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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 28/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10270/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1 e LEPERINO ALFONSO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Direttore generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. LAISO Controparte_1 MONICA, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell'ente RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2025 la ricorrente, dipendente dell'ente convenuto con profilo di
“collaboratore professionale sanitario-infermiere professionale”, Ctg. D, esponeva di lavorare su tre turni giornalieri per cinque giorni lavorativi: mattina dalle ore 8:00 alle ore 14:10, pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:10, notte dalle ore 20:00 alle ore 8:10 del giorno seguente e riposo, come si evince dal cartellino sanitario in atti. Tanto premesso, lamentava che dal 1° dicembre 2021 al 1° novembre 2022 l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, nonostante lo svolgimento delle attività in giorni festivi infrasettimanali. Concludeva, pertanto, chiedendo, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo, di accertare il riconoscimento del suo diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in suo CP_2 favore dell'importo di € 654,74 o alla diversa somma ritenuta dal giudice, oltre interessi legali, per il periodo sopra indicato. In via subordinata, chiedeva l'accertamento del suo diritto di godere dei riposi compensativi o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, vinte le spese di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti anticipatari. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Amministrazione resistente che preliminarmente eccepiva la parziale prescrizione ex art. 2948 n.
4 - operante anche durante la permanenza del rapporto di lavoro
- del diritto al pagamento della maggiorazione pretesa di cui agli artt. 9 e 34 del CCNL 20.09.2001 e, più precisamente, degli importi rivendicati anteriormente al quinquennio del 10/08/2025 (data di notifica del ricorso), deducendo, inoltre, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva, altresì, la intervenuta decadenza del diritto azionato, in quanto la richiesta di compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non era stata formulata entro il termine di 30 giorni dall'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, così come previsto all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018. Cont Nel merito, la resistente osservava che la ricorrente lavora alle dipendenze della resistente in qualità di turnista e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali mentre, ai fini del pagamento della maggiorazione prevista dal suddetto art.29, occorre che tale attività sia stata prestata “straordinariamente” rispetto alla normale organizzazione lavorativa e sosteneva che la ricorrente aveva goduto dei riposi compensativi dovuti per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali relativi al periodo in contestazione. Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso siccome infondato, in fatto ed in diritto e, altresì, non provato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Nel merito, può richiamarsi quanto di recente statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, secondo cui: “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, Cass. 20743/2023). In punto di diritto, può ripercorrersi l'excursus relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, sancisce il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali, prevista dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, che ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN ribadito in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). L'azienda assume che dall'esame dei turni mensili osservati dagli istanti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. Dai prospetti in atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata nè che sono stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come Cont interpretata e pertanto non appaiono dirimenti. Assorbente è poi che la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata (che pacificamente l' non applica). CP_2 Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, laddove la norma lo riconduce allo svolgimento dell'attività prestata in giornata festiva infrasettimanale, prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile). Ad ogni modo parte istante ha richiesto in pagamento solo le festività infrasettimanali ricadenti in settimane in cui ha superato l'orario di lavoro settimanale esigibile dal datore. Richiamando ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4365/2023 del 04/12/2023 in analoga controversia, inaccoglibile deve reputarsi l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. CP_2
< (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva… Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata>>. Per quanto innanzi il ricorso va accolto. Le eccezioni sul quantum debeatur sono infondate, in quanto assolutamente generiche e non ancorate a dati di specifica contestazione. La stessa relazione interna allegata da parte resistente ha riguardo a cartellini di presenza che non sono stati allegati a confutazione dell'avversa tesi difensiva. Nulla è stato poi specificamente contestato sulla modalità contabile del calcolo eseguito facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7). Infondata è l'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di riferimento inerente gli anni 2021/2022, laddove il ricorso sotteso al giudizio è stato notificato in data 10.8.2025. Conclusivamente, la resistente va condannata per il periodo oggetto di giudizio, dal 1° novembre 2021 al 30.11. 2022 al pagamento dell'importo di €. 654,74 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali dalla maturazione dei crediti (cfr. ricorso alla pag. 12) spettanti per differenza al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento di € 654,74 in favore di , oltre interessi legali come in Parte_1 motivazione al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che, liquida in €. 321,00 oltre €. 21,50 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari. Napoli, 28/10/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 28/10/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10270/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1 e LEPERINO ALFONSO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del Direttore generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. LAISO Controparte_1 MONICA, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell'ente RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2025 la ricorrente, dipendente dell'ente convenuto con profilo di
“collaboratore professionale sanitario-infermiere professionale”, Ctg. D, esponeva di lavorare su tre turni giornalieri per cinque giorni lavorativi: mattina dalle ore 8:00 alle ore 14:10, pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:10, notte dalle ore 20:00 alle ore 8:10 del giorno seguente e riposo, come si evince dal cartellino sanitario in atti. Tanto premesso, lamentava che dal 1° dicembre 2021 al 1° novembre 2022 l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001, nonostante lo svolgimento delle attività in giorni festivi infrasettimanali. Concludeva, pertanto, chiedendo, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo, di accertare il riconoscimento del suo diritto alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento in suo CP_2 favore dell'importo di € 654,74 o alla diversa somma ritenuta dal giudice, oltre interessi legali, per il periodo sopra indicato. In via subordinata, chiedeva l'accertamento del suo diritto di godere dei riposi compensativi o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario, vinte le spese di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti anticipatari. Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Amministrazione resistente che preliminarmente eccepiva la parziale prescrizione ex art. 2948 n.
4 - operante anche durante la permanenza del rapporto di lavoro
- del diritto al pagamento della maggiorazione pretesa di cui agli artt. 9 e 34 del CCNL 20.09.2001 e, più precisamente, degli importi rivendicati anteriormente al quinquennio del 10/08/2025 (data di notifica del ricorso), deducendo, inoltre, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva, altresì, la intervenuta decadenza del diritto azionato, in quanto la richiesta di compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non era stata formulata entro il termine di 30 giorni dall'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, così come previsto all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018. Cont Nel merito, la resistente osservava che la ricorrente lavora alle dipendenze della resistente in qualità di turnista e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali mentre, ai fini del pagamento della maggiorazione prevista dal suddetto art.29, occorre che tale attività sia stata prestata “straordinariamente” rispetto alla normale organizzazione lavorativa e sosteneva che la ricorrente aveva goduto dei riposi compensativi dovuti per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali relativi al periodo in contestazione. Concludeva chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso siccome infondato, in fatto ed in diritto e, altresì, non provato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Nel merito, può richiamarsi quanto di recente statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, secondo cui: “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021, Cass. 20743/2023). In punto di diritto, può ripercorrersi l'excursus relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, sancisce il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali, prevista dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, che ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN ribadito in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). L'azienda assume che dall'esame dei turni mensili osservati dagli istanti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire. Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva. Dai prospetti in atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata nè che sono stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come Cont interpretata e pertanto non appaiono dirimenti. Assorbente è poi che la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata (che pacificamente l' non applica). CP_2 Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, laddove la norma lo riconduce allo svolgimento dell'attività prestata in giornata festiva infrasettimanale, prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile). Ad ogni modo parte istante ha richiesto in pagamento solo le festività infrasettimanali ricadenti in settimane in cui ha superato l'orario di lavoro settimanale esigibile dal datore. Richiamando ex art. 118 d.a. c.p.c. quanto statuito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4365/2023 del 04/12/2023 in analoga controversia, inaccoglibile deve reputarsi l'eccezione di decadenza formulata dalla resistente. CP_2
< (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva… Depone in tal senso, altresì, un'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio. In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a un termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale. Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la facultas solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata>>. Per quanto innanzi il ricorso va accolto. Le eccezioni sul quantum debeatur sono infondate, in quanto assolutamente generiche e non ancorate a dati di specifica contestazione. La stessa relazione interna allegata da parte resistente ha riguardo a cartellini di presenza che non sono stati allegati a confutazione dell'avversa tesi difensiva. Nulla è stato poi specificamente contestato sulla modalità contabile del calcolo eseguito facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7). Infondata è l'eccezione di prescrizione, in considerazione del periodo di riferimento inerente gli anni 2021/2022, laddove il ricorso sotteso al giudizio è stato notificato in data 10.8.2025. Conclusivamente, la resistente va condannata per il periodo oggetto di giudizio, dal 1° novembre 2021 al 30.11. 2022 al pagamento dell'importo di €. 654,74 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali dalla maturazione dei crediti (cfr. ricorso alla pag. 12) spettanti per differenza al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento di € 654,74 in favore di , oltre interessi legali come in Parte_1 motivazione al saldo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che, liquida in €. 321,00 oltre €. 21,50 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari. Napoli, 28/10/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon