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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti presidente dott. Antonio S. Stefani giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. , con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RAVASIO GIUSEPPE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all' Ill.mo Collegio del Tribunale di Milano contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: in via preliminare, in rito dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Treviso e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o l'invalidità del Decreto, nonché provvedere in merito alle spese del presente giudizio, ponendole a carico della parte convenuta opposta, in quanto soccombente ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.; nel merito:
1. accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
16989/2023 Ruolo 34900/2023 emesso in data 4 no-vembre 2023, pubblicato l'8 novembre 2023 e notificato in data 10 novembre 2023 perché illegittimo, inammissibile, improponibile ed inefficace per tutti i motivi gradatamente esposti nel presente atto, eventualmente condannando gli opponenti al minor importo che si ri-terrà di giustizia;
2. in ogni caso accertare e dichiarare, in particolare, la nullità assoluta della fideiussione omnibus con limitazione dell'importo garantito ad € 540.000,00.= rilasciata in data 17 dicembre 2014 dai signori e prodotta Controparte_2 CP_1 da controparte quale doc. n. 10 fascicolo monitorio in virtù dell'adesione al modello
ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con ciò revocandolo;
Nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub. n. 2.:
Accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole riportate nella predetta fideiussione così come analizzate negli scritti difensivi, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione delle fideiussioni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori;
in via istruttoria: si chiede, ove ritenuto necessario ai fini della decisione pur in presenza della produzione documentale e se del caso previa revoca del provvedi-mento assunto in data 14 maggio
2024 di rejezione dell'ordine di esibizione, che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di dicembre 2014 a:
- BA Intesa Sanpaolo;
- BA Nazionale del Lavoro;
- BA Monte dei Paschi di Siena;
- BA Sella;
- Credem BA;
- Banco BPM;
- ; Controparte_3
- Controparte_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.
pagina 2 di 8 Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In via preliminare di rito: rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in quanto infondata in fatto e diritto per quanto esposto in atti;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento monitorio
Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc;
- dichiarare il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, esecutivo ex art. 648 cpc nei confronti dei signori CP_1
e non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di Controparte_2 facile soluzione
In via principale di merito: respingere tutte le domande formulate dagli opponenti nessuna esclusa, compresa l'eccezione di nullità delle garanzie di causa, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in nel presente atto, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023
In via subordinata di merito: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, condannare, in
[...]
a corrispondere alla , la somma di € 731.903,87 (o la diversa Parte_3 Parte_2 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria), nonché, in solido tra loro, la signora e il signor , meglio generalizzati in atto, a Controparte_2 CP_1 pagare all'opposta €. 540.000,00 o la diversa maggior o minori somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre interessi come chiesti in ricorso ex art. 633 cpc al tasso contrattualmente stabilito ridotto alla soglia antiusura laddove superiore, per le causali indicate in ricorso monitorio ovvero, in ulteriore subordine, quale saldo debitore del conto corrente ex n. n.1117612 filiale di Capriate San Gervasio. Parte_4
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti- concorrenziale, domanda che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione per la materia bancaria in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di complessivi euro 731.903,87, oltre interessi legali dal
Cont 16/9/2023, vantato da già Parte_2
pagina 3 di 8 quale cessionaria dalla liquidazione di nei confronti di Pt_2 Parte_5
già denominata in forza di due mutui Parte_1 CP_6
chirografari entrambi stipulati in data 23/12/2014, n. 007/800/30012997 e n.
007/800/300012998 con (v. docc. 8 e 9 fasc. mon.). Parte_5
Il credito è stato vantato in via solidale anche nei confronti dei garanti
[...]
e in forza della fideiussione omnibus dagli stessi Controparte_2 CP_1
rilasciata in data 17/12/2014, entro il massimale di euro 540.000,00, oltre interessi legali dal 16/9/2023.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 16989/2023, qui tempestivamente opposto da tutti gli ingiunti.
2. Incompetenza
In via preliminare, parte attrice ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore di quello di Treviso, ritenendolo foro esclusivo in forza dell'art. 10 dei due contratti di mutuo, in base al quale “Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto il Foro competente è quello di Treviso”.
Tuttavia, va ricordato che a norma dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., la competenza esclusiva deve essere espressamente stabilita e tale qualifica manca nella clausola sopra riportata, che si limita ad aggiungere un foro concorrente a quelli di legge. Parte attrice aveva, quindi, l'onere di esaminare e vagliare tutti i possibili fori concorrenti applicabili nella fattispecie e l'omissione di tale difesa comporta l'inammissibilità dell'eccezione.
