesse dei figli e proprio sulla base di tale premessa la Suprema Corte ha sottolineato che non può assumere rilievo il comportamento, anche processuale, di un genitore nei confronti dell'altro, anche se tale comportamento è sintomatico di un'elevata e aspra conflittualità, qualora non ponga in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in maniera da pregiudicare il loro interesse. Del resto, è evidente come la elevata conflittualità esistente tra i coniugi non possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso, sia perché altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo sia perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere
20 la funzione genitoriale (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n.
5108/2012).
Sennonché nella fattispecie in esame, il Servizio Sociale del Comune di Messina con relazione trasmessa in data 27.12.2023, ha riferito che il figlio minore aveva posto in essere gravi condotte devianti (lo Per_2
stesso aveva ripetutamente importunato una sua ex fidanzatina), che denotavano una incapacità dei genitori di svolgere adeguatamente il loro ruolo educativo. Le scarse risorse educative dei genitori nell'affrontare il disagio manifestato dal figlio si coglie, peraltro anche dal Per_2
contenuto della successiva relazione del 18.01.2024, con la quale il
Servizio Sociale ha riferito che la madre minimizzava la gravità della condotta del figlio ed anche quest'ultimo non ne riconosceva la Per_2
gravità. In quest'ultima relazione il Servizio Sociale del Comune di
Messina ha, poi, riferito che le dinamiche relazionali erano caratterizzate da una forte conflittualità tra i genitori che era sfociata anche in episodi di violenza verbale e fisica a cui spesso avevano assistito i figli e PE
, i quali avevano manifestato una forte tendenza a criticare il Per_2
comportamento del padre ed a colpevolizzarlo, mentre giustificavano la madre ed il suo compagno.
Nondimeno, gli incontri tra padre e figli effettuati in spazio neutro a seguito della ordinanza presidenziale, avevano determinato un chiaro miglioramento della relazione e l'Equipe incaricata di seguire gli incontri, nella nota datata 27.12.2023, ha evidenziato che aveva iniziato a Per_2
partecipare sempre più attivamente e spontaneamente agli scambi comunicativi.
Il Consultorio Familiare di Messina Nord, incaricato di svolgere un accertamento sulle capacità genitoriali, nella relazione datata 16.05.2024 ha sottolineato che in entrambi le parti erano presenti sufficienti competenze
21 genitoriali, seppure con evidenti limiti. In particolare, ha evidenziato quanto alla madre, che “si rileva in generale competenze da parte della signora, funzionali alla crescita dei propri figli e al contempo segni di consapevolezza dei minori d'essere dentro le dinamiche tra gli ex coniugi”; quanto al padre “emergono […] delle manifestazioni di disagio espresse agevolmente da parte dei figli nella difficoltà di vivere delle differenze nei rapporti col padre rispetto a quello interrotto con la sorella maggiore, e comunque del disagio deducibile per le vicende familiari e per la scelta del padre di un nuovo assetto familiare con la nuova compagna. È apparsa dunque fragile la capacità empatica di riconoscere convincenti aspetti dei bisogni emotivi manifestati dai figli e incerto l'adeguarvi le proprie risposte”. Il Consultorio Familiare ha, quindi, concluso affermando che in entrambi i coniugi la lite giudiziaria finiva con il prevalere sulla tutela emotiva dei figli, tanto che appariva utile la prosecuzione di un'attività di sostegno alla genitorialità.
Analogamente, con nota di aggiornamento dell'11/09/2024, i Servizi
Sociali del Comune di Messina hanno sottolineato il rischio di un grave pregiudizio per i minori, derivante dal loro coinvolgimento nel procedimento ed a tal proposito hanno riferito quanto avvenuto in data 20 agosto 2024, che aveva determinato una seria compromissione del legame affettivo dei figli con il padre;
in particolare, hanno riferito che il aveva incontrato il figlio casualmente nel cortile di PE Per_2
casa, dove si era recato per il consueto appuntamento con la figlia vi Pt_2
era stato, nondimeno, un diverbio tra padre e figlio, poiché quest'ultimo aveva manifestato al padre di non accettare la presenza della sua compagna ed a seguito di ciò il aveva prima inveito contro il figlio, PE
poi anche nei confronti della frattanto intervenuta;
infine, il Pt_1
aveva portato con sé la figlia la quale aveva riferito PE Pt_2
22 che il padre aveva continuato ad inveire contro la madre ed il fratello anche quando era con lei in auto ed aveva tenuto una condotta che l'aveva terrorizzato, sicché dopo tale episodio la piccola timorosa di rivivere Pt_2
quei momenti, aveva manifestato il bisogno di interrompere il rapporto con il padre, mentre , sebbene avesse palesato un forte biasimo per gli Per_2
atteggiamenti del genitore, aveva manifestato la volontà di proseguire gli incontri con il padre. Alla luce di ciò il Servizio Sociale Professionale chiedeva: “che venga attivato un percorso di mediazione familiare, nonché un piano di interventi mirati a contenere gli atteggiamenti poco funzionali al superiore interesse dei minori posti in essere dal sig. PE
(atteggiamenti che con il passare del tempo rischiano di allontanare i figli, seppur questi nutrano nei suoi confronti un profondo e sincero affetto). Si chiede altresì a codesta spettabile autorità giudiziaria di sollecitare la neuropsichiatria infantile ad una celere presa in carico dei minori;
presa in carico di fatto mai avvenuta nonostante i vari solleciti e nonostante il fatto che alla precaria condizione di equilibrio familiare si aggiunga il reato commesso da meritevole di un approfondimento diagnostico che Per_2
permetta al minore di interiorizzare quanto accaduto evitando il reiterarsi di comportamenti disfunzionali”.
Ad avviso di questo Tribunale, la situazione di potenziale grave pregiudizio in cui versano i minori, per l'impossibilità di instaurare una relazione serena con entrambi i genitori, non può essere risolta né attraverso un affidamento condiviso, la cui funzionalità è stata messa a dura prova dall'incapacità dei genitori di dialogare, soprattutto per il pericolo che la situazione continui a deteriorarsi, né attraverso un affidamento monogenitoriale che rischierebbe di eclissare una delle due figure genitoriali, benché entrambe le parti siano, anche se in diversa misura, responsabili di tale situazione, il soprattutto per il fatto di PE
23 avere esposto gravemente i figli al conflitto con l'altro genitore, ritenuto la causa del distacco affettivo dei minori nei suoi confronti senza considerare la grave inadeguatezza della propria condotta, la per il fatto di Pt_1
avere anteposto la lite giudiziaria alla tutela dei figli, come la vicenda relativa alla condotta deviante del figlio ha contribuito a Per_2
evidenziare. Appare, invece, opportuno affidare entrambi i minori ai
Servizi Sociali del Comune di Messina al fine di fornire ai genitori un aiuto per implementare le loro competenze genitoriali, diminuire la conflittualità
e favorire una relazione serena dei minori con entrambi i genitori. Va, invero, osservato che l'affidamento della prole ai Servizi sociali costituisce, ai sensi dell'art.
5-bis della l. n. 184 del 1983, un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c.. Nondimeno, bisogna distinguere l'ipotesi tipica prevista dal menzionato art. 5 bis, da quella in cui ai Servizi sono attribuiti, come nel caso di specie, compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale;
in tal caso, che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto, l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali (Cass. n. 3229 del 21/11/2023).
Per quanto concerne le frequentazioni dei figli con il padre, va anzitutto richiamata la volontà espressa dai predetti in sede di audizione all'udienza del 05/11/2024: ha riferito di incontrare il padre il Per_2
mercoledì presso lo spazio neutro ed in altre occasioni, su estemporanei accordi presi di volta in volta tra loro;
che i rapporti con il padre nel tempo erano migliorati, anche se il figlio credeva che in realtà il padre non era cambiato ma “si tratteneva”; che ultimamente, seppur raramente, aveva
24 avuto degli scatti di rabbia nei suoi confronti o della sorella, attacchi che in passato erano più frequenti;
manifestava la volontà di voler vivere con la madre e di frequentare il padre sulla base di accordi presi di volta in volta. ha dichiarato di non vedere il padre dallo scorso 23 agosto, e Parte_2
così ha narrato l'episodio scatenante: “quel giorno mio padre aveva già litigato con mio fratello al citofono e poi anche per telefono;
quando io sono scesa giù per andare con lui come concordato, lui era già arrabbiato.
Preciso che la lite con mio fratello era scaturita dal fatto che mio fratello non voleva andare con lui se vi era presente la sua compagna e questo aveva fatto arrabbiare mio padre. Quando ci siamo allontanati in macchia io e mio padre, ho avuto paura, poiché mio padre, che come detto era arrabbiato, ha iniziato a guidare veloce, facendomi spaventare anche se avevo le cinture di sicurezza, ed a parlare male di tutti, anche di me;
infatti, mi insultava dicendo che ero una bastarda, che ero falsa che non mi meritavo di portare il suo cognome;
quando ci siano fermati in un'area di servizio e lui è sceso dall'auto, io ho cercato di contattare mia madre perché venisse a prendermi, ma lui se ne è accorto e mi ha strappato il telefono dalle mani;
io gli ho detto che avrei chiamato i carabinieri e lui mi ha risposto “brava, chiamali, così ti rinchiudono in una casa famiglia”; solo dopo molte insistenze e molto tempo dopo mio padre mi ha riaccompagnato a casa di mia mamma”; ha riferito, quindi, che in seguito a tale episodio non era più voluta uscire con il padre, anche se di tanto in tanto lo aveva sentito per telefono, in occasione di alcune telefonate che il genitore aveva fatto al fratello;
rappresentava di non credere in un miglioramento del rapporto con il padre, dato che in passato già varie volte si era comportato in modo simile e di trovarsi bene con la madre.
Ebbene, la distanza affettiva esistente attualmente tra la minore Pt_2
e il padre, non consente di organizzare degli incontri, neppure in
[...]
25 ambiente protetto tra la stessa ed il padre. D'altra parte, è stato sottolineato in giurisprudenza che se è vero che l'interesse del minore impone, in linea generale, che i legami tra i figli ed entrambi i genitori siano mantenuti, nondimeno, rientra nell'interesse del minore anche garantire allo stesso uno sviluppo in un ambiente sano ed il genitore che, con il suo comportamento, costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso, mentre l'art. 8 della Convenzione EDU non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio
(Corte EDU e, LI e RU c. Svizzera, n. 41615/07, § 136, HO
c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50). Nondimeno, risulta abbastanza evidente il bisogno, da parte della minore, della figura paterna, nei cui confronti la stessa, come riferito dao Servizi Sociali, nutre un profondo e sincero affetto, come traspare anche dalla circostanza che la stessa ha continuato a sentire di tanto in tanto il padre per telefono. Ciò autorizza, allora, a ritenere che la situazione possa evolvere positivamente, non essendovi un radicato rifiuto della minore verso la figura paterna, ma ciò richiederà che il avvii un percorso di implementazione delle PE
capacità genitoriali con interventi mirati a contenere gli atteggiamenti poco funzionali, in modo da favorire un riavvicinamento della figlia.
Il diritto di visita deve, pertanto, necessariamente essere lasciato libero in modo da consentire il ripristino degli incontri sulla base dello sviluppo delle esigenze di stante l'attuale rifiuto di vedere il Parte_2
padre; tempi e modi di frequentazione padre-figlia potranno essere comunque regolati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali della minore.
26 Del resto, l'intendimento del Collegio è comunque quello di richiamare fervidamente le parti all'adempimento dei propri doveri di genitori, rendendosi partecipi del percorso di crescita individuale innanzitutto astenendosi rigorosamente da condotte che, minandone la serenità, arrechino pregiudizio alla minore.
Anche a tal fine, deve disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti predispongano un percorso di sostegno psicologico per la minore nel supportarla nel recupero del rapporto con il padre ed uno specifico percorso di sostegno alla genitorialità per il PE
effettuando tutti gli interventi mirati e ritenuti utili per ripristinare un sereno ed equilibrato rapporto tra il genitore e i figli, auspicando che la ripresa degli incontri avvenga all'esito positivo dello stesso.
I medesimi Servizi vanno, inoltre, onerati del costante monitoraggio sull'andamento della situazione familiare, in considerazione dei contrasti tra i genitori con compiti anche di mediazione tra gli stessi, per coadiuvare i genitori nel superamento delle rispettive criticità ed i minori e Parte_2
, nel raggiungimento di un adeguato benessere psicologico. Per_2
Quanto al figlio , ormai quasi diciassettenne, si ritiene che, Per_2
data la sua età ed il suo diverso rapporto con il padre, quest'ultimo potrà frequentarlo liberamente secondo accordi assunti tra di loro, nei modi e tempi che riterranno più opportuni e nel rispetto delle esigenze del figlio.
Riguardo al mantenimento dei figli , maggiorenne e dei Persona_1
minorenni e occorre tenere presente che quando, Per_2 Parte_2
come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori con riferimento alla prole, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la
27 disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame, la figlia è maggiorenne, ma tale Persona_1
fatto non può certamente assumere di per sé rilievo con riferimento all'obbligo gravante sui genitori di provvedere al suo mantenimento.
Infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). In particolare, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
D'altronde, nel caso in esame non è stato neppure allegato che siano venuti meno i presupposti per la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori.
28 Invero, il contrasto tra le parti verte esclusivamente sull'ammontare dell'assegno, poiché la , dopo avere chiesto un aumento del Pt_1
contributo, per adeguarlo alle accresciute esigenze dei figli, ha sostanzialmente rinunciato a tale domanda, chiedendo solamente che fosse applicato l'adeguamento ISTAT (sicché l'assegno è stato chiesto nella comparsa conclusionale nella misura di € 495,46), mentre il PE
ha di fatto domandato una riduzione di tale assegno, poiché pur essendo l'adeguamento dell'assegno sulla base degli indici ISTAT dovuto per legge anche in assenza di espressa domanda (art. 337 ter penultimo comma c.c.), ha chiesto la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento pari ad €
450,00 ossia € 150,00 per figlio, fissato nell'accordo omologato, senza alcun adeguamento in relazione alla svalutazione della moneta.
In particolare, il ha lamentato difficoltà economiche PE
ed ha prodotto certificazioni reddituali relative agli ultimi tre anni, dalle quali si evince, nondimeno, che il suo reddito è rimasto sostanzialmente immutato;
infatti, nell'anno 2022, vale dire nell'anno in cui ha raggiunto l'accordo di separazione, lo stesso ha dichiarato un reddito annuo di €
894,68 mentre all'anno 2024 ha percepito un reddito annuale di €1.010, 07.
Di conseguenza, il non ha fornito prova adeguata di PE
un peggioramento delle sue condizioni economiche che possa giustificare una riduzione dell'assegno (mediante l'esclusione dell'aggiornamento
ISTAT). D'altro canto, deve escludersi che le esigenze dei figli siano nelle more diminuite, dovendosi al contrario sottolineare che verosimilmente esse sono aumentate, poiché, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012;
Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724)
l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica
29 dimostrazione, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. Nondimeno, nel caso in esame, il reddito del appare così modesto da non essere compatibile con una PE
misura dell'assegno superiore rispetto a quella vigente (con l'aumento
ISTAT), posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22.075).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che sia equo determinare la misura dell'assegno a carico del quale contributo per il PE
mantenimento dei figli nella somma mensile già stabilita in sede di separazione ed adeguata ad oggi secondo indici ISTAT di € 500,00 da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese, somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va poi confermato l'obbligo a carico del di PE
contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, individuate sulla base dei medesimi criteri indicati dalle parti nelle condizioni di cui al verbale di trasformazione della separazione personale in consensuale del 07.02.2022 e omologate con decreto del 11/02/2022, tenuto conto che il riparto di dette spese deve seguire in modo rigoroso il criterio della proporzionalità.
Quanto all'assegno unico, ne ha domandato Parte_1
l'esclusiva percezione, mentre ne ha domandato la Controparte_1
corresponsione al 50% tra i genitori.
Occorre precisare a proposito dell'assegno unico, introdotto con
D.Lgs. n. 230 del 2021, che l'attuale disciplina normativa prevede che l'assegno unico sia ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021). Tale
30 disciplina, diversa rispetto a quella operante con riferimento all'istituto degli “assegni familiari”, si giustifica in ragione del fatto che il genitore non collocatario della prole in regime di affidamento condiviso, a seguito della introduzione dell'assegno unico, non fruisce più di alcune provvidenze economiche in precedenza previste (in primo luogo le detrazioni fiscali) sicché è apparso più equo attribuire ad entrambi i genitori il suddetto beneficio economico in eguale misura. Certamente è possibile che le parti si accordino diversamente in ragione dei differenti oneri sugli stessi concretamente gravanti e che, in tal caso, il Giudice disponga che l'assegno unico sia percepito da uno solo dei genitori nell'ambito di una valutazione complessiva degli oneri gravanti sui genitori per il mantenimento della prole, ma non vi è più alcun diritto del genitore collocatario della prole a ricevere nella sua interezza l'assegno unico familiare, come invece era previsto per l'assegno familiare.
