Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 621/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 621/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
PAVONE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENZO Controparte_1 C.F._2
COLANTONIO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
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Con ricorso depositato in data 28.2.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali sulla figlia minore nata a [...] il [...] alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Persona_1
Il si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2024, CP_1
concordando con le condizioni contenute nel ricorso della , chiedendo tuttavia una Pt_1
rimodulazione dei punti n. 3 e 5, nello specifico di disporre che la minore sia con il padre dal venerdì sera, dalle ore 18:30, sino al lunedì mattina, e confermare la corresponsione, posta a suo carico per il mantenimento della figlia, della somma di € 400,00 mensili fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, prevedendo al tempo stesso che le spese per la mensa della minore rimangano a carico della madre.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. la minore viene affidata ad entrambi i genitori. L'esercizio della potestà Persona_1
genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la bambina relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Quest'ultima avrà come abitazione principale quella materna, sita in Pescara Per_1
al Viale Kennedy n.133.
2. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste della minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
3. I giorni di frequentazione della minore con il padre saranno così regolati: resterà con il Per_1
padre due giorni mutevoli della settimana in base alle reciproche esigenze lavorative, da concordare
48 ore prima, dalle 18.30 sino alla mattina del giorno seguente, riaccompagnandola a scuola, nonché dal venerdì dalle 18,30 fino al tardo pomeriggio della domenica o fino al lunedì mattina, quando la madre di sarà impegnata a lavoro fino alle 21, previa comunicazione almeno 3 giorni prima. Per_1
4. Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, i periodi delle festività (ferragosto, natale e pasqua), saranno concordate almeno due mesi prima da entrambi i genitori, tenendo conto dei reciprochi impegni lavorativi, sempre e comunque sforzandosi di garantire a la massima Per_1
serenità e spensieratezza per quei periodi.
5. Il padre corrisponderà la somma di € 400,00 (quattrocento) mensili a titolo di mantenimento della figlia, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà essere versata pagina 2 di 4 mediante bonifico bancario in favore della sig.ra attraverso l' IBAN già noto, con la Pt_1 seguente causale di versamento: “Somma di mantenimento per . Persona_1
Il pagamento della mensa scolastica sarà a carico della madre della minore, mentre il pagamento di ogni spesa relativa ai campus estivi (compresi i pasti) sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Tutte le spese straordinarie (scuola, salute, vacanze, viaggi ecc.) saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%. Il genitore che eseguirà dette spese, dovrà precedentemente concordarle con l'altro e, quindi, provarle mediante apposita documentazione fiscale.
6. Il sig. provvederà a versare il predetto mantenimento per la figlia fino a quando la stessa Per_1
non diventerà economicamente autosufficiente.
7. I genitori si impegnano, salvo urgenze, a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta ed alle quali essi Per_1
parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
8. I genitori si impegnano a crescere ed educare con equilibrio affinché provi analogo Per_1
sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
9. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito dalla madre della minore.
10. le parti danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio della figlia
.” Per_1
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore conformemente Persona_1 all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
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