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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6802/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Rocco Santochirico
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza gli aveva riconosciuto la condizione di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100%. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza e non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 17.02.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile , sez. lav.,
20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“CONCLUSIONI
Il ricorrente Sig. presenta: Demenza fronto temporale a Parte_1 verosimile genesi encefalo vascolare, cardiopatia infartuale ad evoluzione ipocinetico-dilatativa in sindrome metabolica con diabete mellito in esiti di impianto dio PM AICD, poliartrosi con discopatie evolute e limitazione funzionale motoria in esiti di artroprotesi di ginocchio a sinistra e disturbi della minzione in esiti di TURP e di TURBT In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare il Sig. invalido con riduzione della capacità Parte_1 di eseguire i compiti e svolgere le funzioni della vita propri per l'età nella misura del 100% (cento percento) a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2022)
Analizzando comunque il quadro poli-patologico nella sua globalità e la scarsa risposta ai trattamenti medici eseguiti con rigorosa precisione da tale epoca, tali patologie assumono carattere di irreversibilità. In considerazione della incidenza di tali patologie sulla integrità psico- fisica del periziato e della loro evoluzione peggiorativa, maggiormente di quella neurologica e cardiologica lo scrivente considera la condizione patologica di cui è portatrice il di disabilità critica e pertanto Pt_1 meritevole di un aiuto continuo a causa di difficoltà persistenti ed orami irreversibili che minano l'autonomia del periziato nel compimento dei gesti della vita quotidiana in autonomia e dunque meritevole della indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2022)
Il giudizio conclusivo nella vertenza / e' pertanto Pt_1 CP_1
• Era ed è SI Inabile, con difficoltà persistente allo svolgimento dei gesti e dei compiti della vita quotidiana propri per l'età nella misura del 100% (cento percento) a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2022)
• SI diritto alla indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2022)”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l deve essere CP_1 condannato alla integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
17.02.2022 (presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
spese che liquida nella misura di € 5.350,00, oltre Parte_1 RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6802/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Rocco Santochirico
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza gli aveva riconosciuto la condizione di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave
100%. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza e non riscontrava le condizioni di continuità assistenziale propedeutiche alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 17.02.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto del ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile , sez. lav.,
20/08/2018 , n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980 , in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“CONCLUSIONI
Il ricorrente Sig. presenta: Demenza fronto temporale a Parte_1 verosimile genesi encefalo vascolare, cardiopatia infartuale ad evoluzione ipocinetico-dilatativa in sindrome metabolica con diabete mellito in esiti di impianto dio PM AICD, poliartrosi con discopatie evolute e limitazione funzionale motoria in esiti di artroprotesi di ginocchio a sinistra e disturbi della minzione in esiti di TURP e di TURBT In considerazione delle patologie riscontrate, SI ritiene corretto valutare il Sig. invalido con riduzione della capacità Parte_1 di eseguire i compiti e svolgere le funzioni della vita propri per l'età nella misura del 100% (cento percento) a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2022)
Analizzando comunque il quadro poli-patologico nella sua globalità e la scarsa risposta ai trattamenti medici eseguiti con rigorosa precisione da tale epoca, tali patologie assumono carattere di irreversibilità. In considerazione della incidenza di tali patologie sulla integrità psico- fisica del periziato e della loro evoluzione peggiorativa, maggiormente di quella neurologica e cardiologica lo scrivente considera la condizione patologica di cui è portatrice il di disabilità critica e pertanto Pt_1 meritevole di un aiuto continuo a causa di difficoltà persistenti ed orami irreversibili che minano l'autonomia del periziato nel compimento dei gesti della vita quotidiana in autonomia e dunque meritevole della indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2022)
Il giudizio conclusivo nella vertenza / e' pertanto Pt_1 CP_1
• Era ed è SI Inabile, con difficoltà persistente allo svolgimento dei gesti e dei compiti della vita quotidiana propri per l'età nella misura del 100% (cento percento) a far data dalla domanda amministrativa
(17.02.2022)
• SI diritto alla indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (17.02.2022)”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l deve essere CP_1 condannato alla integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
17.02.2022 (presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
spese che liquida nella misura di € 5.350,00, oltre Parte_1 RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile