TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa e precisano le conclusioni.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Grosotto (SO) – via Mortirolo n. 22, rappresentata ed CP_2 assistita, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA BASSI (c.f. ) C.F._1 con studio in 22100 Como – Piazza del Popolo n. 14 (e.mail
– fax 031.27.11.76), elettivamente domiciliata presso la Email_1
casella di posta elettronica certificata del suddetto professionista
( Email_1
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona dei procuratori signori dott. , procuratore, e rag. Controparte_4 CP_5
direttore centrale principale, rappresentata e difesa, giusta procura telematica allegata all'atto di precetto 30/08/2024, dall'avv. LUCA BERTI, con domicilio eletto presso il suo studio in , Galleria XXV Aprile n. 5 (fax n. 0342/234731 e indirizzo PEC CP_3
. Email_2
- parte convenuta -
In punto: opposizione all'esecuzione, mutuo
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_6 forzata per assenza di validi titoli esecutivi e/o per mancata notifica dei titoli esecutivi, dichiararsi l'inefficacia / nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla in CP_1 data 30.08.2024 con il quale è stato in-giunto alla stessa il pagamento dell'importo di €
1.026.410,70.= oltre alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15,00%, IVA e CPA.”
Conclusioni di parte convenuta
“Previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 26/11/2024, respingere tutte le eccezioni e le domande proposte dall'opponente, anche in via subordinata e/o riconvenzionale, e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, come da separata nota che contestualmente si deposita.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma i°, c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_3 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
[...] alla luce dei motivi esposti nelle premesse del presente atto di opposizione, concorrendo gravi motivi, sospendersi, se del caso INAUDITA ALTERA PARTE, l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 28.10.2014 (rep. 61533/17360 a rogito IO , munito di Per_1 formula esecutiva in data 18.11.2024, e del contratto di mutuo del 16.10.2019 (rep.
90970/35170 a rogito IO ), munito di formula esecutiva in data 02.09.2020. In Per_2 via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertata e dichiarata
l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_6 forzata per assenza di validi titoli esecutivi e/o per mancata notifica dei titoli esecutivi, dichiararsi l'inefficacia / nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla in CP_1 data 30.08.2024 con il quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento dell'importo di €
1.026.410,70.= oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15,00%, IVA e CPA.”
Parte attrice in particolare esponeva: che in data 30.08.2024 la Controparte_6 notificava a mezzo pec alla atto di precetto per il pagamento
[...] CP_1 dell'importo di € 1.026.410,70.= oltre interessi convenzionali di mora dal 20.03.2024, successive occorrende e accessori di legge (doc. 1); che la somma ingiunta trova fondamento nell'esposizione debitoria di € 682.978,46.= portata dal mutuo fondiario di pagina 3 di 10 originari € 800.000,00.= stipulato in data 28.10.2014 a rogito IO dott. Persona_3
(rep. n. 61533/17360 – doc. 2), munito di formula esecutiva in data 18.11.2014, e da quella di € 342.474,24.= portata dal mutuo fondiario di originari € 300.000,00.= stipulato in data
16.10.2019 a rogito IO dott. (rep. 90970/35170 – doc. 3), Persona_4 munito di formula esecutiva in data 02.09.2020; che veniva omessa la notifica dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 41, comma primo, D.Lgs. 385/1993 (pag. 7 dell'atto di precetto); che ad oggi la fase esecutiva non è iniziata;
che pertanto Controparte_6 non aveva titolo a procedere ad esecuzione forzata laddove l'atto di precetto è stato notificato in assenza di validi titoli esecutivi laddove le somme mutuate sono state depositate su conto vincolato presso la banca;
nonché in assenza della natura di mutuo fondiario e conseguente inapplicabilità dell'art. 38 e segg. del D.Lgs 385/1993 con violazione del disposto di cui all'art. 479 c.p.c.
All'esito dell'udienza fissata per la sola discussione sulla sospensiva, in ragione della rimessione alle Sezioni Unite della questione giuridica invocata da parte attrice in ordine alla natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo le cui somme sono poi state depositate su conto infruttifero vincolato, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 28.10.2014 (rep. 61533/17360 a rogito IO , munito di Per_1 formula esecutiva in data 18.11.2024, e del contratto di mutuo del 16.10.2019 (rep.
90970/35170 a rogito IO ), munito di formula esecutiva in data 02.09.2020. Per_2
Si costituiva poi ritualmente in giudizio Controparte_3 contestando quanto ex averso dedotto e, in particolare, evidenziando: che i contratti notarili di mutuo posti a base dell'atto di precetto erano idonei titoli esecutivi laddove attestavano espressamente la consegna della somma mutuata attraverso la consegna di assegno circolare e la contestuale ampia e liberatoria quietanza rilasciata dal mutuatario;
che l'atto di mutuo e quello di costituzione del pegno irregolare infruttifero, sebbene contestuali, costituiscono due atti logicamente e giuridicamente distinti: il primo validamente perfezionatosi con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo;
il secondo costituito per volontà del mutuatario nella sua piena disponibilità giuridica delle somme;
che di conseguenza, il perfezionamento del mutuo non era affatto condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero;
che non poteva essere contestata la natura di mutui fondiari dei titoli azionati laddove il mutuo fondiario non può essere considerato mutuo di scopo e la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avverse.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 10 1. sulla validità dei titoli esecutivi
Deve in primo luogo deve essere preso in esame il tema dell'efficacia di titoli esecutivi degli atti pubblici notarili posti dalla Banca procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, tenuto conto che tali atti pubblici contengono ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, quale il deposito su conto infruttifero vincolato.
Secondo parte attrice, per avere valore di titolo esecutivo, l'atto pubblico notarile di cui si discute, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato, insussistente nella specie, con conseguente inidoneità dei contratti di mutuo del 28.10.2014 e del 16.10.2019 a fungere da titoli esecutivi in difetto di tale natura.
Secondo la tesi di pare convenuta i contratti notarili di mutuo posti a base dell'atto di precetto attestano espressamente la consegna della somma mutuata attraverso la consegna di assegno circolare e la contestuale ampia e liberatoria quietanza rilasciata dal mutuatario con conseguente perfezionamento dei contratti. Invero, il perfezionamento del mutuo non è condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero, che peraltro nella specie è stato svincolato non appena intervenuta l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari tramite accredito delle somme sul c/c di riferimento, con valuta corrispondente alla data di stipula dei due mutui (doc. n. 3 e doc. n. 4). Per tali ragioni i contratti azionati costituiscono validi ed efficaci titoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 474, primo comma, e secondo comma, n. 3) c.
In tema deve essere necessariamente richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che con la sent. n. 5968/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - uni-voca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Con la predetta sentenza, la Corte ha preliminarmente fatto richiamo alla precedente e costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale era già stato specificato come, in punto di perfezionamento del contratto di mutuo: “non revoca in dubbio la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione)
pagina 5 di 10 una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto): anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma. Infatti, da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Mini-stero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile).”
Con più specifico riferimento al tema controverso all'esame delle Sezioni Unite e di immediata rilevanza per il presente procedimento, ossia alla “astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi”, la Corte, dissolvendo ogni dubbio sorto in conseguenza della sentenza citata dall'attore Cass. civ. sez. III 03.05.2024, n. 12007, ha parimenti confermato il precedente prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato come: “È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla pagina 6 di 10 restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti
(e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediata- mente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.”
Viene individuata come eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario, ipotesi insussistente nel caso di specie.
Il giudice, ritenendo di aderire all'orientamento così espresso, in continuità con il precedente e maggioritario orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, accerta l'idoneità dei contratti per cui è causa a costituire idonei titoli esecutivi, con conseguente rigetto della relativa eccezione attorea.