3. CP_7
ha eccepito l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
[...]
Ma il predetto ingiunto si è regolarmente costituito e si è difeso nel merito, di modo che l'atto ha raggiunto il suo scopo, restando così sanato ogni eventuale vizio, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
4. Titolarità
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria Parte_2
L'eccezione è infondata perché nel caso di specie la cessione a dei crediti CP_8
deteriorati di posta in liquidazione coatta amministrativa (v. doc.3 fasc. Parte_4
pagina 4 di 8 mon.), è stata autorizzata con decreto Ministro economia e finanza del 22/2/2018 (v. doc. 4, fasc. mon.) e l'opposta ha altresì prodotto sub doc. 7 la dichiarazione della liquidazione coatta di che ha attestato la cessione a in particolare, del credito Parte_4 CP_8
derivante dai due contratti di mutuo conclusi con sopra indicati, fornendo così CP_6
prova idonea della sua legittimazione.
Inoltre, la titolarità del credito in capo ad è ulteriormente dimostrata dal fatto Parte_2
che la cessionaria è nel possesso dei due contratti di mutuo a suo tempo conclusi da
[...]
(v. docc. 8 e 9, fasc. mon.): il possesso di tali documenti non è altrimenti Parte_5 spiegabile che con l'applicazione del disposto dell'art. 1262, c.c., in base al quale il cedente deve consegnare al cessionario del credito i documenti che lo comprovano.
5. Destinazione
Diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di precedenti passività, di per sé, non comporta alcun vizio dei mutui, tanto più che nel caso di specie tale destinazione è stata concordata dalle parti nei contratti stessi.
6. Credito
Nel ricorso monitorio, ha indicato, per ciascun mutuo, la ripartizione del Parte_2
credito tra capitale, interessi ed interessi di mora.
Secondo parte attrice, “in assenza di un estratto conto che documenti i versamenti effettuati da e i tassi applicati sulle due esposizioni è francamente impossibile Parte_1
comprendere se è stata fatta corretta applicazione delle norme contrattuali.”
Al riguardo si osserva che già è la mutuataria e Parte_1 CP_6 in tale veste, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., aveva l'onere di muovere una contestazione specifica e argomentata al credito vantato dalla controparte, mentre la difesa svolta è del tutto generica. In particolare, l'opponente non ha contestato né che gli interessi siano stati calcolati in base a tassi differenti da quelli previsti in contratto, né di aver pagato somme maggiori di quelle riconosciute dalla creditrice. E tale difesa non è stata svolta neanche dopo la produzione delle situazioni contabili di cui ai docc. 13 e 14 di parte convenuta, che espongono in modo analitico le scadenze e gli importi delle rate non pagate e relativi interessi. Da tali prospetti si ricava anche che, come da previsioni contrattuali, il rimborso di entrambi i mutui era previsto entro il 30/11/2016, di modo che il termine era già ampiamente scaduto al momento del ricorso monitorio.
pagina 5 di 8 Pertanto, si deve concludere che in base ai principi della responsabilità contrattuale, parte convenuta ha assolto al suo onere probatorio, dal momento che ha provato il titolo, cioè la stipulazione e l'erogazione di due contratti di mutuo (v. e/c, doc. 4 conv.), la scadenza dell'obbligazione di rimborso ed ha allegato l'inadempimento di controparte, cui spettava l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o di aver rimborsato somme maggiori rispetto a quelle riconosciute, ma in proposito nulla di specifico hanno dedotto gli opponenti.
7. Fideiussione
I garanti hanno eccepito la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus da essi prestata in data 17/12/2014 in favore di per le obbligazioni di Parte_5 CP_6
fino all'importo di 540.000 (v. doc. 10, fasc. mon.), per violazione della normativa
[...]
antitrust. A tal fine hanno evidenziato che le clausole n. 3, 7 e 10 della garanzia azionata riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, oggetto delle censure del provvedimento n.
55/2005 di BA d'IT (v. doc. 6 att.), all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Al riguardo si osserva, anzitutto, che per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, legge n.
287/1990, “l'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo (cioè sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione) è effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”
Nel caso di specie, i garanti non possono avvalersi, quale prova privilegiata dell'esistenza nel 2014 di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in materia di fideiussioni omnibus, del citato provvedimento di BA d'IT, dal momento che la loro garanzia è stata rilasciata oltre dieci anni dopo quell'accertamento, che si basa su una indagine a campione svolta nel settembre 2004.
Nemmeno è rilevante il fatto che alcune banche abbiano continuato ad utilizzare dopo il
2005 ancora schemi di garanzia contenenti le clausole n. 2, 6 e 8, oggetto dell'esame di
BA d'IT, come risulta dalla produzione documentale di parte attrice. E' notorio, infatti, che nel luglio 2005 l'ABI ha diffuso tra le associate uno schema di fideiussione omnibus che non contiene più le tre clausole censurate da BA d'IT “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”. In tal modo è venuta meno quella forma di intesa che può determinare la nullità comminata dall'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990. Le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema ABI sono di per sé lecite in pagina 6 di 8 mancanza della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul punto e tale intesa, in via logica, non è ricavabile dal semplice utilizzo di tale schema da parte di alcune banche. Tale fatto dimostra solo l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato. Ma “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni utilizzate è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche operante nel 2014, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione. Rimane così superata la precedente giurisprudenza del Tribunale, invocata da parte attrice, che non ha adeguatamente valutato la normativa e la giurisprudenza europee.
Da qui deriva anche l'ininfluenza della richiesta formulata da parte attrice per l'esibizione degli schemi di fideiussione adottati dalle principali banche nel dicembre 2014.
Ne consegue, ulteriormente, che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 della fideiussione rilasciata dagli opponenti e è valida CP_1 CP_2
ed efficace e la banca non è incorsa in alcuna decadenza.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014
e succ. mod. per la fase di studio e introduttiva, mentre trattandosi di causa documentale si applicano i parametri minimi per la trattazione e la decisione.
pagina 7 di 8
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) rigetta le domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
16989/2023;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 18.420,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 28 gennaio 2025
Il giudice estensore dott. Antonio S. Stefani Il presidente dott. Stefania Illarietti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti presidente dott. Antonio S. Stefani giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. , con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RAVASIO GIUSEPPE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all' Ill.mo Collegio del Tribunale di Milano contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: in via preliminare, in rito dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Treviso e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o l'invalidità del Decreto, nonché provvedere in merito alle spese del presente giudizio, ponendole a carico della parte convenuta opposta, in quanto soccombente ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.; nel merito:
1. accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
16989/2023 Ruolo 34900/2023 emesso in data 4 no-vembre 2023, pubblicato l'8 novembre 2023 e notificato in data 10 novembre 2023 perché illegittimo, inammissibile, improponibile ed inefficace per tutti i motivi gradatamente esposti nel presente atto, eventualmente condannando gli opponenti al minor importo che si ri-terrà di giustizia;
2. in ogni caso accertare e dichiarare, in particolare, la nullità assoluta della fideiussione omnibus con limitazione dell'importo garantito ad € 540.000,00.= rilasciata in data 17 dicembre 2014 dai signori e prodotta Controparte_2 CP_1 da controparte quale doc. n. 10 fascicolo monitorio in virtù dell'adesione al modello
ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con ciò revocandolo;
Nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub. n. 2.:
Accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole riportate nella predetta fideiussione così come analizzate negli scritti difensivi, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione delle fideiussioni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori;
in via istruttoria: si chiede, ove ritenuto necessario ai fini della decisione pur in presenza della produzione documentale e se del caso previa revoca del provvedi-mento assunto in data 14 maggio
2024 di rejezione dell'ordine di esibizione, che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di dicembre 2014 a:
- BA Intesa Sanpaolo;
- BA Nazionale del Lavoro;
- BA Monte dei Paschi di Siena;
- BA Sella;
- Credem BA;
- Banco BPM;
- ; Controparte_3
- Controparte_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.
pagina 2 di 8 Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In via preliminare di rito: rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in quanto infondata in fatto e diritto per quanto esposto in atti;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento monitorio
Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc;
- dichiarare il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, esecutivo ex art. 648 cpc nei confronti dei signori CP_1
e non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di Controparte_2 facile soluzione
In via principale di merito: respingere tutte le domande formulate dagli opponenti nessuna esclusa, compresa l'eccezione di nullità delle garanzie di causa, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in nel presente atto, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023
In via subordinata di merito: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, condannare, in
[...]
a corrispondere alla , la somma di € 731.903,87 (o la diversa Parte_3 Parte_2 somma che risulterà all'esito dell'istruttoria), nonché, in solido tra loro, la signora e il signor , meglio generalizzati in atto, a Controparte_2 CP_1 pagare all'opposta €. 540.000,00 o la diversa maggior o minori somma che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre interessi come chiesti in ricorso ex art. 633 cpc al tasso contrattualmente stabilito ridotto alla soglia antiusura laddove superiore, per le causali indicate in ricorso monitorio ovvero, in ulteriore subordine, quale saldo debitore del conto corrente ex n. n.1117612 filiale di Capriate San Gervasio. Parte_4
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti- concorrenziale, domanda che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione per la materia bancaria in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50- bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di complessivi euro 731.903,87, oltre interessi legali dal
Cont 16/9/2023, vantato da già Parte_2
pagina 3 di 8 quale cessionaria dalla liquidazione di nei confronti di Pt_2 Parte_5
già denominata in forza di due mutui Parte_1 CP_6
chirografari entrambi stipulati in data 23/12/2014, n. 007/800/30012997 e n.
007/800/300012998 con (v. docc. 8 e 9 fasc. mon.). Parte_5
Il credito è stato vantato in via solidale anche nei confronti dei garanti
[...]
e in forza della fideiussione omnibus dagli stessi Controparte_2 CP_1
rilasciata in data 17/12/2014, entro il massimale di euro 540.000,00, oltre interessi legali dal 16/9/2023.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 16989/2023, qui tempestivamente opposto da tutti gli ingiunti.
2. Incompetenza
In via preliminare, parte attrice ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano in favore di quello di Treviso, ritenendolo foro esclusivo in forza dell'art. 10 dei due contratti di mutuo, in base al quale “Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto il Foro competente è quello di Treviso”.
Tuttavia, va ricordato che a norma dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., la competenza esclusiva deve essere espressamente stabilita e tale qualifica manca nella clausola sopra riportata, che si limita ad aggiungere un foro concorrente a quelli di legge. Parte attrice aveva, quindi, l'onere di esaminare e vagliare tutti i possibili fori concorrenti applicabili nella fattispecie e l'omissione di tale difesa comporta l'inammissibilità dell'eccezione.
3. CP_7
ha eccepito l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
[...]
Ma il predetto ingiunto si è regolarmente costituito e si è difeso nel merito, di modo che l'atto ha raggiunto il suo scopo, restando così sanato ogni eventuale vizio, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.
4. Titolarità
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria Parte_2
L'eccezione è infondata perché nel caso di specie la cessione a dei crediti CP_8
deteriorati di posta in liquidazione coatta amministrativa (v. doc.3 fasc. Parte_4
pagina 4 di 8 mon.), è stata autorizzata con decreto Ministro economia e finanza del 22/2/2018 (v. doc. 4, fasc. mon.) e l'opposta ha altresì prodotto sub doc. 7 la dichiarazione della liquidazione coatta di che ha attestato la cessione a in particolare, del credito Parte_4 CP_8
derivante dai due contratti di mutuo conclusi con sopra indicati, fornendo così CP_6
prova idonea della sua legittimazione.
Inoltre, la titolarità del credito in capo ad è ulteriormente dimostrata dal fatto Parte_2
che la cessionaria è nel possesso dei due contratti di mutuo a suo tempo conclusi da
[...]
(v. docc. 8 e 9, fasc. mon.): il possesso di tali documenti non è altrimenti Parte_5 spiegabile che con l'applicazione del disposto dell'art. 1262, c.c., in base al quale il cedente deve consegnare al cessionario del credito i documenti che lo comprovano.
5. Destinazione
Diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di precedenti passività, di per sé, non comporta alcun vizio dei mutui, tanto più che nel caso di specie tale destinazione è stata concordata dalle parti nei contratti stessi.
6. Credito
Nel ricorso monitorio, ha indicato, per ciascun mutuo, la ripartizione del Parte_2
credito tra capitale, interessi ed interessi di mora.
Secondo parte attrice, “in assenza di un estratto conto che documenti i versamenti effettuati da e i tassi applicati sulle due esposizioni è francamente impossibile Parte_1
comprendere se è stata fatta corretta applicazione delle norme contrattuali.”
