Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione:
dott. Niccolò Calvani Presidente
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Giudice
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 7818/2022 tra le parti:
rappresentata e difesa dagli avv.ti PIER LUIGI Parte_1
RONCAGLIA, FRANCESCO ROSSI e VALERIA ZANON ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Firenze, Piazza della Libertà n.13, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MANFREDI BURGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Firenze, via F. D. Guerrazzi n. 8, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTA
OGGETTO: marchio e diritto di immagine.
1
Per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che con la condotta di cui alla narrativa dell'atto di citazione la convenuta si è resa responsabile della contraffazione dei
[...]
di titolarità dell'attrice come specificati al § 3 della narrativa stessa, CP_2 nonché della violazione dei diritti sugli emblemi notori caratteristici della
indicati al medesimo § 3 dell'atto di citazione e dei diritti di Parte_1 immagine della squadra della spettanti all'attrice; Parte_1
2) inibire alla convenuta la prosecuzione degli illeciti di cui al precedente punto
1) e in particolare i) qualsivoglia uso dei (con estensione a Controparte_2 tutta l'Unione Europea), degli emblemi notori della di cui al § 3 Parte_1 dell'atto di citazione e di qualsiasi altro segno a essi uguale o simile, nonché ii)
l'uso commerciale della fotografia della squadra della oggetto del Parte_1 poster di cui alla narrativa dell'atto di citazione;
3) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione delle copie del poster per cui
è causa tuttora rinvenibili sul mercato;
4) fissare una penale a carico della convenuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle pronunce contenute nella sentenza stessa;
5) condannare la convenuta a risarcire all'attrice tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi a causa degli illeciti di cui al precedente punto 1), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che ne derivano, e comunque anche in via equitativa;
6) condannare la convenuta a restituire all'attrice tutti gli utili ottenuti grazie agli illeciti di cui al precedente punto 1);
7) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e i marchi in grassetto, sui quotidiani “La Nazione”, “Corriere della Sera” e la “Gazzetta dello Sport”;
2 8) rigettare tutte le istanze, domande ed eccezioni proposte dalla convenuta, assolvendone nel miglior modo l'attrice;
In via istruttoria:
9) rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dalla convenuta;
10) in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari 1, 2, 3 e 14, sentire a controprova diretta il sig. (capitoli 1 e 2); il sig. Controparte_3 Tes_1
(capitoli 3 e 14); e la sig.ra (capitolo 3), tutti presso
[...] Testimone_2
Parte_1
11) in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari 1 e 2, ammettere a prova contraria indiretta i seguenti capitoli di prova, con teste il sig.
[...]
presso CP_3 Parte_1
i) “Vero che nei giorni antecedenti il 28 maggio 2022 il teste è stato contattato telefonicamente dal responsabile della cronaca sportiva del quotidiano La
Nazione, sig. in merito alla richiesta di pubblicazione da parte del Parte_2 medesimo quotidiano di un poster celebrativo della vittoria della IN del
21 maggio 2022”;
ii) “Vero che durante il colloquio telefonico di cui al capitolo i) il teste riferiva al sig. che la questione non era di competenza dell'ufficio stampa e che lo Pt_2 stesso sig. avrebbe dovuto anzitutto parlare con la direzione commerciale Pt_2 per verificare che non vi fossero problemi con gli sponsor dell'attrice”;
12) ordinare alla società convenuta, ai sensi dell'art. 121 c.p.i. e dell'art. 210
c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri IVA acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino, le fatture clienti e fornitori, nonché dei contratti stipulati con gli sponsor/inserzionisti i cui marchi sono pubblicizzati sul poster per cui è causa e della relativa documentazione contabile, e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite e del fatturato realizzati dalla convenuta mediante la sua attività illecita e i relativi utili;
13) disporre, occorrendo, una consulenza tecnico-contabile sulla documentazione di cui al punto 12), per quantificare il fatturato realizzato dalla società convenuta mediante la sua attività illecita e i relativi utili, nonché il danno sofferto dall'attrice;
In ogni caso:
3 14) condannare la convenuta a rifondere all'attrice spese e onorari di lite e a rimborsarle le spese generali.”
Per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del
15.10.2024:
“Voglia il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, anche in qualità di Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea, nel merito: respingere le domande tutte proposte dall'attrice perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, procedendo in ipotesi di loro accoglimento a compensare gli importi cui la comparente venisse condannata, con quello che risultasse a suo credito per le ragioni di cui in atti. Vittoria di spese anche generali e compenso di difesa.
In via istruttoria, chiede ammettersi le seguenti prove per testimoni:
1. D.C.V. che, quale responsabile della Cronaca Sportiva de La Nazione, il 24 maggio 2022 verso le 18.40 avete preso contatto con l'ufficio stampa della società per comunicare che nei giorni successivi il Parte_1 quotidiano La Nazione sarebbe stato venduto con, al suo interno, un poster celebrativo del piazzamento finale della IN in campionato.
2. D.C.V. che, in occasione del contatto telefonico di cui al precedente capitolo
1, vi fu risposto che non vi era alcun problema e che la mattina successiva avrebbe inviato una liberatoria. Parte_1
3. D.C.V. che in anche occasione della pubblicazione di altri poster, analoghi a quello di cui è causa, non sono stati mai chiesti ad il Parte_1 consenso o l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini degli atleti in tenuta da gioco.
4. D.C.V. che La Nazione contiene, in alcuni specifici giorni della settimana, inserti tematici, quali Weekend la domenica, Economia e lavoro il lunedì o il
Piacere della città il sabato.
5. D.C.V. che il poster di cui è causa e che si mostra (si mostra al teste il documento 12, attrice) è stato in effetti inserito nel quotidiano in CP_4 vendita il 28 maggio 2022 nelle edicole della sola città di Firenze.
6. D.C.V. che il quotidiano La Nazione del 28 maggio 2022 (incluso il poster di cui è causa) aveva un costo al pubblico in edicola di € 1,70 a copia.
4
7. D.C.V. che il prezzo del quotidiano La Nazione al pubblico in edicola è di €
1,70 sino dal 3 maggio 2022.
8. D.C.V. che le vendite del quotidiano La Nazione, edizione di Firenze, del giorno 28 maggio 2022, con unito il poster di cui è causa, sono ammontate al numero di 12.293, come da documento che vi si mostra (si mostra al teste il documento 8).
9. D.C.V. che il giorno 21 maggio 2022 le copie vendute de CP_4 edizione di Firenze, sono ammontate al numero di 12.235 come da documento che vi si mostra (si mostra al teste il documento 8).
10. D.C.V. che il giorno 4 giugno 2022 le copie vendute de , edizione CP_4 di Firenze, sono ammontate al numero di 11.192 come da documento che vi si mostra (si mostra al teste il documento 8).
11. D.C.V. che gli inserzionisti che compaiono sul lato inferiore del poster hanno versato globalmente € 4.600 per la pubblicazione dei loro loghi sul poster del giorno 28 maggio 2022 come da documento che vi si mostra (si mostra al teste il documento 9).
12. D.C.V. che i costi di stampa del poster sono stati di € 2.117,00 come da documento che vi si mostra (si mostra al teste il documento 10), cui vanno aggiunti le provvigioni dell'agente Speed per € 506,00 e l'aggio degli edicolanti per € 266,00 e così complessivamente € 2.889,00;
13. D.C.V. che una pagina pubblicitaria di misura 70x50 cm sul quotidiano La
Nazione, edizione di Firenze, per un solo giorno di pubblicazione nel maggio
2022, aveva un costo di vendita a listino di € 35.400, come da documento che vi si mostra (viene mostrato il documento 12).
14. D.C.V. che i giocatori, lo staff e le altre persone raffigurate nella fotografia del poster che si mostra al teste (viene mostrato il documento 12, attrice), in primo piano, si sono preparate per essere ritratte, ovvero si sono “messe in posa” perché la fotografia fosse pubblicata su La Nazione.
15. D.C.V. che il giorno 28 maggio 2022 il quotidiano , edizione di CP_5
Firenze, è uscito con allegato il poster che vi si mostra (si mostra al teste il documento 13).