2. del mutuo fondiario
Parte attrice ha poi eccepito che i contratti di mutuo oggetto dell'atto di precetto non possano essere considerati alla stregua di mutui fondiari non essendo state osservate le condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 385/1993 laddove le rispettive ipoteche concesse a garanzia di tali finanziamenti non hanno il grado richiesto dalla normativa di legge -
L'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento (n. 10982 reg. gen. / n. 1148 reg. part. Del
29.10.2014 – doc. 2 ) ha dunque assunto il secondo grado ipotecario. L'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento del 16.10.2019 (n. 11710 reg. gen. / n. 1342 reg. part. del
18.10.2019 – doc. 3 ) ha assunto il terzo grado ipotecario essendo stata iscritta sia dopo la menzionata ipoteca di Banca Intesa del 12.01.2001 sia dopo l'ipoteca del 29.10.2014 già concessa a favore della (art. 6 mutuo 16.10.2019 – doc. 3) -. Controparte_6
Secondo parte attrice tali circostanze escluderebbero pertanto che i contratti di mutuo oggetto dell'atto di precetto possano essere considerati alla stregua di mutui fondiari, non potendo così beneficiare dei relativi privilegi e tra questi la previsione di cui all'art. 41 del
D.Lgs. 385/1993 che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima di dare corso all'espropriazione, con conseguente violazione della banca dell'art. 479 c.p.c. avendo provveduto alla notifica dell'atto di precetto senza curarsi della notifica dei titoli esecutivi.
pagina 7 di 10 Parte convenuta ha invece eccepito che nel mutuo fondiario è consentito iscrivere ipoteca di grado ulteriore al primo su un immobile, come espressamente previsto dall'art. 38 del
D.Lgs. 385/1993, e che l'eccezione di controparte su tale specifico aspetto è generica in quanto sfornita di elementi atti a dimostrare il superamento del suddetto limite di finanziabilità.
Sul punto giva preliminarmente osservare che parte attrice, dopo aver articolato genericamente al relativa eccezione negli atti introduttivi, nulla ha più dedotto nelle note conclusive, sì da poter ritenere vi sia stata una rinuncia alla relativa eccezione.
In ogni caso, sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente escluso che l'articolo 38, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993 integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale (Cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 7949).
In particolare la sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte nel senso della inidoneità della violazione del limite di finanziabilità a comportare, non solo la nullità del contratto di mutuo fondiario, bensì anche la sua riqualificazione in contratto di mutuo ipotecario ordinario, che ha espresso il seguente principio di diritto: "qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale […], essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pur in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario" (Cass. Civ., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719).
“La sentenza citata conferma l'impossibilità di configurare una nullità testuale, in assenza di espressa previsione normativa, non riscontrabile nell'art. 117, co. 8, TUB, su cui concordano tutti i precedenti orientamenti.
Esclude, altresì, il fenomeno della nullità virtuale di cui all'art 1418, co. 1, c.c., richiamando quella giurisprudenza che, già a partire dalle sentenze gemelle del 2007 (Cass. Civ., Sez.
Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725), era concorde nel ritenere che le norme imperative (la cui violazione è causa di nullità virtuale del contratto) siano solo quelle che si riferiscono alla struttura ovvero al contenuto del regolamento negoziale voluto dalle parti pagina 8 di 10 (contratto atto) e non già quelle che regolano il comportamento delle parti nella fase precontrattuale o esecutiva del negozio (contratto rapporto).
La norma va piuttosto ricondotta al rapporto tra Organismo di vigilanza e banche vigiliate, quest'ultime tenute a rispettare il provvedimento della Banca d'Italia nei contratti conclusi con i clienti.
Le conseguenze dell'inosservanza del limite di finanziabilità non possono, quindi, ripercuotersi sui rapporti negoziali con i mutuatari laddove l'art. 38, co. 2, TUB non interferisce, quindi, sul contenuto o sulla struttura del contratto, prevedendone un requisito ulteriore ed accessorio che non muta la fattispecie, la quale rimane, così, invariata nei suoi elementi essenziali”.
“La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza del 16/11/2022, n. 33719, ha statuito che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB non inficia la validità del contratto di mutuo fondiario, giacché “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto,” “con la conseguenza che non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.).” (Corte appello
Milano sez. I, 07/02/2023, (ud. 09/01/2023, dep. 07/02/2023), n.407).
La giurisprudenza citata ha infine esclusa anche la soluzione consistente nella riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario (con conseguente sterilizzazione delle tutele speciali previste dalla normativa di settore, per il credito fondiario, a favore del mutuante).
Invero, una volta esclusa, sotto ogni profilo, la patologia genetica dell'invalidità del negozio, il giudice non potrebbe più intervenire sui suoi effetti per neutralizzarli e, quindi, applicare un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti.
Peraltro nella specie l'eccezione risulta formulata in modo generico, neppure richiamata in sede di memoria conclusiva, essendosi parte attrice limitata ad allegare negli atti introduttivi l'opposizione alla produzione degli effetti del contratto di cui lamenta l'invalidità.
In conclusione, il titolo esecutivo che sorregge l'opposta esecuzione immobiliare è, da un lato, valido e, dall'altro, ad esso devono essere riconosciuti tutti i privilegi processuali previsti dall'art. 41 TUB in tema di mutuo fondiario, con conseguente rigetto della tesi pagina 9 di 10 attorea.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte attrice che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi professionali come da nota spese ritenutane la congruità oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 26/11/2024, respingere tutte le eccezioni e le domande proposte da parte attrice opponente;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 18.977,00 per compensi professionali oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 9 aprile 2025
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa e precisano le conclusioni.
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Sara
Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Grosotto (SO) – via Mortirolo n. 22, rappresentata ed CP_2 assistita, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA BASSI (c.f. ) C.F._1 con studio in 22100 Como – Piazza del Popolo n. 14 (e.mail
– fax 031.27.11.76), elettivamente domiciliata presso la Email_1
casella di posta elettronica certificata del suddetto professionista
( Email_1
- parte attrice - nei confronti di:
( C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_2
persona dei procuratori signori dott. , procuratore, e rag. Controparte_4 CP_5
direttore centrale principale, rappresentata e difesa, giusta procura telematica allegata all'atto di precetto 30/08/2024, dall'avv. LUCA BERTI, con domicilio eletto presso il suo studio in , Galleria XXV Aprile n. 5 (fax n. 0342/234731 e indirizzo PEC CP_3
. Email_2
- parte convenuta -
In punto: opposizione all'esecuzione, mutuo
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_6 forzata per assenza di validi titoli esecutivi e/o per mancata notifica dei titoli esecutivi, dichiararsi l'inefficacia / nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla in CP_1 data 30.08.2024 con il quale è stato in-giunto alla stessa il pagamento dell'importo di €
1.026.410,70.= oltre alle successive occorrende.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15,00%, IVA e CPA.”
Conclusioni di parte convenuta
“Previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 26/11/2024, respingere tutte le eccezioni e le domande proposte dall'opponente, anche in via subordinata e/o riconvenzionale, e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, come da separata nota che contestualmente si deposita.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma i°, c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_3 al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
[...] alla luce dei motivi esposti nelle premesse del presente atto di opposizione, concorrendo gravi motivi, sospendersi, se del caso INAUDITA ALTERA PARTE, l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 28.10.2014 (rep. 61533/17360 a rogito IO , munito di Per_1 formula esecutiva in data 18.11.2024, e del contratto di mutuo del 16.10.2019 (rep.
90970/35170 a rogito IO ), munito di formula esecutiva in data 02.09.2020. In Per_2 via principale nel merito: previe declaratorie del caso, accertata e dichiarata
l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_6 forzata per assenza di validi titoli esecutivi e/o per mancata notifica dei titoli esecutivi, dichiararsi l'inefficacia / nullità dell'atto di precetto opposto notificato alla in CP_1 data 30.08.2024 con il quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento dell'importo di €
1.026.410,70.= oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali 15,00%, IVA e CPA.”
