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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1142/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione proposta da
), con avv. Dario Donnaloia;
Parte_1 C.F._1
e
, con avv. Dario Donnaloia;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- Con ricorso congiunto del 11/03/2025, e Parte_1 [...]
hanno domandato la modifica delle condizioni di separazione, CP_1 già disposte con decreto di questo Tribunale depositato il 04/07/2014, non reclamato. R.G.V.G. 1142/2025
In particolare, in modifica delle precedenti condizioni hanno domandato di:
a) OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del Decreto di omologa del Tribunale di Lecce RG N° 5595/14 e quindi stabilire che, a titolo di contributo alimentare economico, Controparte_1
dovrà versare a la somma di € 2.000,00,
[...] Parte_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Aprile 2025, importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita.
b) COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
1.2.- Il pubblico ministero, al quale gli atti sono stati trasmessi ex art. 473 bis.51 c.p.c., nulla ha opposto (parere del 27/05/2025).
2.- La domanda è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con le disposizioni di legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel presente giudizio n.
1142/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso del 11/03/2025 da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., disattesa ogni
[...] Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DISPONE che, in modifica della precedente regolamentazione, la separazione tra le parti sia regolata dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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