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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 3532/ 24 all'udienza dell'11/3/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Di Tosto Pietro e dall'avv Parte_1
Cazzolla Olindo pec , Email_1 Email_2 giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Russo pec Email_3 giusta procura alle liti in calce alla memoria
RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO-contumace
Oggetto: impugnazione graduatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione , depositato il 26/1/24 ,a seguito di sentenza del Tar che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire :
“ANNULLARE GLI ATTI SEGUENTI: a) provvedimento - adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 857/2023 del 26/09/2023, firmata digitalmente dal Direttore generale Dott.ssa e pubblicata nell' Albo Controparte_3 Pretorio on-line Aziendale (sub Doc. n. 1), avente ad oggetto: <Avviso pubblico indetto con Deliberazione n. 1050 del 17.11.2022 ai sensi dell' art. 1 comma 268 lett. B) della legge 234/2021 e s.m.i. per n. 89 posti nel profilo di operatore socio sanitario. Parziale rettifica, in autotutela, della Deliberazione n. 650 del 11.7.2023 e scioglimento delle riserve assunte con la medesima Deliberazione in relazione alla ammissione di n. 21 candidati>> con cui l' Amministrazione controparte determinava di ESCLUDERE dall' avviso pubblico de quo il candidato Parte_1
– indicato con il numero 13 - con la seguente motivazione: <
2) ANNULLARE tutti gli atti presupposti, coevi, consequenziali e connessi, ancorché NON notificati al Ricorrente;
3) ISCRIVERE il Ricorrente nelle surrichiamata graduatoria di merito, nella posizione utile che gli deve essere attribuita;
4) NOMINARE ed ASSUMERE il Ricorrente;
5) CONDANNARE l' Amministrazione resistente al risarcimento dei danni (anche del danno biologico), in corso di determinazione;
6) CONDANNARE l' Amministrazione resistente a pagare competenze, spese ed onorari del giudizio;
7) APPLICARE ogni altro effetto di legge.” A sostegno del ricorso assumeva di essere in possesso dell'attestato di specializzazione (per militari di leva) di aiutante di sanità con decorrenza dal 25/9/89 come rilasciato dall'Ospedale Militare Principale di Roma;
che tale attestato era equiparato al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico ex L 1046/54, come previsto dal Decreto del Ministero della Difesa del 12/12/90 all 1 all'art 1 parte I “Militari in ferma di leva” numero d'ordine 6 ; che dall'1/8/20 al 31/12/23 aveva lavorato con contratto a tempo determinato prorogato più volte presso il
[...]
nel profilo di operatore socio sanitario;
che con delibera del Parte_2 Direttore Generale n 1050 del 17/11/22 veniva indetto l'Avviso pubblico ex art 1 c 268 lett B L 234/21 per la stabilizzazione di 89 posti nel profilo di operatore socio sanitario categoria BS;
che tale avviso prevedeva come requisito di ammissione l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito di superamento del coso di formazione conforme a quanto previsto dall'accordo sancito in data 22/2/01 dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato IO e Province autonome di NT e NO;
che il ricorrente aveva sempre lavorato nel ruolo di operatore socio sanitario area operatori cat BS;
che presentava domanda di stabilizzazione;
che la resistente lo escludeva dalla procedura ritenendo che non possedeva l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, conforme a quanto previsto dall'accordo sancito in data 22/2/01 dalla Conferenza permanente per i rapporti i rapporti tra Stato IO e Province autonome di NT e NO;
che detto provvedimento era viziato da eccesso di potere;
che in particolare il predetto accordo all' Allegato A conteneva l' Elenco delle principali attività previste per l' Operatore socio-sanitario; all'Allegato B conteneva le Competenze dell' Operatore socio-sanitario; che comparando quanto scritto negli Allegati di cui sopra con la Legge 29 ottobre 1954, n. 1046, ed il correlato Decreto del Ministro della Difesa del 12 dicembre 1990, Allegato 1 all' art.1, Parte I <>, numero d' ordine 6, concernenti l' arte ausiliaria di infermiere generico, emergeva che le rispettive attività assistenziali ( dell'operatore socio-sanitario e dell' aiutante di sanita'/infermiere generico)si sovrapponevano , fin quasi a coincidere;
che il travisamento dei fatti, l'illogicità, la contraddittorietà e l'iniquità manifesta della Deliberazione del Direttore Generale n. 857/2023 del 26/09/2023 oggetto del presente ricorso si appalesavano laddove si considerava che, al 31.12.2023, data di scadenza dell' ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze dell'
[...] per un totale di 41 mesi , sempre nel profilo professionale di Parte_3 operatore socio-sanitario cat Bs , senza che l' Amministrazione datoriale avesse mai lamentato alcunché. Concludeva come sopra . Si costituiva l' eccependo Controparte_4 l'inammissibilità della riassunzione in quanto la stessa doveva avvenire dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art 59 c 2 L 69/09 e ,nel caso de quo, la sentenza era stata pubblicata l'11/11/23 e non era mai stata notificata in precedenza;
il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati , quanto meno dell'ultimo in graduatoria collocato all'89° posto;
l'infondatezza del ricorso nel merito . Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ultima in Controparte_2 graduatoria . Nessuno si costituiva per e veniva dichiarata la contumacia Controparte_2 La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza INAMMISSIBLITA' DEL RICORSO Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso . Sostiene la resistente che il ricorso era inammissibile in quanto il termine per riassumere decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione ed in tal caso la sentenza del TAR non era passata in giudicato. L'assunto è infondato . In particolare l'art 59 della L 69/09 prevede:
“2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.” Come appare evidente la norma indica il termine finale entro cui riassumere il giudizio se si vogliono salvare gli effetti della prima domanda , ma non il termine iniziale. La Suprema Corte in una sua pronuncia ha evidenziato che non occorre il passaggio in giudicato per riassumere il giudizio ,potendo essere questo riassunto anche in pendenza del termine per impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione ed, anche in caso di appello proposto, in quanto la riassunzione evidenzia la volontà della parte di voler conseguire una pronuncia di merito. Si è affermato “La parte che decida di proseguire il processo innanzi al giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, mostra, inequivocamente, di preferire una pronuncia nel merito, con conseguente implicita rinuncia all'impugnazione della declinatoria ancora astrattamente ammissibile (o implicito abbandono di quella eventualmente già intrapresa), senza che possa dolersi del mancato esercizio, ad opera del secondo giudice, della facoltà discrezionale, allo stesso riservata, di sollevare conflitto, mirando la "traslatio iudicii" ex art. 59 della l. n. 69 del 2009 a tutelare l'ordinato svolgimento del processo, unitariamente considerato dalla domanda fino alla sua decisione finale, al fine di garantirne la sua ragionevole durata e di evitarne l'abuso”(Cass 23539/15) In essa si legge “ Orbene risulta dalla decisione impugnata che - a fronte della declinatoria del difetto di giurisdizione - il ha, sia, proseguito il giudizio innanzi alla Corte dei conti ai Parte_4 sensi dell'art. 11 co. 2 c.p.a., chiedendo di essere rimesso in termini, per errore scusabile, per far valere l'illegittimità degli atti impugnati, sia, proposto appello davanti al giudice amministrativo, impugnando la declinatoria della giurisdizione. Al riguardo la Corte dei conti ha precisato che l'appello è stato proposto dopo la riassunzione, inferendone l'originaria inammissibilità del gravame per effetto dell'avvenuto trasferimento del giudizio innanzi ad altra giurisdizione, con conseguente preclusione dell'effetto devolutivo dell'appello, per avere la parte dimostrato, pur potendo attendere il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla giurisdizione, di accettare la pronuncia declinatoria del primo giudice;
nel contempo ha avvertito che la circostanza che l'appello fosse astrattamente ammissibile, perchè proposto nel relativo termine - non importava se prima o dopo della riassunzione - si rivelava, comunque, secondaria, dal momento che la translatio iudici, traducendosi in un'implicita, ma inequivoca rinuncia al gravame, ne condizionava il relativo esito, comportando, in caso di appello antecedente alla riassunzione, la sua improcedibilità” MERITO Ritiene il ricorrente che è stato illegittimo l'avvio di selezione e la conseguente esclusione dello stesso dalla procedura di stabilizzazione ,poiché non in possesso di un requisito del bando quale l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione conforme a quanto previsto dall'accordo sancito in data 22/2/01 dalla Conferenza permanente per i rapporti i rapporti tra Stato IO e Province autonome di NT e NO, in quanto il predetto accordo all' Allegato A conteneva l' elenco delle principali attività previste per l' operatore socio-sanitario e all'Allegato B le competenze dell' operatore socio-sanitario. Comparando quanto scritto negli Allegati di cui sopra