Al riguardo si osserva che già è la mutuataria e Parte_1 CP_6 in tale veste, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., aveva l'onere di muovere una contestazione specifica e argomentata al credito vantato dalla controparte, mentre la difesa svolta è del tutto generica. In particolare, l'opponente non ha contestato né che gli interessi siano stati calcolati in base a tassi differenti da quelli previsti in contratto, né di aver pagato somme maggiori di quelle riconosciute dalla creditrice. E tale difesa non è stata svolta neanche dopo la produzione delle situazioni contabili di cui ai docc. 13 e 14 di parte convenuta, che espongono in modo analitico le scadenze e gli importi delle rate non pagate e relativi interessi. Da tali prospetti si ricava anche che, come da previsioni contrattuali, il rimborso di entrambi i mutui era previsto entro il 30/11/2016, di modo che il termine era già ampiamente scaduto al momento del ricorso monitorio.
pagina 5 di 8 Pertanto, si deve concludere che in base ai principi della responsabilità contrattuale, parte convenuta ha assolto al suo onere probatorio, dal momento che ha provato il titolo, cioè la stipulazione e l'erogazione di due contratti di mutuo (v. e/c, doc. 4 conv.), la scadenza dell'obbligazione di rimborso ed ha allegato l'inadempimento di controparte, cui spettava l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o di aver rimborsato somme maggiori rispetto a quelle riconosciute, ma in proposito nulla di specifico hanno dedotto gli opponenti.
7. Fideiussione
I garanti hanno eccepito la nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus da essi prestata in data 17/12/2014 in favore di per le obbligazioni di Parte_5 CP_6
fino all'importo di 540.000 (v. doc. 10, fasc. mon.), per violazione della normativa
[...]
antitrust. A tal fine hanno evidenziato che le clausole n. 3, 7 e 10 della garanzia azionata riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, oggetto delle censure del provvedimento n.
55/2005 di BA d'IT (v. doc. 6 att.), all'epoca autorità antitrust per il settore bancario.
Al riguardo si osserva, anzitutto, che per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, legge n.
287/1990, “l'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo (cioè sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione) è effettuata in base ai princìpi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”
Nel caso di specie, i garanti non possono avvalersi, quale prova privilegiata dell'esistenza nel 2014 di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche in materia di fideiussioni omnibus, del citato provvedimento di BA d'IT, dal momento che la loro garanzia è stata rilasciata oltre dieci anni dopo quell'accertamento, che si basa su una indagine a campione svolta nel settembre 2004.
Nemmeno è rilevante il fatto che alcune banche abbiano continuato ad utilizzare dopo il
2005 ancora schemi di garanzia contenenti le clausole n. 2, 6 e 8, oggetto dell'esame di
BA d'IT, come risulta dalla produzione documentale di parte attrice. E' notorio, infatti, che nel luglio 2005 l'ABI ha diffuso tra le associate uno schema di fideiussione omnibus che non contiene più le tre clausole censurate da BA d'IT “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”. In tal modo è venuta meno quella forma di intesa che può determinare la nullità comminata dall'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990. Le tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema ABI sono di per sé lecite in pagina 6 di 8 mancanza della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul punto e tale intesa, in via logica, non è ricavabile dal semplice utilizzo di tale schema da parte di alcune banche. Tale fatto dimostra solo l'adozione di condotte contrattuali parallele da parte di alcuni operatori del mercato. Ma “si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell'inserimento della deroga all'art. 1957 c.c. nelle fideiussioni utilizzate è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale.
In sostanza, in difetto della prova dell'esistenza di un'intesa tra banche operante nel 2014, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione. Rimane così superata la precedente giurisprudenza del Tribunale, invocata da parte attrice, che non ha adeguatamente valutato la normativa e la giurisprudenza europee.
Da qui deriva anche l'ininfluenza della richiesta formulata da parte attrice per l'esibizione degli schemi di fideiussione adottati dalle principali banche nel dicembre 2014.
Ne consegue, ulteriormente, che la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 della fideiussione rilasciata dagli opponenti e è valida CP_1 CP_2
ed efficace e la banca non è incorsa in alcuna decadenza.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
8. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014
e succ. mod. per la fase di studio e introduttiva, mentre trattandosi di causa documentale si applicano i parametri minimi per la trattazione e la decisione.
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Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale;
2) rigetta le domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
16989/2023;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 18.420,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 28 gennaio 2025
Il giudice estensore dott. Antonio S. Stefani Il presidente dott. Stefania Illarietti
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