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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2024, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
n. 1897/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto
Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1897/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BORTOLAMI GIACOMO
ATTORI contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice concluso come da note scritte depositate in via telematica. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1
, allegando: CP_1
- che l'agenzia immobiliare Organizzazione_1 aveva loro proposto, nel settembre 2021, di acquistare un immobile da ristrutturare sito in
Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36, informando altresì gli attori di conoscere una impresa disposta a svolgere le opere di ristrutturazione necessarie e della possibilità di usufruire, per la realizzazione di dette opere,
1 delle agevolazioni introdotte con l'art. 119 D.L. 34/2020 e successive modificazioni ed integrazioni
(c.d. “super-ecobonus 110%”);
- che a seguito dell'interesse manifestato in relazione a tale proposta, aveva avuto luogo, in data 22 settembre 2021, un incontro tra gli attori e , legale rappresentante della Parte_3 CP_1
(società facente parte, al pari dell'agenzia
[...]
del “ ), Organizzazione_1 Parte_4 alla quale sarebbe stato affidato l'incarico di curare l'iter burocratico e progettuale (studio di fattibilità e pratiche preliminari, realizzazione degli elaborati progettuali e direzione lavori) per la ristrutturazione dell'immobile con accesso al
“super-ecobonus 110%” mediante la modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura;
- che in tale occasione aveva loro CP_1 rappresentato di avere già individuato un'impresa edile immediatamente disponibile alla realizzazione delle opere e aveva assicurato agli attori che i costi dei lavori di ristrutturazione sarebbero stati coperti, per la gran parte, dal “super-ecobonus
110%”, stimando in euro 30.000,00 la spesa che gli stessi avrebbero dovuto sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- che gli stessi, volendo approfittare della vantaggiosa proposta avanzata dal gruppo Org_1 avevano acquistato, in data 7 febbraio 2022,
l'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36, corrispondendo in favore della una provvigione per Organizzazione_1
l'attività di mediazione svolta, pari alla misura del 5% oltre IVA sul valore dell'immobile;
- che gli stessi avevano altresì corrisposto, in data 22 febbraio 2022, la somma di euro 6.467,00 in favore della a titolo di acconto CP_1 sull'incarico conferito «salvo buon fine dei bonus»;
- che in forza dell'incarico conferito, CP_1 si era impegnata ad effettuare lo studio di fattibilità, a svolgere le pratiche preliminari, ad effettuare il computo metrico, a realizzare gli elaborati progettuali e a dirigere i lavori, a fronte del corrispettivo di euro 35.000,00, oltre
2 IVA;
- che tale corrispettivo sarebbe stato in parte coperto dal beneficio fiscale “super-ecobonus 110%”, di cui gli attori avrebbero usufruito mediante cessione del credito o sconto in fattura, con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto versare alla società la minor somma di euro 10.000,00 oltre IVA, e oltre ad altre spese;
- che tuttavia la convenuta, nonostante le plurime richieste da parte degli attori, aveva sempre omesso di fornire agli stessi ogni informazione relativa allo stato della pratica avviata;
- che non aveva mai iniziato la CP_1 realizzazione delle opere di ristrutturazione che si era impegnata ad eseguire, rendendosi inadempiente, e che la stessa aveva infine comunicato agli attori che non era più possibile usufruire del “super- ecobonus 110%”, a causa del mancato rispetto del termine di completamento dei lavori previsto dalla legge per poter godere del beneficio fiscale;
- che gli attori avevano infruttuosamente chiesto alla convenuta la restituzione della somma versata a titolo di acconto sull'incarico conferito, anche a mezzo legale;
- che gli attori si erano quindi rivolti ad un altro professionista per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Vigonza (PD),
Via Giacomo Matteotti, n. 36, il costo di realizzazione delle quali era divenuto estremamente più elevato (spese preventivate in euro 169.488,28, oltre IVA), a causa della perdita della possibilità di beneficiare del “super-ecobonus 110%”, circostanza che aveva reso necessaria la richiesta di un finanziamento bancario;
- che, grazie alle verifiche effettuate dal nuovo professionista incaricato, era peraltro emerso che l'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36 presentava numerose difformità, prontamente denunciate alla CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, gli attori hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento di CP_1
e la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto percepito ed al risarcimento del danno,
3 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in euro 129.488,28; in subordine, gli attori hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno da CP_1 perdita di chance pari a euro 64.744,14 ovvero, in ulteriore subordine, la condanna al risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal giudice.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del 4 luglio 2023. Dopo lo scambio delle memorie, con ordinanza del 23 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza proposta dagli attori ai sensi dell'art. 186 ter e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
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Le domande attoree possono essere accolte soltanto in parte, nei termini che seguono.
1. Sull'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte. In primo luogo va osservato che dai documenti in atti (in particolare doc. 5 degli attori) emerge che gli attori hanno concluso con la convenuta (d'ora in CP_1 avanti soltanto ) un contratto avente ad oggetto un CP_1
«incarico di progettazione per riqualificazione casa», per mezzo del quale si è impegnata ad effettuare CP_1 lo studio di fattibilità, a svolgere le pratiche preliminari, ad effettuare il computo metrico, a realizzare gli elaborati progettuali e a dirigere i lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36 (acquistato dagli attori in data 7 febbraio 2022), a fronte del corrispettivo di euro 35.000,00, oltre IVA, con applicazione delle agevolazioni introdotte con l'art. 119
D.L. 34/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “super-ecobonus 110%”).
Il contratto in parola non reca la data né la firma della convenuta. Gli attori hanno tuttavia prodotto una fattura emessa da in data 24 febbraio 2022 per l'importo di euro CP_1
6.467,00, a titolo di acconto sul maggior corrispettivo dovuto in relazione all'incarico di progettazione per riqualificazione dell'immobile di via Matteotti (cfr.doc. 4 degli attori).
4 Tale fattura da un lato consente di collocare la stipulazione del contratto d'opera professionale tra gli attori e la convenuta al più tardi al 24 febbraio 2022 – non potendo tale contratto essere stato stipulato dopo l'emissione della fattura di acconto – e, dall'altro lato, consente di ritenere che pur non avendo CP_1 sottoscritto il documento contrattuale, abbia tacitamente accettato l'incarico conferitole dagli attori, considerato che la richiesta di pagamento dell'acconto presuppone necessariamente la previa conclusione del contratto.
Tanto chiarito, va osservato che gli attori hanno allegato l'inadempimento di alle obbligazioni CP_1 contrattualmente assunte, affermando che la convenuta ha del tutto omesso di eseguire le opere di progettazione, cura dell'iter burocratico e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, nonostante plurime richieste, anche a mezzo legale. A fronte della prova del titolo e della allegazione dell'inadempimento, grava dunque sulla convenuta l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte (principio pacifico a seguito di
Cass. S.U. n. 13533/2001). Tale prova difetta nel caso di specie, posto che la convenuta, rimasta contumace, ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile a dimostrare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale stipulato con gli attori.
L'inadempimento della convenuta deve, pertanto, ritenersi acclarato.
In ordine alle conseguenze di tale inadempimento va osservato quanto segue.
2. Sulla domanda di restituzione dell'acconto versato. Gli attori hanno in primo luogo chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di euro
6.467,00, versato a seguito dell'emissione della fattura n. 9 del 24 febbraio 2022 da parte di . CP_1
La prova del pagamento risulta dal bonifico prodotto dagli attori quale documento n. 21, che tuttavia ha ad oggetto il minor importo di euro 6.465,00. Il pagamento dell'acconto può dunque ritenersi provato quantomeno per detto importo. Sostengono gli attori che tale acconto dovrebbe essere
5 loro restituito, in quanto versato “salvo buon fine” delle agevolazioni introdotte con l'art. 119 D.L. 34/2020
e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “super- ecobonus 110%”). La domanda è fondata.
Il contratto stipulato con risulta, infatti, CP_1 concluso «salvo buon fine» dei bonus sopra indicati. Viene inoltre specificato che «il committente sottoscrive il presente incarico e lo accetta salvo buon fine dei bonus sopra specificati».
Da tali espressioni emerge dunque la volontà delle parti di ricollegare la risoluzione del contratto alla mancata concessione dei bonus introdotti con l'art. 119 D.L.
34/2020.
Il contratto, in altre parole, risulta valido ed efficace, salvo il buon fine della pratica relativa all'ottenimento del “superbonus 110” di cui al D.L.
34/2020, di modo che il diniego di tale bonus opera quale condizione risolutiva del negozio (e dunque prescinde da qualsiasi giudizio di responsabilità in ordine ai motivi di tale diniego).
Tale condizione deve ritenersi avverata, in quanto non vi
è alcuna prova che si sia attivata per il buon CP_1 esito della pratica relativa alla concessione dei bonus né, tantomeno, che la richiesta sia stata accolta e i bonus concessi. Anzi, dall'esame dei documenti prodotti dagli attori – in particolare dallo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra l'arch. incaricata Org_2 dalla di cui al Organizzazione_3 contratto stipulato con gli attori, e l'attrice
[...]
(cfr. doc. 17), e dalla registrazione della Parte_2 telefonata intercorsa tra le due (doc. 41) – si evince chiaramente che all'inizio di giugno 2022 la pratica relativa alla concessione dei bonus era ben lontana dall'essere conclusa.
Né, come già osservato, vi è prova che gli attori siano mai stati ammessi a godere dei bonus previsti dal D.L. 34/2020.
L'avveramento della condizione risolutiva deve quindi ritenersi provato, con conseguente inefficacia ex tunc del contratto d'opera professionale concluso dagli attori con ed obbligo per la convenuta di restituire CP_1
l'acconto ricevuto, la cui attribuzione risulta oramai
6 priva di giustificazione causale, considerato il venir meno del vincolo contrattuale.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione di euro 6.465,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora stragiudiziale, risalente al 16 giugno 2022 (cfr. doc. 6), al saldo, tenuto conto che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15895/2019) «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art.
1219 c.c.». Non osta a tale conclusione la clausola prevista nel contratto d'opera professionale concluso dagli attori con in base alla quale «in caso di esito negativo CP_1 della verifica della fattibilità dell'intervento con accesso agli incentivi fiscali, gli importi relativi al punto 1 e 2 del piano pagamenti saranno trattenuti a titolo definitivo con emissione di regolare documento fiscale». Va infatti osservato che gli attori rivestono la qualifica di consumatori, avendo pacificamente concluso il contratto d'opera con per scopi estranei CP_1 all'attività professionale svolta, al fine di ristrutturare la propria abitazione familiare.
Da tale qualifica discende l'applicazione della normativa consumeristica dettata dal d.l. n. 206/2005 (codice del consumo) e, in particolare, della disciplina contenuta nell'art. 33 del predetto d.l., rubricato «Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore». Considerato che la predetta clausola può essere inquadrata in quelle che hanno l'effetto di «escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista» (art. 33, comma 2, lett b), cod. cons.) - in quanto nel caso di specie avrebbe l'effetto di escludere la ripetizione dell'acconto versato dagli attori pur in presenza
7 dell'inadempimento di all'obbligo di dar corso CP_1 alla pratica per l'ottenimento dei bonus e alle ulteriori obbligazioni assunte mediante il contratto d'opera professionale – e tenuto conto che non vi è alcuna prova in atti che tale previsione sia frutto di una effettiva trattativa individuale con i consumatori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. cons. (prova che doveva essere fornita dalla convenuta), deve dichiararsi la nullità della clausola in parola in quanto vessatoria, come chiesto dagli attori nel proprio atto di citazione.
La nullità della clausola contrattuale suddetta impedisce, dunque, di ritenere irripetibili le somme versate dagli attori a a titolo di acconto, CP_1 dovendosi per contro ribadire la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 6.465,00 e dei relativi interessi.
3. Sulle domande risarcitorie. Gli attori hanno altresì allegato di avere patito un danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte. CP_1
In particolare, gli attori hanno allegato che l'inadempimento della convenuta ha comportato la perdita dei benefici fiscali previsti dal D.L. 34/2020 e così la «necessità per i sig.ri e di affrontare Parte_2 Pt_1 la ristrutturazione dell'immobile accollandosi integralmente gli oneri economici, senza la possibilità di ottenere un credito di imposta in relazione alla ristrutturazione, ed in ragione del quale gli stessi si erano determinati ad acquistare l'immobile oggetto del presente giudizio» nonché la necessità di «ricorrere ad un finanziamento bancario, con ulteriore aggravio di spese».
Al fine di individuare il danno subito, gli attori hanno dedotto che , in un incontro preliminare rispetto CP_1 alla conclusione del contratto d'opera professionale del quale si è trattato ai paragrafi precedenti, aveva loro comunicato di conoscere il nominativo di una impresa appaltatrice cui affidare le opere di ristrutturazione dell'immobile, i cui costi sarebbero perlopiù rientrati nei beneficio fiscale previsto dal D.L. 34/2020, di modo che gli attori avrebbero dovuto corrispondere soltanto un importo pari a euro 30.000,00 (cfr. p. 3 dell'atto di citazione). A seguito dell'inadempimento di gli CP_1
8 attori si erano però dovuti rivolgere ad un altro professionista, il quale, riscontrate alcune difformità ed alcuni abusi sull'immobile non rilevati da e CP_1 acclarata l'impossibilità di accedere ai benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020, aveva preventivato una spesa di complessivi euro 169.488,28 per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile (cfr. doc. 8). Per tale motivo gli attori «si sono trovati ad aver patito un danno pari quanto meno ad euro 129.488,28, quale differenza tra i costi che attualmente sono occorsi
e gli oneri preventivati da , la quale dopo aver CP_1 prospettato la piena fattibilità degli interventi a prezzo contenuto, si è resa inadempiente determinando così la perdita dei benefici fiscali da parte delle parti attrici» (cfr. p. 16 dell'atto di citazione). Il danno patrimoniale che gli attori dichiarano di aver patito corrisponde, dunque, alla differenza tra corrispettivo indicato da per l'esecuzione delle CP_1 opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti
e corrispettivo preteso dal nuovo professionista incaricato, Organizzazione_4
La domanda risarcitoria non può essere accolta, per i motivi che seguono. In primo luogo va osservato che la convenuta non risulta essersi assunta alcun obbligazione contrattuale relativa alla realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile degli attori, essendosi piuttosto impegnata ad effettuare lo studio di fattibilità, a le pratiche preliminari, il computo metrico, gli elaborati progettuali prodromici ai lavori di ristrutturazione, nonché a dirigere tali lavori (come risulta chiaramente dal contenuto del contratto concluso dalle parti, prodotto quale doc. 5).
È pacifico, perché affermato dagli stessi attori, che le opere di ristrutturazione dell'immobile non dovessero essere eseguite da , la quale non può dunque CP_1 ritenersi inadempiente rispetto ad una obbligazione mai assunta.
In secondo luogo va osservato che neppure vi è prova che la convenuta avesse incaricato una impresa di sua conoscenza di eseguire dette opere. L'affermazione degli attori risulta, infatti, del tutto generica e sfornita di prova documentale, mentre i capitoli di prova orale
9 dedotti in II memoria non attengono specificamente alla circostanza evidenziata. Né all'evidenza può applicarsi il principio di non contestazione, posto che in base all'art. 115 c.p.c. tale principio può operare soltanto quando la controparte si è costituita in giudizio.
In terzo luogo va osservato che difetta la prova che si fosse assunta l'obbligo di far eseguire le CP_1 opere di ristrutturazione da un'impresa terza dietro pagamento, da parte degli attori, del solo importo di euro 30.000,00, in ragione dell'applicazione del c.d. sconto in fattura.
A prescindere dal fatto che tale impegno potrebbe al più configurarsi come obbligazione del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. (con conseguente diritto del beneficiario della promessa a ricevere dal promittente soltanto un indennizzo e non il risarcimento del danno), va in ogni caso evidenziato che l'unico documento depositato dagli attori al fine di provare detta circostanza – ossia il doc. 14 – rappresenta una mera bozza di preventivo relativo alle opere di ristrutturazione, che non contiene alcun impegno del legale rappresentante di nel senso sopra indicato. CP_1
In altre parole, sebbene nel documento in questione siano indicate alcune opere edili da eseguire nell'immobile di via Matteotti ed il corrispettivo finale di euro
30.000,00, non sussistono concreti elementi per sostenere che si tratti di un accordo fra gli attori e in CP_1 ordine al corrispettivo che questi avrebbero dovuto pagare per la ristrutturazione dell'immobile, piuttosto che di un semplice preventivo di massima, prodromico alla stipulazione di un successivo contratto di appalto tra gli attori e l'impresa appaltatrice eventualmente indicata dalla convenuta.
Lo stesso contenuto del preventivo risulta alquanto generico in ordine alla indicazione delle opere di ristrutturazione da eseguire (si vedano ad esempio le voci «pavimenti, rifacimento scala, pitture, varie ed eventuali») e il documento porta una data (22 settembre
2021) di molto antecedente rispetto all'acquisto dell'immobile di via Matteotti da parte degli attori e alla stipulazione del contratto d'opera con
(risalenti entrambi al febbraio del 2022), CP_1 circostanze che confermano come si trattasse di una mera
10 prospettazione di massima, suscettibile di essere modificata e dettagliata nei mesi a venire, e come tale non vincolante per l'odierna convenuta.
Manca pertanto, in ragione dei motivi sinora evidenziati, la prova che la convenuta si sia contrattualmente assunta l'impegno di eseguire in proprio le opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti ovvero l'impegno di far eseguire dette opere ad un'impresa terza dietro pagamento, da parte degli attori, del solo importo di euro 30.000,00.
E tanto è sufficiente ad escludere una responsabilità contrattuale di sotto il profilo in esame. CP_1
Né può riconoscersi agli attori il risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta di una responsabilità precontrattuale di , per avere questa affermato di CP_1 conoscere un'impresa appaltatrice che avrebbe potuto realizzare i lavori di ristrutturazione dell'immobile con la modalità “sconto in fattura”, senza poi dar corso all'individuazione dell'impresa e all'inizio dei lavori.
Va infatti osservato che la mera predisposizione da parte di di un preventivo di spesa per le opere di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, con indicazione di un corrispettivo vantaggioso per gli attori, non consente di ritenere che le parti avessero avviato serie trattative in ordine alla conclusione del contratto di appalto per l'esecuzione di tali opere. Tanto più se si tiene conto che le opere di ristrutturazione dell'immobile avrebbero dovuto essere eseguite da un'impresa terza, nemmeno individuata dalle parti.
In altre parole, la mera prospettazione di un preventivo di massima, dal contenuto alquanto generico (come già osservato in precedenza), oltre che privo di indicazioni in ordine all'impresa appaltatrice che avrebbe dovuto eseguire le opere, non è sufficiente ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela in capo agli attori sulla futura conclusione di un contratto di appalto alle condizioni prospettate da , e dunque a fondare una CP_1 responsabilità precontrattuale della convenuta.
Peraltro, nemmeno vi è prova che le dichiarazioni di in ordine alla conoscenza di una impresa CP_1 appaltatrice che avrebbe applicato uno sconto in fattura per le opere di ristrutturazione dell'immobile di via
11 Matteotti fossero false o inesatte, e dunque non vi è prova che la convenuta, nel fornire agli attori il preventivo de quo, abbia agito in spregio al canone della buona fede oggettiva. In ogni caso va osservato che anche ipotizzando una responsabilità precontrattuale della convenuta la stessa non potrebbe essere condannata al risarcimento del danno preteso dagli attori, in quanto il pregiudizio da questi invocato non rappresenta all'evidenza il c.d. interesse negativo – coincidente con le spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto poi non perfezionato e con la perdita di concrete occasioni per la stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso con un terzo -, ossia il danno ristorabile attraverso l'azione prevista dall'art. 1337 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 11243/2003; 19883/2005;
24795/2008).