Sennonché, nella fattispecie in esame, in sede di separazione consensuale le parti avevano raggiunto un accordo in base al quale la avrebbe percepito nella sua interezza l'assegno unico e tale Pt_1
clausola costituiva parte integrante dell'accordo in merito al contributo per il mantenimento dei figli. Di conseguenza, ove il insistesse PE
per richiedere la propria quota pari al 50 % dell'assegno unico, per mantenere invariato l'assegno per il mantenimento dei figli (posto che, come si è detto sopra, mancano i presupposti per la sua modifica), il dovrebbe versare alla una somma corrispondente PE Pt_1
all'importo dell'assegno unico.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 155 quater c.c.
(oggi l'art. 337 sexies c.c.) considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei
31 genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). Alla luce di quanto suesposto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, nella quale i figli vivono con la madre, e peraltro di sua proprietà, alla . Pt_1
Appaiono, infine, infondate le domande avanzate dal PE
volte ad ottenere il divieto di frequentazione dei figli con il compagno della madre nonché l'ammonimento della stessa dal tenere condotte ostative all'esercizio del diritto-dovere di visita, non essendovi alcuna evidenza probatoria in merito e considerato che, dalle evidenze istruttorie, viceversa,
è il padre che deve responsabilizzarsi maggiormente rispetto al suo ruolo, prendendo coscienza delle proprie carenze. Il Collegio in ogni caso condivide tutte le argomentazioni contenute nella ordinanza del Giudice
Istruttore del 09.11.2024, con la quale sono state rigettate le domande avanzate dal con riferimento all'affidamento dei due figli PE
minori riconducibili al paradigma normativo dell'art. 709 ter c.p.c..
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata da avente ad oggetto la voltura delle utenze Controparte_1
domestiche, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Va, dunque, esclusa la
32 possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme o risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non connesse a quella di divorzio, ma autonome e distinte. (in tal senso Cassazione civile, sez.I, 15 maggio 2001, n. 6660;
Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005n. 19886; Cass. sez. I, 11/09/2020, n.
12179, Cass. 8/9/2014, sent. n. 18870).
Appare, infine, equo compensare interamente le spese processuali, avuto riguardo alla natura della causa ed alla circostanza che la soccombenza appare reciproca.
P.Q.M
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 213/2023 R.G., promossa da Parte_1
con ricorso del 13/01/2023 contro così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina (ME) il 07/09/2001 in regime di separazione dei beni, da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], con atto Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
641 parte 2 serie A anno 2001;
2) Affida i minori e al Servizio Sociale del Comune Per_2 Parte_2
di Messina al fine di fornire ai genitori un aiuto per implementare le loro competenze genitoriali, diminuire la conflittualità e favorire una relazione serena dei minori con entrambi i genitori;
dispone che il
Servizio Sociale affidatario predisponga un percorso di sostegno
33 psicologico per la minore nel supportarla nel recupero del rapporto Pt_2
con il padre ed uno specifico percorso di sostegno alla genitorialità per il effettuando tutti gli interventi mirati e ritenuti utili per PE
ripristinare un sereno ed equilibrato rapporto tra il genitore e i figli;
conferma l'incarico al Servizio Sociale del Comune di Messina, di curare la presa in carico del minore da parete del Servizio Per_2
NPIA territorialmente competente al fine di predisporre tutti gli interventi necessari a fornire al minore adeguato supporto, anche in relazione alle condotte devianti da lui tenute;
onere i Servizi affidatari del costante monitoraggio sull'andamento della situazione familiare, in considerazione dei contrasti tra i genitori con compiti anche di mediazione tra gli stessi, per coadiuvare i genitori nel superamento delle rispettive criticità ed i minori e , nel Parte_2 Per_2
raggiungimento di un adeguato benessere psicologico.
3) Dispone che le visite tra il padre ed i figli si tengano secondo le modalità espresse in parte motiva;
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale a con Parte_1
la quale i figli coabitano;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
l'assegno mensile di euro 500,00, quale contributo al Parte_1
mantenimento dei figli da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.); dispone che ove il richieda la quota pari al 50 % dell'assegno unico, il PE
predetto assegno a favore della ed a carico del Pt_1 PE
sia aumentato di un importo corrispondente alla predetta quota di assegno unico;
34 6) Dichiara infondate le domande avanzate da volte Controparte_1
all'ammonimento della ed al divieto di frequentazione dei Pt_1
figli con il di lei partner;
7) Dichiara inammissibile la domanda del di ordinare alla PE
di provvedere alla voltura delle utenze;
Pt_1
8) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
9) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0922858027 che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E