Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 42
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto di riscuotere la tassa automobilistica 2016

    Il Collegio ha ritenuto che il termine di prescrizione triennale, scaduto il 31.12.2019, fosse ampiamente spirato al momento della notifica della cartella di pagamento (18/11/2022). La sospensione COVID-19, successiva alla scadenza del termine prescrizionale, non è stata considerata ostativa. L'amministrazione non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa per la tassa automobilistica 2018

    Il Collegio ha rigettato il ricorso poiché, tenendo conto della sospensione COVID-19 (08/03/2020 - 31/12/2021), il termine di prescrizione per l'anno 2018 non era spirato al momento della notifica della cartella. Inoltre, la cartella rappresenta la prima corretta intimazione di pagamento, e la Regione Sicilia è autorizzata all'iscrizione a ruolo.

  • Rigettato
    Legittimità della pretesa per la tassa automobilistica 2019

    Il Collegio ha rigettato il ricorso poiché, tenendo conto della sospensione COVID-19 (08/03/2020 - 31/12/2021), il termine di prescrizione per l'anno 2019 non era spirato al momento della notifica della cartella. La notifica è apparsa comunque entro il termine triennale, a prescindere dalla sospensione. La cartella rappresenta la prima corretta intimazione di pagamento, e la Regione Sicilia è autorizzata all'iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 42
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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