con la Legge 29 ottobre 1954, n. 1046 e con il correlato Decreto del Ministro della Difesa del 12 dicembre 1990, Allegato 1 all' art.1, Parte I < ferma di leva>>, numero d' ordine 6, concernenti l' arte ausiliaria di infermiere generico, emergeva che le rispettive attività assistenziali ,dell'operatore socio-sanitario e dell' aiutante di sanita'/infermiere generico, si sovrapponevano , tanto più che per 41 mesi aveva lavorato con tale titolo presso il resistente nel profilo di operatore socio sanitario oggetto del bando . La tesi del ricorrente non può essere accolta . Invero il bando prevedeva espressamente tra i requisiti di ammissione all'art 1 punto 9 il possesso del predetto attestato , si ritiene che , conformemente a quanto ritenuto dal resistente, il bando costituisce la lex specialis della procedura selettiva e deve essere interpretato secondo il criterio letterale così da garantire chiarezza nei confronti dei partecipati che non devono essere sottoposti all'una o ad altra interpretazione . Se si aderisse alla tesi di poter abbandonare il criterio letterale non vi sarebbe certezza e chiarezza e il bando stesso sarebbe suscettibile di equivoci , non consentendo Pa così alla di comportarsi secondo correttezza e buona fede . La stessa Suprema Corte ha affermato :
<nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva, ossia della lex specialis della procedura stessa, la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l'Amministrazione che i candidati, sicché dette esigenze di certezza impongono di arrestarsi al contenuto letterale delle parole>> [Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2021 n. 31422; cfr.: Cons. Stato, sez. VI^, 2 marzo 2021 n. 1788]. Inoltre sulla questione è intervenuta giurisprudenza amministrativa riportata da parte resistente, contraria alla tesi di parte ricorrente .Invero il con la sentenza del 27 gennaio Controparte_5 2023 n. 186, con riferimento al bando di concorso che aveva previsto tra i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale il possesso dell' “attestato di Operatore Socio Sanitario”, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione conferme all'Accordo tra il Ministro della sanità, il e le IO e Province autonome di NT e NO del Controparte_6 22.02.2001, ha affermato che <<..L'accordo suddetto (per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei di formazione) prevede espressamente, all'art. 2 (“Formazione”), che:
“1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle IO e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le IO e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le , che rispondono Parte_6 ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione”. Conseguentemente, l'attestato di qualifica richiesto dal bando de quo è unicamente quello rispondente alle su riportate caratteristiche (attestato conseguito a seguito del superamento dei corsi di formazione per O.S.S. – operatore socio-sanitario da parte di istituti dotati di riconoscimento (…); nel mentre il ricorrente non è in possesso del requisito richiesto dall' art 3 c 1 lettera e) del bando, perché il titolo professionale di O.S.S. è stato da lui conseguito (come risultante all'esito delle verifiche regionali) presso un istituto non dotato di riconoscimento regionale ed è, quindi, da qualificarsi quale titolo professionale non idoneativo, restando irrilevante la professionalità “sostanziale” in concreto acquisita, a fronte della specifica disciplina della lex specialis, né potendo ammettersi un'equipollenza per titoli differenti, come quello posseduto dallo stesso. >>. Né il dato letterale del bando può essere superato dalla circostanza secondo cui il ricorrente ha lavorato nel profilo di operatore socio sanitario per 41 mesi presso il resistente, in quanto il contratto a tempo determinato poi prorogato era stato stipulato per far fronte all'emergenza sanitaria per il covid 19 attingendo da una graduatoria di operatore socio sanitario da altra amministrazione sanitaria, istituto l' IR IN LA , su comunicazione del nominativo del ricorrente da parte Direzione Regionale salute . L'aver il bando precisato i requisiti richiesti, preclude all'amministrazione di ammettere partecipanti privi del richiesto attestato ma considerati avere professionalità omogenea a quella derivante dall'attestato stesso , in quanto si sconfinerebbe nel campo della discrezionalità e ci si affiderebbe a criteri ermenuetici e non oggettivi Appare pertanto superato la necessità di indagare sull'omogeneità dei titoli ed il ricorso deve essere respinto . Le spese seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite liquidate in euro 4200,00 oltre iva cpa e spese generali Roma 11/3/25
Il giudice