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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
assistito dall'avv. FERAUDO MAURIZIO , ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro assistito dall'avv. CERENZIA COSMO , ed elettivamente CP_1
domiciliato in VIA E. FERMI 8 CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ,ritualmente notificato al convenuto , Controparte_1
veniva dedotto che la sig ra in data 28/06/2022, alle ore 7:00 Parte_1
circa, mentre era intenta a recarsi nei locali dell'Ospedale Beato Angelo di nel CP_1
pagina 1 di 6 percorrere a piedi la Via U. Zanotti Bianco, precisamente il marciapiede che costeggia la recinzione dell'ospedale lato Pronto Soccorso, a causa del dislivello determinato dalla mancanza di una mattonella su detto marciapiede, finiva rovinosamente per terra , riportando gravi lesioni alla spalla e al braccio dx , giusta documentazione sanitaria in atti . Prive di riscontro furono le richieste risarcitorie all'Ente convenuto, pertanto, fu intrapreso l' odierno giudizio volto ad accertare la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. il CP_1
resisteva costituendosi con comparsa di risposta , contestando la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso e respingendo in toto le domande avanzate da controparte, chiedendone il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto. Alla prima udienza, il
Giudice dava atto della necessità di espletare il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, concedendo, in tal senso, i termini di legge a parte attrice, senza sortire effetto
. Successivamente fu disposto il mutamento del rito in favore di quello ordinario a cognizione piena, concedendo i termini ex art. 183 cpc. . Il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti e venivano escussi i testi di parte attrice ,al cui esito , fu disposta CTU medica nominando, all'uopo il dott. il quale, svolte le Per_1
operazioni peritali depositava il proprio elaborato. All' udienza del 20 gennaio 2025
,precisate le conclusioni, il Giudice concedeva alle parti il doppio termine ex art. 190 cpc.,entrambe le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice va accolta poiché fondata in fatto e in diritto per quanto di ragione
All'esito dell' istruttoria espletata, le prove raccolte hanno confortato l' assunto attoreo discendendo la responsabilità dell' amministrazione comunale in ordine all' infortunio per cui è causa. Non vi è dubbio che, l' amministrazione Comunale, proprietaria e custode del tratto stradale , dove si sono svolti i fatti per cui è causa, è tenuta ad pagina 2 di 6 effettuare tutte quelle opere ed adottare ogni cautela necessaria per impedire che si vengano a creare situazioni pericolo per l' incolumità degli utenti .Dalla proprietà pubblica del discende non solo l' obbligo dell' ente alla manutenzione come CP_1
stabilito dall' art. 5 rd. 15 novembre 1923 n. 2056 , ma anche quello della custodia con conseguente operatività , nei confronti dell' Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c. qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall' art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l' esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi . Dalla localizzazione dei luoghi per cui è causa , in centro abitato ,deriva la possibilità di un effettivo potere di controllo e vigilanza della zona ergo nessuna cura è stata adottata dall' ente obbligato alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi
Sul piano probatorio , l' convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria circa il CP_2
caso fortuito, inteso come “atto di impulso causale” fuori dalla sfera di controllo del custode, a contrario ,il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno e della sua derivazione causale
La responsabilità della P.A. per la violazione del generale precetto del nemìnem, laedere si configura , secondo il più recente orientamento, anche qualora il danno sia stato provocato da una situazione di pericolo visibile e prevedibile, ma determinata da incuria, cosi come nel caso di specie, in cui l'Ente preposto alla manutenzione della pubblica via non ha provveduto tempestivamente ad eliminare avvallamenti del marciapiede od ostacoli che avrebbero potuto pregiudicare la circolazione a piedi
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, assume rilevanza la circostanza fattuale che pagina 3 di 6 il dissesto del marciapiede rettilineo è costituito dalla mancanza di una mattonella non occultata da ostacolo alcuno, in centro cittadino, durante un ' ora diurna del periodo estivo ,in condizioni di piena luminosità , giusta produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi riconosciuta e confermata dai testi escussi , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare . Pertanto , nella fattispecie , si configura un fatto colposo dell ' infortunata , per la mancata percezione di un pericolo evidente la cui incidenza causale va circoscritta nei limiti del 25% nella produzione del danno. Sulla base del principio di autoresponsabilità, non si può utilizzare indiscriminatamente il demanio stradale, facendo affidamento in una assoluta assenza di pericoli, ma si deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità propria e altrui. La condotta tenuta dalla sig. ra pur non Pt_1
idonea ad interrompere il nesso causale, assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., stante il principio più volte espresso secondo cui (Cass n. 999 del 20/01/2014) “il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), oppure - diversamente dal caso di specie- escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ)
In ordine al Quantum vengono poste a fondamento della decisione le conclusioni peritali trasfuse nell' elaborato a firma del nominato C.t.u. il quale ha attestato la derivazione causale dall' occorso delle lesioni riportate dalla sig.ra Pt_1
pervenendo alla seguente quantificazione danno biologico 7 % , 30 gg I.T.T. ; I.T.P.
75% per 20 gg;
30 gg I.T.P. 50% ; I.T.P. 25% 70 gg;
€ 1.050,00 per spese mediche;
In applicazione delle tabelle di Milano appare congruo liquidare euro 19105,00 così specificato
Danno biologico € 9.143,00
ITT per 30 gg € 3.450,00
pagina 4 di 6 I.T.P. 75% 20 gg € 1.725,00
I.T.P. 50% 30 gg € 1.725,00
I.T.P. 25% 70 gg € 2.012,00
Spese mediche € 1.050,00
Non può essere liquidato il danno morale , per difetto d' istruzione sul punto in quanto il suo riconoscimento, precluso nell' ambito di una liquidazione automatica, bensì richiede un supporto probatorio, nella fattispecie, del tutto mancante.
Sulla base delle svolte considerazioni e in virtù del riconosciuto concorso di colpa
(pari al 25%) l' ente convenuto è obbligato a liquidare all' infortunata euro 14
328,75
Le spese di lite seguono la soccombenza con compensazione di 1/3 , escluse le competenze del C.t.u. poste esclusivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna il nella p.l.r.p.t. Controparte_1
al pagamento di euro 14 328,75 a titolo di risarcimento per i danni subiti in favore di oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro Parte_1
(28/06/2022)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec.
Dalla data del sinistro(28/06/2022 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Pone le competenze liquidate con decreto del 3 dicembre 2024 a favore del dr.
definitivamente a carico del nella Controparte_3 Controparte_1
p.l.r.p.t. pagina 5 di 6 Condanna il nella p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 3553,90 per compensi professionali , oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Maurizio Feraudo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 15 aprile 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
assistito dall'avv. FERAUDO MAURIZIO , ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro assistito dall'avv. CERENZIA COSMO , ed elettivamente CP_1
domiciliato in VIA E. FERMI 8 CP_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ,ritualmente notificato al convenuto , Controparte_1
veniva dedotto che la sig ra in data 28/06/2022, alle ore 7:00 Parte_1
circa, mentre era intenta a recarsi nei locali dell'Ospedale Beato Angelo di nel CP_1
pagina 1 di 6 percorrere a piedi la Via U. Zanotti Bianco, precisamente il marciapiede che costeggia la recinzione dell'ospedale lato Pronto Soccorso, a causa del dislivello determinato dalla mancanza di una mattonella su detto marciapiede, finiva rovinosamente per terra , riportando gravi lesioni alla spalla e al braccio dx , giusta documentazione sanitaria in atti . Prive di riscontro furono le richieste risarcitorie all'Ente convenuto, pertanto, fu intrapreso l' odierno giudizio volto ad accertare la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. il CP_1
resisteva costituendosi con comparsa di risposta , contestando la ricostruzione dei fatti offerta in ricorso e respingendo in toto le domande avanzate da controparte, chiedendone il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto. Alla prima udienza, il
Giudice dava atto della necessità di espletare il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, concedendo, in tal senso, i termini di legge a parte attrice, senza sortire effetto
. Successivamente fu disposto il mutamento del rito in favore di quello ordinario a cognizione piena, concedendo i termini ex art. 183 cpc. . Il Giudice ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti e venivano escussi i testi di parte attrice ,al cui esito , fu disposta CTU medica nominando, all'uopo il dott. il quale, svolte le Per_1
operazioni peritali depositava il proprio elaborato. All' udienza del 20 gennaio 2025
,precisate le conclusioni, il Giudice concedeva alle parti il doppio termine ex art. 190 cpc.,entrambe le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice va accolta poiché fondata in fatto e in diritto per quanto di ragione
All'esito dell' istruttoria espletata, le prove raccolte hanno confortato l' assunto attoreo discendendo la responsabilità dell' amministrazione comunale in ordine all' infortunio per cui è causa. Non vi è dubbio che, l' amministrazione Comunale, proprietaria e custode del tratto stradale , dove si sono svolti i fatti per cui è causa, è tenuta ad pagina 2 di 6 effettuare tutte quelle opere ed adottare ogni cautela necessaria per impedire che si vengano a creare situazioni pericolo per l' incolumità degli utenti .Dalla proprietà pubblica del discende non solo l' obbligo dell' ente alla manutenzione come CP_1
stabilito dall' art. 5 rd. 15 novembre 1923 n. 2056 , ma anche quello della custodia con conseguente operatività , nei confronti dell' Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c.c. qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall' art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l' esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi . Dalla localizzazione dei luoghi per cui è causa , in centro abitato ,deriva la possibilità di un effettivo potere di controllo e vigilanza della zona ergo nessuna cura è stata adottata dall' ente obbligato alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi
Sul piano probatorio , l' convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria circa il CP_2
caso fortuito, inteso come “atto di impulso causale” fuori dalla sfera di controllo del custode, a contrario ,il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno e della sua derivazione causale
La responsabilità della P.A. per la violazione del generale precetto del nemìnem, laedere si configura , secondo il più recente orientamento, anche qualora il danno sia stato provocato da una situazione di pericolo visibile e prevedibile, ma determinata da incuria, cosi come nel caso di specie, in cui l'Ente preposto alla manutenzione della pubblica via non ha provveduto tempestivamente ad eliminare avvallamenti del marciapiede od ostacoli che avrebbero potuto pregiudicare la circolazione a piedi
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, assume rilevanza la circostanza fattuale che pagina 3 di 6 il dissesto del marciapiede rettilineo è costituito dalla mancanza di una mattonella non occultata da ostacolo alcuno, in centro cittadino, durante un ' ora diurna del periodo estivo ,in condizioni di piena luminosità , giusta produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi riconosciuta e confermata dai testi escussi , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare . Pertanto , nella fattispecie , si configura un fatto colposo dell ' infortunata , per la mancata percezione di un pericolo evidente la cui incidenza causale va circoscritta nei limiti del 25% nella produzione del danno. Sulla base del principio di autoresponsabilità, non si può utilizzare indiscriminatamente il demanio stradale, facendo affidamento in una assoluta assenza di pericoli, ma si deve adottare particolare attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità propria e altrui. La condotta tenuta dalla sig. ra pur non Pt_1
idonea ad interrompere il nesso causale, assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., stante il principio più volte espresso secondo cui (Cass n. 999 del 20/01/2014) “il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), oppure - diversamente dal caso di specie- escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ)
In ordine al Quantum vengono poste a fondamento della decisione le conclusioni peritali trasfuse nell' elaborato a firma del nominato C.t.u. il quale ha attestato la derivazione causale dall' occorso delle lesioni riportate dalla sig.ra Pt_1
pervenendo alla seguente quantificazione danno biologico 7 % , 30 gg I.T.T. ; I.T.P.
75% per 20 gg;
30 gg I.T.P. 50% ; I.T.P. 25% 70 gg;
€ 1.050,00 per spese mediche;
In applicazione delle tabelle di Milano appare congruo liquidare euro 19105,00 così specificato
Danno biologico € 9.143,00
ITT per 30 gg € 3.450,00
pagina 4 di 6 I.T.P. 75% 20 gg € 1.725,00
I.T.P. 50% 30 gg € 1.725,00
I.T.P. 25% 70 gg € 2.012,00
Spese mediche € 1.050,00
Non può essere liquidato il danno morale , per difetto d' istruzione sul punto in quanto il suo riconoscimento, precluso nell' ambito di una liquidazione automatica, bensì richiede un supporto probatorio, nella fattispecie, del tutto mancante.
Sulla base delle svolte considerazioni e in virtù del riconosciuto concorso di colpa
(pari al 25%) l' ente convenuto è obbligato a liquidare all' infortunata euro 14
328,75
Le spese di lite seguono la soccombenza con compensazione di 1/3 , escluse le competenze del C.t.u. poste esclusivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna il nella p.l.r.p.t. Controparte_1
al pagamento di euro 14 328,75 a titolo di risarcimento per i danni subiti in favore di oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro Parte_1
(28/06/2022)oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec.
Dalla data del sinistro(28/06/2022 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Pone le competenze liquidate con decreto del 3 dicembre 2024 a favore del dr.
definitivamente a carico del nella Controparte_3 Controparte_1
p.l.r.p.t. pagina 5 di 6 Condanna il nella p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 3553,90 per compensi professionali , oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Maurizio Feraudo ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 15 aprile 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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