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore considerazione, idonea anch'essa ad escludere il diritto risarcitorio degli attori. La prospettazione attorea si fonda sul seguente assunto: se avesse correttamente adempiuto alle CP_1 obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale per cui è causa, gli attori avrebbero con certezza, o con buona probabilità, usufruito dei bonus previsti dal D.L. 34/2020, contenendo l'esborso economico relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti.
L'assunto, tuttavia, risulta indimostrato, ed è anzi contraddetto dalle stesse affermazioni degli attori, laddove a p. 8 dell'atto di citazione, dopo aver allegato che l'immobile di via Matteotti presentava «plurime difformità» tra lo stato di fatto e lo stato di legittimazione dichiarato all'amministrazione, deducono che «La previa sanatoria delle difformità e gli abusi rilevati, infatti, doveva essere di necessità disposta, ai sensi della normativa vigente, in via assolutamente propedeutica e preliminare rispetto all'intervento di ristrutturazione con “super-ecobonus 110”».
È dunque pacifico, in quanto affermato dagli stessi attori, che l'immobile di via Matteotti non potesse godere dei bonus previsti dalla legge in ragione delle difformità e degli abusi riscontrati.
12 Tale circostanza assume rilevanza sotto il profilo del nesso di causalità materiale della domanda risarcitoria proposta dagli attori. In particolare, a fronte di tale circostanza, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che se avesse diligentemente dato corso CP_1 all'incarico conferitole avrebbe rilevato dette irregolarità in tempo utile per presentare una pratica di sanatoria ed avrebbe altresì ottenuto la sanatoria entro la finestra temporale prevista dalla legge per il godimento c.d. superbonus 110. Oltre a questo, gli attori avrebbero dovuto specificamente allegare, oltre che provare, la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al superbonus, dimostrando in tal modo che il diniego di tale beneficio fiscale è dipeso unicamente dall'inadempimento di CP_1
Venendo in rilievo una ipotesi di causalità omissiva, infatti, il danneggiato è onerato di fornire, secondo un ragionamento controfattuale, la prova che se il creditore avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli dal contratto o dalla legge, l'evento dannoso (nel caso di specie la perdita del superbonus) non si sarebbe verificato, anche in ragione della mancanza di fattori alternativi da soli idonei a cagionare l'evento. A ben vedere, tuttavia, gli attori nulla hanno specificato in ordine ai profili appena evidenziati, essendosi limitati a dare per presupposto il nesso di causalità materiale tra inadempimento di e perdita CP_1 del superbonus 110. In particolare, manca l'allegazione,
e financo la prova, che gli attori, alla data fissata come termine ultimo per godere del bonus, fossero in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, primo fra tutti quello relativo alla regolarità urbanistica dell'immobile.
Quanto alla relazione tecnica depositata quale doc. 29 dagli attori, va osservato che la stessa non è idonea a colmare l'evidenziata lacuna, in quanto il perito di parte si è limitato ad attestare l'astratta applicabilità del superbonus alle opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, senza tuttavia chiarire se alle scadenze fissate dalla legge gli attori godessero di tutti i requisiti necessari per il concreto godimento del beneficio. Non può pertanto concludersi in senso favorevole agli
13 attori il ragionamento controfattuale relativo al nesso di causalità materiale e, in ultima analisi, non può ritenersi provato, nemmeno in termini probabilistici, che se avesse correttamente adempiuto alle proprie CP_1 obbligazioni gli attori avrebbero potuto godere del superbonus 110 nel termine fissato dalla legge.
Tali considerazioni conducono al rigetto anche della domanda, proposta in via subordinata dagli attori, relativa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance.
Sostengono gli attori che «l'inadempimento di CP_1 anche laddove non si ritenesse eziologicamente connesso al danno dedotto come descritto poco più sopra, ha in ogni caso comportato per i sig.ri e la Parte_2 Pt_1 perdita della chance di accedere, anche eventualmente attraverso l'opera di altri professionisti, ad una ristrutturazione con accesso ai benefici fiscali detti».
Tuttavia, il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza della possibilità che si assume perduta, da valutarsi in termini di apprezzabile probabilità, nonché
l'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno, nesso che si caratterizza per la sua sostanziale certezza eziologica, dovendo risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità
(cfr. fra le altre Cass. n. 25910/2023).
Se così è, deve allora ritenersi che la domanda attorea non possa essere accolta, in quanto carente – per le ragioni già evidenziate – sotto il profilo dell'allegazione e della prova del nesso causale tra inadempimento di e perdita del beneficio fiscale, CP_1 che deve essere dimostrato dal danneggiato con ragionevole certezza.
Né può accogliersi la domanda proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata, volta alla liquidazione del danno in via equitativa.
Sul punto è sufficiente osservare che tale domanda ha comunque natura risarcitoria e differisce da quelle in precedenza analizzate soltanto in relazione alle modalità di liquidazione del danno. L'accoglimento di tale domanda presuppone, dunque, la previa dimostrazione del diritto
14 risarcitorio del danneggiato, in tutti i suoi elementi costitutivi, vale a dire la prova dell'inadempimento, del nesso di causalità materiale e giuridica e
«dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile», oltre che dell'impossibilità per il danneggiato di provare l'ammontare preciso di tale danno, derivante da «fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità» (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 4534/2017).
Nel caso di specie, per le ragioni già evidenziate, manca a monte la prova del diritto degli attori al risarcimento del danno, sicché risulta superflua ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno di provvedere ad una liquidazione di tale danno in via equitativa.
4. Conclusioni e spese di lite. In conclusione, le domande attoree possono essere accolte soltanto in parte, limitatamente alla condanna di CP_1 alla restituzione di euro 6.465,00 e relativi interessi.
La convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum nel determinare il valore della controversia (art.5, comma 1, del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONDANNA a restituire agli attori CP_1
l'importo di euro 6.465,00, oltre agli interessi al tasso legale dal 16 giugno 2022 al saldo.
