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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/07/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr. Riccardo Massera Consigliere Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4997/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paisiello n.49 presso lo studio dell'avv.
Carmen Tiziana De Angelis, e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Serrecchia e
Fabio Serrecchia che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata telematicamente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato in AC, alla Piazza della C.F._2
Repubblica n. 44, presso lo studio dell'Avv. Camillo Masci che lo rappresenta e difende come da mandato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
NONCHE' nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, in Viale G. Mazzini n. C.F._3
140, presso lo studio dell'Avv. Eurialo Felici, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 335 del Tribunale di Latina, depositata in data 16.02.2022, non notificata – successioni: attribuzione quote ereditarie
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
:
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 335/2022 n.2831/2013 r.g. rigettare e/o dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, stante la mancanza di titolo edilizio e per le difformità urbanistiche-edilizie che caratterizzano gran parte degli immobili ricadenti in successione. In subordine nel caso in cui la Corte di Appello dovesse aderire all'orientamento fatto proprio dal Giudice di primo grado si chiede procedersi alla divisione totale o parziale dei beni e alla loro assegnazione con eventuali conguagli, con le quote ereditarie già indicate dal Giudice di primo grado, 8/18 al Sig. Parte_1
5/18 ciascuno ai Sig.ri e previa
[...] Controparte_1 Controparte_2 rinnovazione della c.t.u. o quantomeno previa chiarimenti del c.t.u. per tutti i motivi su meglio esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio distratti a favore dei sottoscritti procuratori dichiaratesi antistatari”. CONCLUSIONI PER L'APPELLATO : Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Roma contrariis rejectis in relazione all'appello proposto dal sig. , Parte_1 NEL MERITO:
- rigettare il primo motivo di appello nella parte relativa alla domanda di inammissibilità/improcedibilità di scioglimento della comunione ereditaria, di cui si chiede la conferma, ed in accoglimento dell' appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022 rese nel giudizio RG 2831/2013 nella parte in cui ha assegnato alla coerede la piena Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in via Carlo Pisacane 9/A censito al catasto fabbricati al fg 203 particella 164 sub 5 piano 2 cat. A/2 ZCU classe 3 vani 5, si chiede di attribuire il suindicato immobile in godimento decennale;
- rigettare integralmente il secondo motivo di appello ritenendo del tutto ingiustificata ed irrituale la richiesta di rinnovo della ctu per le motivazioni meglio espresse in narrativa;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, al quale si aderisce, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, nell'eventualità di conferma dell'assegnazione dell'immobile abusivo in via definitiva alla sig.ra , Controparte_2 si chiede in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022, di calcolare il valore della piena proprietà del cespite al netto delle spese per la sanatoria, rideterminando gli importi dare/avere in forza del ben più cospicuo valore monetario che il predetto appartamento verrebbe ad acquisire;
- in accoglimento del quarto motivo di appello al quale si aderisce, considerare il valore della donazione effettuata dai genitori degli eredi in favore della sola figlia Pt_1 CP
, imputando all'asse ereditario l'appartamento venduto per la realizzazione della
[...] somma donata, ovvero imputando la diversa somma di lire 12.500.000 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal mese di Ottobre 1977 sino alla data della futura statuizione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022 ricalcolare gli importi dare/avere tra le parti;
- Con vittoria di spese del presente grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
[...] : CP
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
- respingere l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile e/o comunque infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti,
- in via subordinata e condizionata, accogliere l'appello incidentale articolato in relazione alla sentenza non definitiva n.1026/2019 e della sentenza definitiva n.335/2022 per le motivazioni sopra meglio esplicitate e pertanto ove l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare il progetto divisionale di cui alla sentenza n.335/2022 impugnata, voglia quest'ultima in applicazione del richiamato principio fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2019, riconoscere legittima e disporre la divisione parziale dei beni ereditari, con esclusione di quelli privi di qualsivoglia titolo urbanistico, previa predisposizione – da parte del TU già nominato ovvero un nuovo consulente - di un nuovo progetto divisionale con attribuzione dei beni divisibili in favore dei condividenti, in proporzione alle rispettive quote spettanti a ciascun erede condividente per legge, come sopra meglio precisato, salva l'eventuale applicazione di disposizioni testamentarie concernenti la quota disponibile;
- in ogni caso ed in via incidentale, per i motivi sopra dedotti, in riforma del progetto divisionale di cui alle sentenze impugnate, riconoscere ed assegnare alla CP
ed al fratello i beni ad essi”.
[...] CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.09.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 335/2022 pubblicata il 16.02.2022, con cui il
[...] Tribunale di Latina ha dichiarato ammissibili le domande di scioglimento della comunione ereditaria tra lo stesso e i fratelli e e ha Controparte_1 CP disposto l'assegnazione dei beni ricadenti in successione, con i relativi conguagli. Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato il 17.05.2013, con cui ha convenuto Controparte_1 in giudizio innanzi il Tribunale di Latina il fratello e la Parte_1 sorella al fine di accertare la consistenza dell'asse ereditario della Controparte_2 defunta madre e la propria qualità di erede con l'attribuzione della CP_3 quota ereditaria a lui spettante, nonché di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla redazione di un piano di riparto dei beni ovvero alla liquidazione degli stessi. A sostegno della propria domanda, ha esposto che: Controparte_1
- a seguito del decesso, dapprima del padre avvenuto in data Persona_1
06.04.1984 e, poi, della madre il 2.01.2010, lo stesso e i germani CP_3
e erano divenuti eredi in comunione;
Parte_1 CP
- con atto di donazione del 30.07.2009, la madre aveva donato al CP_3 solo figlio una quota pari ai 3/18 della quota a lei spettante Parte_1 sui quattordici cespiti immobiliari indicati nel medesimo atto di donazione e che, sempre nel 2009, la madre aveva donato solo a e ad Parte_1 CP la somma di € 30.000,00;
[...]
