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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, suoi eredi o aventi causa
RESISTENTI NON COSTITUITI con la chiamata in causa di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza del 10.06.2025 le parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della terza chiamata in causa in quanto non costituita in giudizio, CP_2 CP_2
sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Ciò posto, va osservato che il ricorrente ha agito nel presente giudizio nei confronti della i soci della stessa o gli Controparte_1
aventi causa dalla stessa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, a) accertare e dichiarare che ha posseduto e possiede Parte_1
in modo pacifico e continuato, come proprietario esclusivo, ininterrottamente da oltre 20 anni
l'appezzamento di terreno antistante la propria abitazione e meglio descritto in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare che ha usucapito la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà del bene sopra indicato e, conseguentemente, trasferire allo stesso la medesima proprietà, identificata dal geom. o nella migliore identificazione catastale che verrà CP_3
eseguita in corso di causa se del caso mediante CTU;
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Grosseto, Agenzia delle Entrate esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la resistente si è fusa per incorporazione nella Controparte_1 [...]
con atto a rogito del Notaio del 01.12.1983 (cfr. atto di CP_2 Per_1
fusione depositato da parte ricorrente).
Dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente la resistente risulta cancellata dal registro delle imprese dal 23.05.1990 (visura camerale in atti).
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, il patrimonio attivo e passivo della è confluito nella Controparte_1 Controparte_2
dovendosi ritenere estinta dal momento della fusione la società
[...]
determinando la fusione per incorporazione Controparte_1
l'estinzione del soggetto incorporato (cfr. Cass. Civ. n. 18261/2024). Ciò posto con ordinanza del 12.12.2023 è stata sollevata la questione della nullità della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti della e degli eredi di questa, in quanto Controparte_1
proposta contro soggetto inesistente al tempo del deposito del ricorso.
Ebbene, va dichiarata la nullità insanabile della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dei predetti soggetti.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale;
in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado” (Cass: Civ. n. 2647/2018; Cass. Civ. n. 532/1962).
Alla luce del principio richiamato, poiché nel caso di specie la società resistente si è estinta sin dalla data di efficacia dell'atto di fusione sopra richiamato (31.12.1982, secondo l'art. 1 dell'atto) e comunque è stata cancellata dal 23.05.1990 dal registro delle imprese, deve ritenersi insanabilmente nulla la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di detta società in quanto proposta contro soggetto che, al momento della proposizione della domanda, avvenuta con il deposito del ricorso, era inesistente.
Analogamente, va dichiarata radicalmente nulla la domanda di parte ricorrente laddove proposta verso gli eredi della suddetta società, non potendosi concepire giuridicamente un erede di una persona giuridica, presupponendo la successione ereditaria la morte del de cuius. (art. 456 c.c.).
In definitiva, va dichiarata la nullità delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della e degli eredi di Controparte_1
questa. Ciò posto, con ordinanza del 12.12.2023 è stata dichiarata la nullità del ricorso per indeterminatezza del soggetto convenuto in giudizio, essendo stata la domanda proposta contro generici aventi causa della società
[...]
considerato che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 2) Controparte_1
c.p.c., applicabile al ricorso introduttivo del presente giudizio alla luce dell'art. 281-undecies c.p.c., la citazione deve indicare “il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” e che la citazione è nulla in caso di assoluta incertezza sull'identificazione delle identità delle parti (art. 164 comma 1 c.p.c. applicabile analogicamente al caso di domanda proposta a mezzo di ricorso).
In conseguenza della dichiarazione di nullità del ricorso, è stato fissato termine perentorio a parte ricorrente per la rinnovazione dello stesso con indicazione puntuale del soggetto da evocare in giudizio.
Il ricorso è stato dunque tempestivamente rinnovato nei confronti della Fina
CDB S.r.l. quale società avente causa della Controparte_1
avendo la prima incorporato la seconda.
[...]
Dalla certificazione notarile depositata da parte ricorrente, risulta che il terreno oggetto di causa, censito al C.T. di Grosseto al foglio 91 p.lla 237 risulta appartenere alla avendolo Controparte_1
acquistato con atto notarile del 21.10.1974 da sicché, alla luce Persona_2
della menzionata fusione per incorporazione, il terreno risulta appartenere alla evocata nel presente giudizio. Controparte_2
Non risultano gravare sul terreno ipoteche in favore di terzi.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, va osservato che l'usucapione
è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge
(ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. cfr. Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ.
n. 1796/2022; Cass: Civ. n. 18528/2023).
Di contro, è stato chiarito che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n.
4206/1987).
Inoltre, deve rilevarsi che “A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio” (Cass.
Civ. n. 3517/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente allega di avere posseduto per oltre venti anni, alla stregua di un proprietario una porzione del terreno sito in
Grosseto censito al C.T. di Grosseto al foglio 91 p.lla 237, con una estensione di 240 mq e individuata nella planimetria depositata dallo stesso ricorrente
(cfr. all. 2 fasc. ricorrente), terreno antistante l'abitazione del ricorrente, censita al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 91, particella 230 subalterno 2 e particella 231, avendo proceduto, sin dall'acquisto della propria abitazione, a recintare lo stesso, chiudendolo ai terzi con apposito cancello con catena e lucchetto, adibendolo a giardino di casa propria, tenendolo pulito e manutenendolo, costituendo il terreno il passaggio obbligato tra l'area pubblica antistante, adibita a parcheggio, ed il portone d'ingresso dell'abitazione del ricorrente.
La domanda del ricorrente è fondata.
Come si desume dalla documentazione depositata in atti, il ricorrente ha acquistato la propria abitazione in Grosseto, via Cesare Battisti 67, con atto a rogito del Notaio del 29.07.1985 (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). Per_3 In corso di causa, al fine di accertare esattamente la condizione e l'ubicazione della porzione di terreno per cui è causa, è stata espletata una CTU, a cui è stata allegata una specifica planimetria che individua esattamente i confini e la consistenza del terreno rivendicato dall'attore.
Ebbene, il CTU, all'esito di una ispezione dei luoghi, ha accertato che “L'area oggetto di causa è un appezzamento di terreno posto internamento alla città di Grosseto, collocato tra la Via Niccolò Paganini e Via Cesare Battisti, avente pavimentazione a verde, con presenza di un camminamento in bitume. Al suo interno sono presenti alcune alberature, una pergola in legno e tessuto ed un piccolo annesso in legno semplicemente appoggiato su una pavimentazione”, che “fa parte di una più ampia area identificata al catasto terreno di Grosseto, al foglio 91 particella 237”, che “Tale spazio possiede dimensioni 19,60 m x 11,50 m, superficie pari a 225 mq ed il suo accesso è precluso a terzi da una siepe che lo delimita sui lati orientati a sud est, sud ovest e nord est, mentre il lato orientato a nord ovest è delimitato da un muretto con sovrastante ringhiera in legno, oltre che da un cancello pedonale. L'area è accessibile pedonalmente sia dal suddetto cancello, comunicante con la proprietà dell'atto ricadente sulla particella 231, sia da un ulteriore cancellino posto sul lato orientato a sud est e comunicane con la restante porzione della particella 237”, che “La particella 237 confina a nord ovest con le particelle 227, 230,
231, 232, 324 e 2145 del foglio 91, a nord est con le particelle 1603 e 1612 del foglio 91,
a sud est con la particella 2032 del foglio 91 oltre che con la pubblica Via Niccolò
Paganini e relativa area di sosta e a sud ovest con la particella 314 del foglio 91. Mentre
l'area oggetto di causa, essendo una porzione della più ampia particella 237, confina a nord ovest con le particelle 231e 232 del foglio 91, mentre a nord est, sud est e sud ovest confina con la rimanente porzione della particella 237”.
Il CTU ha accertato l'assenza sul terreno oggetto di causa di usi civici o di altri vincoli demaniali o pubblicistici, evidenziando come sussista un mero atto di impegno a mezzo del quale l'originario proprietario, all'esito della realizzazione di opere di urbanizzazione, avrebbe dovuto cedere l'area al
Comune di Grosseto, cessione, tuttavia, mai avvenuta.
Ciò detto, come si desume dalla descrizione dell'area effettuata dal CTU e dalle fotografie allegate alla stessa, la porzione di terreno rivendicata dal ricorrente è un'area che risulta delimitata verso l'esterno da un muretto con sovrastante recinzione, nei restanti lati da siepi e risulta chiusa verso l'esterno da cancellino di accesso, tramite cui è possibile accedere all'area esterna;
inoltre, dal terreno è possibile, tramite apposito cancello, accedere alla proprietà del ricorrente, dove è presente la porta per entrare nell'abitazione dello stesso.
L'intera porzione di terreno contiene una porzione di camminamento in bitume e sulla stessa insistono una pergola in legno, un annesso in legno e vi sono alberature di vario tipo appartenenti al ricorrente.
Appare evidente, dalla visione dei luoghi di causa, che la porzione di terreno sia attualmente un giardino annesso all'abitazione del ricorrente, ben delimitata verso l'esterno da un cancellino, da siepi e da muretto con sovrastante recinzione che precludono l'accesso ai terzi.
Ciò chiarito, deve osservarsi che i testimoni assunti in corso di causa hanno confermato integralmente i fatti dedotti dall'attore.
