Articolo 31 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 30Articolo 32
Versione
5 aprile 1963
Art. 31.
Le Regioni, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta ed indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.
Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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