Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2019, n. 16622
CASS
Sentenza 20 giugno 2019

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Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo ritenersi che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.

Commentario1

  • 1Multa autovelox: va indicato il decreto del Prefetto?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2019, n. 16622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16622
Data del deposito : 20 giugno 2019

Testo completo