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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', AT
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avv.teresafontana@pec.pollinalex.it contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210031737910000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210039216019000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220008428752000 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 651/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso cartelle di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il 18/11/2022, 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, 29920220008428752000, notificata il
18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2016-2018-2019.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituita in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il 18/11/2022,
29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti
Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2016-2018-2019;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso per quanto riguarda la cartella di pagamento n.
29920210031737910000, notificata il 18/11/2022, per il bollo auto 2016.
Vero è infatti che dal combinato disposto degli art. 2935 e ss. c.c. ed art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, l'azione dell'Amministrazione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, nel caso di specie quindi il 31.12.2019.
Così detto termine di prescrizione è ampiamente spirato e superato poiché la notifica della cartella di pagamento di cui trattasi, del 18/11/2022, è ben oltre il periodo di prescrizione, e a nulla vale eccepire da parte della resistente la sospensione CO (dal 08.03.2020 al 31.12.2021) che invero è successiva alla scadenza del predetto termine prescrizionale.
Quindi è da ritenersi illegittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione. Oltretutto, dinanzi all'eccezione del ricorrente, la resistente non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione nel frattempo eventualmente intervenuto.
Tenendo conto che è proprio su di lei che grava il relativo onere della prova, va accolto per il bollo auto 2016 il ricorso del contribuente, stante l'illegittimità della cartella impugnata, essendo prescritte le pretese ivi azionate.
Va rigettato invece il ricorso del contribuente in ordine alle cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2018 e 2019, poiché in detti casi il termine di prescrizione deve essere conteggiato tenendo conto della sospensione CO dal 08/03/2020 al 31/12/2021 ed, in ogni caso, per il 2019 la notifica appare comunque entro il termine triennale, a prescindere dalla predetta sospensione.
Va detto infine che ex Legge regionale n. 16/2015 la Regione Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del credito di cui trattasi.
Ciò sulla base delle notizie relative comunicate dal PRA.
Così, non v'è alcun atto presupposto che deve essere notificato antecedentemente le cartelle oggi impugnate che, invero, costituiscono la prima corretta intimazione di pagamento.
Quindi è da ritenersi legittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione per ciò che concerne le cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2018 e 2019.
Così, per il 2018 e 2019 va rigettato il ricorso del contribuente, stante la legittimità delle cartelle impugnate, non essendo prescritta la pretesa ivi azionata.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il
18/11/2022, per il bollo auto 2016, essendo prescritte le pretese ivi azionate. Rigetta il ricorso in ordine alle cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica 2018 e 2019. Compensa le spese del giudizio stante il parziale accoglimento del ricorso.
AP, li
Il AT Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', AT
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avv.teresafontana@pec.pollinalex.it contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210031737910000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210039216019000 LO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220008428752000 LO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 651/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, avverso cartelle di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il 18/11/2022, 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, 29920220008428752000, notificata il
18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2016-2018-2019.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituita in giudizio e ne chiede il rigetto.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il 18/11/2022,
29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti
Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2016-2018-2019;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso per quanto riguarda la cartella di pagamento n.
29920210031737910000, notificata il 18/11/2022, per il bollo auto 2016.
Vero è infatti che dal combinato disposto degli art. 2935 e ss. c.c. ed art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, l'azione dell'Amministrazione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, nel caso di specie quindi il 31.12.2019.
Così detto termine di prescrizione è ampiamente spirato e superato poiché la notifica della cartella di pagamento di cui trattasi, del 18/11/2022, è ben oltre il periodo di prescrizione, e a nulla vale eccepire da parte della resistente la sospensione CO (dal 08.03.2020 al 31.12.2021) che invero è successiva alla scadenza del predetto termine prescrizionale.
Quindi è da ritenersi illegittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione. Oltretutto, dinanzi all'eccezione del ricorrente, la resistente non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione nel frattempo eventualmente intervenuto.
Tenendo conto che è proprio su di lei che grava il relativo onere della prova, va accolto per il bollo auto 2016 il ricorso del contribuente, stante l'illegittimità della cartella impugnata, essendo prescritte le pretese ivi azionate.
Va rigettato invece il ricorso del contribuente in ordine alle cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2018 e 2019, poiché in detti casi il termine di prescrizione deve essere conteggiato tenendo conto della sospensione CO dal 08/03/2020 al 31/12/2021 ed, in ogni caso, per il 2019 la notifica appare comunque entro il termine triennale, a prescindere dalla predetta sospensione.
Va detto infine che ex Legge regionale n. 16/2015 la Regione Sicilia è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo del credito di cui trattasi.
Ciò sulla base delle notizie relative comunicate dal PRA.
Così, non v'è alcun atto presupposto che deve essere notificato antecedentemente le cartelle oggi impugnate che, invero, costituiscono la prima corretta intimazione di pagamento.
Quindi è da ritenersi legittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione per ciò che concerne le cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2018 e 2019.
Così, per il 2018 e 2019 va rigettato il ricorso del contribuente, stante la legittimità delle cartelle impugnate, non essendo prescritta la pretesa ivi azionata.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29920210031737910000, notificata il
18/11/2022, per il bollo auto 2016, essendo prescritte le pretese ivi azionate. Rigetta il ricorso in ordine alle cartelle di pagamento n. 29920210039216019000, notificata il 18.11.2022, e n. 29920220008428752000, notificata il 18.11.2022, inerenti Tassa Automobilistica 2018 e 2019. Compensa le spese del giudizio stante il parziale accoglimento del ricorso.
AP, li
Il AT Il Presidente