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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9037/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 7717/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avv. Ciro
Cappabianca, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 02/07/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta non in possesso del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' riconoscendola invalida al 77%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha CP_2
1 quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Per tali affezioni il soggetto puo' essere ritenuto . NV con :
Riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del : 77% (SETTANTASETTA x
TO , a decorrere, secondo criterio clinico e documentale, dalla data della visita di revisione :
25/10/24 ---e--- considerando la variabile evoluzione della patologa psichiatrica, con rivedivilita' :
10/27”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Tenendo conto : della documentazione medica telematica integrata con i dati clinico-prognostici (eziologia - stadiazione della malattia – storia naturale – durata della malattia – risposta alla terapia medica e/o chirurgica – evolutività autonoma o aggravata da altre concause – dati statistici-epidemiologici di morbilità e mortalità – presenza di fattori di rischio classici o emergenti) e dei selettivi parametri valutativi;
l'istante risulta affetto dalle seguenti infermità, di specifico interesse medico legale nella misura del : 30% (cod. 6445-6446: Controparte_3 analogia di gravità) BRONCOPATIA ASMATIFORME CRONICA Invalidante nella misura del :
45% (cod. 6407 , diretto) Invalidante nella misura del : Parte_2
40% (cod. 2206, diretto”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre, non avendo valutato il completo quadro patologico. Le censure di parte ricorrente appaiono talmente generiche da rasentare la nullità e certamente non sono idonee a determinare il rinnovo delle operazioni peritali, non avendo parte ricorrente nemmeno indicato quali sarebbero le patologie che il CTU non avrebbe valutato.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
3 È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9037/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 7717/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Bobbio n. 15, presso lo studio dell'avv. Ciro
Cappabianca, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 02/07/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta non in possesso del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' riconoscendola invalida al 77%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha CP_2
1 quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Per tali affezioni il soggetto puo' essere ritenuto . NV con :
Riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del : 77% (SETTANTASETTA x
TO , a decorrere, secondo criterio clinico e documentale, dalla data della visita di revisione :
25/10/24 ---e--- considerando la variabile evoluzione della patologa psichiatrica, con rivedivilita' :
10/27”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Tenendo conto : della documentazione medica telematica integrata con i dati clinico-prognostici (eziologia - stadiazione della malattia – storia naturale – durata della malattia – risposta alla terapia medica e/o chirurgica – evolutività autonoma o aggravata da altre concause – dati statistici-epidemiologici di morbilità e mortalità – presenza di fattori di rischio classici o emergenti) e dei selettivi parametri valutativi;
l'istante risulta affetto dalle seguenti infermità, di specifico interesse medico legale nella misura del : 30% (cod. 6445-6446: Controparte_3 analogia di gravità) BRONCOPATIA ASMATIFORME CRONICA Invalidante nella misura del :
45% (cod. 6407 , diretto) Invalidante nella misura del : Parte_2
40% (cod. 2206, diretto”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre, non avendo valutato il completo quadro patologico. Le censure di parte ricorrente appaiono talmente generiche da rasentare la nullità e certamente non sono idonee a determinare il rinnovo delle operazioni peritali, non avendo parte ricorrente nemmeno indicato quali sarebbero le patologie che il CTU non avrebbe valutato.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando.
3 È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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