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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 9705/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. TORSELLO DALILA) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità con diritto al beneficio dal mese di maggio 2022 e quindi con decorrenza dal mese di giugno 2021 ossia dal mese successivo a quello del riconoscimento, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con il decreto di omologa ritualmente notificato in data
27.10.2023; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1
inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la parte ricorrente dava atto di aver ottenuto il riconoscimento del dovuto da parte di successivamente alla notifica dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio. concludeva pertanto chiedendo la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese processuali in ragione del tempo dell'adempimento.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che sia sopravvenuta una situazione che ha posto fine alla materia del contendere, avendo provveduto l' al pagamento del dovuto, senza Controparte_2
contestazioni sul quantum da parte del creditore.
Deve, pertanto, concludersi nel senso di ritenere la cessazione della materia del contendere;
relativamente al capitolo sulle spese, si ritiene di dover disporre secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che il ricorrente ha dovuto adire il giudice per ottenere il riconoscimento della fondatezza della pretesa;
d'altra parte è pacifico fra le parti che il provvedimento con il quale l'Ente ha disposto l'emissione di un provvedimento di liquidazione, sia stato emesso successivamente all'incardinamento del presente giudizio, come emerge dalla documentazione versata in atti.
La liquidazione delle spese deve ritenersi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione della mater del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite , che liquida in complessivi €1.400,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 9705/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. TORSELLO DALILA) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore - contumace CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità con diritto al beneficio dal mese di maggio 2022 e quindi con decorrenza dal mese di giugno 2021 ossia dal mese successivo a quello del riconoscimento, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con il decreto di omologa ritualmente notificato in data
27.10.2023; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono CP_1
inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la parte ricorrente dava atto di aver ottenuto il riconoscimento del dovuto da parte di successivamente alla notifica dell'atto CP_1
introduttivo del giudizio. concludeva pertanto chiedendo la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese processuali in ragione del tempo dell'adempimento.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che sia sopravvenuta una situazione che ha posto fine alla materia del contendere, avendo provveduto l' al pagamento del dovuto, senza Controparte_2
contestazioni sul quantum da parte del creditore.
Deve, pertanto, concludersi nel senso di ritenere la cessazione della materia del contendere;
relativamente al capitolo sulle spese, si ritiene di dover disporre secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che il ricorrente ha dovuto adire il giudice per ottenere il riconoscimento della fondatezza della pretesa;
d'altra parte è pacifico fra le parti che il provvedimento con il quale l'Ente ha disposto l'emissione di un provvedimento di liquidazione, sia stato emesso successivamente all'incardinamento del presente giudizio, come emerge dalla documentazione versata in atti.
La liquidazione delle spese deve ritenersi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 - dichiara la cessazione della mater del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite , che liquida in complessivi €1.400,00 CP_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 09 dicembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 3 di 3