Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2204/2024 R.G V.G. posto in deliberazione all'udienza cartolare dell'8.05.2025, e promosso da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Castronovo di Sicilia (PA), Via Papa Giovanni XXIII n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Militello, che la rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Castronovo di Sicilia (PA), Via Papa Giovanni XXIII n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Militello, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'8.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.12.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 10.09.2021 a Castronovo di Sicilia, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2021, al n.7, parte II, serie A, dal quale non sono nati figli.
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto, depositato in data
6.12.2024.
A seguito di richiesta di integrazione documentale, stante la necessità di acquisire la sentenza di separazione consensuale dei coniugi, con attestazione del passaggio in giudicato, le parti provvedevano a depositare la documentazione richiesta.
All'udienza dell'8.05.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 6.12.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
-la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Giudice delegato del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione consensuale n.
253/2024;
-la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza n.
615/2024 del 16.04.2024 e depositata il 23.04.2024, munita di autorità di cosa giudicata a far data dal
26.11.2024, come da attestazione di cancelleria in atti;
-i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025. Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico e disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.09.2021 a Castronovo di Sicilia, da , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Castronovo di Sicilia, anno 2021, al n.7, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.05.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data
20.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini