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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9248/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9248/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SPARTI VINCENZO , oggi sostituito dall'avv. Sergio Sparti Parte_1
Per l'avv. RUSSO ROBERTA , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Sparti insiste nei mezzi istruttori articolati e non ammessi. L'avv. Russo reitera la contestazione sulle richieste istruttorie e ne chiede il rigetto. Il G.I. Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 10,40 viene interrotta la Camera di Consiglio che riprende alle ore 12,00. Alle ore 19,00, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9248/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPARTI VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE DI BELMONTE,
94 90100 PALERMO presso il difensore avv. SPARTI VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUSSO ROBERTA , elettivamente domiciliato in via Catania 51 PALERMO presso il difensore avv. RUSSO ROBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in note e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2022 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di aver Controparte_1
ricevuto in data 17.05.2022 la notifica del decreto ingiuntivo n. 1824/22, emesso dal pagina 2 di 9 Tribunale di Palermo in data 2.05.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 8.081,90, oltre interessi e spese, a titolo di quote Controparte_1
condominiali dovute in ragione della metà dalla medesima dr.ssa dal Parte_1
26.09.2017 al 24.06.2021 ed anticipate per intero dall' in favore del CP_1
eccepiva di non essere obbligata a pagare gli oneri Controparte_2
condominiali ingiunti, poiché in seno al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 26.09.2017,
confermata dalla sentenza n. 4500/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, era stato disposto che gli oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria relativi all'immobile assegnatole sarebbero rimasti a carico di , proponeva Controparte_1
opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.
Allegava anche che, in forza degli accordi di separazione, era Controparte_1 obbligato a sostenere integralmente sia le spese mensili per il giardiniere, pari ad €
250,00 al mese, sia le spese per la collaboratrice domestica, pari ad € 600,00 al mese,
che da settembre 2017 aveva smesso di corrispondere le spese per il giardiniere accumulando un debito nei confronti dell'opponente pari ad € 14.500,00 (ovvero €
250,00 x 58 mensilità da settembre 2017 a giugno 2022), di aver corrisposto per la collaboratrice domestica la somma mensile di € 500,00 anziché quella pattuita di €
600,00, accumulando un debito di € 6.200,00 (ovvero € 100 x 62 mensilità da luglio
2012 a giugno 2017) e di non aver corrisposto alcunché da settembre 2017, accumulando un debito di € 55.500,00.
Chiedeva, in subordine e nell'ipotesi che venisse riconosciuta la sussistenza del credito ingiunto in favore dell'opposto nei confronti dell'opponente, di compensare il predetto credito col maggior credito vantato nei confronti dell'opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , contestando le ragioni dell'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Allegava che sia con il provvedimento ex art. 708 cpc sia con la sentenza che aveva definito il procedimento di primo grado, il Tribunale non si era limitato a revocare l'assegnazione in uso esclusivo della casa familiare in favore della sig.ra Pt_1
ma aveva altresì ricondotto l'unità immobiliare alle comuni regole in materia di
[...] pagina 3 di 9 proprietà, privando di efficacia l'articolo 4 dell'accordo di separazione, omologato il
15.11.2012, in forza del quale gli oneri condominiali, le spese di giardinaggio e di pulizia della casa erano poste a carico dell'opposto.
In ordine alla domanda di compensazione eccepiva l'improcedibilità della stessa, in quanto già formulata dalla dr.ssa nel separato e antecedente giudizio Parte_1
pendente avanti il Tribunale di Palermo Sez. II Dr.ssa Sara Monteleone n.5813/2022
RG, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità del dr. CP_1
per la occupazione sine titulo dell'intera casa familiare a far data dalla
[...]
pronuncia ex art. 708 cpc del 26.09.2017.
Nel merito, contestava la pretesa creditoria di controparte, poiché lo stesso non era più tenuto a corrispondere gli oneri condominiali e le spese dell'immobile, in forza della revoca dell'articolo 4 degli accordi di separazione, come previsto dai provvedimenti emessi dal Tribunale di Palermo ed, in ogni caso, ne contestava la richiesta, poiché infondata e priva di prova sia nell' an, che nel quantum.
Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, l'accertamento del credito in suo favore dell'importo di € 8081,90, oltre interessi e spese, la condanna di Parte_1
a corrispondere in suo favore la predetta somma, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo e di dichiarare prescritta la domanda avversa avente ad oggetto la somma di €.6.200,00 a titolo di differenza nel periodo Luglio 2012/ Giugno 2017, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 27.1.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte opposta è volta ad ottenere il pagamento di € 8081,90 a titolo di quota del 50% degli oneri ordinari e straordinari relativi alla proprietà dell'immobile sito in Palermo ,via Leonardo Da Vinci 675, per il periodo 18.12.2017- 24.06.2021 , di cui era comproprietaria. Parte_1
Come pacificamente affermato dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a pagina 4 di 9 decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass., n. 17371 del 2003;
Cass., n. 807 del 1999).
A ciò si aggiunga che i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, in realtà, tenuti in solido (e non pro quota), nei confronti del medesimo, al CP_2
pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano,
nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio generale dettato CP_2
dall'art. 1294 c.c. (così Cass. Sez. 2, 21/10/2011, n. 21907), fermo restando il diritto di rivalsa del proprietario pro -quota che ha anticipato per intero il pagamento degli oneri in favore del nei confronti dell'altro comproprietario. CP_2
Alla luce dei suddetti principi risulta provato il credito ingiunto da Controparte_1 nei confronti dell'odierna opponente.
In particolare, come emerge dalla semplice lettura dei provvedimenti giudiziari invocati da parte opponente a sostegno della sua opposizione, deve ritenersi che, come disposto con ordinanza 7661/17 emessa dal Tribunale di Palermo, con la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di è stato altresì Parte_1
stabilito che i diritti e gli obblighi gravanti sulla stessa sono regolati dalle norme in materia di diritto di proprietà.
Tale statuizione è stata confermata con la sentenza n. 4500/19, emessa dal Tribunale di
Palermo il 16.10.2019, laddove è stato previsto che il regime di godimento della casa coniugale viene regolato dal diritto dominicale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene parte opponente , la conferma degli accordi di separazione, che pur si legge nei provvedimenti predetti, riguarda le disposizioni che hanno ad oggetto la regolamentazione degli ulteriori aspetti della separazione, quale il versamento dell'assegno di mantenimento, e non anche l'art.4 dei predetti accordi che poneva a carico dell'opposto gli oneri relativi al mantenimento della casa coniugale assegnata in favore di proprio perché tale Parte_1
pagina 5 di 9 assegnazione è stata espressamente revocata dai provvedimenti giudiziari esaminati,
con espresso richiamo alla normativa relativa alla proprietà per regolare i rapporti dominicali tra i coniugi.
Ciò detto, risulta altrettanto provato che gli oneri condominiali oggetto di ingiunzione e relativi all'immobile sito in Palermo via Leonardo da Vinci 675 per il periodo
18.12.2017 – 24.06.2021 pari ad € 17904,80 siano stati corrisposti integralmente da
, come da ricevuta del 22.11.2021(all.7 fascicolo del monitorio) Controparte_1 rilasciata dall'amministratore di condominio e relativi bonifici (all.8) , sulla scorta dei bilanci e degli stati di ripartizione prodotti.
Ne consegue il diritto di di ottenere la ripetizione del 50% delle Controparte_1 somme versate nei confronti di , comproprietaria dell'immobile oggetto Parte_1 di causa, a far data dal dicembre 2017 in forza della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore dell'opponente.
Va a questo punto valutata la domanda di compensazione formulata da parte opponente.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità, poiché la circostanza che parte opponente abbia formulato la medesima domanda nel giudizio incardinato nel procedimento iscritto al n. 5813/22 R.G.C. darebbe in ogni caso luogo ad un 'eventuale ipotesi di riunione, ma di certo non comporterebbe l'inammissibilità della domanda in assenza di un giudicato da far valere nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda riconvenzionale formulata da è volta ad Parte_1 ottenere la compensazione del debito ingiunto con il maggior credito di € 55.500,00 a titolo di spese per la gestione della casa, quali quelle per la domestica e per il giardiniere.
In particolare, parte opponente ha allegato di aver sostenuto l'esborso di € 14500,00 nel periodo Settembre 2017/Giugno 2022 per spese di giardinaggio, €.34,800,00 per spese di pulizia domestica ed € 6200,00 per spese per la prestazione dei servizi domestici per il periodo luglio 2012 /Giugno 2017.
In ordine alle suddette spese, contestate specificatamente da parte opposta, va rilevato che queste sono provate nella minor misura di € 1896,00 , di cui € 350,00 come da ricevuta del 7.04.2017 per spese di giardinaggio , € 1437,00, come da ricevuta del pagina 6 di 9 28.04.2019 per lavori di ripristino e manutenzione verde ed € 109,00 come da scontrino per acquisto terriccio.
Di contro, il restante credito, non supportato neanche da un inizio di prova scritta, non
è stato altrimenti provato.
Ed, invero, la prova orale formulata da parte opponente nella memoria 183 VI comma n2 cpc non è stata ammessa in quanto generica, laddove la domanda non è volta a specificare il costo degli interventi menzionati e la periodicità degli stessi e va ulteriormente disattesa.
Va, dunque, riconosciuto in favore di il credito di € 948,00, pari al 50% Parte_1 dell'intera somma di € 1896,00, anticipata per spese di manutenzione del giardino.
Il decreto ingiuntivo va revocato e, in accoglimento parziale della domanda di compensazione, va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 7133,9 (8081,90-948,00) con interessi a far data dalla domanda
[...]
fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in €2928,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge (valore € 8081,90, scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività
concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente nella misura del 60%
e interamente compensate tra le parti per il restante 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
accerta il credito di nella misura di € 948,00; Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1824/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data
2.05.2022; pagina 7 di 9 operando la compensazione dei rispettivi crediti, condanna a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di € 7133,9, oltre interessi dalla Controparte_1
data della domanda al soddisfo;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2928,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9248/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SPARTI VINCENZO , oggi sostituito dall'avv. Sergio Sparti Parte_1
Per l'avv. RUSSO ROBERTA , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Sparti insiste nei mezzi istruttori articolati e non ammessi. L'avv. Russo reitera la contestazione sulle richieste istruttorie e ne chiede il rigetto. Il G.I. Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Alle ore 10,40 viene interrotta la Camera di Consiglio che riprende alle ore 12,00. Alle ore 19,00, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9248/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPARTI VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE DI BELMONTE,
94 90100 PALERMO presso il difensore avv. SPARTI VINCENZO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RUSSO ROBERTA , elettivamente domiciliato in via Catania 51 PALERMO presso il difensore avv. RUSSO ROBERTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in note e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2022 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, premesso di aver Controparte_1
ricevuto in data 17.05.2022 la notifica del decreto ingiuntivo n. 1824/22, emesso dal pagina 2 di 9 Tribunale di Palermo in data 2.05.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 8.081,90, oltre interessi e spese, a titolo di quote Controparte_1
condominiali dovute in ragione della metà dalla medesima dr.ssa dal Parte_1
26.09.2017 al 24.06.2021 ed anticipate per intero dall' in favore del CP_1
eccepiva di non essere obbligata a pagare gli oneri Controparte_2
condominiali ingiunti, poiché in seno al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 26.09.2017,
confermata dalla sentenza n. 4500/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, era stato disposto che gli oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria relativi all'immobile assegnatole sarebbero rimasti a carico di , proponeva Controparte_1
opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca.
Allegava anche che, in forza degli accordi di separazione, era Controparte_1 obbligato a sostenere integralmente sia le spese mensili per il giardiniere, pari ad €
250,00 al mese, sia le spese per la collaboratrice domestica, pari ad € 600,00 al mese,
che da settembre 2017 aveva smesso di corrispondere le spese per il giardiniere accumulando un debito nei confronti dell'opponente pari ad € 14.500,00 (ovvero €
250,00 x 58 mensilità da settembre 2017 a giugno 2022), di aver corrisposto per la collaboratrice domestica la somma mensile di € 500,00 anziché quella pattuita di €
600,00, accumulando un debito di € 6.200,00 (ovvero € 100 x 62 mensilità da luglio
2012 a giugno 2017) e di non aver corrisposto alcunché da settembre 2017, accumulando un debito di € 55.500,00.
Chiedeva, in subordine e nell'ipotesi che venisse riconosciuta la sussistenza del credito ingiunto in favore dell'opposto nei confronti dell'opponente, di compensare il predetto credito col maggior credito vantato nei confronti dell'opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva , contestando le ragioni dell'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Allegava che sia con il provvedimento ex art. 708 cpc sia con la sentenza che aveva definito il procedimento di primo grado, il Tribunale non si era limitato a revocare l'assegnazione in uso esclusivo della casa familiare in favore della sig.ra Pt_1
ma aveva altresì ricondotto l'unità immobiliare alle comuni regole in materia di
[...] pagina 3 di 9 proprietà, privando di efficacia l'articolo 4 dell'accordo di separazione, omologato il
15.11.2012, in forza del quale gli oneri condominiali, le spese di giardinaggio e di pulizia della casa erano poste a carico dell'opposto.
In ordine alla domanda di compensazione eccepiva l'improcedibilità della stessa, in quanto già formulata dalla dr.ssa nel separato e antecedente giudizio Parte_1
pendente avanti il Tribunale di Palermo Sez. II Dr.ssa Sara Monteleone n.5813/2022
RG, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità del dr. CP_1
per la occupazione sine titulo dell'intera casa familiare a far data dalla
[...]
pronuncia ex art. 708 cpc del 26.09.2017.
Nel merito, contestava la pretesa creditoria di controparte, poiché lo stesso non era più tenuto a corrispondere gli oneri condominiali e le spese dell'immobile, in forza della revoca dell'articolo 4 degli accordi di separazione, come previsto dai provvedimenti emessi dal Tribunale di Palermo ed, in ogni caso, ne contestava la richiesta, poiché infondata e priva di prova sia nell' an, che nel quantum.
Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, l'accertamento del credito in suo favore dell'importo di € 8081,90, oltre interessi e spese, la condanna di Parte_1
a corrispondere in suo favore la predetta somma, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo e di dichiarare prescritta la domanda avversa avente ad oggetto la somma di €.6.200,00 a titolo di differenza nel periodo Luglio 2012/ Giugno 2017, con vittoria di spese del giudizio.
Con ordinanza del 27.1.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda di parte opposta è volta ad ottenere il pagamento di € 8081,90 a titolo di quota del 50% degli oneri ordinari e straordinari relativi alla proprietà dell'immobile sito in Palermo ,via Leonardo Da Vinci 675, per il periodo 18.12.2017- 24.06.2021 , di cui era comproprietaria. Parte_1
Come pacificamente affermato dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a pagina 4 di 9 decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass., n. 17371 del 2003;
Cass., n. 807 del 1999).
A ciò si aggiunga che i comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono, in realtà, tenuti in solido (e non pro quota), nei confronti del medesimo, al CP_2
pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano,
nei confronti del , un insieme, sia in virtù del principio generale dettato CP_2
dall'art. 1294 c.c. (così Cass. Sez. 2, 21/10/2011, n. 21907), fermo restando il diritto di rivalsa del proprietario pro -quota che ha anticipato per intero il pagamento degli oneri in favore del nei confronti dell'altro comproprietario. CP_2
Alla luce dei suddetti principi risulta provato il credito ingiunto da Controparte_1 nei confronti dell'odierna opponente.
In particolare, come emerge dalla semplice lettura dei provvedimenti giudiziari invocati da parte opponente a sostegno della sua opposizione, deve ritenersi che, come disposto con ordinanza 7661/17 emessa dal Tribunale di Palermo, con la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore di è stato altresì Parte_1
stabilito che i diritti e gli obblighi gravanti sulla stessa sono regolati dalle norme in materia di diritto di proprietà.
Tale statuizione è stata confermata con la sentenza n. 4500/19, emessa dal Tribunale di
Palermo il 16.10.2019, laddove è stato previsto che il regime di godimento della casa coniugale viene regolato dal diritto dominicale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene parte opponente , la conferma degli accordi di separazione, che pur si legge nei provvedimenti predetti, riguarda le disposizioni che hanno ad oggetto la regolamentazione degli ulteriori aspetti della separazione, quale il versamento dell'assegno di mantenimento, e non anche l'art.4 dei predetti accordi che poneva a carico dell'opposto gli oneri relativi al mantenimento della casa coniugale assegnata in favore di proprio perché tale Parte_1
pagina 5 di 9 assegnazione è stata espressamente revocata dai provvedimenti giudiziari esaminati,
con espresso richiamo alla normativa relativa alla proprietà per regolare i rapporti dominicali tra i coniugi.
Ciò detto, risulta altrettanto provato che gli oneri condominiali oggetto di ingiunzione e relativi all'immobile sito in Palermo via Leonardo da Vinci 675 per il periodo
18.12.2017 – 24.06.2021 pari ad € 17904,80 siano stati corrisposti integralmente da
, come da ricevuta del 22.11.2021(all.7 fascicolo del monitorio) Controparte_1 rilasciata dall'amministratore di condominio e relativi bonifici (all.8) , sulla scorta dei bilanci e degli stati di ripartizione prodotti.
Ne consegue il diritto di di ottenere la ripetizione del 50% delle Controparte_1 somme versate nei confronti di , comproprietaria dell'immobile oggetto Parte_1 di causa, a far data dal dicembre 2017 in forza della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore dell'opponente.
Va a questo punto valutata la domanda di compensazione formulata da parte opponente.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità, poiché la circostanza che parte opponente abbia formulato la medesima domanda nel giudizio incardinato nel procedimento iscritto al n. 5813/22 R.G.C. darebbe in ogni caso luogo ad un 'eventuale ipotesi di riunione, ma di certo non comporterebbe l'inammissibilità della domanda in assenza di un giudicato da far valere nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda riconvenzionale formulata da è volta ad Parte_1 ottenere la compensazione del debito ingiunto con il maggior credito di € 55.500,00 a titolo di spese per la gestione della casa, quali quelle per la domestica e per il giardiniere.
In particolare, parte opponente ha allegato di aver sostenuto l'esborso di € 14500,00 nel periodo Settembre 2017/Giugno 2022 per spese di giardinaggio, €.34,800,00 per spese di pulizia domestica ed € 6200,00 per spese per la prestazione dei servizi domestici per il periodo luglio 2012 /Giugno 2017.
In ordine alle suddette spese, contestate specificatamente da parte opposta, va rilevato che queste sono provate nella minor misura di € 1896,00 , di cui € 350,00 come da ricevuta del 7.04.2017 per spese di giardinaggio , € 1437,00, come da ricevuta del pagina 6 di 9 28.04.2019 per lavori di ripristino e manutenzione verde ed € 109,00 come da scontrino per acquisto terriccio.
Di contro, il restante credito, non supportato neanche da un inizio di prova scritta, non
è stato altrimenti provato.
Ed, invero, la prova orale formulata da parte opponente nella memoria 183 VI comma n2 cpc non è stata ammessa in quanto generica, laddove la domanda non è volta a specificare il costo degli interventi menzionati e la periodicità degli stessi e va ulteriormente disattesa.
Va, dunque, riconosciuto in favore di il credito di € 948,00, pari al 50% Parte_1 dell'intera somma di € 1896,00, anticipata per spese di manutenzione del giardino.
Il decreto ingiuntivo va revocato e, in accoglimento parziale della domanda di compensazione, va condannata a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 7133,9 (8081,90-948,00) con interessi a far data dalla domanda
[...]
fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in €2928,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge (valore € 8081,90, scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri minimi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività
concretamente espletata) vanno poste a carico di parte opponente nella misura del 60%
e interamente compensate tra le parti per il restante 40%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
accerta il credito di nella misura di € 948,00; Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1824/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data
2.05.2022; pagina 7 di 9 operando la compensazione dei rispettivi crediti, condanna a Parte_1 corrispondere in favore di l'importo di € 7133,9, oltre interessi dalla Controparte_1
data della domanda al soddisfo;
condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2928,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
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