Il teste amico sin dagli anni '90 del secolo scorso del ricorrente Testimone_1
e che frequenta la casa di quest'ultimo, alla domanda “Cap. 3) VC
[...]
ha sempre provveduto a mantenere pulito il terreno visto nelle fotografie eliminando Pt_1
erbacce e sterpaglie;
vi ha piantato e coltivato piante, collocato vasi da fiori ed ha installato un piccolo gazebo in legno;
ha provveduto a delimitare il terreno prospiciente la sua abitazione tramite siepi laterali ed un piccolo cancello chiuso con catena e lucchetto;
dite come sapete ciò?” ha risposto “E' vero, confermo che nel terreno per cui è causa sono presenti le opere di cui al capitolo di prova, ho visto spesso il pulire il giardino, vi ha piantato Pt_1
dei fiori oppure , vi è anche il Gazebo in legno come nella fotografia. Confermo che il Pt_2 terreno è delimitato da siepi e da un cancello chiuso con catena che è quello rappresentato nella fotografia mostratami, e non si può entrare senza avere le chiavi del lucchetto, le chiavi le ha il Anche le siepi presenti impediscono l'accesso o quanto meno sono difficili Pt_1
da superare in quanto sono alte”.
La teste , moglie in separazione dei beni del ricorrente dal Testimone_2
2008, pur avendo iniziato a convivere con lo stesso dal 1998 o 1999, in risposta alla suddetta domanda, ha riferito: “Il ha sempre tenuto bene il Pt_1
giardino, lo ha sempre curato, vi ha piantato un alloro, le siepi, che si trovano ai lati del giardino a destra e a sinistra e al centro c'è il cancello, confermo inoltre la presenza del gazebo in legno come nelle fotografie. Il cancello ha lucchetto e catena e impedisce l'accesso al giardino, le chiavi le abbiamo io e mio marito, le siepi sono abbastanza alte da impedire
l'accesso”, chiarendo: “il cancello è stato apposto dal quando è nata nostra figlia, Pt_1
era circa il 2000. Le siepi si trovano lungo tutti i confini laterali, chiudendo il giardino insieme al cancello”.
Ciò chiarito, le deposizioni dei testi appaiono attendibili, in quanto coerenti con lo stato dei luoghi accertato dal CTU.
In particolare, ciò che appare confermare la ricostruzione dei fatti del ricorrente è la radicale trasformazione che la porzione di terreno per cui è causa ha avuto, rispetto all'originaria destinazione di area destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, risultando costituire funzionalmente un giardino strettamente pertinenziale all'abitazione del ricorrente e il cui accesso è precluso ai terzi mediante apposite opere e un cancellino chiuso che solo il ricorrente e la sua famiglia possono aprire.
Tale radicale trasformazione della destinazione del terreno oggetto di causa consente di affermare che il possesso posto in essere dal ricorrente abbia assunto caratteri esteriori sufficienti per rendere percepibile alla proprietaria dell'immobile la chiara volontà del ricorrente di usare il bene come se ne fosse il proprietario e ha annichilito ogni facoltà dominicale della proprietaria stessa. Inoltre, la specifica destinazione che il ricorrente ha conferito all'area oggetto di causa consente di presumere quanto dedotto dallo stesso circa il fatto che subito dopo l'acquisto dell'abitazione in via Cesare Battisti n. 67, egli ha proceduto alla chiusura dell'area e alla sua destinazione al proprio uso esclusivo privato, circostanza che è stata sostanzialmente confermata anche dai testi assunti in corso di causa.
Del resto, deve osservarsi che, stante la contumacia della terza proprietaria del terreno, non risultano allegati fatti che possano smentire il possesso anteriore e intermedio del ricorrente.
Peraltro, deve osservarsi che non osta alla configurazione di un possesso utile all'usucapione la circostanza che il terreno sia parte di una particella oggetto dell'atto di impegno a rogito del Notaio dell'11.07.1974, prodotto Per_3
dal CTU in allegato alla consulenza (cfr. all. 5 CTU).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “"affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art.
826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio"
(Cass., Sez. Un., del 28/06/2006, n. 14865; Cass., Sez. 2, 13/3/2007, n. 5867;
Cass., Sez. 2, 9/6/2023, n. 17427), la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità
(Cass., Sez. 2, 26/11/2020, n. 26990; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26402), senza che rilevi l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poichè sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio
(Cass., Sez. 3, 22/6/2004, n. 11608). Questa Corte ha anche avuto modo di affermare che, a tale fine, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass., Sez.
U., 28/06/2006, n. 14865), atteso che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per sè esprime solo una intenzione, la quale, ancorchè espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sè, sulle oggettive caratteristiche del bene (Cass., Sez. 2, 19/6/2023, n. 17427)” (Cass. Civ. n. 28481/2023).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste un mero atto di impegno dell'originario proprietario a cedere il terreno al Comune di Grosseto, dopo Persona_2
l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, al fine di destinarlo a verde pubblico, a parcheggio e strade in conformità alle previsioni urbanistiche.
Come accertato in precedenza, il terreno oggetto di causa non risulta avere assunto concretamente una destinazione di uso per interesse pubblico e l'ampio lasso di tempo occorso dalla conclusione dell'atto di impegno costituisce conferma dell'assenza della attualità di destinazione dell'area all'uso pubblico.
Pertanto, il vincolo sopra richiamato non appare costituire ostacolo alla configurazione di un possesso utile all'usucapione dell'area, che peraltro è oggetto di proprietà privata.
Del resto, va ricordato che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune
a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall'art. 8 della legge n. 765 del
1967 parzialmente sostitutivo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione;
non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine” (Cass. Civ. n.
2835/2013; Cass. Civ. n. 21885/2011).
Tale principio conferma che l'atto di impegno del privato non importa la soggezione del bene a regimi giuridici straordinari rispetto a quelli privati ordinari.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondata la domanda attorea, sicché deve dichiararsi che il ricorrente ha Parte_1
acquistato per usucapione ventennale il diritto di proprietà sulla porzione del terreno rientrante nella più ampia particella n. 237 del foglio 91 del C.T. di
Grosseto, come esattamente individuata nei confini e nell'estensione nella planimetria costituente l'allegato 3 della CTU.
Nelle note conclusive la parte ricorrente ha chiesto integrarsi la CTU, chiedendo che il consulente proceda al frazionamento catastale della porzione oggetto di causa, al fine di poter attribuire alla stessa un identificativo catastale, ai fini della trascrizione della presente sentenza.
Sul punto, devono confermarsi le determinazioni istruttorie assunte in corso di causa.
Invero, va osservato che “In tema di catasto, per procedere al frazionamento o alla variazione di dati catastali è necessaria, ai sensi dell'art. 5 legge 679/1969, l'istanza di tutte le parti interessate, ossia dei titolari dei diritti reali sui beni immobili in oggetto, e ciò per l'esigenza di fare coincidere la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale degli immobili interessati con i corrispondenti dati risultanti dalle scritture catastali” (Cass. Civ. n. 7144/2004). Dunque, la procedura di variazione catastale, finalizzata al frazionamento catastale di una unità immobiliare, può essere sollecitata esclusivamente dal titolare di diritti reali sull'immobile.
Pertanto, nel caso di specie, appare evidente che, prima del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce l'acquisto del diritto di proprietà sull'area all'odierno ricorrente, non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare su impulso del ricorrente medesimo.
Inoltre, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con un principio affermato in materia di scioglimento della comunione, estendibile al caso dell'usucapione per analogia, stante l'eadem ratio decidendi, ha stabilito che “I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura” (Cass.
Civ. n. 8400/2019).
Dunque, il frazionamento catastale di un immobile oggetto di una sentenza che accerta diritti reali sullo stesso non costituisce requisito di validità della sentenza, sicché al frazionamento è possibile procedere stragiudizialmente a seguito dell'adozione del provvedimento giurisdizionale, secondo le procedure previste dall'ordinamento giuridico.
Ciò importa altresì l'inutilità del frazionamento catastale sollecitato da parte ricorrente.
In definitiva, l'impossibilità per il ricorrente di esigere il frazionamento catastale dell'unità immobiliare oggetto di causa e l'inutilità di tale operazione ai fini della validità della sentenza impongono la conferma dei provvedimenti istruttori adottati e la reiezione dell'istanza di parte ricorrente di procedere a detto frazionamento catastale a mezzo del CTU.
Circa le spese processuali, la dichiarazione di nullità parziale della domanda proposta da parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali, con ripartizione a metà tra le parti delle spese di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 831/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della e degli eredi di questa. Controparte_1
2) dichiara che il ricorrente ha acquistato per usucapione la Parte_1
porzione di terreno, facente parte della più ampia area censita al C.T. di
Grosseto al foglio 91 p.lla 237, come descritta e individuata nei confini, nell'ubicazione e nell'estensione nella CTU in atti e nei relativi allegati;
3) visto l'art. 2651 c.c., dichiara che la presente sentenza è trascrivibile presso i registri immobiliari;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, a carico del ricorrente e della terza chiamata in causa per il 50% ciascuno;
5) compensa le spese processuali.