- in data 22.01.2010, aveva pubblicato il testamento Parte_1 olografo della defunta madre datato 04.02.1997 e che dette disposizioni testamentarie erano lesive della quota di legittima spettante agli eredi;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - i beni facenti parte della massa ereditaria risultavano essere ancora indivisi, per cui appariva necessario procedere alla loro divisione, tenendo conto delle disposizioni della de cuius. ha chiesto quindi l'attribuzione di quanto a lui spettante, Controparte_1 precisando che nella determinazione dell'asse ereditario si sarebbe dovuto tener conto delle disposizioni sulle donazioni operate dalla de cuius in data 30.07.2009 in favore del solo e di quelle di denaro operate nello stesso anno, nei Parte_1 confronti di quest'ultimo e della sorella Infine, ha evidenziato la necessità CP di procedere al rendiconto delle sopravvenienze attive e passive relative ai beni caduti in successione di cui i fratelli erano da tempo in possesso. Si è costituita in giudizio la quale ha negato di aver Controparte_2 beneficiato della donazione di somme da parte della madre (sia con riferimento alla donazione del 2009, sia con riferimento alla dazione di lire 12.500.000 di cui al testamento olografo del 1997) e ha dedotto che il testamento olografo redatto dalla madre in data 18.1.1998 (pubblicato in data 23.9.2013) superava le disposizioni del precedente testamento del 4.2.1997. Altresì, ha eccepito che in entrambi i testamenti era compreso un cespite (appartamento sito in Via Carlo Pisacane 9/A, distinto in Catasto CP_ Fabbricati di AC al Fg. 203, part. 164 sub 5. “C”) extra commercium poiché realizzato abusivamente e non suscettibile di sanatoria. Infine, evidenziando che alcuni beni caduti in successione erano stati usati in via esclusiva e senza alcun rendiconto dai fratelli e la CP_1 Parte_1 convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare, previa collazione, la nullità delle disposizioni testamentarie della madre (accertato che la de cuius avrebbe disposto oltre le quote a lei spettanti) ovvero di disporre la riduzione delle quote in quanto lesive di quella legittima di cui era titolare, nonché di procedere allo scioglimento della comunione dei beni caduti in successione dai defunti genitori, con attribuzione della quota alla stessa spettante, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando Parte_1 l'esistenza di lesioni di quote di legittima poste in essere dalla de cuius e ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Istruita la causa e precisate le conclusioni, in virtù della necessità di provvedere in ordine alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta il Controparte_2 Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1026 del 15.4.2019, ha così deciso:
“- dichiara, ex art. 456 c.c., aperta la successione di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 02.01.2010,
- accerta e dichiara che eredi legittimi di al momento CP_3 dell'apertura della successione erano , Controparte_2 Parte_1 e , Controparte_1
- rigetta la domanda di divisione avente ad oggetto beni mobili facenti parte dell'eredità della de cuius , CP_3
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta CP
avente ad oggetto l'accertamento di nullità/inefficacia del testamento olografo
[...] della sig.ra , pubblicato in data 22.01.2010 a mezzo del Notaio CP_3 Per_2 Repertorio n.96703, Raccolta 27678, registrato a Latina in data 28.01.2010, nella parte in cui con esso si dispone l'attribuzione in favore della stessa, delle quote dell'immobile abusivamente realizzato, sito in Via Carlo Pisacane,
- rigetta la domanda di nullità/inefficacia del testamento olografo pubblicato in data 22.01.2010 a mezzo del Notaio Repertorio n. 96703, Raccolta 27678, Per_2 registrato a Latina in data 28.01.2010,
- rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione proposta da parte convenuta
, Controparte_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 - dichiara inammissibile la domanda di riduzione proposta da parte attrice,
- rigetta la domanda di restituzione dei frutti avanzata da , Controparte_2
- rigetta per il resto,
- spese all'esito del giudizio”. Una volta disposta la prosecuzione del giudizio ed espletata la TU sui beni in comunione tra le parti al fine di predisporre un progetto di divisione degli stessi, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ha così provveduto:
“- dichiara ammissibili le domande di divisione dei beni immobili oggetto di domanda e di comunione tra le parti in causa,
- dispone l'assegnazione al condividente dei seguenti Parte_1 beni ubicati nel Comune di AC: - APPARTAMENTO pal. A, foglio 203, p.lla 242 sub. 5, cat. A/2, - APPARTAMENTO pal. A foglio 203, p.lla 242 sub. 6, cat. A/2, - APPARTAMENTO pal. B foglio 203, p.lla 163 sub. 10, cat. A/2 - APPARTAMENTO pal. C, Foglio 202, p.lla 164 sub. 2, cat. A/2 - APPARTAMENTO pal. C foglio 203, 164 CP_ sub. 7, - deposito via Carlo Pisacane, 9/A, C, foglio 203, p.lla 164 sub. 9, cat. C/2, di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , Per_3
- assegna a i seguenti beni ubicati nel Comune di AC e Controparte_1 così identificati in Catasto: - Deposito al piano terra della Palazzina “B” via Carlo Pisacane, part. 164 sub. 8 di mq. 29, previo frazionamento “a” come indicato dal ctu in perizia- deposito al foglio 203, particella 163, sub. 6, cat. C/2, - immobile adibito a studio medico, di cui alla Palazzina “B”, via Carlo Pisacane, 11 al primo piano, interno 1, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 8, cat. A/2, - Autorimessa al piano terra, distinta in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 1, cat. C/6, - appartamento Palazzina “C” via Carlo Pisacane, 9/A al primo piano (secondo livello fuori terra), interno 3, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 4, cat. A/2, tutti di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , nonché appezzamento di terreno di cui al Per_3 Frazionamento C) della particella 763 con la creazione di un posto macchina come indicato nel grafico allegato con il n. 70 alla TU,
- assegna a i seguenti immobili, ubicati nel Comune di Controparte_2 AC e così identificati in Catasto: - Deposito al piano terra della Palazzina “B” via Carlo Pisacane, 11, foglio 203, particella 163, sub. 1, cat. C/2, - Appartamento al piano terzo, interno 7, Palazzina “B” , via Carlo Pisacane, 11, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 14, cat. A/2, - Deposito al piano terra, Palazzina “B” via Carlo Pisacane, 11, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 17, cat. C/2, - Appartamento attico al terzo piano Palazzina “C” via Carlo Pisacane, 9/A distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 5, cat. A/2, - quota parte del deposito al primo piano - Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A part. 164 sub. 8 di mq. 29, previo frazionamento “a” come indicato dal ctu in perizia., tutti di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , oltre ad appezzamento di terreno di cui al Per_3 Frazionamento B) della particella 763 con la creazione di un posto macchina come indicato nel grafico allegato con il n. 70 alla TU,
- dispone che versi un conguaglio in denaro in favore Parte_1 di della somma di € 34.058,33, Controparte_2
- dispone che versi un conguaglio in denaro in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 72.068,83, CP
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 - dispone che la trascrizione della presente sentenza avvenga, per i beni da frazionare, successivamente alla redazione, a cura e spese delle parti, di un tipo di frazionamento in relazione ai beni indicati dal TU,
- compensa le spese di lite,
- pone le spese di TU a carico delle parti in solido”. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha innanzitutto evidenziato che le parti non avevano provveduto a sanare gli abusi indicati, né a depositare documentazione attestante le pratiche eventuali di sanatoria avanzate con riferimento agli immobili indicati in perizia come lievemente abusivi e suscettibili di sanatoria già in corso. Ciò premesso, il Tribunale ha dapprima richiamato la normativa di cui all'art. 40, comma 2, L. n.47/1985 e la sua interpretazione ad opera della sentenza n. 25021 del 7.10.2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di opere realizzate abusivamente, per poi specificare che tale pronuncia è intervenuta successivamente alla decisione assunta dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 1026 del 19.04.2019. Con quest'ultima, infatti, il Giudice aveva rigettato la domanda di nullità del testamento olografo di , pubblicato in data 22.01.2010, nella parte in cui con esso CP_3 aveva disposto l'attribuzione delle quote dell'immobile abusivamente realizzato (appartamento sito in Via Carlo Pisacane 9/a, al piano terzo attico, distinto in Catasto CP_ Fabbricati di AC al foglio 203 particella 164 sub. 5. “C”), escludendo lo stesso dalla quantificazione della massa ereditaria. Sul punto, il Tribunale aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 40 della Legge 28.02.1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati. Di conseguenza, la domanda di nullità dell'atto di disposizione testamentaria avente ad oggetto quota del bene immobile abusivo era stata rigettata. Ciò posto, il Tribunale ha precisato che pur non essendo passata in giudicato la suddetta pronuncia non definitiva, in quanto impugnata con riserva di appello, non può mettersi in discussione il principio di diritto ivi affermato, nonostante l'adesione, nelle more, da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, all'orientamento opposto. Per coerenza, il Tribunale ha applicato lo stesso principio all'immobile-autorimessa pal.
“C”, in Catasto Fabbricati di AC al Foglio 203 part. 164 sub. 1; mentre per gli altri immobili, risultando soltanto delle difformità tra quanto assentito e quanto effettivamente realizzato, ha ritenuto sussistente la condizione valorizzata dalla Suprema Corte relativamente ai titoli edilizi in forza dei quali è stato realizzato (sia pur in parziale difformità) il fabbricato e ha ritenuto ammissibile la divisione giudiziale. Quindi il Tribunale ha disposto la divisione dei beni ereditari secondo le risultanze della TU (conformemente all'all. 71), mentre ha attribuito la titolarità delle quote ereditarie per 8/18 ad e per 5/18 ciascuno ad Parte_1 CP e
[...] Controparte_1 Per le quote restanti, il Giudice di primo grado ha ritenuto opportuno procedere nell'interesse delle parti in deroga al criterio dell'estrazione a sorte, attribuendo le rispettive quote sulla base del possesso dei beni ereditari, come accertato dal TU. Inoltre, ha disposto il conguaglio spettante a ciascuno dei comunisti a seguito della divisione secondo la predisposizione operata dal perito.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 Infine, in ordine alle donazioni compiute in vita dalla de cuius, il Tribunale ha computato i beni di cui alle donazioni effettuate con atto notarile del 2009 nei limiti di quanto già indicato e statuito con sentenza non definitiva n. 1026/2019. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1 chiedendone la riforma, sulla base di quattro motivi di impugnazione, il primo dei quali relativo alla affermata ammissibilità della divisione anche in relazione agli immobili abusivi ricompresi nella massa ereditaria, e gli altri intesi a contestare le valutazioni operate dalla sentenza impugnata, in conformità della TU, di cui è stata chiesta la rinnovazione o, quantomeno, la convocazione a chiarimenti del professionista nominato.. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto integrale Controparte_2 dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto e ha proposto appello incidentale fondato su due motivi, concludendo come riportato in epigrafe, con la richiesta, subordinata all'accoglimento dell'appello principale, della divisione parziale e, comunque, con l'istanza strumentale di rinnovazione della TU . Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha Controparte_1 richiesto il rigetto del primo e secondo motivo di appello, aderendo al terzo e al quarto motivo di appello, nonché dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022, come da conclusioni riportate in epigrafe. All'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (Eccesso di potere, errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto acquisiti durante il giudizio. Contraddittorietà delle motivazioni, violazione principi di diritto Sentenza delle SS.UU. n. 25021 del 7.10.2019), l'appellante ritiene che, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 25021/2019 in relazione alla trasferibilità dei beni nell'ambito della divisione ereditaria, il Tribunale, in assenza degli estremi della concessione edilizia e delle svariate difformità, non avrebbe potuto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, in quanto il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione – ordinaria o ereditaria che sia – avente ad oggetto dei fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985. L'applicazione di tale principio giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non si porrebbe in contrasto con il contenuto della sentenza non definitiva emessa in data precedente, la quale, rigettando la domanda di nullità/inefficacia del testamento olografo, ha sancito la validità dello stesso per tutti gli eredi aventi diritto, l'apertura della successione e l'attribuzione delle quote. A fronte però dell'indivisibilità in merito ad immobili abusivi, la disposizione testamentaria (la quale resta valida, opponibile e vincolante) è eseguibile solamente previa regolarizzazione edilizia/urbanistica degli stessi. Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto statuire, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale, la validità ed opponibilità del testamento pubblicato dalla de cuius per poi sancire l'indivisibilità degli immobili irregolari (totalmente o parzialmente). Quindi il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, stante le difformità urbanistiche – edilizie che caratterizzano gran parte degli immobili ricadenti in successione, o in subordine, procedere alla divisione dei soli immobili regolari. Il motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con la riforma , sul punto della sentenza impugnata r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 La giurisprudenza di legittimità è stabile nell'affermare che 'Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.'. Ciò a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., S.U.
7.10.2019 n. 25021), che ha risolto il contrasto esistente al riguardo, svolgendo un percorso argomentativo che, premessa l'inclusione degli atti di scioglimento delle comunioni tra gli atti tra vivi per i quali l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, ha ricompreso accanto agli atti di scioglimento della comunione ordinaria anche gli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie. A tal fine la Cassazione ha ricostruito la definizione della comunione ereditaria e del suo scioglimento come istituti peculiari, a causa del loro oggetto, costituito dai beni 'che componevano il patrimonio del de cuius in relazione ai quali si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite),' ma ai quali si applicano , in quanto compatibili, le discipline della comunione e della divisione ordinaria. Tanto premesso, ha escluso che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria si qualifichino come atti 'mortis causa'. Infatti 'se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa. Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ.)'. Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva – è effetto della volontà dei condividenti ovvero della pronuncia giudiziale. Tale ricostruzione, oltre a dare ragione del principio di diritto sopra enunciato che ricomprende gli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie tra gli atti ai quali è comminata la sanzione della nullità ove non sia menzionata la licenza o la concessione o la sanatoria , comporta , con l'accoglimento del primo motivo di appello, la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce come preclusivo all'applicazione della giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata, il dispositivo della sentenza non definitiva che, nel medesimo giudizio, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria, che ha disposto l'attribuzione agli eredi chiamati, di beni edificati senza concessione edilizia e quindi completamente abusivi. Infatti, la sentenza di primo grado, dato atto del principio posto dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, ha precisato che tale sentenza, tuttavia, è successiva alla decisione assunta con sentenza non definitiva del 19.04.2019, ritenendone la prevalenza, per tale ragione meramente temporale. 'Orbene, nel caso di specie, dunque, non può, vista la sentenza non definitiva pronunciata e il rigetto della domanda di nullità basata sull'illegittimità dell'immobile oggetto di disposizione mortis causa, basato sull'adesione all'orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario, rimettersi in discussione tale principio né tali statuizioni'. Tale interpretazione non è condivisa da questa Corte, per la diversità di presupposti logico-giuridici su cui poggia , da un lato, la valutazione di validità delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 disposizioni testamentarie, ancorché relative a fabbricati abusivi, e dall'altro lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra i coeredi. Infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, non comprende il testamento, atto mortis causa con il quale il de cuius ha disposto dei suoi beni, ivi compresi i beni abusivi, poiché tali disposizioni rimangono valide ancorché la loro efficacia sia subordinata alla sanatoria dell'irregolarità urbanistica, mentre l'atto di divisione, atto inter vivos con il quali i beni sono attributi ai compartecipi alla comunione ereditaria, è colpito dalla sanzione di nullità. Dunque, il rigetto della domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria avente ad oggetto l'immobile abusivo, benché fondato sulla giurisprudenza precedente alla Sezioni Unite citate, è altrettanto compatibile con i principi giurisprudenziali consolidatisi a composizione del contrasto. Sicché essa non è incisa dalla valutazione circa la ammissibilità dello scioglimento e della conseguente divisione dei beni costruiti in violazione delle disposizioni urbanistiche.