5 16. D.C.V. che le immagini che Vi si mostrano (si esibiscono al testimone i documenti 18 e 19) erano stampate a tutta pagina all'interno del quotidiano La
Nazione nella stagione 2013.
Si indica a testi sui precedenti capitoli:
c/o , redazione di Firenze, sui capitoli da 1 a 3; Parte_2 CP_4
c/o Bologna, sui capitoli da 3 a 13 Testimone_3 Controparte_1
e da 15 a 16;
c/o Studio Germogli, Firenze sul capitolo 14; Testimone_4 Testimone_5
c/o Studio Germogli, Firenze sul capitolo 14”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di Parte_1 seguito solo “ ”) ha contestato a (di Parte_1 Controparte_1
Par seguito “ ”) la pubblicazione non autorizzata in allegato al quotidiano La
Nazione di una fotografia raffigurante i giocatori della in occasione Parte_1 della vittoria della partita contro la VE del 21.5.2022, in quanto costituirebbe contraffazione dei suoi marchi che godono di rinomanza e celebrità a livello internazionale, nonché violazione dei diritti di immagine della squadra.
L'attrice ha riferito di aver autorizzato in un primo momento la diffusione del poster a condizione che fossero rimossi i marchi commerciali di terzi apposti in calce all'immagine, ma la convenuta si è rifiutata e nonostante diffida formale lo ha pubblicato ugualmente.
La parte ha evidenziato che la diffusione della fotografia che ritrae i marchi della riprodotti sulle tenute da gioco e sull'abbigliamento Parte_1 ufficiale affiancata ai loghi di inserzionisti terzi nella parte inferiore del poster determina un rischio di confusione e di associazione per il pubblico, nonché un inevitabile annacquamento del carattere distintivo dei marchi dell'attrice.
Per queste ragioni ha chiesto di inibire alla convenuta l'uso del marchio e dell'immagine della squadra con ordine di ritiro dal Parte_1 commercio e distruzione delle copie del poster tuttora rinvenibili sul mercato;
ha domandato, inoltre, la condanna della convenuta alla
6 retroversione degli utili conseguiti a fronte della pubblicazione del poster, nonché al risarcimento dei danni (lucro cessante e danno emergente); infine ha chiesto di disporre la pubblicazione della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale e locale.
Par Costituendosi in giudizio ha affermato la legittimità della pubblicazione del poster, il quale non rappresenta un prodotto commerciale, bensì un prodotto editoriale o parte di esso, con la conseguenza che la sua diffusione costituisce esercizio del diritto di cronaca presentando tutti i requisiti di una legittima pubblicazione a stampa: interesse pubblico, verità dei fatti, forma civile.
La convenuta ha contestato che vi possa essere un rischio di associazione o di confusione tra gli inserzionisti terzi e la , così Parte_1 come tra il quotidiano e la squadra viola, perché i marchi e i loghi dei primi si trovano nella parte inferiore del poster, in una striscia nettamente separata dalla fotografia.
Ha affermato che non vi è stato alcun uso dei marchi della , Parte_1
i quali sono presenti sulla fotografia non in quanto tali, ma esclusivamente come parte integrante ed ineliminabile dell'abbigliamento.
Infine, ha evidenziato l'insussistenza di un diritto all'immagine in capo alla società avversaria, essendo tale diritto previsto per tutelare la riservatezza delle persone fisiche e non delle società.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
Con ordinanza del 7.6.2023 il GI ha formulato una proposta conciliativa alle parti avente ad oggetto l'abbandono della causa a spese compensate, tuttavia l'attrice, a differenza della convenuta, ha dichiarato di non accettare.
All'udienza del 22.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
7 Con formale istanza depositata il 13.1.2025 l'attrice ha domandato la fissazione dell'udienza di discussione orale dinanzi al Collegio, sicché all'udienza del 4.3.2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio l'ha trattenuta in decisione.
*** *** ***
L'attrice assume la violazione dei propri marchi e dei propri diritti di immagine per la pubblicazione da parte della convenuta senza autorizzazione del poster raffigurante l'immagine della squadra con l'accostamento di marchi di terzi non legati all'attrice.
In particolare secondo la prospettazione attorea costituirebbe un Par illecito la pubblicazione e la distribuzione da parte di , come allegato gratuito al quotidiano La Nazione del 28.5.2022, di un poster celebrativo della vittoria della squadra incentrato sulla fotografia affiancata al segno La
Nazione, QN Quotidiano Nazionale e QS Quotidiano Sportivo (riconducibili al Par gruppo editoriale ), oltre ai marchi di terzi inserzionisti che nulla hanno a che fare con gli sponsor ufficiali della . Parte_1
8 L'allegazione dell'attrice è condivisa solo in parte da questo Tribunale.
Per quanto riguarda l'affermata contraffazione del marchio, è palese che la pubblicazione di una foto nella quale compaiono segni distintivi riferibili all'attrice non costituisce lesione dei diritti di privativa di questa, dal momento che la riproduzione di quei marchi non è effettuata al fine di contraddistinguere un determinato prodotto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice laddove afferma che la riproduzione fotografica dei marchi è stata effettuata per realizzare un tipico prodotto di merchandising con finalità pubblicitarie di prodotti e servizi identici a quelli rivendicati nelle registrazioni di marchio: tale ultimo assunto non è condiviso da questo
Tribunale dal momento che il poster in questione è sì una offerta Par promozionale ma esclusivamente del prodotto commercializzato da , non essendo invece il marchio di un segno che contraddistingue quel Parte_1 prodotto;
in altri termini chi ha comprato la Nazione, anche solo per avere il poster, non ha pensato neanche per un attimo di comprare un prodotto dell'attrice.
Neppure può farsi riferimento al disposto dell'art. 20, comma I lett. c, secondo cui il titolare può vietare l'uso di “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”: nel nostro caso, ciò che Par
ha usato per aumentare la tiratura del quotidiano non sono i marchi della , ma l'immagine della sua squadra. Parte_1
In prima battuta è da evidenziare che non assume rilevanza ai fini che qui interessano la circostanza che il poster in questione possa essere considerato un prodotto commerciale oppure editoriale in quanto facente parte allegata di un quotidiano;
sicuramente lo stesso non può essere qualificato alla stregua di un prodotto di merchandising o di tipo pubblicitario in senso proprio (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento al diritto all'immagine). In ogni caso la questione invocata dalla convenuta in
9 ordine alla opponibilità delle maggiori tutele previste dall'art. 21 Cost. appare ininfluente nella materia dei marchi: il segno distintivo, infatti, contraddistingue un prodotto, di qualunque natura, editoriale o no, e non è tutelato più o meno -né la sua contraffazione è scriminata- per mezzo dell'art. 21 Cost.; in questa ottica, infatti, se l'editore cominciasse a vendere il proprio giornale stampando su ogni pagina il marchio di titolarità dell'attrice, o altro marchio, così identificando il proprio prodotto con un segno distintivo altrui compirebbe in ogni caso una contraffazione.
In secondo luogo mette conto rilevare che secondo la prospettazione della convenuta la pubblicazione costituirebbe attuazione del diritto di cronaca laddove riporta per immagini e testo le informazioni relative ad una notizia, quella della vittoria della e della sua qualificazione per la Parte_1
Conference League;
e tanto sarebbe reso evidente dalla scritta riportata nella parte inferiore dell'immagine della squadra ove si legge la notizia “Fratelli
d'Europa 21 maggio 2022 La IN batte la VE 2-0 e si qualifica per la Conference League”. Al riguardo reputa il Collegio che la questione potrà rilevare -e si dirà in che termini- a proposito del diritto all'immagine, ma per quanto concerne l'affermazione dell'attrice della sussistenza della contraffazione del proprio marchio, si deve escludere che nel caso di specie vi sia stato un uso della fotografia in funzione di marchio del prodotto-giornale
(o l'uso del segno altrui per aumentare l'attrattività del quotidiano),sicché la circostanza che la foto abbia avuto una funzione informativa o uno scopo meramente commerciale non rileva a questi fini.
Va poi evidenziato che se è vero che il poster costituisce un allegato al quotidiano (in particolare una pagina del giornale non inserita nella fascicolazione ma aggiunta all'interno), per il quale non è stato richiesto il pagamento di nessuna somma aggiuntiva, neppure simbolica, tuttavia per quella foto EN ha incassato certamente somme dalle ditte sponsorizzate (UTI,
VA, FO, etc) e poi presumibilmente ha registrato maggiori incassi vendendo più copie del quotidiano proprio in ragione dell'offerta gratis del poster insieme al giornale;
sicché anche questa difesa non appare dirimente.
10 Ancora, si osserva che la circostanza che fossero riportati nella parte inferiore del poster alcuni marchi commerciali con finalità pubblicitarie non vale a ravvisare quel rischio di confusione, prospettato dall'attrice, tra i marchi ivi indicati e gli sponsor della;
oltretutto, quand'anche ci Parte_1 fosse un rischio di questo genere, sicuramente è da rimarcare che la questione esula daltema della violazione dei segni distintivi della . Parte_1
E difatti è proprio quest'ultimo il punto centrale della vicenda: non è condiviso da questo Tribunale l'assunto dell'attrice secondo cui la pubblicazione del poster costituisce contraffazione dei marchi dell'attrice, dal momento che non vi è stato nessun utilizzo di questi da parte della convenuta, la quale piuttosto si è limitata alla riproduzione di una fotografia della squadra che inevitabilmente sulle maglie dei giocatori (ovvero sulle tenute sportive, sulle bandiere, sugli striscioni) riporta i segni distintivi della
. Ma ciò evidentemente non costituisce contraffazione del marchio Parte_1 poiché i segni sono raffigurati nella fotografia non come identificativi del prodotto-giornale, bensì come parte inevitabile dell'immagine pubblicata.
Par Va poi aggiunto, peraltro, che opera in un settore diverso e che l'attrice non ha mai affermato in giudizio di sfruttare i propri marchi nell'ambito della pubblicazione dei poster. Da qui l'infondatezza, altresì, dell'assunto dell'attrice secondo cui la condotta della convenuta avrebbe ingenerato confusione nel pubblico inducendolo a ritenere che il poster fosse un prodotto di merchandising della : sarebbe come affermare che Parte_1 ogni fotografia pubblicata dai giornali, riproducente immagini tratte dalle partite giocate il giorno prima, possaingenerare il dubbio che quei giornali siano un prodotto di merchandising di una squadra, anzi contemporaneamente di tutte le squadre di cui sono pubblicate foto.
Né la presenza dei loghi di imprese terze costituisce illecito agganciamento o ingenera un rischio di confusione, trattandosi all'evidenza di inserzioni pubblicitarie ammesse nell'ambito dell'editoria in quanto perlopiù dirette a coprire i costi di stampa (salvo quanto si dirà a breve).
La domanda dell'attrice è, invece, fondata per quanto riguarda il profilo della violazione del diritto all'immagine.
11 In citazione a sostegno del proprio assunto l'attrice richiama l'art. 10
c.c. e l'art. 96 l.d.a.. Sotto tale ultimo profilo mette conto rilevare, in linea generale, che la pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva o nel caso in cui avvenga senza il consenso della persona oppure quando non ricorrano le altre circostanze espressamente previste dalla legge idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza -tra le quali, per quanto qui più interessa, la notorietà del soggetto ripreso e il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico- e, infine, quando, pur essendovi il consenso o le altre circostanze esimenti, la pubblicazione è tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima per le modalità con le quali è effettuata.
Ebbene, nel caso in esame reputa questo Collegio che vi sia stata una violazione del diritto di immagine dell'attrice -è pacifica, infatti, in giurisprudenza la possibilità di ricollegare siffatti diritti anche alla persona giuridica- dal momento che, se è vero che non è necessario il consenso nei casi di notorietà del soggetto rappresentato e che è certamente da qualificare come pubblico l'evento rappresentato, tuttavia l'immagine della , Parte_1 illustrata nell'insieme dei giocatori, dell'entourage della squadra, dei tifosi e dei simboli riferibili alla stessa è stata inevitabilmente associata ai segni Par distintivi sia di ma soprattutto dei suoi sponsor e in tal modo questi ultimi e la convenuta -che verosimilmente grazie al poster ha anche venduto più copie oltre che incassato i compensi dalle ditte pubblicizzate-, si sono fatte pubblicità attraverso l'immagine della senza nessun accordo Parte_1 sottostante e senza corrispondere un compenso.
