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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1040/2015 R.G. (a cui risultano riuniti i fascicoli iscritti ai nn° RG 564/2015, 1041/2015, 1042/2015, 1044/2015,
1045/2015, 1615/2015, 57/2016 e 600/2016) Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Germano Nicoletti C.F._5
giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Agostino Di Feo, Conrotto Emilia
(per il solo n° RG 564/2015), ed Alessandro Mineo (per il solo n° RG 600/2016) in virtù di procura generale volta per volte individuata nelle singole costituzioni;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/06/2015 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta CP_2
per l'anno 2018, rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro,
[...] era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' a seguito di verbale ispettivo, provvedeva alla CP_1 cancellazione della ricorrente per il dedotto anno dall'elenco dei braccianti agricoli. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) “accogliere la domanda i quanto fondata in fatto e in diritto e dichiarare che fra la ricorrente e l'azienda agricola , per l'anno Controparte_3
2008 per 52 gg. Sussiste un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura” ; 2)
“riconoscere tale apporto di lavoro come previsto dall'art. 2094 c.c. ed ordinare all' la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli CP_1 per l'anno 2008”; 3) in via subordinata “applicare e dichiarare l'avvenuta prescrizione quinquennale per l'anno 2008 , di conseguenza, confermare la reiscrizione di parte ricorrente per le giornate di lavoro effettuate per tutti i periodi antecedenti il quinquennio decorso alla data dell'accertamento ispettivo,
e comunque, dalla data della comunicazione del provvedimento di disconoscimento da parte dell' . Il tutto con vittoria di spese e competenze. CP_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Successivamente venivano riuniti, anche in epoche diverse (e talvolta a seguito di ulteriori precedenti riunioni), alla presente causa anche i procedimenti recanti i nn° RG 564/2015, 1041/2015, 1042/2015, 1044/2015, 1045/2015, 1615/2015,
57/2016 e 600/2016, relativi ad altre lavoratrici che, a fronte del provvedimento di cancellazione (e di indebito), chiedevano riconoscersi il lavoro svolto presso la ditta agricola Cernelli per altri periodi e per differenti giornate lavorative, oltre alla restituzione di quanto già corrisposto a titolo di indebito derivante da indennità di disoccupazione e/o alla restituzione di quanto già corrisposto a tale titolo. Per la precisione, si tratta di:
, che agiva: (n° Rg 564/2015) per la reiscrizione nell'elenco Parte_3
Pag. 2 di 12 dei braccianti agricoli per l'anno 1997 per 102 giornate lavorative;
(n° Rg
1041/2015) per la reiscrizione negli anni 2004 per 102 giornate lavorative, 2005 per 102 giornate lavorative , 2006 per 102 giornate lavorative, 2007 per 102 giornate;
(n° Rg 1615/2015) per le stesse annualità dal 2004 al 2007 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
, che agiva (n° Rg 1045/2015) per la reiscrizione negli Parte_2
anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per
52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative;
(n° Rg 1433/2015) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
che agiva: (n° Rg 1044/2015) per la reiscrizione Parte_6
negli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative;
(n° Rg 57/2016) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
che agiva: (n° Rg 1042/2015) per la reiscrizione negli Parte_5
anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per
51 giornate lavorative, 2012 per 102 giornate lavorative, 2013 per 102 giornate lavorative;
(n° Rg 600/2016) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
Pag. 3 di 12 del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo
Pag. 4 di 12 determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una
Pag. 5 di 12 prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Nell'applicare siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, occorre tenere distinte le posizioni relative ai diversi ricorsi e alle diverse lavoratici: si
Pag. 6 di 12 premette che in corso di causa l'istruttoria non ha provato compiutamente il rapporto subordinato (così come illustrato in mansioni, durata e periodo) in modo uguale per tutte le parti ricorrenti.
All'udienza tenutasi in data 01/02/2017, oltre ai testimoni dell' (ispettori). CP_1
venivano assunte due testimonianze: , Parte_6 Parte_2
parti nel giudizio riunito, che in modo speculare e simmetrico testimoniavano l'una a favore dell'altra (ed in favore anche di ) in relazione ai Parte_5 singoli aspetti del lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola Pt_2
Specularmente, all'udienza tenutasi in data 07/06/2019 veniva assunta la testimonianza della stessa che testimoniava riportando le Parte_5
circostanze riportate in atti, a beneficio delle altre due ricorrenti. Le opportune valutazioni sulle dinamiche di tali testimonianze, e sulla loro attendibilità, possono però essere svolte solo alla luce dell'esame delle ulteriori testimonianze, alla luce dell'intero quadro istruttorio.
All'udienza del 04//06/2021 venivano infatti escussi i testimoni Tes_1
e Tali testimoni assumono una
[...] Testimone_2 Testimone_3
posizione terza rispetto ai fatti di causa (tranne, limitatamente, al sig. Per_1
fratello del supposto datore di lavoro delle ricorrenti).
[...]
La testimone riportava di aver accompagnato la “dal 1998 al Tes_1 Pt_3
2008”, riferendo fosse addetta tanto alla raccolta delle olive quanto ad attività nell'orto. La stessa proprietaria di terreni limitrofi, afferma di aver Tes_1
accompagnato la nel periodo invernale-primaverile e di averla vista Tes_1
lavorare anche nei mesi estivi. La stessa risulta meno precisa nella individuazione delle altre lavoratrici, rammentandone solo il nome (e non il cognome).
Testimoniava inoltre di aver assistito in più di una occasione alla consegna della busta paga, e di essere a conoscenza dell'ammontare di tale retribuzione indirettamente, per quanto riferito dalla Pt_3
Veniva poi ascoltato il il quale dichiarava di recarsi spesso sui fondi per Tes_2
Pag. 7 di 12 prendere le cassette delle olive raccolte e trasportarle al frantoio. Dichiarava, inoltre, che prima del 2007 lavorava sui campi la e successivamente Pt_3
anche le tre ricorrenti e Compatibilmente con la sua Pt_4 Pt_7 Pt_5
attività, lo riferiva di recarsi sui terreni da settembre a dicembre, Tes_2
recandosi circa quattro volte a settimana sui fondi. Affermava inoltre di aver visto le nominate ricorrenti a lavoro anche in altri periodi, ma che la frequentazione di questi terreni (orto e vigneto erano infatti allocati in diversa zona) era per lui meno costante e, pertanto, di natura occasionale.
Infine, il proprietario del frantoio e fratello del datore di lavoro, Pt_2 affermava che sul fondo lavorava la sino al 2007 (“dal 1998 mi Pt_3
sembra”) e che successivamente venivano assunte le tre dipendenti Pt_2
e lavorando queste ultime per lo più da settembre e dicembre ed Pt_5 Pt_4 alcune “anche nel periodo estivo”. Confermava invece che la invece Pt_3
lavorava sempre da luglio sino a dicembre. Affermava tanto non solo in quanto frequentatore della famiglia, ma in quanto i fondi il suo frantoio posto di fronte ai terreni.
3.3 Ebbene alla luce delle testimonianze rese, non sempre precise ma coerenti con i fatti esposti nelle cause oggi riunite, appare di certo provata l'effettiva prestazione di lavoro delle ricorrenti e la natura subordinata di tale rapporto nelle annualità volta per volta richiamate. Alla luce delle dichiarazioni dei testi assunti all'udienza del 04/06/2021, si può fare maggiore affidamento alle indicazioni date dalle testimonianze rese in data 01/02/2017, atteso che non vi sono contrasti fra le stesse, per una individuazione di dettagli e date compatibili con le dichiarazioni degli altri testimoni (naturalmente, essendo terzi rispetto all'attività, non dotati della stessa conoscenza puntuale dei fatti).
Tanto però con le dovute precisazioni: dalle prove testimoniali non emergono indicazioni rispetto al lavoro svolto dalla prima del 2008 (data indicata Pt_3
da due testimoni), sicché la domanda relativa al riconoscimento delle giornate
Pag. 8 di 12 agricole relativa agli anni 2007 non può trovare accoglimento (relativamente al fascicolo n° Rg 564/2015). Non risulta, poi, alcuna menzione in relazione all'attività svolta dalla ricorrente , la cui domanda (originario oggetto Pt_1
dell'odierno RG 1040/2015) dovrà essere rigettata.
Fatta eccezione quindi per queste domande specificamente rilevate, le ricorrenti gravate del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbiano fornito prova sufficiente del rapporto di lavoro agricolo CP_1
relativo agli anni suindicati.
Tanto anche alla luce del fatto che il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' è fondato su presupposizioni e ragionamenti deduttivi, nonché CP_1
sulla ritenuta antieconomicità dell'attività lavorativa per l'azienda, di talché la stessa non sarebbe stata in grado di retribuire la ricorrente.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
Il ricorrenti, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati completamente indifferenti alle parti.
Ebbene, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
Pag. 9 di 12 rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto l' è condannato al CP_1
pagamento di metà delle spese di lite secondo la liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo., tenendo conto anche della soccombenza reciproca relativamente alla domanda di , Parte_3
soccombente per quel che riguarda la domanda relativa alla causa n° Rg
564/2015. Allo stesso modo, le spese relative alla causa n° Rg 1040/2015 (intesa come originaria domanda proposta dalla ) è posta a carico della Pt_1
ricorrente, tenuto conto del differente scaglione (domanda relativa a singola annualità per 52 giornate lavorative), e non risultando depositata dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Si precisa che è sì presente dichiarazione in calce al ricorso, ma che la stessa non risulta firmata da parte ricorrente personalmente, e pertanto è da ritenersi inefficace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, , Pt_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e nei confronti dell' Parte_6 Parte_5 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) rigetta il ricorso originariamente proposto da (n° Rg Parte_1
1040/2015);
2) rigetta la domanda originariamente proposta da (n° Rg Parte_3
564/2015) in merito alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2007;
3) accoglie i restanti ricorsi e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto
Pag. 10 di 12 di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e i ricorrenti
[...]
(negli anni 2004 per 102 giornate lavorative, 2005 per 102 Parte_3
giornate lavorative , 2006 per 102 giornate lavorative, 2007 per 102 giornate)
(per gli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per Parte_2
52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative), (per Parte_8
gli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative) e (per gli anni 2009 per 52 giornate Parte_5
lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 51 giornate lavorative, 2012 per 102 giornate lavorative, 2013 per 102 giornate lavorative);
4) per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione delle ricorrenti negli elenchi CP_1
agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
5) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito
6) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra le parti le Parte_3
spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del CP_1
restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 1.500,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
7) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra le Parte_2
parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento CP_1
del restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
8) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra Parte_6
le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al CP_1
Pag. 11 di 12 pagamento del restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
9) in relazione ai ricorsi proposti da condanna la stessa Parte_1 ricorrente al pagamento in favore dell' del restante metà delle spese che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
10) in relazione ai ricorsi proposti da , Parte_3 [...]
, e Parte_2 Parte_8 Parte_5
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
Vallo Lucania, così deciso il 25/03/2025 CP_4
Il giudice
Dott. Mario Miele
.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1040/2015 R.G. (a cui risultano riuniti i fascicoli iscritti ai nn° RG 564/2015, 1041/2015, 1042/2015, 1044/2015,
1045/2015, 1615/2015, 57/2016 e 600/2016) Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Germano Nicoletti C.F._5
giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Agostino Di Feo, Conrotto Emilia
(per il solo n° RG 564/2015), ed Alessandro Mineo (per il solo n° RG 600/2016) in virtù di procura generale volta per volte individuata nelle singole costituzioni;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/06/2015 esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta CP_2
per l'anno 2018, rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro,
[...] era tenuta ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, l' a seguito di verbale ispettivo, provvedeva alla CP_1 cancellazione della ricorrente per il dedotto anno dall'elenco dei braccianti agricoli. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per sentire: 1) “accogliere la domanda i quanto fondata in fatto e in diritto e dichiarare che fra la ricorrente e l'azienda agricola , per l'anno Controparte_3
2008 per 52 gg. Sussiste un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura” ; 2)
“riconoscere tale apporto di lavoro come previsto dall'art. 2094 c.c. ed ordinare all' la reiscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli CP_1 per l'anno 2008”; 3) in via subordinata “applicare e dichiarare l'avvenuta prescrizione quinquennale per l'anno 2008 , di conseguenza, confermare la reiscrizione di parte ricorrente per le giornate di lavoro effettuate per tutti i periodi antecedenti il quinquennio decorso alla data dell'accertamento ispettivo,
e comunque, dalla data della comunicazione del provvedimento di disconoscimento da parte dell' . Il tutto con vittoria di spese e competenze. CP_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Successivamente venivano riuniti, anche in epoche diverse (e talvolta a seguito di ulteriori precedenti riunioni), alla presente causa anche i procedimenti recanti i nn° RG 564/2015, 1041/2015, 1042/2015, 1044/2015, 1045/2015, 1615/2015,
57/2016 e 600/2016, relativi ad altre lavoratrici che, a fronte del provvedimento di cancellazione (e di indebito), chiedevano riconoscersi il lavoro svolto presso la ditta agricola Cernelli per altri periodi e per differenti giornate lavorative, oltre alla restituzione di quanto già corrisposto a titolo di indebito derivante da indennità di disoccupazione e/o alla restituzione di quanto già corrisposto a tale titolo. Per la precisione, si tratta di:
, che agiva: (n° Rg 564/2015) per la reiscrizione nell'elenco Parte_3
Pag. 2 di 12 dei braccianti agricoli per l'anno 1997 per 102 giornate lavorative;
(n° Rg
1041/2015) per la reiscrizione negli anni 2004 per 102 giornate lavorative, 2005 per 102 giornate lavorative , 2006 per 102 giornate lavorative, 2007 per 102 giornate;
(n° Rg 1615/2015) per le stesse annualità dal 2004 al 2007 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
, che agiva (n° Rg 1045/2015) per la reiscrizione negli Parte_2
anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per
52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative;
(n° Rg 1433/2015) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
che agiva: (n° Rg 1044/2015) per la reiscrizione Parte_6
negli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative;
(n° Rg 57/2016) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
che agiva: (n° Rg 1042/2015) per la reiscrizione negli Parte_5
anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per
51 giornate lavorative, 2012 per 102 giornate lavorative, 2013 per 102 giornate lavorative;
(n° Rg 600/2016) per le stesse annualità dal 2009 al 2013 agiva per la revoca dei provvedimenti di indebito e per la restituzione di quanto già corrisposto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Vanno, preliminarmente, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' atteso che dagli atti non vi è prova della notifica alla parte ricorrente CP_1
Pag. 3 di 12 del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in oggetto. A ciò va aggiunto che parte ricorrente ha provveduto ad impugnare i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, per gli anni indicati, in sede amministrativa ed ha depositato il ricorso giudiziario entro i termini di legge.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo
Pag. 4 di 12 determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una
Pag. 5 di 12 prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Nell'applicare siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, occorre tenere distinte le posizioni relative ai diversi ricorsi e alle diverse lavoratici: si
Pag. 6 di 12 premette che in corso di causa l'istruttoria non ha provato compiutamente il rapporto subordinato (così come illustrato in mansioni, durata e periodo) in modo uguale per tutte le parti ricorrenti.
All'udienza tenutasi in data 01/02/2017, oltre ai testimoni dell' (ispettori). CP_1
venivano assunte due testimonianze: , Parte_6 Parte_2
parti nel giudizio riunito, che in modo speculare e simmetrico testimoniavano l'una a favore dell'altra (ed in favore anche di ) in relazione ai Parte_5 singoli aspetti del lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola Pt_2
Specularmente, all'udienza tenutasi in data 07/06/2019 veniva assunta la testimonianza della stessa che testimoniava riportando le Parte_5
circostanze riportate in atti, a beneficio delle altre due ricorrenti. Le opportune valutazioni sulle dinamiche di tali testimonianze, e sulla loro attendibilità, possono però essere svolte solo alla luce dell'esame delle ulteriori testimonianze, alla luce dell'intero quadro istruttorio.
All'udienza del 04//06/2021 venivano infatti escussi i testimoni Tes_1
e Tali testimoni assumono una
[...] Testimone_2 Testimone_3
posizione terza rispetto ai fatti di causa (tranne, limitatamente, al sig. Per_1
fratello del supposto datore di lavoro delle ricorrenti).
[...]
La testimone riportava di aver accompagnato la “dal 1998 al Tes_1 Pt_3
2008”, riferendo fosse addetta tanto alla raccolta delle olive quanto ad attività nell'orto. La stessa proprietaria di terreni limitrofi, afferma di aver Tes_1
accompagnato la nel periodo invernale-primaverile e di averla vista Tes_1
lavorare anche nei mesi estivi. La stessa risulta meno precisa nella individuazione delle altre lavoratrici, rammentandone solo il nome (e non il cognome).
Testimoniava inoltre di aver assistito in più di una occasione alla consegna della busta paga, e di essere a conoscenza dell'ammontare di tale retribuzione indirettamente, per quanto riferito dalla Pt_3
Veniva poi ascoltato il il quale dichiarava di recarsi spesso sui fondi per Tes_2
Pag. 7 di 12 prendere le cassette delle olive raccolte e trasportarle al frantoio. Dichiarava, inoltre, che prima del 2007 lavorava sui campi la e successivamente Pt_3
anche le tre ricorrenti e Compatibilmente con la sua Pt_4 Pt_7 Pt_5
attività, lo riferiva di recarsi sui terreni da settembre a dicembre, Tes_2
recandosi circa quattro volte a settimana sui fondi. Affermava inoltre di aver visto le nominate ricorrenti a lavoro anche in altri periodi, ma che la frequentazione di questi terreni (orto e vigneto erano infatti allocati in diversa zona) era per lui meno costante e, pertanto, di natura occasionale.
Infine, il proprietario del frantoio e fratello del datore di lavoro, Pt_2 affermava che sul fondo lavorava la sino al 2007 (“dal 1998 mi Pt_3
sembra”) e che successivamente venivano assunte le tre dipendenti Pt_2
e lavorando queste ultime per lo più da settembre e dicembre ed Pt_5 Pt_4 alcune “anche nel periodo estivo”. Confermava invece che la invece Pt_3
lavorava sempre da luglio sino a dicembre. Affermava tanto non solo in quanto frequentatore della famiglia, ma in quanto i fondi il suo frantoio posto di fronte ai terreni.
3.3 Ebbene alla luce delle testimonianze rese, non sempre precise ma coerenti con i fatti esposti nelle cause oggi riunite, appare di certo provata l'effettiva prestazione di lavoro delle ricorrenti e la natura subordinata di tale rapporto nelle annualità volta per volta richiamate. Alla luce delle dichiarazioni dei testi assunti all'udienza del 04/06/2021, si può fare maggiore affidamento alle indicazioni date dalle testimonianze rese in data 01/02/2017, atteso che non vi sono contrasti fra le stesse, per una individuazione di dettagli e date compatibili con le dichiarazioni degli altri testimoni (naturalmente, essendo terzi rispetto all'attività, non dotati della stessa conoscenza puntuale dei fatti).
Tanto però con le dovute precisazioni: dalle prove testimoniali non emergono indicazioni rispetto al lavoro svolto dalla prima del 2008 (data indicata Pt_3
da due testimoni), sicché la domanda relativa al riconoscimento delle giornate
Pag. 8 di 12 agricole relativa agli anni 2007 non può trovare accoglimento (relativamente al fascicolo n° Rg 564/2015). Non risulta, poi, alcuna menzione in relazione all'attività svolta dalla ricorrente , la cui domanda (originario oggetto Pt_1
dell'odierno RG 1040/2015) dovrà essere rigettata.
Fatta eccezione quindi per queste domande specificamente rilevate, le ricorrenti gravate del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' abbiano fornito prova sufficiente del rapporto di lavoro agricolo CP_1
relativo agli anni suindicati.
Tanto anche alla luce del fatto che il disconoscimento delle giornate lavorative da parte dell' è fondato su presupposizioni e ragionamenti deduttivi, nonché CP_1
sulla ritenuta antieconomicità dell'attività lavorativa per l'azienda, di talché la stessa non sarebbe stata in grado di retribuire la ricorrente.
La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, invece, ha consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato negato dall' . CP_1
Il ricorrenti, dunque, ha fornito ampia prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in contestazione in relazione agli anni di riferimento attraverso la prova testimoniale espletata. I testi escussi hanno reso, infatti, ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto,
l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro, la natura personale della prestazione e la mancanza, a carico del lavoratore, di un qualsiasi rischio economico per il risultato dell'attività svolta. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione, tenuto altresì conto che i medesimi sono risultati completamente indifferenti alle parti.
Ebbene, a fronte di tali testimonianze dirette non ci si può esimere dal valutare che l'elemento di segno contrario, su cui l' fonda il disconoscimento del CP_1
Pag. 9 di 12 rapporto lavorativo alle dipendenze della azienda, con riferimento alla persona della ricorrente, presuntivo/deduttivo, e non idoneo, per forza probante, ad elidere le dichiarazioni delle risultanze istruttorie di cui appena sopra si è detto.
4.1 Le spese seguono la soccombenza, e pertanto l' è condannato al CP_1
pagamento di metà delle spese di lite secondo la liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la non iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo., tenendo conto anche della soccombenza reciproca relativamente alla domanda di , Parte_3
soccombente per quel che riguarda la domanda relativa alla causa n° Rg
564/2015. Allo stesso modo, le spese relative alla causa n° Rg 1040/2015 (intesa come originaria domanda proposta dalla ) è posta a carico della Pt_1
ricorrente, tenuto conto del differente scaglione (domanda relativa a singola annualità per 52 giornate lavorative), e non risultando depositata dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Si precisa che è sì presente dichiarazione in calce al ricorso, ma che la stessa non risulta firmata da parte ricorrente personalmente, e pertanto è da ritenersi inefficace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, , Pt_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e nei confronti dell' Parte_6 Parte_5 [...]
, così provvede: Controparte_4
1) rigetta il ricorso originariamente proposto da (n° Rg Parte_1
1040/2015);
2) rigetta la domanda originariamente proposta da (n° Rg Parte_3
564/2015) in merito alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2007;
3) accoglie i restanti ricorsi e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto
Pag. 10 di 12 di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola e i ricorrenti
[...]
(negli anni 2004 per 102 giornate lavorative, 2005 per 102 Parte_3
giornate lavorative , 2006 per 102 giornate lavorative, 2007 per 102 giornate)
(per gli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per Parte_2
52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative), (per Parte_8
gli anni 2009 per 52 giornate lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 52 giornate lavorative, 2012 per 52 giornate lavorative, 2013 per 52 giornate lavorative) e (per gli anni 2009 per 52 giornate Parte_5
lavorative, 2010 per 52 giornate lavorative, 2011 per 51 giornate lavorative, 2012 per 102 giornate lavorative, 2013 per 102 giornate lavorative);
4) per l'effetto, condanna l' alla reinscrizione delle ricorrenti negli elenchi CP_1
agricoli presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
5) dichiara non dovute le somme richieste dall' al ricorrente nei CP_1
provvedimenti di indebito impugnati, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito
6) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra le parti le Parte_3
spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del CP_1
restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 1.500,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
7) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra le Parte_2
parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento CP_1
del restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
8) in relazione ai ricorsi proposti da compensa tra Parte_6
le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al CP_1
Pag. 11 di 12 pagamento del restante metà delle spese in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
9) in relazione ai ricorsi proposti da condanna la stessa Parte_1 ricorrente al pagamento in favore dell' del restante metà delle spese che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
10) in relazione ai ricorsi proposti da , Parte_3 [...]
, e Parte_2 Parte_8 Parte_5
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avvocato Germano Nicoletti;
Vallo Lucania, così deciso il 25/03/2025 CP_4
Il giudice
Dott. Mario Miele
.
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