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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1435 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difese dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e domiciliata in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.09.2025 e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (24.08.2017) e Per_1 Per_2
(22.08.2022), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 21.10.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 27.11.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1435 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. I figli e sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 Per_2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 2. la casa familiare sita in Civitavecchia Via Fontanatetta n.22, di proprietà della mamma della IG.ra , con i relativi arredi, è assegnata a quest'ultima che CP_1 continuerà ad abitarvi con i figli collocati presso di lei e presso la quale trasferiranno la residenza;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ed Parte_1 Per_1 Per_2 ogni qualvolta sarà possibile, tenendo conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini e d'intesa con la madre e, in ogni caso: a) tre giorni a settimana con pernotto a settimane alterne;
b) per due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16,00 del venerdì sino al Lunedì quando saranno accompagnati a scuola;
c) per 30 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo ed in coincidenza con le vacanze scolastiche da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
d) in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore dal 23 Dicembre al 30 Dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 6 Gennaio;
e) in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni,
i minori trascorreranno con l'un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. I giorni di vacanza scolastica in occasione delle festività pasquali saranno distribuiti al 50%;
4. i bambini festeggeranno i rispettivi compleanni, qualora che non sia possibile festeggiarli tutti insieme, trascorrendo il pranzo in compagnia di un genitore e la cena in compagnia dell'altro genitore ad anni alterni, Il giorno del compleanno della madre festeggeranno con la madre anche se è il giorno di frequentazione del padre, così come la Festa della Mamma;
il giorno del compleanno del padre, festeggeranno con il padre anche se è il giorno di frequentazione della madre, così come la Festa del Papà;
5. il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli, che tenuto conto del collocamento quasi paritario degli stessi, viene stabilito in € 100,00 per ciascun figlio, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza che riconoscerà tali accordi.
6. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1435 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difese dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e domiciliata in Controparte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bisozzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29.09.2025 e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (24.08.2017) e Per_1 Per_2
(22.08.2022), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 21.10.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 27.11.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1435 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. I figli e sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 Per_2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 2. la casa familiare sita in Civitavecchia Via Fontanatetta n.22, di proprietà della mamma della IG.ra , con i relativi arredi, è assegnata a quest'ultima che CP_1 continuerà ad abitarvi con i figli collocati presso di lei e presso la quale trasferiranno la residenza;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ed Parte_1 Per_1 Per_2 ogni qualvolta sarà possibile, tenendo conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini e d'intesa con la madre e, in ogni caso: a) tre giorni a settimana con pernotto a settimane alterne;
b) per due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16,00 del venerdì sino al Lunedì quando saranno accompagnati a scuola;
c) per 30 giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo ed in coincidenza con le vacanze scolastiche da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
d) in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore dal 23 Dicembre al 30 Dicembre e con l'altro dal
31 dicembre al 6 Gennaio;
e) in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni,
i minori trascorreranno con l'un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. I giorni di vacanza scolastica in occasione delle festività pasquali saranno distribuiti al 50%;
4. i bambini festeggeranno i rispettivi compleanni, qualora che non sia possibile festeggiarli tutti insieme, trascorrendo il pranzo in compagnia di un genitore e la cena in compagnia dell'altro genitore ad anni alterni, Il giorno del compleanno della madre festeggeranno con la madre anche se è il giorno di frequentazione del padre, così come la Festa della Mamma;
il giorno del compleanno del padre, festeggeranno con il padre anche se è il giorno di frequentazione della madre, così come la Festa del Papà;
5. il IG. verserà alla IG.ra entro e non oltre Parte_1 Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento dei figli, che tenuto conto del collocamento quasi paritario degli stessi, viene stabilito in € 100,00 per ciascun figlio, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza che riconoscerà tali accordi.
6. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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