Grosseto, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, suoi eredi o aventi causa
RESISTENTI NON COSTITUITI con la chiamata in causa di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza del 10.06.2025 le parti concludevano come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia della terza chiamata in causa in quanto non costituita in giudizio, CP_2 CP_2
sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Ciò posto, va osservato che il ricorrente ha agito nel presente giudizio nei confronti della i soci della stessa o gli Controparte_1
aventi causa dalla stessa, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, a) accertare e dichiarare che ha posseduto e possiede Parte_1
in modo pacifico e continuato, come proprietario esclusivo, ininterrottamente da oltre 20 anni
l'appezzamento di terreno antistante la propria abitazione e meglio descritto in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare che ha usucapito la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà del bene sopra indicato e, conseguentemente, trasferire allo stesso la medesima proprietà, identificata dal geom. o nella migliore identificazione catastale che verrà CP_3
eseguita in corso di causa se del caso mediante CTU;
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Grosseto, Agenzia delle Entrate esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la resistente si è fusa per incorporazione nella Controparte_1 [...]
con atto a rogito del Notaio del 01.12.1983 (cfr. atto di CP_2 Per_1
fusione depositato da parte ricorrente).
Dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente la resistente risulta cancellata dal registro delle imprese dal 23.05.1990 (visura camerale in atti).
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, il patrimonio attivo e passivo della è confluito nella Controparte_1 Controparte_2
dovendosi ritenere estinta dal momento della fusione la società
[...]
determinando la fusione per incorporazione Controparte_1
l'estinzione del soggetto incorporato (cfr. Cass. Civ. n. 18261/2024). Ciò posto con ordinanza del 12.12.2023 è stata sollevata la questione della nullità della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti della e degli eredi di questa, in quanto Controparte_1
proposta contro soggetto inesistente al tempo del deposito del ricorso.
Ebbene, va dichiarata la nullità insanabile della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dei predetti soggetti.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che “L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale;
in tal caso, si verifica nullità della citazione e, diversamente dalla ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado” (Cass: Civ. n. 2647/2018; Cass. Civ. n. 532/1962).
Alla luce del principio richiamato, poiché nel caso di specie la società resistente si è estinta sin dalla data di efficacia dell'atto di fusione sopra richiamato (31.12.1982, secondo l'art. 1 dell'atto) e comunque è stata cancellata dal 23.05.1990 dal registro delle imprese, deve ritenersi insanabilmente nulla la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di detta società in quanto proposta contro soggetto che, al momento della proposizione della domanda, avvenuta con il deposito del ricorso, era inesistente.
Analogamente, va dichiarata radicalmente nulla la domanda di parte ricorrente laddove proposta verso gli eredi della suddetta società, non potendosi concepire giuridicamente un erede di una persona giuridica, presupponendo la successione ereditaria la morte del de cuius. (art. 456 c.c.).
In definitiva, va dichiarata la nullità delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della e degli eredi di Controparte_1
questa. Ciò posto, con ordinanza del 12.12.2023 è stata dichiarata la nullità del ricorso per indeterminatezza del soggetto convenuto in giudizio, essendo stata la domanda proposta contro generici aventi causa della società
[...]
considerato che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 2) Controparte_1
c.p.c., applicabile al ricorso introduttivo del presente giudizio alla luce dell'art. 281-undecies c.p.c., la citazione deve indicare “il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” e che la citazione è nulla in caso di assoluta incertezza sull'identificazione delle identità delle parti (art. 164 comma 1 c.p.c. applicabile analogicamente al caso di domanda proposta a mezzo di ricorso).
In conseguenza della dichiarazione di nullità del ricorso, è stato fissato termine perentorio a parte ricorrente per la rinnovazione dello stesso con indicazione puntuale del soggetto da evocare in giudizio.
Il ricorso è stato dunque tempestivamente rinnovato nei confronti della Fina
CDB S.r.l. quale società avente causa della Controparte_1
avendo la prima incorporato la seconda.
[...]
Dalla certificazione notarile depositata da parte ricorrente, risulta che il terreno oggetto di causa, censito al C.T. di Grosseto al foglio 91 p.lla 237 risulta appartenere alla avendolo Controparte_1
acquistato con atto notarile del 21.10.1974 da sicché, alla luce Persona_2
della menzionata fusione per incorporazione, il terreno risulta appartenere alla evocata nel presente giudizio. Controparte_2
Non risultano gravare sul terreno ipoteche in favore di terzi.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, va osservato che l'usucapione
è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge
(ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. cfr. Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ.
n. 1796/2022; Cass: Civ. n. 18528/2023).
Di contro, è stato chiarito che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n.
4206/1987).
Inoltre, deve rilevarsi che “A norma dell'art. 1142 c.c., il possesso si presume ininterrotto sin dall'origine in capo al possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, incombendo sulla parte interessata l'onere di provare che tale possesso è mancato, per un tempo più o meno lungo, nel periodo intermedio” (Cass.
