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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1654/2025 RG avente ad oggetto:
«supplenza al 30/6 – indennità sostitutiva ferie »
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati PICONE Parte_1
SC e LC SI ZI ed elettivamente domiciliata
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. , Controparte_2 CP_3 [...]
e TU FI ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE CP_4
MARGHERA 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/08/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il chiedendo «1) accertare e CP_1
dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 2) condannare , per le causali infra spiegate
, l'amministrazione convenuta al pagamento di € 2.904,84 o nella minore o maggiore misura che verrà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. 3) Con vittoria di spese e
1 competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratori»
Nel costituirsi il ha Controparte_1
contestato la pretesa, dedotto ed eccepito « Nel merito, in via principale: • rigettare comunque le domande tutte della parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
Nel merito, in via subordinata: • dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva;
• in considerazione dell'accertato arricchimento senza causa della parte ricorrente per le ragioni esposte nella presente memoria di costituzione, rigettare le domande tutte della parte ricorrente;
• nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce inerente l'indennità sostitutiva per ferie non godute per cui è causa;
In ogni caso: • con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma
42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. La ricorrente espone: di aver lavorato per il resistente in CP_1
qualità di docente della scuola secondaria di secondo grado con contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico 2013/2014 e a tempo indeterminato dal 06/09/2017 in provincia di Venezia, segnatamente negli aa.ss. : a.s. 2014/2015 dal 06/11/2014 al 30/6/2015, per un totale di 234 gg, a.s. 2015/2016 dal 01/09/2015 al
30/6/2016, per un totale di 300 gg, a.s. 2016/2017 dal 16/09/2016 al 30/06/2017, per un totale di 284 gg, dunque sino al termine delle attività didattiche;
di essere rimasta nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, co. 2, del d.lgs.
16/4/1994 n. 297, compresi nel periodo tra il 1° settembre ed il 30 giugno, a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
2 (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola;
di non aver goduto né di aver richiesto di usufruire delle ferie residue né i Dirigenti Scolastici l'avevano invitata a farlo o l'avevano informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva.
2. Il ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo di CP_1
aver fatto godere alla ricorrente le ferie maturate, in mancanza di richiesta e non potendo queste essere monetizzate in virtù della normativa richiamata, nel periodo che va dal termine delle lezioni alla cessazione del contratto.
3. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente alla condivisa pronuncia tra le altre della dott.ssa Menegazzo del 13/9/2024 in RG
46/2024 e successiva propria n. 259/25 del 19/3/2025 e successiva propria n.
259/25 del 19/3/2025 ed altre.
4. Va chiarito in punto di fatto che la ricorrente non risulta aver fruito di ferie durante gli anni scolastici sopra richiamati nei quali operato come docente supplente. Quanto dedotto da parte resistente secondo cui la ricorrente è stata considerata dall'Amministrazione in ferie nei periodi tra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto va inteso evidentemente in senso atecnico, perché non vi è riscontro di fruizione di ferie da parte della ricorrente in quei periodi, né alcuna documentazione che attesti che la ricorrente sia stata posta in ferie d'ufficio, mentre è pacifico che la docente non abbia presentato alcuna domanda di ferie.
5. Il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche
Cass., 23934/20).
6. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso dei contratti di lavoro con scadenza al 30/6 oggetto di causa, spetti o meno l'indennità sostitutiva.
3 7. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54
e 55, della L. 128/12 e dal CCNL Comparto scuola, nonché dall'art. 5, co. 8, del D.L.
95/2012.
8. L'art. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative”.
9. Il CCNL (art. 13, co. 7, 8 e 15) stabilisce che “7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 8.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (...) 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
10. L'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, tuttavia, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
4 amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
11. Orbene, la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15 - secondo cui
“All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato” – non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico.
12. Tale ultima disposizione, infatti, pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con l'eccezione valida per il personale scolastico (docenti ed ATA) supplente ma solo con riferimento alla “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
13. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come la ricorrente – la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione delle ferie a meno che i giorni di ferie spettanti siano superiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto godere delle ferie cioè, come da CCNL, di quelli in cui non si svolge attività didattica.
14. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.
15. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della Grande
Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT
WUPPERTAL; in causa C-619/2016 ; in causa C- Controparte_5
684/2016 ),) è piuttosto univoca nell'affermare che l'ordinamento CP_6
comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all'indennità sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata
5 all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
16. Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8,
LDL 95/12, ove si legge che «54). Se, (...), il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_7
, C 684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di
[...]
lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo
7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-
Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C 684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di
6 dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft
, C 684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)». Controparte_7
17. Secondo l'Amministrazione resistente le argomentazioni svolte dalla
GCUE non possano essere traslate sic ed simpliciter nell'ambito scolastico, ove è esplicita la previsione contrattuale per cui le ferie devono essere oggetto di richiesta del dipendente ed altrettanto esplicita è la previsione normativa del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
18. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass.,
14268/22; 26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa invece la giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
19. In questo senso Cass. Sez. L., n. 16715 del 17/06/2024 la quale ha anche evidenziato che, in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche e Cass. n.
28587 del 6/11/2024 che ha ulteriormente precisato che l'interpretazione sostenuta dal MINISTERO ricorrente «non solo risulta incompatibile con le
7 indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio».
20. Deve anche rigettarsi la domanda di domanda per indebito arricchimento posto che allora dovrebbe chiedersi a tutti i docenti, anche a tempo indeterminato o con supplenze al 31/8, per essere retribuiti, di provare l'attività svolta nei periodi di sospensione delle lezioni.
21. L'Amministrazione resistente non ha contestato specificamente il dovuto come indicato in ricorso – pp 2 quanto alle ferie maturate e p. 8 quanto al conteggio della indennità sostitutiva - sicché non è accoglibile la richiesta contenuta in memoria di provvedere con sentenza generica riservando all'Amministrazione la quantificazione precisa.
22. Deve invece accogliersi l'eccezione di prescrizione quanto all'a.s.
2014/2015 posto che se da una parte l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria ( o quantomeno mista) e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (vd ex plurimis Cass. Sez. L., 11/05/2011, n. 10341) la stessa «decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne (...) » (vd. Cass. Sez. L., 20/06/2023, n. 17643), ove nel caso in esame la supplenza quanto all'a.s. 2014/2015 è cessata il 30/6/2015 e il ricorso è
8 stato depositato in data 22/8/25 e notificato in data successiva al 22/9/25 (data del decreto di fissazione udienza). Conseguentemente il deve essere CP_1
condannato alla minor somma di € 2259,32 (= 2.904,84 – 645,52).
23. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione nella misura del 50% quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018), per la restante parte vengono poste a carico del resistente e vengono liquidate come in CP_1
dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso e della eccezione di prescrizione, condanna il resistente alla corresponsione alla ricorrente dell'importo di € CP_1
2259,32= a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss.
2015/2016 e 2016/2017, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Condanna il resistente alla rifusione del 50% delle spese di lite CP_1
che liquida, per tale parte, in € 1.000,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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