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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4713/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
EL e dall'Avv. Antonello Bruno, elettivamente domiciliata in Lecce al viale M. De Pietro, presso lo studio del primo
Attrice
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orazio Addante e Daniela Limongelli CP_1 convenuta
E
Italiana Controparte_2
Convenuta, contumace
E
Controparte_3
Convenuto, contumace
Conclusioni
Per l'attrice:
1) dichiarare e riconoscere il Governo della Repubblica Italiana, il Controparte_3
e la responsabili dell'infezione da xylella fastidiosa che ha
[...] CP_1 colpito l'impianti di olivo della varietà Cellina di Nardò, , , , , Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3
1 con sesto di impianto intensivo, che insistono sui terreni di proprietà di Parte_1
, estesi Ha 41.14.36, siti in agro di San Pancrazio Salentino, censiti in Catasto al foglio
[...]
49, particelle 139AA, 141, 143AB, 145AB, 157AB, 11AB, 47, 69AB, 7, 8AB, 9AB, 81, 13AB, 37,
40, 44, 46AB, 48AB, 66, 67, 70AB, 5AA, 76AA, 10AB, 64, 65, 169, 92 e 156, come meglio innanzi descritti;
2) conseguentemente, condannare gli enti convenuti al risarcimento, in solido, dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per effetto della patologia che ha colpito gli alberi di sua proprietà, meglio indicati al precedente n. 1): danni da liquidarsi nella misura di € 1.110.877,20, o in quella maggiore o minore che l'on.le Tribunale adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa sulla base della documentazione prodotta e/o di C.T.U. della quale si invoca, sin da ora,
l'ammissione; 3) condannare gli enti convenuti a tenere indenne l'attore dal maggior danno riveniente dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché Firmato Da:
[...]
Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Parte_3 Controparte_4
CodiceFiscale_2 al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi sulla somma rivalutata;
4) condannare gli enti convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Per la convenuta: all'Ill.mo Tribunale di Lecce disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione di voler:
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice
Amministrativo, ai sensi dell'art.7, co.4, e 30, co.6, del D.lgs. 104/2010 alla luce della;
- in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e quindi estromettere la medesima Amministrazione regionale dal presente CP_1 giudizio;
- nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito di cui sopra, in via preliminare, nel merito, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto, rigettare conseguentemente la domanda formulata dall'attore per le ragioni innanzi esposte;
-in via principale, nel merito, rigettare, in ogni caso, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni innanzi CP_1 esposte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
2 Con atto di citazione del 6 maggio 2022, – nella dichiarata Parte_1 qualità di proprietaria dei terreni estesi complessivamente Ha 41.14.36 siti in agro di San Pancrazio
Salentino in Catasto al Foglio 49 particelle 139AA, 141, 143AB, 145AB, 157AB, 11AB, 47,
69AB, 7, 8AB, 9AB, 81, 13AB, 37, 40, 44, 46AB, 48AB, 66, 67, 70AB, 5AA, 76AA, 10AB, 64,
65, 169, 92 e 156 coltivati ad oliveto con le varietà Cellina di Nardò, , Per_2 Pt_2 Per_3 con sesto di impianto intensivo – ha convenuto in giudizio la il CP_1 [...]
e la innanzi al Controparte_5 Controparte_6
Tribunale di Lecce al fine di sentir emettere nei loro confronti sentenza di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla sistematica, colpevole inosservanza dei provvedimenti normativi ed amministrativi destinati a disciplinare l'azione di contrasto alla diffusione della batteriosi da infezione da Xylella Fastidiosa che aveva colpito nel 2019 gli impianti di olivo della varietà Cellina di Nardò, nociaria, frantoio, ogliarola, leccino, con sesto di impianto intensivo, piantati nei terreni di sua proprietà, generando una perdita quantificata complessivamente in € 1.110.877,20, oltre accessori.
Ha denunciato la violazione delle norme concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 2000, L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva di esecuzione
(UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017 (in prosieguo: la «direttiva 2000/29»), e all'obbligo di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE”.
Si è costituita la , ricostruendo analiticamente quanto compiuto sulla scorta CP_1 dei provvedimenti normativi ed amministrativi, ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
Ha poi escluso la sua legittimazione passiva, ancora una volta ricostruendo il quadro regolamentare e gli interventi compiuti.
Ancora, l' ha eccepito la prescrizione del diritto e l'infondatezza della CP_7 richiesta.
La e il Controparte_6 Controparte_5 non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 25 maggio 2023, il Giudice istruttore ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni slittata del 24 aprile 2014 al 5 marzo 2026.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione del
3 fascicolo all'udienza del 27 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_6
e del
[...] Controparte_3
Viene poi in preliminare e dirimente rilievo, la dedotta questione di carenza di giurisdizione sollevata dalla . CP_1
L'eccezione è fondata.
Appare sufficiente richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte, a mente del quale “in tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n.
104 del 2010, è devoluta al giudice amministrativo (e non al giudice ordinario) la controversia relativa alla richiesta risarcitoria formulata dal proprietario del fondo agricolo, colpito dalla diffusione di un'infezione cagionata da organismi nocivi ai vegetali, che lamenti l'omessa o la tardiva assunzione da parte della P.A. delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, poiché l'azione si fonda sulla mancata adozione di specifici provvedimenti, il cui carattere discrezionale impone di qualificare la posizione soggettiva del privato in termini di interesse legittimo pretensivo” (Cass. Civ. Sez. Un.
23 novembre 2022 n, 34555).
E tanto vale ad attribuire la cognizione della controversia al Giudice Amministrativo.
A tale determinazione deve arrestarsi il Tribunale.
La carenza di precedenti al momento della introduzione della domanda e la vischiosità della questione, impongono la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione del 6 maggio 2022, avanzate da contro Parte_1 CP_1
Repubblica Italiana, Controparte_2 Controparte_3 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Italiana e del Controparte_2
Controparte_3
2. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo;
4 3. spese compensate tra le parti costituite.
29 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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