Civ. n. 3517/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente allega di avere posseduto per oltre venti anni, alla stregua di un proprietario una porzione del terreno sito in
Grosseto censito al C.T. di Grosseto al foglio 91 p.lla 237, con una estensione di 240 mq e individuata nella planimetria depositata dallo stesso ricorrente
(cfr. all. 2 fasc. ricorrente), terreno antistante l'abitazione del ricorrente, censita al catasto fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 91, particella 230 subalterno 2 e particella 231, avendo proceduto, sin dall'acquisto della propria abitazione, a recintare lo stesso, chiudendolo ai terzi con apposito cancello con catena e lucchetto, adibendolo a giardino di casa propria, tenendolo pulito e manutenendolo, costituendo il terreno il passaggio obbligato tra l'area pubblica antistante, adibita a parcheggio, ed il portone d'ingresso dell'abitazione del ricorrente.
La domanda del ricorrente è fondata.
Come si desume dalla documentazione depositata in atti, il ricorrente ha acquistato la propria abitazione in Grosseto, via Cesare Battisti 67, con atto a rogito del Notaio del 29.07.1985 (cfr. all. 3 fasc. ricorrente). Per_3 In corso di causa, al fine di accertare esattamente la condizione e l'ubicazione della porzione di terreno per cui è causa, è stata espletata una CTU, a cui è stata allegata una specifica planimetria che individua esattamente i confini e la consistenza del terreno rivendicato dall'attore.
Ebbene, il CTU, all'esito di una ispezione dei luoghi, ha accertato che “L'area oggetto di causa è un appezzamento di terreno posto internamento alla città di Grosseto, collocato tra la Via Niccolò Paganini e Via Cesare Battisti, avente pavimentazione a verde, con presenza di un camminamento in bitume. Al suo interno sono presenti alcune alberature, una pergola in legno e tessuto ed un piccolo annesso in legno semplicemente appoggiato su una pavimentazione”, che “fa parte di una più ampia area identificata al catasto terreno di Grosseto, al foglio 91 particella 237”, che “Tale spazio possiede dimensioni 19,60 m x 11,50 m, superficie pari a 225 mq ed il suo accesso è precluso a terzi da una siepe che lo delimita sui lati orientati a sud est, sud ovest e nord est, mentre il lato orientato a nord ovest è delimitato da un muretto con sovrastante ringhiera in legno, oltre che da un cancello pedonale. L'area è accessibile pedonalmente sia dal suddetto cancello, comunicante con la proprietà dell'atto ricadente sulla particella 231, sia da un ulteriore cancellino posto sul lato orientato a sud est e comunicane con la restante porzione della particella 237”, che “La particella 237 confina a nord ovest con le particelle 227, 230,
231, 232, 324 e 2145 del foglio 91, a nord est con le particelle 1603 e 1612 del foglio 91,
a sud est con la particella 2032 del foglio 91 oltre che con la pubblica Via Niccolò
Paganini e relativa area di sosta e a sud ovest con la particella 314 del foglio 91. Mentre
l'area oggetto di causa, essendo una porzione della più ampia particella 237, confina a nord ovest con le particelle 231e 232 del foglio 91, mentre a nord est, sud est e sud ovest confina con la rimanente porzione della particella 237”.
Il CTU ha accertato l'assenza sul terreno oggetto di causa di usi civici o di altri vincoli demaniali o pubblicistici, evidenziando come sussista un mero atto di impegno a mezzo del quale l'originario proprietario, all'esito della realizzazione di opere di urbanizzazione, avrebbe dovuto cedere l'area al
Comune di Grosseto, cessione, tuttavia, mai avvenuta.
Ciò detto, come si desume dalla descrizione dell'area effettuata dal CTU e dalle fotografie allegate alla stessa, la porzione di terreno rivendicata dal ricorrente è un'area che risulta delimitata verso l'esterno da un muretto con sovrastante recinzione, nei restanti lati da siepi e risulta chiusa verso l'esterno da cancellino di accesso, tramite cui è possibile accedere all'area esterna;
inoltre, dal terreno è possibile, tramite apposito cancello, accedere alla proprietà del ricorrente, dove è presente la porta per entrare nell'abitazione dello stesso.
L'intera porzione di terreno contiene una porzione di camminamento in bitume e sulla stessa insistono una pergola in legno, un annesso in legno e vi sono alberature di vario tipo appartenenti al ricorrente.
Appare evidente, dalla visione dei luoghi di causa, che la porzione di terreno sia attualmente un giardino annesso all'abitazione del ricorrente, ben delimitata verso l'esterno da un cancellino, da siepi e da muretto con sovrastante recinzione che precludono l'accesso ai terzi.