2. Vengono all'esame le risultanze della TU relative alla definizione dei beni oggetto della successione, come richiamate dalla stessa sentenza impugnata. In relazione all'appartamento attico, sito in AC, via Carlo Pisacane, 11, pal. C terzo piano, foglio 203, part. 164 sub 5 e all'autorimessa, anch'essa sita in AC, via Carlo Pisacane, 11 pal. C, piano primo, part. 164 sub 8, la relazione conclusiva rileva la mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo e la impossibilità di esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistica.
Infatti, la relazione conclusiva della TU, richiamata nella sentenza impugnata, rileva, quanto al piano attico “manca qualsiasi titolo autorizzativo;
non è stato possibile esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistico-edilizia, in forza delle disposizioni legislative successive alla sua realizzazione, in quanto sarebbe stato necessario che tutti e tre i fratelli firmassero la relativa istanza;
in mancanza Pt_1 di accordo generale, riguardante tutti i beni de quibus nonché questioni afferenti al passato, tale appartamento che, a parere dello scrivente, è quello che avrebbe avuto il valore maggiore, qualora regolare, rimane nella condizione giuridica di unità immobiliare abusiva, di fatto utilizzabile senza, però, poter subire legittimamente alcun intervento di manutenzione” e, analogamente, quanto all'autorimessa senza fine di lucro pal. “C”, part. 164 sub. 8 che “manca qualsiasi titolo autorizzativo;
non è stato possibile esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistico-edilizia, in forza delle disposizioni legislative successive alla sua realizzazione, in quanto sarebbe stato necessario che tutti e tre i fratelli firmassero la relativa istanza;
in mancanza Pt_1 di accordo generale, riguardante tutti i beni de quibus nonché questioni afferenti al passato, rimane nella condizione giuridica di unità immobiliare abusiva, di fatto utilizzabile senza, però, poter subire legittimamente alcun intervento di manutenzione”.
L'elenco complessivo dei beni ricompresi nell'asse ereditario, recante 15 beni immobili, compresi i due appena menzionati, indica soltanto tre beni, per i quali non è necessaria alcuna regolarizzazione, mentre per i restanti 10 beni si rilevano difformità, talvolta lievi, suscettibili di regolarizzazione in sanatoria.
Ciò posto, circa l'oggetto della presente divisione, si osserva che l'appellante chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione, attese le numerose irregolarità urbanistiche dei beni e, in subordine, la divisione totale e/o parziale degli stessi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 'La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.' (Cass. sez. Un., 22.3.2019 n. 8230; Cass.,sez. II, 19.4.2025 n. 10360). In forza di tale principio risultano esclusi dalla divisione soltanto i due beni, ambedue compresi nella palazzina C, per i quali è stata verificata la totale assenza del titolo concessorio, mentre per i restanti beni lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione con attribuzione in proprietà esclusiva è ammissibile. Pertanto, per i due beni analiticamente sopra indicati, la domanda di scioglimento della comunione deve essere respinta, a causa della mancanza di un titolo abilitativo, mentre per i restanti beni, il principio da applicare consente l'accoglimento della domanda. Infatti, «Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»(Cass. sez. Un., 22.3.2019 n. 8230; Cass.,sez. II, 19.4.2025 n. 10360).. Peraltro, nel caso all'esame, il primo motivo di appello, con la richiesta subordinata di procedere quantomeno alla divisione parziale dei beni per i quali è allegato un titolo, ancorché difforme dalle opere realizzate, è sovrapponibile all'appello incidentale di ancorché non possa allegarsi il, peraltro Controparte_2 non necessario, consenso di tutti i condividenti. E' pertanto necessario procedere alla valutazione dell'asse ereditario defalcato dai due immobili abusivi, per i quali la domanda deve essere respinta, con la conseguente rimessione della causa sul ruolo per gli accertamenti tecnici necessari.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M
.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
respinge la domanda di scioglimento e di divisione della comunione ereditaria relativamente ai seguenti beni:
- Appartamento attico al terzo livello fuori terra, con terrazza esclusiva, ricompreso nella Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A –; distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 5;
- Deposito al primo piano sotto il livello del suolo, confinante con vano scale, ricompreso nella Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A –; distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 8;
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio al fine predisporre, a mezzo di una nuova TU, il progetto di divisione e di assegnazione dei beni in proprietà esclusiva;
- Rimette alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 Così deciso in Roma, lì 13.3.2025
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
La Presidente relatrice Dott.ssa Franca MANGANO
11
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice Dr. Riccardo Massera Consigliere Dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4997/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paisiello n.49 presso lo studio dell'avv.
Carmen Tiziana De Angelis, e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Serrecchia e
Fabio Serrecchia che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata telematicamente all'atto di appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato in AC, alla Piazza della C.F._2
Repubblica n. 44, presso lo studio dell'Avv. Camillo Masci che lo rappresenta e difende come da mandato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATO
NONCHE' nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, in Viale G. Mazzini n. C.F._3
140, presso lo studio dell'Avv. Eurialo Felici, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 335 del Tribunale di Latina, depositata in data 16.02.2022, non notificata – successioni: attribuzione quote ereditarie
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
:
[...]
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 335/2022 n.2831/2013 r.g. rigettare e/o dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, stante la mancanza di titolo edilizio e per le difformità urbanistiche-edilizie che caratterizzano gran parte degli immobili ricadenti in successione. In subordine nel caso in cui la Corte di Appello dovesse aderire all'orientamento fatto proprio dal Giudice di primo grado si chiede procedersi alla divisione totale o parziale dei beni e alla loro assegnazione con eventuali conguagli, con le quote ereditarie già indicate dal Giudice di primo grado, 8/18 al Sig. Parte_1
5/18 ciascuno ai Sig.ri e previa
[...] Controparte_1 Controparte_2 rinnovazione della c.t.u. o quantomeno previa chiarimenti del c.t.u. per tutti i motivi su meglio esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio distratti a favore dei sottoscritti procuratori dichiaratesi antistatari”. CONCLUSIONI PER L'APPELLATO : Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Roma contrariis rejectis in relazione all'appello proposto dal sig. , Parte_1 NEL MERITO:
- rigettare il primo motivo di appello nella parte relativa alla domanda di inammissibilità/improcedibilità di scioglimento della comunione ereditaria, di cui si chiede la conferma, ed in accoglimento dell' appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022 rese nel giudizio RG 2831/2013 nella parte in cui ha assegnato alla coerede la piena Controparte_2 proprietà dell'immobile sito in via Carlo Pisacane 9/A censito al catasto fabbricati al fg 203 particella 164 sub 5 piano 2 cat. A/2 ZCU classe 3 vani 5, si chiede di attribuire il suindicato immobile in godimento decennale;
- rigettare integralmente il secondo motivo di appello ritenendo del tutto ingiustificata ed irrituale la richiesta di rinnovo della ctu per le motivazioni meglio espresse in narrativa;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, al quale si aderisce, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, nell'eventualità di conferma dell'assegnazione dell'immobile abusivo in via definitiva alla sig.ra , Controparte_2 si chiede in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022, di calcolare il valore della piena proprietà del cespite al netto delle spese per la sanatoria, rideterminando gli importi dare/avere in forza del ben più cospicuo valore monetario che il predetto appartamento verrebbe ad acquisire;
- in accoglimento del quarto motivo di appello al quale si aderisce, considerare il valore della donazione effettuata dai genitori degli eredi in favore della sola figlia Pt_1 CP
, imputando all'asse ereditario l'appartamento venduto per la realizzazione della
[...] somma donata, ovvero imputando la diversa somma di lire 12.500.000 maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal mese di Ottobre 1977 sino alla data della futura statuizione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022 ricalcolare gli importi dare/avere tra le parti;
- Con vittoria di spese del presente grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
[...] : CP
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
- respingere l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile e/o comunque infondato, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti,
- in via subordinata e condizionata, accogliere l'appello incidentale articolato in relazione alla sentenza non definitiva n.1026/2019 e della sentenza definitiva n.335/2022 per le motivazioni sopra meglio esplicitate e pertanto ove l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare il progetto divisionale di cui alla sentenza n.335/2022 impugnata, voglia quest'ultima in applicazione del richiamato principio fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2019, riconoscere legittima e disporre la divisione parziale dei beni ereditari, con esclusione di quelli privi di qualsivoglia titolo urbanistico, previa predisposizione – da parte del TU già nominato ovvero un nuovo consulente - di un nuovo progetto divisionale con attribuzione dei beni divisibili in favore dei condividenti, in proporzione alle rispettive quote spettanti a ciascun erede condividente per legge, come sopra meglio precisato, salva l'eventuale applicazione di disposizioni testamentarie concernenti la quota disponibile;
- in ogni caso ed in via incidentale, per i motivi sopra dedotti, in riforma del progetto divisionale di cui alle sentenze impugnate, riconoscere ed assegnare alla CP
ed al fratello i beni ad essi”.
[...] CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 15.09.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 335/2022 pubblicata il 16.02.2022, con cui il
[...] Tribunale di Latina ha dichiarato ammissibili le domande di scioglimento della comunione ereditaria tra lo stesso e i fratelli e e ha Controparte_1 CP disposto l'assegnazione dei beni ricadenti in successione, con i relativi conguagli. Il giudizio definito dal provvedimento impugnato trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato il 17.05.2013, con cui ha convenuto Controparte_1 in giudizio innanzi il Tribunale di Latina il fratello e la Parte_1 sorella al fine di accertare la consistenza dell'asse ereditario della Controparte_2 defunta madre e la propria qualità di erede con l'attribuzione della CP_3 quota ereditaria a lui spettante, nonché di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e procedere alla redazione di un piano di riparto dei beni ovvero alla liquidazione degli stessi. A sostegno della propria domanda, ha esposto che: Controparte_1
- a seguito del decesso, dapprima del padre avvenuto in data Persona_1
06.04.1984 e, poi, della madre il 2.01.2010, lo stesso e i germani CP_3
e erano divenuti eredi in comunione;
Parte_1 CP
- con atto di donazione del 30.07.2009, la madre aveva donato al CP_3 solo figlio una quota pari ai 3/18 della quota a lei spettante Parte_1 sui quattordici cespiti immobiliari indicati nel medesimo atto di donazione e che, sempre nel 2009, la madre aveva donato solo a e ad Parte_1 CP la somma di € 30.000,00;
[...]