Parte attrice in particolare esponeva: che in data 30.08.2024 la Controparte_6 notificava a mezzo pec alla atto di precetto per il pagamento
[...] CP_1 dell'importo di € 1.026.410,70.= oltre interessi convenzionali di mora dal 20.03.2024, successive occorrende e accessori di legge (doc. 1); che la somma ingiunta trova fondamento nell'esposizione debitoria di € 682.978,46.= portata dal mutuo fondiario di pagina 3 di 10 originari € 800.000,00.= stipulato in data 28.10.2014 a rogito IO dott. Persona_3
(rep. n. 61533/17360 – doc. 2), munito di formula esecutiva in data 18.11.2014, e da quella di € 342.474,24.= portata dal mutuo fondiario di originari € 300.000,00.= stipulato in data
16.10.2019 a rogito IO dott. (rep. 90970/35170 – doc. 3), Persona_4 munito di formula esecutiva in data 02.09.2020; che veniva omessa la notifica dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 41, comma primo, D.Lgs. 385/1993 (pag. 7 dell'atto di precetto); che ad oggi la fase esecutiva non è iniziata;
che pertanto Controparte_6 non aveva titolo a procedere ad esecuzione forzata laddove l'atto di precetto è stato notificato in assenza di validi titoli esecutivi laddove le somme mutuate sono state depositate su conto vincolato presso la banca;
nonché in assenza della natura di mutuo fondiario e conseguente inapplicabilità dell'art. 38 e segg. del D.Lgs 385/1993 con violazione del disposto di cui all'art. 479 c.p.c.
All'esito dell'udienza fissata per la sola discussione sulla sospensiva, in ragione della rimessione alle Sezioni Unite della questione giuridica invocata da parte attrice in ordine alla natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo le cui somme sono poi state depositate su conto infruttifero vincolato, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 28.10.2014 (rep. 61533/17360 a rogito IO , munito di Per_1 formula esecutiva in data 18.11.2024, e del contratto di mutuo del 16.10.2019 (rep.
90970/35170 a rogito IO ), munito di formula esecutiva in data 02.09.2020. Per_2
Si costituiva poi ritualmente in giudizio Controparte_3 contestando quanto ex averso dedotto e, in particolare, evidenziando: che i contratti notarili di mutuo posti a base dell'atto di precetto erano idonei titoli esecutivi laddove attestavano espressamente la consegna della somma mutuata attraverso la consegna di assegno circolare e la contestuale ampia e liberatoria quietanza rilasciata dal mutuatario;
che l'atto di mutuo e quello di costituzione del pegno irregolare infruttifero, sebbene contestuali, costituiscono due atti logicamente e giuridicamente distinti: il primo validamente perfezionatosi con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo;
il secondo costituito per volontà del mutuatario nella sua piena disponibilità giuridica delle somme;
che di conseguenza, il perfezionamento del mutuo non era affatto condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero;
che non poteva essere contestata la natura di mutui fondiari dei titoli azionati laddove il mutuo fondiario non può essere considerato mutuo di scopo e la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avverse.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 10 1. sulla validità dei titoli esecutivi
Deve in primo luogo deve essere preso in esame il tema dell'efficacia di titoli esecutivi degli atti pubblici notarili posti dalla Banca procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, tenuto conto che tali atti pubblici contengono ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, quale il deposito su conto infruttifero vincolato.
Secondo parte attrice, per avere valore di titolo esecutivo, l'atto pubblico notarile di cui si discute, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.) attestante l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato, insussistente nella specie, con conseguente inidoneità dei contratti di mutuo del 28.10.2014 e del 16.10.2019 a fungere da titoli esecutivi in difetto di tale natura.
Secondo la tesi di pare convenuta i contratti notarili di mutuo posti a base dell'atto di precetto attestano espressamente la consegna della somma mutuata attraverso la consegna di assegno circolare e la contestuale ampia e liberatoria quietanza rilasciata dal mutuatario con conseguente perfezionamento dei contratti. Invero, il perfezionamento del mutuo non è condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero, che peraltro nella specie è stato svincolato non appena intervenuta l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari tramite accredito delle somme sul c/c di riferimento, con valuta corrispondente alla data di stipula dei due mutui (doc. n. 3 e doc. n. 4). Per tali ragioni i contratti azionati costituiscono validi ed efficaci titoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 474, primo comma, e secondo comma, n. 3) c.
In tema deve essere necessariamente richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che con la sent. n. 5968/2025 ha espresso il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - uni-voca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Con la predetta sentenza, la Corte ha preliminarmente fatto richiamo alla precedente e costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale era già stato specificato come, in punto di perfezionamento del contratto di mutuo: “non revoca in dubbio la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione)
pagina 5 di 10 una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto): anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma. Infatti, da un lato, la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti. Come ricorda il Pubblico Mini-stero, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n.
2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione. Dall'altro lato, la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando, per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile).”
Con più specifico riferimento al tema controverso all'esame delle Sezioni Unite e di immediata rilevanza per il presente procedimento, ossia alla “astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi”, la Corte, dissolvendo ogni dubbio sorto in conseguenza della sentenza citata dall'attore Cass. civ. sez. III 03.05.2024, n. 12007, ha parimenti confermato il precedente prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato come: “È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla pagina 6 di 10 restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti
(e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediata- mente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.”
Viene individuata come eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario, ipotesi insussistente nel caso di specie.
Il giudice, ritenendo di aderire all'orientamento così espresso, in continuità con il precedente e maggioritario orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, accerta l'idoneità dei contratti per cui è causa a costituire idonei titoli esecutivi, con conseguente rigetto della relativa eccezione attorea.
2. del mutuo fondiario
Parte attrice ha poi eccepito che i contratti di mutuo oggetto dell'atto di precetto non possano essere considerati alla stregua di mutui fondiari non essendo state osservate le condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 385/1993 laddove le rispettive ipoteche concesse a garanzia di tali finanziamenti non hanno il grado richiesto dalla normativa di legge -
L'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento (n. 10982 reg. gen. / n. 1148 reg. part. Del
29.10.2014 – doc. 2 ) ha dunque assunto il secondo grado ipotecario. L'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento del 16.10.2019 (n. 11710 reg. gen. / n. 1342 reg. part. del
18.10.2019 – doc. 3 ) ha assunto il terzo grado ipotecario essendo stata iscritta sia dopo la menzionata ipoteca di Banca Intesa del 12.01.2001 sia dopo l'ipoteca del 29.10.2014 già concessa a favore della (art. 6 mutuo 16.10.2019 – doc. 3) -. Controparte_6
Secondo parte attrice tali circostanze escluderebbero pertanto che i contratti di mutuo oggetto dell'atto di precetto possano essere considerati alla stregua di mutui fondiari, non potendo così beneficiare dei relativi privilegi e tra questi la previsione di cui all'art. 41 del
D.Lgs. 385/1993 che esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima di dare corso all'espropriazione, con conseguente violazione della banca dell'art. 479 c.p.c. avendo provveduto alla notifica dell'atto di precetto senza curarsi della notifica dei titoli esecutivi.
pagina 7 di 10 Parte convenuta ha invece eccepito che nel mutuo fondiario è consentito iscrivere ipoteca di grado ulteriore al primo su un immobile, come espressamente previsto dall'art. 38 del
D.Lgs. 385/1993, e che l'eccezione di controparte su tale specifico aspetto è generica in quanto sfornita di elementi atti a dimostrare il superamento del suddetto limite di finanziabilità.
Sul punto giva preliminarmente osservare che parte attrice, dopo aver articolato genericamente al relativa eccezione negli atti introduttivi, nulla ha più dedotto nelle note conclusive, sì da poter ritenere vi sia stata una rinuncia alla relativa eccezione.
In ogni caso, sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente escluso che l'articolo 38, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993 integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale (Cfr.
Cassazione Civile, Sez. III, 20 marzo 2023, n. 7949).
In particolare la sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte nel senso della inidoneità della violazione del limite di finanziabilità a comportare, non solo la nullità del contratto di mutuo fondiario, bensì anche la sua riqualificazione in contratto di mutuo ipotecario ordinario, che ha espresso il seguente principio di diritto: "qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale […], essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pur in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario" (Cass. Civ., Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719).
“La sentenza citata conferma l'impossibilità di configurare una nullità testuale, in assenza di espressa previsione normativa, non riscontrabile nell'art. 117, co. 8, TUB, su cui concordano tutti i precedenti orientamenti.
Esclude, altresì, il fenomeno della nullità virtuale di cui all'art 1418, co. 1, c.c., richiamando quella giurisprudenza che, già a partire dalle sentenze gemelle del 2007 (Cass. Civ., Sez.
Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725), era concorde nel ritenere che le norme imperative (la cui violazione è causa di nullità virtuale del contratto) siano solo quelle che si riferiscono alla struttura ovvero al contenuto del regolamento negoziale voluto dalle parti pagina 8 di 10 (contratto atto) e non già quelle che regolano il comportamento delle parti nella fase precontrattuale o esecutiva del negozio (contratto rapporto).
La norma va piuttosto ricondotta al rapporto tra Organismo di vigilanza e banche vigiliate, quest'ultime tenute a rispettare il provvedimento della Banca d'Italia nei contratti conclusi con i clienti.
Le conseguenze dell'inosservanza del limite di finanziabilità non possono, quindi, ripercuotersi sui rapporti negoziali con i mutuatari laddove l'art. 38, co. 2, TUB non interferisce, quindi, sul contenuto o sulla struttura del contratto, prevedendone un requisito ulteriore ed accessorio che non muta la fattispecie, la quale rimane, così, invariata nei suoi elementi essenziali”.
“La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza del 16/11/2022, n. 33719, ha statuito che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB non inficia la validità del contratto di mutuo fondiario, giacché “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto,” “con la conseguenza che non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.).” (Corte appello
Milano sez. I, 07/02/2023, (ud. 09/01/2023, dep. 07/02/2023), n.407).
La giurisprudenza citata ha infine esclusa anche la soluzione consistente nella riqualificazione del contratto alla stregua di un mutuo ipotecario ordinario (con conseguente sterilizzazione delle tutele speciali previste dalla normativa di settore, per il credito fondiario, a favore del mutuante).
Invero, una volta esclusa, sotto ogni profilo, la patologia genetica dell'invalidità del negozio, il giudice non potrebbe più intervenire sui suoi effetti per neutralizzarli e, quindi, applicare un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti.
Peraltro nella specie l'eccezione risulta formulata in modo generico, neppure richiamata in sede di memoria conclusiva, essendosi parte attrice limitata ad allegare negli atti introduttivi l'opposizione alla produzione degli effetti del contratto di cui lamenta l'invalidità.
In conclusione, il titolo esecutivo che sorregge l'opposta esecuzione immobiliare è, da un lato, valido e, dall'altro, ad esso devono essere riconosciuti tutti i privilegi processuali previsti dall'art. 41 TUB in tema di mutuo fondiario, con conseguente rigetto della tesi pagina 9 di 10 attorea.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte attrice che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi professionali come da nota spese ritenutane la congruità oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 26/11/2024, respingere tutte le eccezioni e le domande proposte da parte attrice opponente;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 18.977,00 per compensi professionali oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Sondrio, 9 aprile 2025
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 10 di 10