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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5687 /2017
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5687 /2017 R.G. introitata in data 07.06.2025, con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. URZI' BRANCATI CINZIA giusta procura in atti
-attore e convenuto in riconvenzionale-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); - , CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: - , nata a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
23.05.1957 (C.F.: ); - , nata a [...] il [...] ( CodiceFiscale_4 CP_4 [...]
tutti rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. Giuseppe Trischitta C.F._5
– convenuti e attori in riconvenzionale –
OGGETTO: usucapione di bene comune- divisione bene ereditario
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26.09.2017, notificato in data 12.10.2017, il sig. evocava Parte_1 in giudizio i convenuti di cui in epigrafe affinché venisse accertato e dichiarato il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio, sull'immobile sito in Messina, Via Fondo Fucile 36/A, Pal. 8,
e fosse dichiarato in proprio favore l'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile predetto CP_5 per intervenuta usucapione nei confronti dei germani comproprietari , , , CP_6 CP_1 CP_2
ed . CP_3 CP_4
Questi ultimi si costituivano in giudizio con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale del 16.01.2018, concludendo nel modo seguente: “1) Ritenere e dichiarare, infondato in fatto ed in diritto l'atto di citazione e, di conseguenza, rigettarlo;
2) Rigettare la richiesta di acquisto per intervenuta usucapione dell'intera proprietà, in favore dell'attore, dell'immobile per civile abitazione pagina1 di 6 sito in Messina, Via Fondo Fucile 36/A, Pal. 8, Scala C, identificato al catasto NCEU del Comune di
Messina al foglio 132, part. 857, sub 36, cat. A4; 3) In via riconvenzionale: Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, pervenuto ai comproprietari nella misura di 1/6 cadauno in ragione della successione apertasi in data 28.04.96 e in data 23.01.90, previa determinazione della sua consistenza attuale, tenuto conto della fruttificazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge e disporre la divisione del suddetto immobile ad ognuno dei compartecipi con attribuzione a ciascuno della propria quota ideale (1/6); 4) Disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore di uno dei fratelli con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore degli altri fratelli;
5) In subordine, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (1/6 cadauno); 6)
Condannare l'attore al pagamento in favore dei fratelli della fruttificazione dell'immobile nella misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., depositate le rispettive memorie con le quali le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati, con ordinanza del
18.03.2019, veniva dichiarata l'inammissibilità e inconducenza della prova per testi articolata dall'attore in relazione alla domanda di usucapione;
con riferimento alla domanda Parte_1 riconvenzionale di divisione ereditaria, veniva, invece, disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione e veniva assegnato termine perentorio di quindici giorni per l'instaurazione del relativo procedimento, con riserva di ogni latra decisione all'esito.
Dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, le parti insistevano nell'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori. Con provvedimento del 24.12.2019, veniva confermata l'ordinanza di rigetto della prova testimoniale articolata dall'attore in relazione alla domanda di usucapione e disposta CTU in relazione alla domanda di divisione.
Effettuato il giuramento di rito, depositato l'elaborato peritale, veniva dichiarato il decesso del sig. ed il procedimento veniva interrotto. CP_6
Riassunto il giudizio e instauratosi il contraddittorio, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione in data
07.06.2025 con la concessione ei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta (20+20).
°°°°°°°°°°°°°
Con riferimento alla domanda di usucapione, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui uno o più compossessori possono usucapire la quota del bene comune degli altri pagina2 di 6 comproprietari, anche senza un atto formale di interversione del possesso, purché l'esercizio della loro signoria di fatto sul bene in termini di esclusività non sia dovuto alla mera astensione dall'uso degli altri partecipanti alla comunione;
altresì, occorre che l'esercizio della signoria da parte di uno o più compossessori risulti inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri, manifestando in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
E' stato, altresì, chiarito come eventuali atti di ordinaria o straordinaria amministrazione compiuti dal coerede (anche nel caso in cui gli atri coeredi si siano astenuti da tali attività), non possono qualificarsi come "atti di signoria esclusiva", tali da rendere manifesta la volontà sia di possedere autonomamente l'immobile sia di escludere dal godimento dello stesso gli altri coeredi, trattandosi di attività per le quali sussiste una presunzione iuris tantum che l'agente le abbia poste in essere nella sua qualità di coerede e ne abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr. ex multis Tribunale Enna, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 42, Tribunale
Benevento, civile Sentenza 14 gennaio 2019, n. 60 in Lex24ilsole24ore.com, Corte di Cassazione,
Sezione 2 civile Sentenza 4 maggio 2018, n. 10734).
Alla luce di quanto sopra, deve ribadirsi anche in questa sede, (attesa la richiesta reiterata da nel verbale di precisazione delle conclusioni) che la prova per testi come articolata dallo Parte_1 stesso nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 non si palesa idonea a dimostrare che il coerede abbia goduto del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e con modalità tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus”.
Non sussistono, quindi, i presupposti per revocare l'ordinanza del 18.03.2019.
Al punto g) della narrativa dell'atto di citazione il sig. deduce che “parecchi anni fa Parte_1 provvedeva al cambio della serratura della porta dell'immobile, con ciò estrinsecando l'espressa volontà di detenere l'intera proprietà dell'immobile intendendo escludere definitivamente i fratelli comproprietari dal godimento del suo pieno diritto”; tuttavia, nella suddetta allegazione non specifica quanti anni fa avrebbe cambiato la serratura all'immobile escludendo gli altri coeredi dalla possibilità di “compossedere” (con ciò precludendo di accertare il maturare del ventennio utile ad usucapire) e non ha articolato alcun capitolo di prova in relazione a quella che sarebbe stata l'unica circostanza idonea a provare la incompatibilità del proprio possesso con la possibilità di godimento altrui
(secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati).
In ragione del superiore pacifico orientamento e vista anche la missiva in atti del 26.12.2000, come già affermato nell'ordinanza del 18.03.2019, la prova per testi come articolata da parte attrice si palesa ininfluente e inconducente al fine di provare i fatti costituenti il fondamento della domanda attorea ex art. 2697 c.c.
pagina3 di 6 Quanto alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la divisione ereditaria del bene, in corso di causa è stato nominato un CTU cui è stato conferito incarico, di a) descrivere il bene caduto in successione allegando apposita documentazione fotografica e planimetrica;
b) accertare se lo stato di fatto dell'immobile corrisponda a quello delle planimetrie e delle risultanze catastali b) accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.p.c. se detto immobile sia o meno comodamente divisibile;
c) provvedere alla formazione delle quote ereditarie e alla redazione del progetto di divisione sia, ove possibile, mediante attribuzione delle quote in natura, sia calcolando gli eventuali conguagli che ogni comunista dovrebbe corrispondere agli altri partecipanti alla comunione in caso di attribuzione dei beni non comodamente divisibili a uno solo di essi.
In risposta al quesito di cui al punto b) il CTU ha accertato quanto segue: “In atti è presente il contratto di trasferimento di proprietà rogato dal Notaio in data 24 gennaio 1989 Rep. 55540 CP_7
Raccolta 4581 con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina ha trasferito ai Sig.ri ed l'immobile oggetto della presente consulenza. Controparte_8 CP_9
Nello stesso atto risulta allegata la planimetria catastale dell'immobile de quo. Effettuando una comparazione tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi sono state rilevate alcune difformità.
In particolare è stato accertato l'ampliamento del vano cucina mediante l'abbattimento della parete di separazione della stessa con la veranda/balcone ed è stata realizzata una nuova parete in posizione diversa rispetto alla precedente, creando così, un aumento di volume nell'appartamento. Inoltre, è stata accertata la realizzazione della chiusura del balcone della cucina con struttura precaria in alluminio e vetri. Nel contratto di trasferimento si legge: “Ai sensi e per gli effetti dello articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il sig. , Parte_2 sulla base delle risultanze degli Uffici Tecnici dell'IACP, dichiara, - previa mia ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dello articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – che l'alloggio oggetto del presente atto fa parte di un fabbricato i cui lavori sono iniziati in data anteriore al 1 settembre 1967. Dichiara, altresì, che – CP_1 come risulta dall'accertamento effettuato mediante sopralluogo dei tecnici dell' in data 07 aprile 1988 – nell'alloggio in oggetto non sono state effettuate modifiche di alcun genere rispetto alla originaria consistenza.” In base a quanto dichiarato e riportato nell'atto risulta evidente che i lavori riguardanti le violazioni riscontrate sono stati realizzati in data successiva al 07 aprile 1988 CP_1 (data del sopralluogo dei tecnici Firmato dell' ). Tali opere, sono in parte sanabili ed in parte non sanabili. In particolare l'ampliamento della cucina e quindi l'aumento di volume non è sanabile
e pertanto al fine di regolarizzare tale difformità è necessario ripristinare lo stato dei luoghi originario mentre per la parte relativa alla chiusura del balcone con struttura precaria in alluminio
e vetri è possibile sanarla presentando un progetto CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
pagina4 di 6 in sanatoria, versando al comune di Messina la quota di € 1000,00 per sanzione, oltre alla quota di
€ 25,00/mq di superficie chiusa”.
La Suprema Corte ha chiarito che risulta preclusa la possibilità di ottenere la divisione di un bene comune presentante abusi edilizi/difformità catastali per mancanza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma
1-bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122(che dispone che
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
Essendo la regolarità catastale del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico al contrasto all'evasione fiscale, la carenza della documentazione attestante tale regolarità e di conseguenza la nullità assoluta dell'atto è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
1897/2023).
Deve, quindi, rigettarsi la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la divisione del bene, attesi gli abusi accertati dal CTU.
Anche la domanda pagamento dei frutti civili per il godimento esclusivo del bene comune da parte dei convenuti in riconvenzionale non si palesa meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 novembre 2018, n.
30451 Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 08/11/2023), n.31105 ha chiarito che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
L' art.1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
pagina5 di 6 Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto.
L'occupante è, invece, tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene.
In sintesi l'obbligo di versare i frutti civili non può discendere ex se dalla semplice occupazione del bene da parte del coerede, senza la prova da parte degli altri coeredi di aver richiesto inutilmente di far uso del bene e senza la dimostrazione che l'uso esclusivo avesse ecceduto dai limiti dell'art. 1102.
Tale allegazione non è stata prospettata dai convenuti in riconvenzionale con la conseguenza che la domanda volta al pagamento dei frutti civili non può trovare accoglimento.
Attesa la reciproca soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. si compensano interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da . Parte_1
Rigetta le domande riconvenzionali.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 22/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5687 /2017 R.G. introitata in data 07.06.2025, con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. URZI' BRANCATI CINZIA giusta procura in atti
-attore e convenuto in riconvenzionale-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); - , CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 nata a [...] il [...] (C.F.: - , nata a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
23.05.1957 (C.F.: ); - , nata a [...] il [...] ( CodiceFiscale_4 CP_4 [...]
tutti rappresentati e difesi per mandato in atti dall'avv. Giuseppe Trischitta C.F._5
– convenuti e attori in riconvenzionale –
OGGETTO: usucapione di bene comune- divisione bene ereditario
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26.09.2017, notificato in data 12.10.2017, il sig. evocava Parte_1 in giudizio i convenuti di cui in epigrafe affinché venisse accertato e dichiarato il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio, sull'immobile sito in Messina, Via Fondo Fucile 36/A, Pal. 8,
e fosse dichiarato in proprio favore l'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile predetto CP_5 per intervenuta usucapione nei confronti dei germani comproprietari , , , CP_6 CP_1 CP_2
ed . CP_3 CP_4
Questi ultimi si costituivano in giudizio con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale del 16.01.2018, concludendo nel modo seguente: “1) Ritenere e dichiarare, infondato in fatto ed in diritto l'atto di citazione e, di conseguenza, rigettarlo;
2) Rigettare la richiesta di acquisto per intervenuta usucapione dell'intera proprietà, in favore dell'attore, dell'immobile per civile abitazione pagina1 di 6 sito in Messina, Via Fondo Fucile 36/A, Pal. 8, Scala C, identificato al catasto NCEU del Comune di
Messina al foglio 132, part. 857, sub 36, cat. A4; 3) In via riconvenzionale: Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile in premessa descritto, pervenuto ai comproprietari nella misura di 1/6 cadauno in ragione della successione apertasi in data 28.04.96 e in data 23.01.90, previa determinazione della sua consistenza attuale, tenuto conto della fruttificazione, della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge e disporre la divisione del suddetto immobile ad ognuno dei compartecipi con attribuzione a ciascuno della propria quota ideale (1/6); 4) Disporre l'attribuzione del bene indiviso in favore di uno dei fratelli con obbligo per lo stesso di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore degli altri fratelli;
5) In subordine, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (1/6 cadauno); 6)
Condannare l'attore al pagamento in favore dei fratelli della fruttificazione dell'immobile nella misura che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., depositate le rispettive memorie con le quali le parti chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati, con ordinanza del
18.03.2019, veniva dichiarata l'inammissibilità e inconducenza della prova per testi articolata dall'attore in relazione alla domanda di usucapione;
con riferimento alla domanda Parte_1 riconvenzionale di divisione ereditaria, veniva, invece, disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione e veniva assegnato termine perentorio di quindici giorni per l'instaurazione del relativo procedimento, con riserva di ogni latra decisione all'esito.
Dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, le parti insistevano nell'ammissione dei rispettivi mezzi istruttori. Con provvedimento del 24.12.2019, veniva confermata l'ordinanza di rigetto della prova testimoniale articolata dall'attore in relazione alla domanda di usucapione e disposta CTU in relazione alla domanda di divisione.
Effettuato il giuramento di rito, depositato l'elaborato peritale, veniva dichiarato il decesso del sig. ed il procedimento veniva interrotto. CP_6
Riassunto il giudizio e instauratosi il contraddittorio, rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione in data
07.06.2025 con la concessione ei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta (20+20).
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Con riferimento alla domanda di usucapione, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui uno o più compossessori possono usucapire la quota del bene comune degli altri pagina2 di 6 comproprietari, anche senza un atto formale di interversione del possesso, purché l'esercizio della loro signoria di fatto sul bene in termini di esclusività non sia dovuto alla mera astensione dall'uso degli altri partecipanti alla comunione;
altresì, occorre che l'esercizio della signoria da parte di uno o più compossessori risulti inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri, manifestando in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
E' stato, altresì, chiarito come eventuali atti di ordinaria o straordinaria amministrazione compiuti dal coerede (anche nel caso in cui gli atri coeredi si siano astenuti da tali attività), non possono qualificarsi come "atti di signoria esclusiva", tali da rendere manifesta la volontà sia di possedere autonomamente l'immobile sia di escludere dal godimento dello stesso gli altri coeredi, trattandosi di attività per le quali sussiste una presunzione iuris tantum che l'agente le abbia poste in essere nella sua qualità di coerede e ne abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi (cfr. ex multis Tribunale Enna, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 42, Tribunale
Benevento, civile Sentenza 14 gennaio 2019, n. 60 in Lex24ilsole24ore.com, Corte di Cassazione,
Sezione 2 civile Sentenza 4 maggio 2018, n. 10734).
Alla luce di quanto sopra, deve ribadirsi anche in questa sede, (attesa la richiesta reiterata da nel verbale di precisazione delle conclusioni) che la prova per testi come articolata dallo Parte_1 stesso nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 non si palesa idonea a dimostrare che il coerede abbia goduto del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e con modalità tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus”.
Non sussistono, quindi, i presupposti per revocare l'ordinanza del 18.03.2019.
Al punto g) della narrativa dell'atto di citazione il sig. deduce che “parecchi anni fa Parte_1 provvedeva al cambio della serratura della porta dell'immobile, con ciò estrinsecando l'espressa volontà di detenere l'intera proprietà dell'immobile intendendo escludere definitivamente i fratelli comproprietari dal godimento del suo pieno diritto”; tuttavia, nella suddetta allegazione non specifica quanti anni fa avrebbe cambiato la serratura all'immobile escludendo gli altri coeredi dalla possibilità di “compossedere” (con ciò precludendo di accertare il maturare del ventennio utile ad usucapire) e non ha articolato alcun capitolo di prova in relazione a quella che sarebbe stata l'unica circostanza idonea a provare la incompatibilità del proprio possesso con la possibilità di godimento altrui
(secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati).
In ragione del superiore pacifico orientamento e vista anche la missiva in atti del 26.12.2000, come già affermato nell'ordinanza del 18.03.2019, la prova per testi come articolata da parte attrice si palesa ininfluente e inconducente al fine di provare i fatti costituenti il fondamento della domanda attorea ex art. 2697 c.c.
pagina3 di 6 Quanto alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la divisione ereditaria del bene, in corso di causa è stato nominato un CTU cui è stato conferito incarico, di a) descrivere il bene caduto in successione allegando apposita documentazione fotografica e planimetrica;
b) accertare se lo stato di fatto dell'immobile corrisponda a quello delle planimetrie e delle risultanze catastali b) accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.p.c. se detto immobile sia o meno comodamente divisibile;
c) provvedere alla formazione delle quote ereditarie e alla redazione del progetto di divisione sia, ove possibile, mediante attribuzione delle quote in natura, sia calcolando gli eventuali conguagli che ogni comunista dovrebbe corrispondere agli altri partecipanti alla comunione in caso di attribuzione dei beni non comodamente divisibili a uno solo di essi.
In risposta al quesito di cui al punto b) il CTU ha accertato quanto segue: “In atti è presente il contratto di trasferimento di proprietà rogato dal Notaio in data 24 gennaio 1989 Rep. 55540 CP_7
Raccolta 4581 con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina ha trasferito ai Sig.ri ed l'immobile oggetto della presente consulenza. Controparte_8 CP_9
Nello stesso atto risulta allegata la planimetria catastale dell'immobile de quo. Effettuando una comparazione tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi sono state rilevate alcune difformità.
In particolare è stato accertato l'ampliamento del vano cucina mediante l'abbattimento della parete di separazione della stessa con la veranda/balcone ed è stata realizzata una nuova parete in posizione diversa rispetto alla precedente, creando così, un aumento di volume nell'appartamento. Inoltre, è stata accertata la realizzazione della chiusura del balcone della cucina con struttura precaria in alluminio e vetri. Nel contratto di trasferimento si legge: “Ai sensi e per gli effetti dello articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il sig. , Parte_2 sulla base delle risultanze degli Uffici Tecnici dell'IACP, dichiara, - previa mia ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dello articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – che l'alloggio oggetto del presente atto fa parte di un fabbricato i cui lavori sono iniziati in data anteriore al 1 settembre 1967. Dichiara, altresì, che – CP_1 come risulta dall'accertamento effettuato mediante sopralluogo dei tecnici dell' in data 07 aprile 1988 – nell'alloggio in oggetto non sono state effettuate modifiche di alcun genere rispetto alla originaria consistenza.” In base a quanto dichiarato e riportato nell'atto risulta evidente che i lavori riguardanti le violazioni riscontrate sono stati realizzati in data successiva al 07 aprile 1988 CP_1 (data del sopralluogo dei tecnici Firmato dell' ). Tali opere, sono in parte sanabili ed in parte non sanabili. In particolare l'ampliamento della cucina e quindi l'aumento di volume non è sanabile
e pertanto al fine di regolarizzare tale difformità è necessario ripristinare lo stato dei luoghi originario mentre per la parte relativa alla chiusura del balcone con struttura precaria in alluminio
e vetri è possibile sanarla presentando un progetto CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
pagina4 di 6 in sanatoria, versando al comune di Messina la quota di € 1000,00 per sanzione, oltre alla quota di
€ 25,00/mq di superficie chiusa”.
La Suprema Corte ha chiarito che risulta preclusa la possibilità di ottenere la divisione di un bene comune presentante abusi edilizi/difformità catastali per mancanza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma
1-bis, introdotto con D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122(che dispone che
“Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”).
Essendo la regolarità catastale del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico al contrasto all'evasione fiscale, la carenza della documentazione attestante tale regolarità e di conseguenza la nullità assoluta dell'atto è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
1897/2023).
Deve, quindi, rigettarsi la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la divisione del bene, attesi gli abusi accertati dal CTU.
Anche la domanda pagamento dei frutti civili per il godimento esclusivo del bene comune da parte dei convenuti in riconvenzionale non si palesa meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, ordinanza 23 novembre 2018, n.
30451 Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 08/11/2023), n.31105 ha chiarito che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
L' art.1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
pagina5 di 6 Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto.
L'occupante è, invece, tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene.
In sintesi l'obbligo di versare i frutti civili non può discendere ex se dalla semplice occupazione del bene da parte del coerede, senza la prova da parte degli altri coeredi di aver richiesto inutilmente di far uso del bene e senza la dimostrazione che l'uso esclusivo avesse ecceduto dai limiti dell'art. 1102.
Tale allegazione non è stata prospettata dai convenuti in riconvenzionale con la conseguenza che la domanda volta al pagamento dei frutti civili non può trovare accoglimento.
Attesa la reciproca soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. si compensano interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposte da . Parte_1
Rigetta le domande riconvenzionali.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Messina il 22/07/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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