Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 31.
Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta ed indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.
Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.
Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta ed indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.
Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/11/1972 n. 13 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 23 novembre 1972 · 0.3684265
Nel supplemento ordinario n. 3 alla G.U. n. 292 dell\'11 novembre 1972, e\' stato pubblicato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l\'istituzione dell\'imposta comunale sull\'incremento di valore degli immobili. L\'art. 32 di detto provvedimento legislativo prevede, al comma 1. che con effetto dal 1 gennaio 1973 - data di entrata in vigore del provvedimento stesso - sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalla norme vigenti, nonche\' l\'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con L. 5 marzo 1963, n. 246. Il comma 2 del medesimo art. 32 riconosce, pero\', all\'ente titolare della potesta\' impositiva la facolta\' di procedere, …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1984, n. 2685Provvedimento: Il potere del comune di istituire un contributo di "miglioria specifica", a norma dell'art. 31 della legge 5 marzo 1963 n. 246, sul maggior valore di beni immobili che derivi dall'esecuzione di un'opera pubblica, sussiste per effetto del verificarsi di detto incremento di valore, e, quindi, può essere esercitato anche quando l'incremento stesso sia conseguenza di un'opera ultimata prima dell'entrata in vigore della citata legge, fermo restando il termine annuale per l'adozione della relativa delibera, fissato dall'art. 36 della legge medesima con decorso dalla data del "collaudo" dell'opera. […]Leggi di più...
- specie·
- tributi locali (anteriori alla riforma del 1972)·
- collaudo dell'opera·
- esercizio·
- rilevanza·
- requisiti·
- contributi di miglioria·
- contributi di miglioria specifica·
- presupposti·
- potere di istituzione del comune