- in data 22.01.2010, aveva pubblicato il testamento Parte_1 olografo della defunta madre datato 04.02.1997 e che dette disposizioni testamentarie erano lesive della quota di legittima spettante agli eredi;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - i beni facenti parte della massa ereditaria risultavano essere ancora indivisi, per cui appariva necessario procedere alla loro divisione, tenendo conto delle disposizioni della de cuius. ha chiesto quindi l'attribuzione di quanto a lui spettante, Controparte_1 precisando che nella determinazione dell'asse ereditario si sarebbe dovuto tener conto delle disposizioni sulle donazioni operate dalla de cuius in data 30.07.2009 in favore del solo e di quelle di denaro operate nello stesso anno, nei Parte_1 confronti di quest'ultimo e della sorella Infine, ha evidenziato la necessità CP di procedere al rendiconto delle sopravvenienze attive e passive relative ai beni caduti in successione di cui i fratelli erano da tempo in possesso. Si è costituita in giudizio la quale ha negato di aver Controparte_2 beneficiato della donazione di somme da parte della madre (sia con riferimento alla donazione del 2009, sia con riferimento alla dazione di lire 12.500.000 di cui al testamento olografo del 1997) e ha dedotto che il testamento olografo redatto dalla madre in data 18.1.1998 (pubblicato in data 23.9.2013) superava le disposizioni del precedente testamento del 4.2.1997. Altresì, ha eccepito che in entrambi i testamenti era compreso un cespite (appartamento sito in Via Carlo Pisacane 9/A, distinto in Catasto CP_ Fabbricati di AC al Fg. 203, part. 164 sub 5. “C”) extra commercium poiché realizzato abusivamente e non suscettibile di sanatoria. Infine, evidenziando che alcuni beni caduti in successione erano stati usati in via esclusiva e senza alcun rendiconto dai fratelli e la CP_1 Parte_1 convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare, previa collazione, la nullità delle disposizioni testamentarie della madre (accertato che la de cuius avrebbe disposto oltre le quote a lei spettanti) ovvero di disporre la riduzione delle quote in quanto lesive di quella legittima di cui era titolare, nonché di procedere allo scioglimento della comunione dei beni caduti in successione dai defunti genitori, con attribuzione della quota alla stessa spettante, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando Parte_1 l'esistenza di lesioni di quote di legittima poste in essere dalla de cuius e ha chiesto il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Istruita la causa e precisate le conclusioni, in virtù della necessità di provvedere in ordine alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta il Controparte_2 Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1026 del 15.4.2019, ha così deciso:
“- dichiara, ex art. 456 c.c., aperta la successione di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 02.01.2010,
- accerta e dichiara che eredi legittimi di al momento CP_3 dell'apertura della successione erano , Controparte_2 Parte_1 e , Controparte_1
- rigetta la domanda di divisione avente ad oggetto beni mobili facenti parte dell'eredità della de cuius , CP_3
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta CP
avente ad oggetto l'accertamento di nullità/inefficacia del testamento olografo
[...] della sig.ra , pubblicato in data 22.01.2010 a mezzo del Notaio CP_3 Per_2 Repertorio n.96703, Raccolta 27678, registrato a Latina in data 28.01.2010, nella parte in cui con esso si dispone l'attribuzione in favore della stessa, delle quote dell'immobile abusivamente realizzato, sito in Via Carlo Pisacane,
- rigetta la domanda di nullità/inefficacia del testamento olografo pubblicato in data 22.01.2010 a mezzo del Notaio Repertorio n. 96703, Raccolta 27678, Per_2 registrato a Latina in data 28.01.2010,
- rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione proposta da parte convenuta
, Controparte_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 - dichiara inammissibile la domanda di riduzione proposta da parte attrice,
- rigetta la domanda di restituzione dei frutti avanzata da , Controparte_2
- rigetta per il resto,
- spese all'esito del giudizio”. Una volta disposta la prosecuzione del giudizio ed espletata la TU sui beni in comunione tra le parti al fine di predisporre un progetto di divisione degli stessi, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ha così provveduto:
“- dichiara ammissibili le domande di divisione dei beni immobili oggetto di domanda e di comunione tra le parti in causa,
- dispone l'assegnazione al condividente dei seguenti Parte_1 beni ubicati nel Comune di AC: - APPARTAMENTO pal. A, foglio 203, p.lla 242 sub. 5, cat. A/2, - APPARTAMENTO pal. A foglio 203, p.lla 242 sub. 6, cat. A/2, - APPARTAMENTO pal. B foglio 203, p.lla 163 sub. 10, cat. A/2 - APPARTAMENTO pal. C, Foglio 202, p.lla 164 sub. 2, cat. A/2 - APPARTAMENTO pal. C foglio 203, 164 CP_ sub. 7, - deposito via Carlo Pisacane, 9/A, C, foglio 203, p.lla 164 sub. 9, cat. C/2, di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , Per_3
- assegna a i seguenti beni ubicati nel Comune di AC e Controparte_1 così identificati in Catasto: - Deposito al piano terra della Palazzina “B” via Carlo Pisacane, part. 164 sub. 8 di mq. 29, previo frazionamento “a” come indicato dal ctu in perizia- deposito al foglio 203, particella 163, sub. 6, cat. C/2, - immobile adibito a studio medico, di cui alla Palazzina “B”, via Carlo Pisacane, 11 al primo piano, interno 1, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 8, cat. A/2, - Autorimessa al piano terra, distinta in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 1, cat. C/6, - appartamento Palazzina “C” via Carlo Pisacane, 9/A al primo piano (secondo livello fuori terra), interno 3, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 4, cat. A/2, tutti di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , nonché appezzamento di terreno di cui al Per_3 Frazionamento C) della particella 763 con la creazione di un posto macchina come indicato nel grafico allegato con il n. 70 alla TU,