2. RIGETTA ogni altra domanda.
3. CONDANNA a rimborsare agli attori le CP_1 spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese specifiche, euro 5.077,00 per compensi, spese generali pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, in data 26 marzo 2024
Il Giudice
Alberto Stocco
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto
Stocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1897/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BORTOLAMI GIACOMO
ATTORI contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice concluso come da note scritte depositate in via telematica. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1
, allegando: CP_1
- che l'agenzia immobiliare Organizzazione_1 aveva loro proposto, nel settembre 2021, di acquistare un immobile da ristrutturare sito in
Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36, informando altresì gli attori di conoscere una impresa disposta a svolgere le opere di ristrutturazione necessarie e della possibilità di usufruire, per la realizzazione di dette opere,
1 delle agevolazioni introdotte con l'art. 119 D.L. 34/2020 e successive modificazioni ed integrazioni
(c.d. “super-ecobonus 110%”);
- che a seguito dell'interesse manifestato in relazione a tale proposta, aveva avuto luogo, in data 22 settembre 2021, un incontro tra gli attori e , legale rappresentante della Parte_3 CP_1
(società facente parte, al pari dell'agenzia
[...]
del “ ), Organizzazione_1 Parte_4 alla quale sarebbe stato affidato l'incarico di curare l'iter burocratico e progettuale (studio di fattibilità e pratiche preliminari, realizzazione degli elaborati progettuali e direzione lavori) per la ristrutturazione dell'immobile con accesso al
“super-ecobonus 110%” mediante la modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura;
- che in tale occasione aveva loro CP_1 rappresentato di avere già individuato un'impresa edile immediatamente disponibile alla realizzazione delle opere e aveva assicurato agli attori che i costi dei lavori di ristrutturazione sarebbero stati coperti, per la gran parte, dal “super-ecobonus
110%”, stimando in euro 30.000,00 la spesa che gli stessi avrebbero dovuto sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- che gli stessi, volendo approfittare della vantaggiosa proposta avanzata dal gruppo Org_1 avevano acquistato, in data 7 febbraio 2022,
l'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36, corrispondendo in favore della una provvigione per Organizzazione_1
l'attività di mediazione svolta, pari alla misura del 5% oltre IVA sul valore dell'immobile;
- che gli stessi avevano altresì corrisposto, in data 22 febbraio 2022, la somma di euro 6.467,00 in favore della a titolo di acconto CP_1 sull'incarico conferito «salvo buon fine dei bonus»;
- che in forza dell'incarico conferito, CP_1 si era impegnata ad effettuare lo studio di fattibilità, a svolgere le pratiche preliminari, ad effettuare il computo metrico, a realizzare gli elaborati progettuali e a dirigere i lavori, a fronte del corrispettivo di euro 35.000,00, oltre
2 IVA;
- che tale corrispettivo sarebbe stato in parte coperto dal beneficio fiscale “super-ecobonus 110%”, di cui gli attori avrebbero usufruito mediante cessione del credito o sconto in fattura, con la conseguenza che gli stessi avrebbero dovuto versare alla società la minor somma di euro 10.000,00 oltre IVA, e oltre ad altre spese;
- che tuttavia la convenuta, nonostante le plurime richieste da parte degli attori, aveva sempre omesso di fornire agli stessi ogni informazione relativa allo stato della pratica avviata;
- che non aveva mai iniziato la CP_1 realizzazione delle opere di ristrutturazione che si era impegnata ad eseguire, rendendosi inadempiente, e che la stessa aveva infine comunicato agli attori che non era più possibile usufruire del “super- ecobonus 110%”, a causa del mancato rispetto del termine di completamento dei lavori previsto dalla legge per poter godere del beneficio fiscale;
- che gli attori avevano infruttuosamente chiesto alla convenuta la restituzione della somma versata a titolo di acconto sull'incarico conferito, anche a mezzo legale;
- che gli attori si erano quindi rivolti ad un altro professionista per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Vigonza (PD),
Via Giacomo Matteotti, n. 36, il costo di realizzazione delle quali era divenuto estremamente più elevato (spese preventivate in euro 169.488,28, oltre IVA), a causa della perdita della possibilità di beneficiare del “super-ecobonus 110%”, circostanza che aveva reso necessaria la richiesta di un finanziamento bancario;
- che, grazie alle verifiche effettuate dal nuovo professionista incaricato, era peraltro emerso che l'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36 presentava numerose difformità, prontamente denunciate alla CP_1
Tanto premesso in punto di fatto, gli attori hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento di CP_1
e la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto percepito ed al risarcimento del danno,
3 patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in euro 129.488,28; in subordine, gli attori hanno chiesto la condanna di al risarcimento del danno da CP_1 perdita di chance pari a euro 64.744,14 ovvero, in ulteriore subordine, la condanna al risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal giudice.
La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con provvedimento del 4 luglio 2023. Dopo lo scambio delle memorie, con ordinanza del 23 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza proposta dagli attori ai sensi dell'art. 186 ter e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
•
Le domande attoree possono essere accolte soltanto in parte, nei termini che seguono.
1. Sull'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte. In primo luogo va osservato che dai documenti in atti (in particolare doc. 5 degli attori) emerge che gli attori hanno concluso con la convenuta (d'ora in CP_1 avanti soltanto ) un contratto avente ad oggetto un CP_1
«incarico di progettazione per riqualificazione casa», per mezzo del quale si è impegnata ad effettuare CP_1 lo studio di fattibilità, a svolgere le pratiche preliminari, ad effettuare il computo metrico, a realizzare gli elaborati progettuali e a dirigere i lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile sito in Vigonza (PD), Via Giacomo Matteotti, n. 36 (acquistato dagli attori in data 7 febbraio 2022), a fronte del corrispettivo di euro 35.000,00, oltre IVA, con applicazione delle agevolazioni introdotte con l'art. 119
D.L. 34/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “super-ecobonus 110%”).
Il contratto in parola non reca la data né la firma della convenuta. Gli attori hanno tuttavia prodotto una fattura emessa da in data 24 febbraio 2022 per l'importo di euro CP_1
6.467,00, a titolo di acconto sul maggior corrispettivo dovuto in relazione all'incarico di progettazione per riqualificazione dell'immobile di via Matteotti (cfr.doc. 4 degli attori).
4 Tale fattura da un lato consente di collocare la stipulazione del contratto d'opera professionale tra gli attori e la convenuta al più tardi al 24 febbraio 2022 – non potendo tale contratto essere stato stipulato dopo l'emissione della fattura di acconto – e, dall'altro lato, consente di ritenere che pur non avendo CP_1 sottoscritto il documento contrattuale, abbia tacitamente accettato l'incarico conferitole dagli attori, considerato che la richiesta di pagamento dell'acconto presuppone necessariamente la previa conclusione del contratto.
Tanto chiarito, va osservato che gli attori hanno allegato l'inadempimento di alle obbligazioni CP_1 contrattualmente assunte, affermando che la convenuta ha del tutto omesso di eseguire le opere di progettazione, cura dell'iter burocratico e direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, nonostante plurime richieste, anche a mezzo legale. A fronte della prova del titolo e della allegazione dell'inadempimento, grava dunque sulla convenuta l'onere di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte (principio pacifico a seguito di
Cass. S.U. n. 13533/2001). Tale prova difetta nel caso di specie, posto che la convenuta, rimasta contumace, ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile a dimostrare di avere correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale stipulato con gli attori.
L'inadempimento della convenuta deve, pertanto, ritenersi acclarato.
In ordine alle conseguenze di tale inadempimento va osservato quanto segue.
2. Sulla domanda di restituzione dell'acconto versato. Gli attori hanno in primo luogo chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto di euro
6.467,00, versato a seguito dell'emissione della fattura n. 9 del 24 febbraio 2022 da parte di . CP_1
La prova del pagamento risulta dal bonifico prodotto dagli attori quale documento n. 21, che tuttavia ha ad oggetto il minor importo di euro 6.465,00. Il pagamento dell'acconto può dunque ritenersi provato quantomeno per detto importo. Sostengono gli attori che tale acconto dovrebbe essere
5 loro restituito, in quanto versato “salvo buon fine” delle agevolazioni introdotte con l'art. 119 D.L. 34/2020
e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. “super- ecobonus 110%”). La domanda è fondata.
Il contratto stipulato con risulta, infatti, CP_1 concluso «salvo buon fine» dei bonus sopra indicati. Viene inoltre specificato che «il committente sottoscrive il presente incarico e lo accetta salvo buon fine dei bonus sopra specificati».
Da tali espressioni emerge dunque la volontà delle parti di ricollegare la risoluzione del contratto alla mancata concessione dei bonus introdotti con l'art. 119 D.L.
34/2020.
Il contratto, in altre parole, risulta valido ed efficace, salvo il buon fine della pratica relativa all'ottenimento del “superbonus 110” di cui al D.L.
34/2020, di modo che il diniego di tale bonus opera quale condizione risolutiva del negozio (e dunque prescinde da qualsiasi giudizio di responsabilità in ordine ai motivi di tale diniego).
Tale condizione deve ritenersi avverata, in quanto non vi
è alcuna prova che si sia attivata per il buon CP_1 esito della pratica relativa alla concessione dei bonus né, tantomeno, che la richiesta sia stata accolta e i bonus concessi. Anzi, dall'esame dei documenti prodotti dagli attori – in particolare dallo scambio di messaggi whatsapp intercorso tra l'arch. incaricata Org_2 dalla di cui al Organizzazione_3 contratto stipulato con gli attori, e l'attrice
[...]
(cfr. doc. 17), e dalla registrazione della Parte_2 telefonata intercorsa tra le due (doc. 41) – si evince chiaramente che all'inizio di giugno 2022 la pratica relativa alla concessione dei bonus era ben lontana dall'essere conclusa.
Né, come già osservato, vi è prova che gli attori siano mai stati ammessi a godere dei bonus previsti dal D.L. 34/2020.
L'avveramento della condizione risolutiva deve quindi ritenersi provato, con conseguente inefficacia ex tunc del contratto d'opera professionale concluso dagli attori con ed obbligo per la convenuta di restituire CP_1
l'acconto ricevuto, la cui attribuzione risulta oramai
6 priva di giustificazione causale, considerato il venir meno del vincolo contrattuale.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione di euro 6.465,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora stragiudiziale, risalente al 16 giugno 2022 (cfr. doc. 6), al saldo, tenuto conto che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 15895/2019) «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art.
1219 c.c.». Non osta a tale conclusione la clausola prevista nel contratto d'opera professionale concluso dagli attori con in base alla quale «in caso di esito negativo CP_1 della verifica della fattibilità dell'intervento con accesso agli incentivi fiscali, gli importi relativi al punto 1 e 2 del piano pagamenti saranno trattenuti a titolo definitivo con emissione di regolare documento fiscale». Va infatti osservato che gli attori rivestono la qualifica di consumatori, avendo pacificamente concluso il contratto d'opera con per scopi estranei CP_1 all'attività professionale svolta, al fine di ristrutturare la propria abitazione familiare.
Da tale qualifica discende l'applicazione della normativa consumeristica dettata dal d.l. n. 206/2005 (codice del consumo) e, in particolare, della disciplina contenuta nell'art. 33 del predetto d.l., rubricato «Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore». Considerato che la predetta clausola può essere inquadrata in quelle che hanno l'effetto di «escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista» (art. 33, comma 2, lett b), cod. cons.) - in quanto nel caso di specie avrebbe l'effetto di escludere la ripetizione dell'acconto versato dagli attori pur in presenza
7 dell'inadempimento di all'obbligo di dar corso CP_1 alla pratica per l'ottenimento dei bonus e alle ulteriori obbligazioni assunte mediante il contratto d'opera professionale – e tenuto conto che non vi è alcuna prova in atti che tale previsione sia frutto di una effettiva trattativa individuale con i consumatori ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. cons. (prova che doveva essere fornita dalla convenuta), deve dichiararsi la nullità della clausola in parola in quanto vessatoria, come chiesto dagli attori nel proprio atto di citazione.
La nullità della clausola contrattuale suddetta impedisce, dunque, di ritenere irripetibili le somme versate dagli attori a a titolo di acconto, CP_1 dovendosi per contro ribadire la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 6.465,00 e dei relativi interessi.
3. Sulle domande risarcitorie. Gli attori hanno altresì allegato di avere patito un danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte. CP_1
In particolare, gli attori hanno allegato che l'inadempimento della convenuta ha comportato la perdita dei benefici fiscali previsti dal D.L. 34/2020 e così la «necessità per i sig.ri e di affrontare Parte_2 Pt_1 la ristrutturazione dell'immobile accollandosi integralmente gli oneri economici, senza la possibilità di ottenere un credito di imposta in relazione alla ristrutturazione, ed in ragione del quale gli stessi si erano determinati ad acquistare l'immobile oggetto del presente giudizio» nonché la necessità di «ricorrere ad un finanziamento bancario, con ulteriore aggravio di spese».
Al fine di individuare il danno subito, gli attori hanno dedotto che , in un incontro preliminare rispetto CP_1 alla conclusione del contratto d'opera professionale del quale si è trattato ai paragrafi precedenti, aveva loro comunicato di conoscere il nominativo di una impresa appaltatrice cui affidare le opere di ristrutturazione dell'immobile, i cui costi sarebbero perlopiù rientrati nei beneficio fiscale previsto dal D.L. 34/2020, di modo che gli attori avrebbero dovuto corrispondere soltanto un importo pari a euro 30.000,00 (cfr. p. 3 dell'atto di citazione). A seguito dell'inadempimento di gli CP_1
8 attori si erano però dovuti rivolgere ad un altro professionista, il quale, riscontrate alcune difformità ed alcuni abusi sull'immobile non rilevati da e CP_1 acclarata l'impossibilità di accedere ai benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020, aveva preventivato una spesa di complessivi euro 169.488,28 per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile (cfr. doc. 8). Per tale motivo gli attori «si sono trovati ad aver patito un danno pari quanto meno ad euro 129.488,28, quale differenza tra i costi che attualmente sono occorsi
e gli oneri preventivati da , la quale dopo aver CP_1 prospettato la piena fattibilità degli interventi a prezzo contenuto, si è resa inadempiente determinando così la perdita dei benefici fiscali da parte delle parti attrici» (cfr. p. 16 dell'atto di citazione). Il danno patrimoniale che gli attori dichiarano di aver patito corrisponde, dunque, alla differenza tra corrispettivo indicato da per l'esecuzione delle CP_1 opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti
e corrispettivo preteso dal nuovo professionista incaricato, Organizzazione_4
La domanda risarcitoria non può essere accolta, per i motivi che seguono. In primo luogo va osservato che la convenuta non risulta essersi assunta alcun obbligazione contrattuale relativa alla realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile degli attori, essendosi piuttosto impegnata ad effettuare lo studio di fattibilità, a le pratiche preliminari, il computo metrico, gli elaborati progettuali prodromici ai lavori di ristrutturazione, nonché a dirigere tali lavori (come risulta chiaramente dal contenuto del contratto concluso dalle parti, prodotto quale doc. 5).
È pacifico, perché affermato dagli stessi attori, che le opere di ristrutturazione dell'immobile non dovessero essere eseguite da , la quale non può dunque CP_1 ritenersi inadempiente rispetto ad una obbligazione mai assunta.
In secondo luogo va osservato che neppure vi è prova che la convenuta avesse incaricato una impresa di sua conoscenza di eseguire dette opere. L'affermazione degli attori risulta, infatti, del tutto generica e sfornita di prova documentale, mentre i capitoli di prova orale
9 dedotti in II memoria non attengono specificamente alla circostanza evidenziata. Né all'evidenza può applicarsi il principio di non contestazione, posto che in base all'art. 115 c.p.c. tale principio può operare soltanto quando la controparte si è costituita in giudizio.
In terzo luogo va osservato che difetta la prova che si fosse assunta l'obbligo di far eseguire le CP_1 opere di ristrutturazione da un'impresa terza dietro pagamento, da parte degli attori, del solo importo di euro 30.000,00, in ragione dell'applicazione del c.d. sconto in fattura.
A prescindere dal fatto che tale impegno potrebbe al più configurarsi come obbligazione del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. (con conseguente diritto del beneficiario della promessa a ricevere dal promittente soltanto un indennizzo e non il risarcimento del danno), va in ogni caso evidenziato che l'unico documento depositato dagli attori al fine di provare detta circostanza – ossia il doc. 14 – rappresenta una mera bozza di preventivo relativo alle opere di ristrutturazione, che non contiene alcun impegno del legale rappresentante di nel senso sopra indicato. CP_1
In altre parole, sebbene nel documento in questione siano indicate alcune opere edili da eseguire nell'immobile di via Matteotti ed il corrispettivo finale di euro
30.000,00, non sussistono concreti elementi per sostenere che si tratti di un accordo fra gli attori e in CP_1 ordine al corrispettivo che questi avrebbero dovuto pagare per la ristrutturazione dell'immobile, piuttosto che di un semplice preventivo di massima, prodromico alla stipulazione di un successivo contratto di appalto tra gli attori e l'impresa appaltatrice eventualmente indicata dalla convenuta.
Lo stesso contenuto del preventivo risulta alquanto generico in ordine alla indicazione delle opere di ristrutturazione da eseguire (si vedano ad esempio le voci «pavimenti, rifacimento scala, pitture, varie ed eventuali») e il documento porta una data (22 settembre
2021) di molto antecedente rispetto all'acquisto dell'immobile di via Matteotti da parte degli attori e alla stipulazione del contratto d'opera con
(risalenti entrambi al febbraio del 2022), CP_1 circostanze che confermano come si trattasse di una mera
10 prospettazione di massima, suscettibile di essere modificata e dettagliata nei mesi a venire, e come tale non vincolante per l'odierna convenuta.
Manca pertanto, in ragione dei motivi sinora evidenziati, la prova che la convenuta si sia contrattualmente assunta l'impegno di eseguire in proprio le opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti ovvero l'impegno di far eseguire dette opere ad un'impresa terza dietro pagamento, da parte degli attori, del solo importo di euro 30.000,00.
E tanto è sufficiente ad escludere una responsabilità contrattuale di sotto il profilo in esame. CP_1
Né può riconoscersi agli attori il risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta di una responsabilità precontrattuale di , per avere questa affermato di CP_1 conoscere un'impresa appaltatrice che avrebbe potuto realizzare i lavori di ristrutturazione dell'immobile con la modalità “sconto in fattura”, senza poi dar corso all'individuazione dell'impresa e all'inizio dei lavori.
Va infatti osservato che la mera predisposizione da parte di di un preventivo di spesa per le opere di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, con indicazione di un corrispettivo vantaggioso per gli attori, non consente di ritenere che le parti avessero avviato serie trattative in ordine alla conclusione del contratto di appalto per l'esecuzione di tali opere. Tanto più se si tiene conto che le opere di ristrutturazione dell'immobile avrebbero dovuto essere eseguite da un'impresa terza, nemmeno individuata dalle parti.
In altre parole, la mera prospettazione di un preventivo di massima, dal contenuto alquanto generico (come già osservato in precedenza), oltre che privo di indicazioni in ordine all'impresa appaltatrice che avrebbe dovuto eseguire le opere, non è sufficiente ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela in capo agli attori sulla futura conclusione di un contratto di appalto alle condizioni prospettate da , e dunque a fondare una CP_1 responsabilità precontrattuale della convenuta.
Peraltro, nemmeno vi è prova che le dichiarazioni di in ordine alla conoscenza di una impresa CP_1 appaltatrice che avrebbe applicato uno sconto in fattura per le opere di ristrutturazione dell'immobile di via
11 Matteotti fossero false o inesatte, e dunque non vi è prova che la convenuta, nel fornire agli attori il preventivo de quo, abbia agito in spregio al canone della buona fede oggettiva. In ogni caso va osservato che anche ipotizzando una responsabilità precontrattuale della convenuta la stessa non potrebbe essere condannata al risarcimento del danno preteso dagli attori, in quanto il pregiudizio da questi invocato non rappresenta all'evidenza il c.d. interesse negativo – coincidente con le spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto poi non perfezionato e con la perdita di concrete occasioni per la stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso con un terzo -, ossia il danno ristorabile attraverso l'azione prevista dall'art. 1337 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 11243/2003; 19883/2005;
24795/2008).
A ciò deve aggiungersi un'ulteriore considerazione, idonea anch'essa ad escludere il diritto risarcitorio degli attori. La prospettazione attorea si fonda sul seguente assunto: se avesse correttamente adempiuto alle CP_1 obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale per cui è causa, gli attori avrebbero con certezza, o con buona probabilità, usufruito dei bonus previsti dal D.L. 34/2020, contenendo l'esborso economico relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti.
L'assunto, tuttavia, risulta indimostrato, ed è anzi contraddetto dalle stesse affermazioni degli attori, laddove a p. 8 dell'atto di citazione, dopo aver allegato che l'immobile di via Matteotti presentava «plurime difformità» tra lo stato di fatto e lo stato di legittimazione dichiarato all'amministrazione, deducono che «La previa sanatoria delle difformità e gli abusi rilevati, infatti, doveva essere di necessità disposta, ai sensi della normativa vigente, in via assolutamente propedeutica e preliminare rispetto all'intervento di ristrutturazione con “super-ecobonus 110”».
È dunque pacifico, in quanto affermato dagli stessi attori, che l'immobile di via Matteotti non potesse godere dei bonus previsti dalla legge in ragione delle difformità e degli abusi riscontrati.
12 Tale circostanza assume rilevanza sotto il profilo del nesso di causalità materiale della domanda risarcitoria proposta dagli attori. In particolare, a fronte di tale circostanza, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che se avesse diligentemente dato corso CP_1 all'incarico conferitole avrebbe rilevato dette irregolarità in tempo utile per presentare una pratica di sanatoria ed avrebbe altresì ottenuto la sanatoria entro la finestra temporale prevista dalla legge per il godimento c.d. superbonus 110. Oltre a questo, gli attori avrebbero dovuto specificamente allegare, oltre che provare, la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al superbonus, dimostrando in tal modo che il diniego di tale beneficio fiscale è dipeso unicamente dall'inadempimento di CP_1
Venendo in rilievo una ipotesi di causalità omissiva, infatti, il danneggiato è onerato di fornire, secondo un ragionamento controfattuale, la prova che se il creditore avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli dal contratto o dalla legge, l'evento dannoso (nel caso di specie la perdita del superbonus) non si sarebbe verificato, anche in ragione della mancanza di fattori alternativi da soli idonei a cagionare l'evento. A ben vedere, tuttavia, gli attori nulla hanno specificato in ordine ai profili appena evidenziati, essendosi limitati a dare per presupposto il nesso di causalità materiale tra inadempimento di e perdita CP_1 del superbonus 110. In particolare, manca l'allegazione,
e financo la prova, che gli attori, alla data fissata come termine ultimo per godere del bonus, fossero in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, primo fra tutti quello relativo alla regolarità urbanistica dell'immobile.
Quanto alla relazione tecnica depositata quale doc. 29 dagli attori, va osservato che la stessa non è idonea a colmare l'evidenziata lacuna, in quanto il perito di parte si è limitato ad attestare l'astratta applicabilità del superbonus alle opere di ristrutturazione dell'immobile di via Matteotti, senza tuttavia chiarire se alle scadenze fissate dalla legge gli attori godessero di tutti i requisiti necessari per il concreto godimento del beneficio. Non può pertanto concludersi in senso favorevole agli
13 attori il ragionamento controfattuale relativo al nesso di causalità materiale e, in ultima analisi, non può ritenersi provato, nemmeno in termini probabilistici, che se avesse correttamente adempiuto alle proprie CP_1 obbligazioni gli attori avrebbero potuto godere del superbonus 110 nel termine fissato dalla legge.
Tali considerazioni conducono al rigetto anche della domanda, proposta in via subordinata dagli attori, relativa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance.
Sostengono gli attori che «l'inadempimento di CP_1 anche laddove non si ritenesse eziologicamente connesso al danno dedotto come descritto poco più sopra, ha in ogni caso comportato per i sig.ri e la Parte_2 Pt_1 perdita della chance di accedere, anche eventualmente attraverso l'opera di altri professionisti, ad una ristrutturazione con accesso ai benefici fiscali detti».
Tuttavia, il riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza della possibilità che si assume perduta, da valutarsi in termini di apprezzabile probabilità, nonché
l'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno, nesso che si caratterizza per la sua sostanziale certezza eziologica, dovendo risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità
(cfr. fra le altre Cass. n. 25910/2023).
Se così è, deve allora ritenersi che la domanda attorea non possa essere accolta, in quanto carente – per le ragioni già evidenziate – sotto il profilo dell'allegazione e della prova del nesso causale tra inadempimento di e perdita del beneficio fiscale, CP_1 che deve essere dimostrato dal danneggiato con ragionevole certezza.
Né può accogliersi la domanda proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata, volta alla liquidazione del danno in via equitativa.
Sul punto è sufficiente osservare che tale domanda ha comunque natura risarcitoria e differisce da quelle in precedenza analizzate soltanto in relazione alle modalità di liquidazione del danno. L'accoglimento di tale domanda presuppone, dunque, la previa dimostrazione del diritto
14 risarcitorio del danneggiato, in tutti i suoi elementi costitutivi, vale a dire la prova dell'inadempimento, del nesso di causalità materiale e giuridica e
«dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile», oltre che dell'impossibilità per il danneggiato di provare l'ammontare preciso di tale danno, derivante da «fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità» (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 4534/2017).
Nel caso di specie, per le ragioni già evidenziate, manca a monte la prova del diritto degli attori al risarcimento del danno, sicché risulta superflua ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno di provvedere ad una liquidazione di tale danno in via equitativa.
4. Conclusioni e spese di lite. In conclusione, le domande attoree possono essere accolte soltanto in parte, limitatamente alla condanna di CP_1 alla restituzione di euro 6.465,00 e relativi interessi.
La convenuta va altresì condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum nel determinare il valore della controversia (art.5, comma 1, del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONDANNA a restituire agli attori CP_1
l'importo di euro 6.465,00, oltre agli interessi al tasso legale dal 16 giugno 2022 al saldo.
2. RIGETTA ogni altra domanda.
3. CONDANNA a rimborsare agli attori le CP_1 spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese specifiche, euro 5.077,00 per compensi, spese generali pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, in data 26 marzo 2024
Il Giudice
Alberto Stocco
15