Ciò chiarito, deve osservarsi che i testimoni assunti in corso di causa hanno confermato integralmente i fatti dedotti dall'attore.
Il teste amico sin dagli anni '90 del secolo scorso del ricorrente Testimone_1
e che frequenta la casa di quest'ultimo, alla domanda “Cap. 3) VC
[...]
ha sempre provveduto a mantenere pulito il terreno visto nelle fotografie eliminando Pt_1
erbacce e sterpaglie;
vi ha piantato e coltivato piante, collocato vasi da fiori ed ha installato un piccolo gazebo in legno;
ha provveduto a delimitare il terreno prospiciente la sua abitazione tramite siepi laterali ed un piccolo cancello chiuso con catena e lucchetto;
dite come sapete ciò?” ha risposto “E' vero, confermo che nel terreno per cui è causa sono presenti le opere di cui al capitolo di prova, ho visto spesso il pulire il giardino, vi ha piantato Pt_1
dei fiori oppure , vi è anche il Gazebo in legno come nella fotografia. Confermo che il Pt_2 terreno è delimitato da siepi e da un cancello chiuso con catena che è quello rappresentato nella fotografia mostratami, e non si può entrare senza avere le chiavi del lucchetto, le chiavi le ha il Anche le siepi presenti impediscono l'accesso o quanto meno sono difficili Pt_1
da superare in quanto sono alte”.
La teste , moglie in separazione dei beni del ricorrente dal Testimone_2
2008, pur avendo iniziato a convivere con lo stesso dal 1998 o 1999, in risposta alla suddetta domanda, ha riferito: “Il ha sempre tenuto bene il Pt_1
giardino, lo ha sempre curato, vi ha piantato un alloro, le siepi, che si trovano ai lati del giardino a destra e a sinistra e al centro c'è il cancello, confermo inoltre la presenza del gazebo in legno come nelle fotografie. Il cancello ha lucchetto e catena e impedisce l'accesso al giardino, le chiavi le abbiamo io e mio marito, le siepi sono abbastanza alte da impedire
l'accesso”, chiarendo: “il cancello è stato apposto dal quando è nata nostra figlia, Pt_1
era circa il 2000. Le siepi si trovano lungo tutti i confini laterali, chiudendo il giardino insieme al cancello”.
Ciò chiarito, le deposizioni dei testi appaiono attendibili, in quanto coerenti con lo stato dei luoghi accertato dal CTU.
In particolare, ciò che appare confermare la ricostruzione dei fatti del ricorrente è la radicale trasformazione che la porzione di terreno per cui è causa ha avuto, rispetto all'originaria destinazione di area destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, risultando costituire funzionalmente un giardino strettamente pertinenziale all'abitazione del ricorrente e il cui accesso è precluso ai terzi mediante apposite opere e un cancellino chiuso che solo il ricorrente e la sua famiglia possono aprire.
Tale radicale trasformazione della destinazione del terreno oggetto di causa consente di affermare che il possesso posto in essere dal ricorrente abbia assunto caratteri esteriori sufficienti per rendere percepibile alla proprietaria dell'immobile la chiara volontà del ricorrente di usare il bene come se ne fosse il proprietario e ha annichilito ogni facoltà dominicale della proprietaria stessa. Inoltre, la specifica destinazione che il ricorrente ha conferito all'area oggetto di causa consente di presumere quanto dedotto dallo stesso circa il fatto che subito dopo l'acquisto dell'abitazione in via Cesare Battisti n. 67, egli ha proceduto alla chiusura dell'area e alla sua destinazione al proprio uso esclusivo privato, circostanza che è stata sostanzialmente confermata anche dai testi assunti in corso di causa.
Del resto, deve osservarsi che, stante la contumacia della terza proprietaria del terreno, non risultano allegati fatti che possano smentire il possesso anteriore e intermedio del ricorrente.
Peraltro, deve osservarsi che non osta alla configurazione di un possesso utile all'usucapione la circostanza che il terreno sia parte di una particella oggetto dell'atto di impegno a rogito del Notaio dell'11.07.1974, prodotto Per_3
dal CTU in allegato alla consulenza (cfr. all. 5 CTU).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “"affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art.
826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio"
(Cass., Sez. Un., del 28/06/2006, n. 14865; Cass., Sez. 2, 13/3/2007, n. 5867;
Cass., Sez. 2, 9/6/2023, n. 17427), la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità
(Cass., Sez. 2, 26/11/2020, n. 26990; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26402), senza che rilevi l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poichè sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio
(Cass., Sez. 3, 22/6/2004, n. 11608). Questa Corte ha anche avuto modo di affermare che, a tale fine, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico (Cass., Sez.
