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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 31.10.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 322/2022 promossa da:
e Controparte_1 Controparte_2
Avv. Patrizia Carli
contro
:
Controparte_3
Avv. Gianguido Caliceti
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne Controparte_3 Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che: Controparte_2
- in data 4.2.2018 si trovava, assieme alla compagna , in Bologna, lungo viale Persona_1
Alcide De Gasperi a margine della carreggiata e all'altezza del quarto palo della luce dall'intersezione con la via M.E. Lepido;
- intendendo recarsi dall'altra parte del viale – composto da sei corsie, tre per ogni senso di marcia – avevano attraversato le prime tre corsie raggiungendo lo spartitraffico centrale;
- proseguendo nell'attraversamento delle ultime tre corsie – quelle con direzione dalla periferia al centro città – egli era immediatamente dietro la compagna la quale, completato l'attraversamento, sentiva un forte rumore provenire da tergo e, giratasi, vedeva l'autovettura Mini Cooper tg.
EM091EX, condotta da fermarsi poco più avanti, a lato della carreggiata, per poi Controparte_1
indietreggiare nella corsia destra;
pagina 1 di 10 - sia il conducente che la compagna si mettevano alla sua ricerca, dato che sulla strada erano rimaste esclusivamente una sua scarpa ed un indumento;
nel frattempo, si fermava sul luogo una pattuglia della Polizia, che, con l'ausilio di una torcia, lo rinveniva disteso e privo di coscienza sul margine destro della carreggiata;
- egli veniva trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna, mentre sul luogo del sinistro la Polizia
Municipale di Bologna effettuava i rilievi;
- successivamente riceveva da parte della Polizia la notifica di una contravvenzione con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 190 commi 2 e 10 del Codice della Strada, in quanto l'attraversamento pedonale più vicino distava 3,90 metri, che egli impugnava dal Giudice di Pace di
Bologna che la annullava con sentenza in data 27.3.2019.
Concluse, pertanto, chiedendo l'accertamento della responsabilità di parte convenuta ex art. 2054 comma 1 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei fatti esposti.
e contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto Controparte_1 Controparte_2 sostenendo che la dinamica del sinistro prospettata dall'attore non fosse compatibile con le lesioni da questi riportate né con i danni subiti dall'autovettura che, sulla base della relazione cinematica redatta dal CTP Ing. erano riferibili ad un urto del veicolo contro un ostacolo di rigidità elevata e Persona_2
di forma allungata piuttosto che contro un corpo umano. chiese, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità in capo all'attore del CP_1 danneggiamento dell'autovettura e condannarlo al risarcimento del danno, pari a € 5.430,00.
L'adito Tribunale con sentenza n. 3188/2021 non ritenne possibile “che i danneggiamenti sulla vettura del iano stati in realtà provocati dall'impatto con un corpo metallico, e non invece con il CP_1 corpo del , che pertanto, sarebbe stato recuperato sul luogo dell'incidente dopo essersi lesionato CP_3
in altro modo, che neppure la difesa di parte convenuta si spinge ad ipotizzare.
E nemmeno lo stesso del resto, escusso nell'immediatezza dei fatti dalla p.g., sosteneva CP_1
di aver urtato un corpo metallico (palo o segnale stradale), ma diversamente affermava di aver notato la presenza della fidanzata del a lato della strada, e che, nel guardarla, aveva sentito un urto CP_3 sul cofano della propria vettura, nel lato destro di esso. […]
Per ricostruire i fatti diversamente, del resto, occorrerebbe pensare che dopo che il si era CP_3
infortunato – gravemente - per diversa causa, lui e la fidanzata avessero avuto l'idea di architettare un piano diabolico, ponendo la scarpa e l'indumento del in mezzo alla strada ed aspettando, il CP_3
infortunato e dolorante, nascosto nel fossato a lato carreggiata, che un ignaro automobilista CP_3
pagina 2 di 10 passasse di li, per procuragli un urto sul cofano della macchina con un oggetto metallico, e poi convincerlo a rendere sommarie informazioni alla p.g. a sé sfavorevoli sulla dinamica dell'accaduto.
Invero, neppure parte convenuta giunge a sostenere una tesi simile, limitandosi a dedurre, con argomenti contraddetti dagli elementi in atto, la non compatibilità dei danneggiamenti riportati dalla vettura del con l'urto con il corpo del , che peraltro, proprio per aver effettuato CP_1 CP_3
l'attraversamento che ne ha determinato l'investimento, è stato contravvenzionato, con verbale poi annullato.
Sul punto, si ribadisce, questo giudice ritiene di valutare, in quanto particolarmente attendibili, le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso e dalla signora alla p.g. CP_1 Per_1 nell'immediatezza del fatto, elemento probatorio che questo Giudice può legittimamente utilizzare per formare il proprio convincimento (cfr. Tribunale Torino, sez. IV, 22/09/2021, n. 4318 a mente del quale: Il giudice civile, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, può autonomamente valutare ogni elemento di prova e dunque anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente le dichiarazioni raccolte dagli organi di polizia giudiziaria in sede di assunzione di sommarie informazioni. In particolare il giudice civile ben può avvalersi anche delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale;
in tal senso anche: Tribunale Napoli, sez. X, 24/07/2019, n. 7445, entrambe in www.dejure.it).”
Nel valutare l'apporto causale di ciascuna delle parti coinvolte, il giudice ritenne che la prevalente responsabilità del sinistro dovesse essere addebitata al conducente che “incurante di trovarsi in zona poco illuminata, stava procedendo ad una velocità piuttosto sostenuta, e si è oltretutto distratto – anziché prestare incessante attenzione alla propria corsia di percorrenza – per guardare la ragazza a lato della strada.
Di contro, per quanto concerne parte attrice, vi è da rilevare che il giovane si è arrischiato ad CP_3 effettuare l'attraversamento della carreggiata, vestito con abiti scuri, in punto della carreggiata privo di illuminazione: il che lo doveva indurre ad effettuarlo in condizioni di estrema prudenza, verificando attentamente che non sopraggiungessero veicoli.
Egli non deduce ragione alcuna per cui il sopraggiungere del a velocità sostenuta, lungo CP_1
viale rettilineo, non potesse essere da costui preventivamente avvertita e valutata, per decidere se effettuare l'attraversamento.
Molto probabilmente, sulla decisione di effettuare ugualmente l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, devono aver influito le condizioni di elevata alterazione alcolica in cui il
versava al momento del fatto. CP_3
pagina 3 di 10 Si ritiene perciò equo addossare al l 70% della responsabilità del sinistro, ed al il CP_1 CP_3
30%.”
Il giudice, quindi, condannò i convenuti al pagamento della somma di € 23.210,78 oltre accessori, pari al 70% dei danni, alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento di € 4.000 ex art. 96 c.p.c. Rigettò poi la domanda riconvenzionale proposta da accogliendo l'eccezione di prescrizione Controparte_1 sollevata dall'attore.
e hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a Controparte_1 Controparte_2
tre motivi e proponendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il Controparte_3
rigetto.
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
I) per omessa/erronea interpretazione delle allegazioni e risultanze documentali acquisite e violazione/falsa applicazione del principio dispositivo ex art. 115 c.p.c. e dell'onere della prova ex. art. 2697 c.c.
Gli appellanti lamentano che la sentenza non esamina gli elementi gravi e concordanti dagli stessi forniti al processo, così comprimendo il loro diritto di difesa, fondando la decisione sulla base delle dichiarazioni a s.i.t. da e da rese alle 2 di notte, “sotto Persona_1 CP_1 un'importante pressione psicologia per quanto riguarda il conducente l'auto, convinto dalla che aveva investito e ferito gravemente il fidanzato”. La sentenza non interpreta Per_1
correttamente le dichiarazioni di che, nonostante il momento concitato, non dice di CP_1 avere urtato il corpo di un uomo, ma dichiara “... ho visto la signora disperarsi e lì avevo capito che avevo urtato qualcosa” e poi, su indicazione della fidanzata, trova il corpo di nel CP_3 fosso molto più lontano dal luogo dell'investimento.
Il Tribunale, senza disporre la richiesta CTU cinematica, si è convinto che la scarpa chiusa con lacci e un giubbotto – che parte appellante sostiene essere stati “lasciati in strada” – siano ulteriore prova del fatto storico, senza chiedersi come un pedone investito possa perdere una scarpa con detta complicata allacciatura e si sfili il capo di vestiario.
Il Tribunale, in sostanza, non si è chiesto se potesse esservi qualcosa di differente rispetto ad una apparente ben descritta vicenda mentre una completa istruttoria avrebbe disvelato il reale accadimento. Ribadisce, dunque, che sussistono incongruenze nella descrizione attorea che pagina 4 di 10 fanno ritenere non avvenuto a dette modalità il sinistro in oggetto, come dimostrano le fotografie dell'automobile scattate nell'immediatezza e la relazione cinematica redatta dall'Ing.
in atti, da cui emerge, anche all'occhio di un profano, che non esiste alcuna Persona_2
corrispondenza fra i danni materiali subiti dal veicolo contro un corpo umano, bensì contro con un oggetto di forma allungata e di rigidità elevata, compatibile con gli sbracci curvilinei dei pali della luce, di cui alle fotografie in atti, ritrovati a margine della carreggiata da pochi CP_1
giorni dopo il sinistro.
Oltre ai lamierati interni, infatti, sono risultati danneggiati anche quelli interni, come il rivestimento anteriore e la traversa di rinforzo del paraurti anteriore e quest'ultimo risulta tranciato di netto nella parte destra con una linea di frattura verticale. Anche l'incavatura longitudinale sul cofano è compatibile con l'urto contro un ostacolo assimilabile agli sbracci curvilinei dei pali della luce e le deformazioni e l'accartocciamento della lamiera del cofano sono riferibili alla collisione contro un ostacolo con caratteristiche di rigidità elevata, incompatibili con l'investimento di un corpo flessibile ed elastico come quello di un pedone. Le consistenti deformazioni presenti sul cofano non corrispondono ad una collisione contro il corpo di un pedone “tenuto conto della velocità particolarmente elevata dell'autovettura all'atto del crash (circa 70 km/h), perché dopo l'urto primario tra gli arti inferiori del pedone e il paraurti anteriore, il corpo del pedone non si sarebbe “avvolto” sul cofano della vettura subendo un urto secondario e deformando la superficie del lamierato. Dopo l'urto primario,
l'elevato scambio energetico tra veicolo e pedone avrebbe determinato una maggiore spinta verticale sul corpo, soprattutto per una vettura con un frontale particolarmente dritto come la
(angolo di caricamento prossimo a 90°), di conseguenza sarebbe mancato Parte_1
l'urto secondario del corpo del pedone sul cofano. Si sarebbe verificato, invece, un volteggio in aria del pedone con successivi urti di parti del suo corpo contro la parte superiore del parabrezza e/o contro il tetto della vettura”.
Inoltre, a bordo del veicolo era installato un dispositivo di geolocalizzazione satellitare
“SUPEREASY”, regolarmente funzionante al tempo, ed indicante una posizione di crash notevolmente diversa da quella in cui sarebbe avvenuta la collisione secondo i verbalizzanti. In base ai dati riportati dal dispositivo di geolocalizzazione, “se astrattamente l'autovettura avesse investito il pedone nel punto di crash indicato dalla scatola nera, la scarpa del pedone certamente non sarebbe stata ritrovata in una posizione così arretrata rispetto al punto di crash”. Poiché la vettura viaggiava ad una velocità di circa 70 km/h, un eventuale scontro con il pedone avrebbe comportato lesioni probabilmente mortali di quelle effettivamente riportate pagina 5 di 10 dall'appellato e l'automobile avrebbe riportato danni diversi, come sostenuto nella perizia dell'CTP Ing. né sono state rilevate tracce di sostanze organiche tra le crepe del Persona_2
parabrezza, né tracce organiche sul veicolo, come riscontrato dal geom. il 14.2.2018. CP_4
Gli appellanti lamentano inoltre un insufficiente e inadeguato esperimento della CTU medico legale, dal momento che il CTU, dott. anche a seguito delle contestazioni mosse dal Per_3
CTP dott. non ha risposto al quesito “NESSO DI CAUSALITA': verifichi la Per_4 sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa”;
II) per insufficiente/erronea motivazione riguardo la responsabilità, anche in subordine concorsuale, del solo 30% di ed inosservanza dei dettami di cui all'art. 1227 c.c. Gli CP_3
appellanti sostengono che il giudice ha ascritto al pedone detto minoritario concorso nonostante le differenti e gravi circostanze che convogliano il nesso eziologico del sinistro al comportamento gravemente colposo della parte attrice/appellata e rilevano come lo stesso giudice abbia accertato che “… il giovane si è arrischiato ad effettuare l'attraversamento CP_3
della carreggiata, vestito con abiti scuri, in punto della carreggiata privo di illuminazione: il che lo doveva indurre ad effettuarlo in condizioni di estrema prudenza, verificando attentamente che sopraggiungessero veicoli… Molto probabilmente, sulla decisione di effettuare ugualmente l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, devono aver influito le condizioni di elevata alterazione alcolica in cui il versava al momento del CP_3 fatto”.
Il giudice quindi non si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità che, a riguardo, è concorde nel ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente laddove emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass.
2241/2019, 29254/2018, 8663/2017, 24472/2014, 3964/2014);
III) per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non sussistendone i presupposti, né oggettivo della totale soccombenza, né soggettivo della mala fede o colpa grave.
Ragioni della decisione
Il primo motivo è infondato.
Le articolate difese volte a confutare l'attendibilità delle modalità del sinistro prospettate dall'attore, pur trovando qualche suggestione nelle deformazioni riportate dal veicolo, sono comunque valutazioni di natura astratta che presuppongono un artefatto ben poco verosimile e di cui non v'è riscontro, non essendovi, quantomeno, indizi sufficienti a ritenere che sulla carreggiata si trovassero, non visti dall'automobilista, sbracci curvilinei dei pali della luce;
esse sono poi superate dall'elemento, concreto e pacifico, che l'automobile sicuramente urtò qualcosa mentre il suo conducente stava osservando la pagina 6 di 10 pedona nonché dalle dichiarazioni, inconciliabili con l'assunto dell'appellante, rese Persona_1
dalla predetta alla Polizia Municipale e certamente presente al momento del sinistro, Persona_1
come riferito anche da agli agenti, la quale affermò che era poco dietro a lei ed CP_1 CP_3
entrambi attraversavano il viale. Tali dichiarazioni, per la sicura presenza della e per Persona_1
chiarezza e coerenza, risultano attendibili.
Inoltre, il CTU medico legale ha ritenuto che le lesioni riportate da (alla testa ed al busto) siano CP_3
compatibili con un investimento e le considerazioni critiche del CTP non sono dirimenti fondandosi, essenzialmente, sull'assenza di lesioni agli arti inferiori e sull'elasticità, in generale, del corpo umano senza considerare, in concreto, la conformazione corporea del danneggiato.
Il secondo motivo è fondato.
L'art. 2054 comma 1 c.c. pone sul conducente una presunzione di responsabilità da cui può liberarsi solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione non si pone tuttavia in contrasto con il principio generale della responsabilità per fatto illecito, fondata sul nesso di causalità tra l'evento dannoso, ovvero l'incidente, e la condotta dell'autore, ovvero il conducente. Da ciò deriva che, anche qualora il conducente non riesca a fornire prove sufficienti a vincere la presunzione di colpa, la valutazione circa la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone deve essere indagata ai fini del concorso di colpa di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., che opera anche nel caso di responsabilità oggettiva o presunta, nonostante il rapporto tra gli articoli 2054 e 1227 c.c. sia nel senso di affidare la prevenzione prevalentemente al conducente del veicolo. Ai fini, dunque, dell'apprezzamento circa l'apporto causale del pedone nel sinistro, anche nel caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, occorre accertare in concreto la sua colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Civ. n. 2241/2019). Come indicato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass. Civ. n. 2433/2024).
Tale accertamento di fatto deve essere effettuato tenendo conto della condotta esigibile dal danneggiato, nonché della condotta del danneggiante e dalle eventuali violazioni poste in atto che potrebbero averlo posto in condizioni tali da non poter evitare un evento prevedibile (Cass. Civ. n.
5627/2020).
Nel caso in esame, , nell'attraversamento di una strada di notevole larghezza – considerate le sei CP_3
corsie, tre per ogni senso di marcia, ciascuna larga m. 3,50/3,60 – omise di dare precedenza ai veicoli,
pagina 7 di 10 come imposto nelle zone sprovviste di attraversamento pedonale, come quella in esame, in violazione dell'art. 190 comma 5 del Codice della Strada.
Inoltre, dalla relazione della Polizia Municipale risulta che l'illuminazione pubblica sul viale De
Gaspari non era funzionante, la visibilità era insufficiente, le condizioni metereologiche erano nuvolose, l'asfalto era bagnato dalla pioggia, che la strada era rettilinea e il traffico era intenso.
Queste ultime due circostanze lasciano presumere che potesse prevedere l'arrivo di veicoli e che, CP_3 nello specifico, ben potesse avvistare da lontano i fari dell'automobile condotta da prima di CP_1 effettuare l'attraversamento, essendo il tratto rettilineo. Al contrario, il pedone non era ben visibile per l'automobilista, data l'assenza di illuminazione pubblica ed il fatto che indossava abiti scuri ( CP_1
infatti, notò la compagna del , che era a brevissima distanza, perché era vestita CP_3 Persona_1
di bianco) come riportato nel rapporto della Polizia Municipale.
dunque, avrebbe dovuto attendere che la strada non fosse percorsa da veicoli e, ad aggravare la CP_3
sua condotta imprudente, si evidenzia che, per rendersi maggiormente visibile, sarebbe bastato che attraversasse il viale solo qualche metro più avanti, all'incrocio semaforizzato con la via M.E. Lepido sul quale l'illuminazione risultava funzionante, come accertato dai verbalizzanti. Tanto emerge chiaramente nella fotografia scattata dalla Polizia Municipale ove è ritratto il viale nel senso di marcia dell'automobile e si vedono la scarpa rimasta sulla sede stradale, nei cui pressi necessariamente avvenne l'impatto, e le lanterne accese dei semafori posti a qualche metro di distanza.
In aggiunta, la condizione di elevata alterazione alcolica in cui versava al momento del sinistro – CP_3
risultando dalla cartella clinica il tasso di 2,52 g/dl, come precisato dal CTU ed accertato dalla sentenza sul punto non censurata con appello incidentale – ebbe certamente un impatto decisivo nella dinamica dell'incidente, impedendogli di prestare la doverosa attenzione al sopraggiungere dei veicoli cui aveva l'obbligo di concedere la precedenza e della generale situazione del luogo.
Tale mancanza di attenzione è indicata anche nel verbale che elevò a suo carico la contravvenzione – annullata perché la distanza dall'attraversamento pedonale più vicino non era di m. 3,90, come contestato, bensì di m. 390 – nel quale si legge che il pedone attraversava la carreggiata “senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se e per gli altri”.
Dunque, fu sommamente imprudente, negligente e pericolosa la condotta tenuta dal pedone che, indossando abiti scuri ed in stato di forte alterazione alcolica, senza accertarsi del sopraggiungere di veicoli sulla strada trafficata, si pose all'attraversamento della larga semicarreggiata in un tratto sprovvisto di strisce pedonali e privo di illuminazione, con l'asfalto bagnato, in condizioni meteorologiche avverse e sulla quale sopraggiungeva, ben visibile, l'automobile, cui omise di concedere la dovuta precedenza, in violazione dell'art. 190 c.d.s.
pagina 8 di 10 Quanto a nell'immediatezza ammise di avere urtato qualcosa e sull'asfalto non furono CP_1 rinvenuti segni di frenata dell'automobile che conduceva. Egli afferma che il dispositivo di geolocalizzazione installato sul proprio veicolo segna la velocità di 69 km/h al momento dell'impatto.
Nella relazione della Polizia Municipale non è riferito il limite di velocità previsto in tale tratto, ma all'automobilista non fu contestata alcuna violazione al Codice della Strada.
In conclusione, in base a tutte le circostanze del caso concreto, non è provato che abbia fatto CP_1
tutto il possibile per evitare il danno, talché non è superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054 1° comma c.c., ed è provata la concorrente e preponderante responsabilità di nella CP_3 determinazione dell'evento dannoso, quantificabile nella misura del 70%.
Il terzo motivo è fondato.
La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. In base al testuale disposto della norma, infatti, la condanna per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare l'accertamento della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti o dalle condotte in esso tenute, non è, in ogni caso, disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, ..." e l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma
3, c.p.c., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta (Cass. Civ.
15232/2024).
Nella fattispecie la domanda dell'attore era volta all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto e non è stata totalmente accolta, avendo il primo giudice ha accertato la responsabilità parziale del convenuto.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, stante la diversa ripartizione della responsabilità tra le parti – ferma la liquidazione dei danni operata dal primo giudice, in assenza di contestazione sul punto
– gli appellanti devono essere condannati al pagamento in favore dell'appellato della somma di €
9.947,48, anziché di € 23.210,78 come statuito nella sentenza di primo grado, oltre accessori come nella stessa indicati.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite sussistono i presupposti per la compensazione nella misura della metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, sono liquidate pagina 9 di 10 in dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore della causa (secondo il criterio del decisum), all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 3188/2021 ed a parziale modifica della stessa:
- accerta la corresponsabilità di nella misura del 70% e di Controparte_3 Controparte_1
nella misura del 30% nella causazione del sinistro di cui è causa;
- condanna, in solido, e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] della somma di € 9.947,48 oltre accessori come indicati nell'impugnata sentenza Controparte_3 ed alla rifusione del 50% delle spese di lite che, per l'intero, liquida in € 545 per esborsi ed € 5.000 per il primo grado ed in € 6.000 per compensi per il presente grado oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 31.10.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 322/2022 promossa da:
e Controparte_1 Controparte_2
Avv. Patrizia Carli
contro
:
Controparte_3
Avv. Gianguido Caliceti
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2020, convenne Controparte_3 Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che: Controparte_2
- in data 4.2.2018 si trovava, assieme alla compagna , in Bologna, lungo viale Persona_1
Alcide De Gasperi a margine della carreggiata e all'altezza del quarto palo della luce dall'intersezione con la via M.E. Lepido;
- intendendo recarsi dall'altra parte del viale – composto da sei corsie, tre per ogni senso di marcia – avevano attraversato le prime tre corsie raggiungendo lo spartitraffico centrale;
- proseguendo nell'attraversamento delle ultime tre corsie – quelle con direzione dalla periferia al centro città – egli era immediatamente dietro la compagna la quale, completato l'attraversamento, sentiva un forte rumore provenire da tergo e, giratasi, vedeva l'autovettura Mini Cooper tg.
EM091EX, condotta da fermarsi poco più avanti, a lato della carreggiata, per poi Controparte_1
indietreggiare nella corsia destra;
pagina 1 di 10 - sia il conducente che la compagna si mettevano alla sua ricerca, dato che sulla strada erano rimaste esclusivamente una sua scarpa ed un indumento;
nel frattempo, si fermava sul luogo una pattuglia della Polizia, che, con l'ausilio di una torcia, lo rinveniva disteso e privo di coscienza sul margine destro della carreggiata;
- egli veniva trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna, mentre sul luogo del sinistro la Polizia
Municipale di Bologna effettuava i rilievi;
- successivamente riceveva da parte della Polizia la notifica di una contravvenzione con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 190 commi 2 e 10 del Codice della Strada, in quanto l'attraversamento pedonale più vicino distava 3,90 metri, che egli impugnava dal Giudice di Pace di
Bologna che la annullava con sentenza in data 27.3.2019.
Concluse, pertanto, chiedendo l'accertamento della responsabilità di parte convenuta ex art. 2054 comma 1 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei fatti esposti.
e contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto Controparte_1 Controparte_2 sostenendo che la dinamica del sinistro prospettata dall'attore non fosse compatibile con le lesioni da questi riportate né con i danni subiti dall'autovettura che, sulla base della relazione cinematica redatta dal CTP Ing. erano riferibili ad un urto del veicolo contro un ostacolo di rigidità elevata e Persona_2
di forma allungata piuttosto che contro un corpo umano. chiese, in via riconvenzionale, di accertare la responsabilità in capo all'attore del CP_1 danneggiamento dell'autovettura e condannarlo al risarcimento del danno, pari a € 5.430,00.
L'adito Tribunale con sentenza n. 3188/2021 non ritenne possibile “che i danneggiamenti sulla vettura del iano stati in realtà provocati dall'impatto con un corpo metallico, e non invece con il CP_1 corpo del , che pertanto, sarebbe stato recuperato sul luogo dell'incidente dopo essersi lesionato CP_3
in altro modo, che neppure la difesa di parte convenuta si spinge ad ipotizzare.
E nemmeno lo stesso del resto, escusso nell'immediatezza dei fatti dalla p.g., sosteneva CP_1
di aver urtato un corpo metallico (palo o segnale stradale), ma diversamente affermava di aver notato la presenza della fidanzata del a lato della strada, e che, nel guardarla, aveva sentito un urto CP_3 sul cofano della propria vettura, nel lato destro di esso. […]
Per ricostruire i fatti diversamente, del resto, occorrerebbe pensare che dopo che il si era CP_3
infortunato – gravemente - per diversa causa, lui e la fidanzata avessero avuto l'idea di architettare un piano diabolico, ponendo la scarpa e l'indumento del in mezzo alla strada ed aspettando, il CP_3
infortunato e dolorante, nascosto nel fossato a lato carreggiata, che un ignaro automobilista CP_3
pagina 2 di 10 passasse di li, per procuragli un urto sul cofano della macchina con un oggetto metallico, e poi convincerlo a rendere sommarie informazioni alla p.g. a sé sfavorevoli sulla dinamica dell'accaduto.
Invero, neppure parte convenuta giunge a sostenere una tesi simile, limitandosi a dedurre, con argomenti contraddetti dagli elementi in atto, la non compatibilità dei danneggiamenti riportati dalla vettura del con l'urto con il corpo del , che peraltro, proprio per aver effettuato CP_1 CP_3
l'attraversamento che ne ha determinato l'investimento, è stato contravvenzionato, con verbale poi annullato.
Sul punto, si ribadisce, questo giudice ritiene di valutare, in quanto particolarmente attendibili, le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso e dalla signora alla p.g. CP_1 Per_1 nell'immediatezza del fatto, elemento probatorio che questo Giudice può legittimamente utilizzare per formare il proprio convincimento (cfr. Tribunale Torino, sez. IV, 22/09/2021, n. 4318 a mente del quale: Il giudice civile, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, può autonomamente valutare ogni elemento di prova e dunque anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente le dichiarazioni raccolte dagli organi di polizia giudiziaria in sede di assunzione di sommarie informazioni. In particolare il giudice civile ben può avvalersi anche delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale;
in tal senso anche: Tribunale Napoli, sez. X, 24/07/2019, n. 7445, entrambe in www.dejure.it).”
Nel valutare l'apporto causale di ciascuna delle parti coinvolte, il giudice ritenne che la prevalente responsabilità del sinistro dovesse essere addebitata al conducente che “incurante di trovarsi in zona poco illuminata, stava procedendo ad una velocità piuttosto sostenuta, e si è oltretutto distratto – anziché prestare incessante attenzione alla propria corsia di percorrenza – per guardare la ragazza a lato della strada.
Di contro, per quanto concerne parte attrice, vi è da rilevare che il giovane si è arrischiato ad CP_3 effettuare l'attraversamento della carreggiata, vestito con abiti scuri, in punto della carreggiata privo di illuminazione: il che lo doveva indurre ad effettuarlo in condizioni di estrema prudenza, verificando attentamente che non sopraggiungessero veicoli.
Egli non deduce ragione alcuna per cui il sopraggiungere del a velocità sostenuta, lungo CP_1
viale rettilineo, non potesse essere da costui preventivamente avvertita e valutata, per decidere se effettuare l'attraversamento.
Molto probabilmente, sulla decisione di effettuare ugualmente l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, devono aver influito le condizioni di elevata alterazione alcolica in cui il
versava al momento del fatto. CP_3
pagina 3 di 10 Si ritiene perciò equo addossare al l 70% della responsabilità del sinistro, ed al il CP_1 CP_3
30%.”
Il giudice, quindi, condannò i convenuti al pagamento della somma di € 23.210,78 oltre accessori, pari al 70% dei danni, alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento di € 4.000 ex art. 96 c.p.c. Rigettò poi la domanda riconvenzionale proposta da accogliendo l'eccezione di prescrizione Controparte_1 sollevata dall'attore.
e hanno proposto appello alla sentenza affidandolo a Controparte_1 Controparte_2
tre motivi e proponendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 283 c.p.c.
Si è costituito contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il Controparte_3
rigetto.
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
****
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi:
I) per omessa/erronea interpretazione delle allegazioni e risultanze documentali acquisite e violazione/falsa applicazione del principio dispositivo ex art. 115 c.p.c. e dell'onere della prova ex. art. 2697 c.c.
Gli appellanti lamentano che la sentenza non esamina gli elementi gravi e concordanti dagli stessi forniti al processo, così comprimendo il loro diritto di difesa, fondando la decisione sulla base delle dichiarazioni a s.i.t. da e da rese alle 2 di notte, “sotto Persona_1 CP_1 un'importante pressione psicologia per quanto riguarda il conducente l'auto, convinto dalla che aveva investito e ferito gravemente il fidanzato”. La sentenza non interpreta Per_1
correttamente le dichiarazioni di che, nonostante il momento concitato, non dice di CP_1 avere urtato il corpo di un uomo, ma dichiara “... ho visto la signora disperarsi e lì avevo capito che avevo urtato qualcosa” e poi, su indicazione della fidanzata, trova il corpo di nel CP_3 fosso molto più lontano dal luogo dell'investimento.
Il Tribunale, senza disporre la richiesta CTU cinematica, si è convinto che la scarpa chiusa con lacci e un giubbotto – che parte appellante sostiene essere stati “lasciati in strada” – siano ulteriore prova del fatto storico, senza chiedersi come un pedone investito possa perdere una scarpa con detta complicata allacciatura e si sfili il capo di vestiario.
Il Tribunale, in sostanza, non si è chiesto se potesse esservi qualcosa di differente rispetto ad una apparente ben descritta vicenda mentre una completa istruttoria avrebbe disvelato il reale accadimento. Ribadisce, dunque, che sussistono incongruenze nella descrizione attorea che pagina 4 di 10 fanno ritenere non avvenuto a dette modalità il sinistro in oggetto, come dimostrano le fotografie dell'automobile scattate nell'immediatezza e la relazione cinematica redatta dall'Ing.
in atti, da cui emerge, anche all'occhio di un profano, che non esiste alcuna Persona_2
corrispondenza fra i danni materiali subiti dal veicolo contro un corpo umano, bensì contro con un oggetto di forma allungata e di rigidità elevata, compatibile con gli sbracci curvilinei dei pali della luce, di cui alle fotografie in atti, ritrovati a margine della carreggiata da pochi CP_1
giorni dopo il sinistro.
Oltre ai lamierati interni, infatti, sono risultati danneggiati anche quelli interni, come il rivestimento anteriore e la traversa di rinforzo del paraurti anteriore e quest'ultimo risulta tranciato di netto nella parte destra con una linea di frattura verticale. Anche l'incavatura longitudinale sul cofano è compatibile con l'urto contro un ostacolo assimilabile agli sbracci curvilinei dei pali della luce e le deformazioni e l'accartocciamento della lamiera del cofano sono riferibili alla collisione contro un ostacolo con caratteristiche di rigidità elevata, incompatibili con l'investimento di un corpo flessibile ed elastico come quello di un pedone. Le consistenti deformazioni presenti sul cofano non corrispondono ad una collisione contro il corpo di un pedone “tenuto conto della velocità particolarmente elevata dell'autovettura all'atto del crash (circa 70 km/h), perché dopo l'urto primario tra gli arti inferiori del pedone e il paraurti anteriore, il corpo del pedone non si sarebbe “avvolto” sul cofano della vettura subendo un urto secondario e deformando la superficie del lamierato. Dopo l'urto primario,
l'elevato scambio energetico tra veicolo e pedone avrebbe determinato una maggiore spinta verticale sul corpo, soprattutto per una vettura con un frontale particolarmente dritto come la
(angolo di caricamento prossimo a 90°), di conseguenza sarebbe mancato Parte_1
l'urto secondario del corpo del pedone sul cofano. Si sarebbe verificato, invece, un volteggio in aria del pedone con successivi urti di parti del suo corpo contro la parte superiore del parabrezza e/o contro il tetto della vettura”.
Inoltre, a bordo del veicolo era installato un dispositivo di geolocalizzazione satellitare
“SUPEREASY”, regolarmente funzionante al tempo, ed indicante una posizione di crash notevolmente diversa da quella in cui sarebbe avvenuta la collisione secondo i verbalizzanti. In base ai dati riportati dal dispositivo di geolocalizzazione, “se astrattamente l'autovettura avesse investito il pedone nel punto di crash indicato dalla scatola nera, la scarpa del pedone certamente non sarebbe stata ritrovata in una posizione così arretrata rispetto al punto di crash”. Poiché la vettura viaggiava ad una velocità di circa 70 km/h, un eventuale scontro con il pedone avrebbe comportato lesioni probabilmente mortali di quelle effettivamente riportate pagina 5 di 10 dall'appellato e l'automobile avrebbe riportato danni diversi, come sostenuto nella perizia dell'CTP Ing. né sono state rilevate tracce di sostanze organiche tra le crepe del Persona_2
parabrezza, né tracce organiche sul veicolo, come riscontrato dal geom. il 14.2.2018. CP_4
Gli appellanti lamentano inoltre un insufficiente e inadeguato esperimento della CTU medico legale, dal momento che il CTU, dott. anche a seguito delle contestazioni mosse dal Per_3
CTP dott. non ha risposto al quesito “NESSO DI CAUSALITA': verifichi la Per_4 sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa”;
II) per insufficiente/erronea motivazione riguardo la responsabilità, anche in subordine concorsuale, del solo 30% di ed inosservanza dei dettami di cui all'art. 1227 c.c. Gli CP_3
appellanti sostengono che il giudice ha ascritto al pedone detto minoritario concorso nonostante le differenti e gravi circostanze che convogliano il nesso eziologico del sinistro al comportamento gravemente colposo della parte attrice/appellata e rilevano come lo stesso giudice abbia accertato che “… il giovane si è arrischiato ad effettuare l'attraversamento CP_3
della carreggiata, vestito con abiti scuri, in punto della carreggiata privo di illuminazione: il che lo doveva indurre ad effettuarlo in condizioni di estrema prudenza, verificando attentamente che sopraggiungessero veicoli… Molto probabilmente, sulla decisione di effettuare ugualmente l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, devono aver influito le condizioni di elevata alterazione alcolica in cui il versava al momento del CP_3 fatto”.
Il giudice quindi non si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità che, a riguardo, è concorde nel ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente laddove emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass.
2241/2019, 29254/2018, 8663/2017, 24472/2014, 3964/2014);
III) per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. non sussistendone i presupposti, né oggettivo della totale soccombenza, né soggettivo della mala fede o colpa grave.
Ragioni della decisione
Il primo motivo è infondato.
Le articolate difese volte a confutare l'attendibilità delle modalità del sinistro prospettate dall'attore, pur trovando qualche suggestione nelle deformazioni riportate dal veicolo, sono comunque valutazioni di natura astratta che presuppongono un artefatto ben poco verosimile e di cui non v'è riscontro, non essendovi, quantomeno, indizi sufficienti a ritenere che sulla carreggiata si trovassero, non visti dall'automobilista, sbracci curvilinei dei pali della luce;
esse sono poi superate dall'elemento, concreto e pacifico, che l'automobile sicuramente urtò qualcosa mentre il suo conducente stava osservando la pagina 6 di 10 pedona nonché dalle dichiarazioni, inconciliabili con l'assunto dell'appellante, rese Persona_1
dalla predetta alla Polizia Municipale e certamente presente al momento del sinistro, Persona_1
come riferito anche da agli agenti, la quale affermò che era poco dietro a lei ed CP_1 CP_3
entrambi attraversavano il viale. Tali dichiarazioni, per la sicura presenza della e per Persona_1
chiarezza e coerenza, risultano attendibili.
Inoltre, il CTU medico legale ha ritenuto che le lesioni riportate da (alla testa ed al busto) siano CP_3
compatibili con un investimento e le considerazioni critiche del CTP non sono dirimenti fondandosi, essenzialmente, sull'assenza di lesioni agli arti inferiori e sull'elasticità, in generale, del corpo umano senza considerare, in concreto, la conformazione corporea del danneggiato.
Il secondo motivo è fondato.
L'art. 2054 comma 1 c.c. pone sul conducente una presunzione di responsabilità da cui può liberarsi solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione non si pone tuttavia in contrasto con il principio generale della responsabilità per fatto illecito, fondata sul nesso di causalità tra l'evento dannoso, ovvero l'incidente, e la condotta dell'autore, ovvero il conducente. Da ciò deriva che, anche qualora il conducente non riesca a fornire prove sufficienti a vincere la presunzione di colpa, la valutazione circa la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone deve essere indagata ai fini del concorso di colpa di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., che opera anche nel caso di responsabilità oggettiva o presunta, nonostante il rapporto tra gli articoli 2054 e 1227 c.c. sia nel senso di affidare la prevenzione prevalentemente al conducente del veicolo. Ai fini, dunque, dell'apprezzamento circa l'apporto causale del pedone nel sinistro, anche nel caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, occorre accertare in concreto la sua colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. Civ. n. 2241/2019). Come indicato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass. Civ. n. 2433/2024).
Tale accertamento di fatto deve essere effettuato tenendo conto della condotta esigibile dal danneggiato, nonché della condotta del danneggiante e dalle eventuali violazioni poste in atto che potrebbero averlo posto in condizioni tali da non poter evitare un evento prevedibile (Cass. Civ. n.
5627/2020).
Nel caso in esame, , nell'attraversamento di una strada di notevole larghezza – considerate le sei CP_3
corsie, tre per ogni senso di marcia, ciascuna larga m. 3,50/3,60 – omise di dare precedenza ai veicoli,
pagina 7 di 10 come imposto nelle zone sprovviste di attraversamento pedonale, come quella in esame, in violazione dell'art. 190 comma 5 del Codice della Strada.
Inoltre, dalla relazione della Polizia Municipale risulta che l'illuminazione pubblica sul viale De
Gaspari non era funzionante, la visibilità era insufficiente, le condizioni metereologiche erano nuvolose, l'asfalto era bagnato dalla pioggia, che la strada era rettilinea e il traffico era intenso.
Queste ultime due circostanze lasciano presumere che potesse prevedere l'arrivo di veicoli e che, CP_3 nello specifico, ben potesse avvistare da lontano i fari dell'automobile condotta da prima di CP_1 effettuare l'attraversamento, essendo il tratto rettilineo. Al contrario, il pedone non era ben visibile per l'automobilista, data l'assenza di illuminazione pubblica ed il fatto che indossava abiti scuri ( CP_1
infatti, notò la compagna del , che era a brevissima distanza, perché era vestita CP_3 Persona_1
di bianco) come riportato nel rapporto della Polizia Municipale.
dunque, avrebbe dovuto attendere che la strada non fosse percorsa da veicoli e, ad aggravare la CP_3
sua condotta imprudente, si evidenzia che, per rendersi maggiormente visibile, sarebbe bastato che attraversasse il viale solo qualche metro più avanti, all'incrocio semaforizzato con la via M.E. Lepido sul quale l'illuminazione risultava funzionante, come accertato dai verbalizzanti. Tanto emerge chiaramente nella fotografia scattata dalla Polizia Municipale ove è ritratto il viale nel senso di marcia dell'automobile e si vedono la scarpa rimasta sulla sede stradale, nei cui pressi necessariamente avvenne l'impatto, e le lanterne accese dei semafori posti a qualche metro di distanza.
In aggiunta, la condizione di elevata alterazione alcolica in cui versava al momento del sinistro – CP_3
risultando dalla cartella clinica il tasso di 2,52 g/dl, come precisato dal CTU ed accertato dalla sentenza sul punto non censurata con appello incidentale – ebbe certamente un impatto decisivo nella dinamica dell'incidente, impedendogli di prestare la doverosa attenzione al sopraggiungere dei veicoli cui aveva l'obbligo di concedere la precedenza e della generale situazione del luogo.
Tale mancanza di attenzione è indicata anche nel verbale che elevò a suo carico la contravvenzione – annullata perché la distanza dall'attraversamento pedonale più vicino non era di m. 3,90, come contestato, bensì di m. 390 – nel quale si legge che il pedone attraversava la carreggiata “senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se e per gli altri”.
Dunque, fu sommamente imprudente, negligente e pericolosa la condotta tenuta dal pedone che, indossando abiti scuri ed in stato di forte alterazione alcolica, senza accertarsi del sopraggiungere di veicoli sulla strada trafficata, si pose all'attraversamento della larga semicarreggiata in un tratto sprovvisto di strisce pedonali e privo di illuminazione, con l'asfalto bagnato, in condizioni meteorologiche avverse e sulla quale sopraggiungeva, ben visibile, l'automobile, cui omise di concedere la dovuta precedenza, in violazione dell'art. 190 c.d.s.
pagina 8 di 10 Quanto a nell'immediatezza ammise di avere urtato qualcosa e sull'asfalto non furono CP_1 rinvenuti segni di frenata dell'automobile che conduceva. Egli afferma che il dispositivo di geolocalizzazione installato sul proprio veicolo segna la velocità di 69 km/h al momento dell'impatto.
Nella relazione della Polizia Municipale non è riferito il limite di velocità previsto in tale tratto, ma all'automobilista non fu contestata alcuna violazione al Codice della Strada.
In conclusione, in base a tutte le circostanze del caso concreto, non è provato che abbia fatto CP_1
tutto il possibile per evitare il danno, talché non è superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054 1° comma c.c., ed è provata la concorrente e preponderante responsabilità di nella CP_3 determinazione dell'evento dannoso, quantificabile nella misura del 70%.
Il terzo motivo è fondato.
La condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito. In base al testuale disposto della norma, infatti, la condanna per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare l'accertamento della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti o dalle condotte in esso tenute, non è, in ogni caso, disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, ..." e l'art. 91 c.p.c. disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma
3, c.p.c., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta (Cass. Civ.
15232/2024).
Nella fattispecie la domanda dell'attore era volta all'accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto e non è stata totalmente accolta, avendo il primo giudice ha accertato la responsabilità parziale del convenuto.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, stante la diversa ripartizione della responsabilità tra le parti – ferma la liquidazione dei danni operata dal primo giudice, in assenza di contestazione sul punto
– gli appellanti devono essere condannati al pagamento in favore dell'appellato della somma di €
9.947,48, anziché di € 23.210,78 come statuito nella sentenza di primo grado, oltre accessori come nella stessa indicati.
In una valutazione complessiva dell'esito della lite sussistono i presupposti per la compensazione nella misura della metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, per l'intero, sono liquidate pagina 9 di 10 in dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione al valore della causa (secondo il criterio del decisum), all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 3188/2021 ed a parziale modifica della stessa:
- accerta la corresponsabilità di nella misura del 70% e di Controparte_3 Controparte_1
nella misura del 30% nella causazione del sinistro di cui è causa;
- condanna, in solido, e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] della somma di € 9.947,48 oltre accessori come indicati nell'impugnata sentenza Controparte_3 ed alla rifusione del 50% delle spese di lite che, per l'intero, liquida in € 545 per esborsi ed € 5.000 per il primo grado ed in € 6.000 per compensi per il presente grado oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 28.1.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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