In questi termini, dunque, la doglianza dell'attrice fondata sul fatto che l'immagine della società è stata utilizzata per sponsorizzare gratis svariate Par altre società e avvantaggiare la stessa , mentre tutti i proventi delle sponsorizzazioni e delle maggiori vendite sono andati alla convenuta, pare fondata in quanto riconducibile alla lesione del diritto sancito dall'art. 10
c.c.; ciò in quanto, se è vero, come si è già detto, che non può discorrersi di un agganciamento di marchi di terzi a quelli dell'attrice e quindi di una contraffazione di questi ultimi, è però vero che l'associazione dell'immagine
12 dell'attrice ai marchi di terzi soggetti determina un illecito utilizzo di quella rappresentazione attraverso la quale viene fatta veicolare anche una promozione delle ditte terze sponsor della convenuta.
Difatti la tutela del diritto all'immagine ben può essere invocata quando questa sia utilizzata -pur senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro- per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà dell'iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione dell'immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Ciò risponde all'esigenza, connaturata al tema del diritto all'immagine e alla riservatezza, di impedire uno sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente,
l'acquisto di beni e servizi. E nel caso di specie è da evidenziare che il poster non ha rappresentato la pubblicazione per immagini di una notizia, sia perché l'evento era di una settimana prima, sia perché la notizia era già stata data;
dal che si desume che il poster ha avuto la finalità di far conseguire a Par
proventi da sponsorizzazioni e da maggiori vendite, non invece una finalità informativa.
Ciò posto e affermata la sussistenza della violazione del diritto di immagine, si osserva che l'attrice ha domandato anche il risarcimento dei danni di cui tuttavia non ha dato nessuna dimostrazione e, prima ancora, non ha fornito una specifica allegazione;
sicché la domanda non può essere accolta.
Dalle considerazioni svolte deriva l'accoglimento della domanda di cui al punto 1) delle conclusioni dell'attrice, limitatamente alla parte relativa alla lesione del diritto di immagine, con il rigetto delle domande fondate sulle privative dell'attrice; conseguentemente deve essere accolta la richiesta di inibire alla convenuta la prosecuzione dell'illecito e quindi l'uso commerciale della fotografia della squadra della oggetto del poster per il quale è Parte_1 causa, con il contestuale ordine di ritiro dal commercio e di distruzione delle copie del poster per cui è causa tuttora rinvenibili sul mercato;
si reputa poi congruo determinare la misura della penale a carico della convenuta per
13 ogni violazione o inosservanza degli ordini giudiziali successive alla pubblicazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle pronunce contenute nel presente provvedimento.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni dell'attrice avente a oggetto la richiesta di risarcimento;
così come non può trovare accoglimento la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni della dal momento che la retroversione degli utili Parte_1 costituisce misura tipica agganciata alla violazione di privative industriali.
Infine, il Collegio reputa che non vi siano i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza, dal momento che questa non avrebbe alcuna funzione ripristinatoria, né costituirebbe una forma di risarcimento non essendo stato provato -né prima ancora allegato- alcun danno specifico.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi del giudizio -tranne per quella istruttoria liquidata al minimo in considerazione della sola produzione documentale- in relazione allo scaglione di valore indeterminabile di media complessità, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza da ravvisare in capo alla convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. accertata la lesione del diritto di immagine di Parte_1 inibisce a l'uso commerciale Controparte_1 dell'immagine dell'attrice di cui al poster per il quale è causa e ordina il ritiro dal commercio e la distruzione delle copie del suddetto poster a spese della convenuta,
2. fissa in € 50,00 la penale a carico della convenuta per ogni violazione o inosservanza degli ordini giudiziali successive alla pubblicazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle pronunce contenute nel presente
14 provvedimento a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza,
3. rigetta per il resto le domande dell'attrice,
4. condanna a rifondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese di lite liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 4.3.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
15