U., 28/06/2006, n. 14865), atteso che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per sè esprime solo una intenzione, la quale, ancorchè espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sè, sulle oggettive caratteristiche del bene (Cass., Sez. 2, 19/6/2023, n. 17427)” (Cass. Civ. n. 28481/2023).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste un mero atto di impegno dell'originario proprietario a cedere il terreno al Comune di Grosseto, dopo Persona_2
l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, al fine di destinarlo a verde pubblico, a parcheggio e strade in conformità alle previsioni urbanistiche.
Come accertato in precedenza, il terreno oggetto di causa non risulta avere assunto concretamente una destinazione di uso per interesse pubblico e l'ampio lasso di tempo occorso dalla conclusione dell'atto di impegno costituisce conferma dell'assenza della attualità di destinazione dell'area all'uso pubblico.
Pertanto, il vincolo sopra richiamato non appare costituire ostacolo alla configurazione di un possesso utile all'usucapione dell'area, che peraltro è oggetto di proprietà privata.
Del resto, va ricordato che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune
a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall'art. 8 della legge n. 765 del
1967 parzialmente sostitutivo dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, avente ad oggetto il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione;
non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., dovendosi, comunque, avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine” (Cass. Civ. n.
2835/2013; Cass. Civ. n. 21885/2011).
Tale principio conferma che l'atto di impegno del privato non importa la soggezione del bene a regimi giuridici straordinari rispetto a quelli privati ordinari.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi fondata la domanda attorea, sicché deve dichiararsi che il ricorrente ha Parte_1
acquistato per usucapione ventennale il diritto di proprietà sulla porzione del terreno rientrante nella più ampia particella n. 237 del foglio 91 del C.T. di
Grosseto, come esattamente individuata nei confini e nell'estensione nella planimetria costituente l'allegato 3 della CTU.
Nelle note conclusive la parte ricorrente ha chiesto integrarsi la CTU, chiedendo che il consulente proceda al frazionamento catastale della porzione oggetto di causa, al fine di poter attribuire alla stessa un identificativo catastale, ai fini della trascrizione della presente sentenza.
Sul punto, devono confermarsi le determinazioni istruttorie assunte in corso di causa.
Invero, va osservato che “In tema di catasto, per procedere al frazionamento o alla variazione di dati catastali è necessaria, ai sensi dell'art. 5 legge 679/1969, l'istanza di tutte le parti interessate, ossia dei titolari dei diritti reali sui beni immobili in oggetto, e ciò per l'esigenza di fare coincidere la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale degli immobili interessati con i corrispondenti dati risultanti dalle scritture catastali” (Cass. Civ. n. 7144/2004). Dunque, la procedura di variazione catastale, finalizzata al frazionamento catastale di una unità immobiliare, può essere sollecitata esclusivamente dal titolare di diritti reali sull'immobile.
Pertanto, nel caso di specie, appare evidente che, prima del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce l'acquisto del diritto di proprietà sull'area all'odierno ricorrente, non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare su impulso del ricorrente medesimo.
Inoltre, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con un principio affermato in materia di scioglimento della comunione, estendibile al caso dell'usucapione per analogia, stante l'eadem ratio decidendi, ha stabilito che “I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura” (Cass.
Civ. n. 8400/2019).
Dunque, il frazionamento catastale di un immobile oggetto di una sentenza che accerta diritti reali sullo stesso non costituisce requisito di validità della sentenza, sicché al frazionamento è possibile procedere stragiudizialmente a seguito dell'adozione del provvedimento giurisdizionale, secondo le procedure previste dall'ordinamento giuridico.
Ciò importa altresì l'inutilità del frazionamento catastale sollecitato da parte ricorrente.
In definitiva, l'impossibilità per il ricorrente di esigere il frazionamento catastale dell'unità immobiliare oggetto di causa e l'inutilità di tale operazione ai fini della validità della sentenza impongono la conferma dei provvedimenti istruttori adottati e la reiezione dell'istanza di parte ricorrente di procedere a detto frazionamento catastale a mezzo del CTU.
Circa le spese processuali, la dichiarazione di nullità parziale della domanda proposta da parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali, con ripartizione a metà tra le parti delle spese di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 831/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della e degli eredi di questa. Controparte_1
2) dichiara che il ricorrente ha acquistato per usucapione la Parte_1
porzione di terreno, facente parte della più ampia area censita al C.T. di
Grosseto al foglio 91 p.lla 237, come descritta e individuata nei confini, nell'ubicazione e nell'estensione nella CTU in atti e nei relativi allegati;
3) visto l'art. 2651 c.c., dichiara che la presente sentenza è trascrivibile presso i registri immobiliari;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, a carico del ricorrente e della terza chiamata in causa per il 50% ciascuno;
5) compensa le spese processuali.
Grosseto, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia