Articolo 1 della Legge 19 marzo 1999, n. 80
Articolo 2
Versione
2 aprile 1999
Art. 1. 1. Per il funzionamento e l'attivita' del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, e' attribuito al Ministero degli affari esteri un finanziamento annuale onnicomprensivo, destinato a coprire gli oneri per l'ufficio di segreteria, per eventuali consulenze di esperti estranei all'amministrazione, nonche' per il rimborso delle spese sostenute dai membri del Comitato.
2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione al Parlamento in merito all'attivita' svolta dal Comitato di cui al comma 1, nonche' alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia.
Entrata in vigore il 2 aprile 1999