- assegna a i seguenti immobili, ubicati nel Comune di Controparte_2 AC e così identificati in Catasto: - Deposito al piano terra della Palazzina “B” via Carlo Pisacane, 11, foglio 203, particella 163, sub. 1, cat. C/2, - Appartamento al piano terzo, interno 7, Palazzina “B” , via Carlo Pisacane, 11, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 14, cat. A/2, - Deposito al piano terra, Palazzina “B” via Carlo Pisacane, 11, distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 163, sub. 17, cat. C/2, - Appartamento attico al terzo piano Palazzina “C” via Carlo Pisacane, 9/A distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 5, cat. A/2, - quota parte del deposito al primo piano - Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A part. 164 sub. 8 di mq. 29, previo frazionamento “a” come indicato dal ctu in perizia., tutti di cui all'all. 71 della TU depositata dall'ing. , oltre ad appezzamento di terreno di cui al Per_3 Frazionamento B) della particella 763 con la creazione di un posto macchina come indicato nel grafico allegato con il n. 70 alla TU,
- dispone che versi un conguaglio in denaro in favore Parte_1 di della somma di € 34.058,33, Controparte_2
- dispone che versi un conguaglio in denaro in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 72.068,83, CP
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 - dispone che la trascrizione della presente sentenza avvenga, per i beni da frazionare, successivamente alla redazione, a cura e spese delle parti, di un tipo di frazionamento in relazione ai beni indicati dal TU,
- compensa le spese di lite,
- pone le spese di TU a carico delle parti in solido”. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha innanzitutto evidenziato che le parti non avevano provveduto a sanare gli abusi indicati, né a depositare documentazione attestante le pratiche eventuali di sanatoria avanzate con riferimento agli immobili indicati in perizia come lievemente abusivi e suscettibili di sanatoria già in corso. Ciò premesso, il Tribunale ha dapprima richiamato la normativa di cui all'art. 40, comma 2, L. n.47/1985 e la sua interpretazione ad opera della sentenza n. 25021 del 7.10.2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di opere realizzate abusivamente, per poi specificare che tale pronuncia è intervenuta successivamente alla decisione assunta dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 1026 del 19.04.2019. Con quest'ultima, infatti, il Giudice aveva rigettato la domanda di nullità del testamento olografo di , pubblicato in data 22.01.2010, nella parte in cui con esso CP_3 aveva disposto l'attribuzione delle quote dell'immobile abusivamente realizzato (appartamento sito in Via Carlo Pisacane 9/a, al piano terzo attico, distinto in Catasto CP_ Fabbricati di AC al foglio 203 particella 164 sub. 5. “C”), escludendo lo stesso dalla quantificazione della massa ereditaria. Sul punto, il Tribunale aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 40 della Legge 28.02.1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati. Di conseguenza, la domanda di nullità dell'atto di disposizione testamentaria avente ad oggetto quota del bene immobile abusivo era stata rigettata. Ciò posto, il Tribunale ha precisato che pur non essendo passata in giudicato la suddetta pronuncia non definitiva, in quanto impugnata con riserva di appello, non può mettersi in discussione il principio di diritto ivi affermato, nonostante l'adesione, nelle more, da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, all'orientamento opposto. Per coerenza, il Tribunale ha applicato lo stesso principio all'immobile-autorimessa pal.
“C”, in Catasto Fabbricati di AC al Foglio 203 part. 164 sub. 1; mentre per gli altri immobili, risultando soltanto delle difformità tra quanto assentito e quanto effettivamente realizzato, ha ritenuto sussistente la condizione valorizzata dalla Suprema Corte relativamente ai titoli edilizi in forza dei quali è stato realizzato (sia pur in parziale difformità) il fabbricato e ha ritenuto ammissibile la divisione giudiziale. Quindi il Tribunale ha disposto la divisione dei beni ereditari secondo le risultanze della TU (conformemente all'all. 71), mentre ha attribuito la titolarità delle quote ereditarie per 8/18 ad e per 5/18 ciascuno ad Parte_1 CP e
[...] Controparte_1 Per le quote restanti, il Giudice di primo grado ha ritenuto opportuno procedere nell'interesse delle parti in deroga al criterio dell'estrazione a sorte, attribuendo le rispettive quote sulla base del possesso dei beni ereditari, come accertato dal TU. Inoltre, ha disposto il conguaglio spettante a ciascuno dei comunisti a seguito della divisione secondo la predisposizione operata dal perito.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 Infine, in ordine alle donazioni compiute in vita dalla de cuius, il Tribunale ha computato i beni di cui alle donazioni effettuate con atto notarile del 2009 nei limiti di quanto già indicato e statuito con sentenza non definitiva n. 1026/2019. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1 chiedendone la riforma, sulla base di quattro motivi di impugnazione, il primo dei quali relativo alla affermata ammissibilità della divisione anche in relazione agli immobili abusivi ricompresi nella massa ereditaria, e gli altri intesi a contestare le valutazioni operate dalla sentenza impugnata, in conformità della TU, di cui è stata chiesta la rinnovazione o, quantomeno, la convocazione a chiarimenti del professionista nominato.. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto integrale Controparte_2 dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto e ha proposto appello incidentale fondato su due motivi, concludendo come riportato in epigrafe, con la richiesta, subordinata all'accoglimento dell'appello principale, della divisione parziale e, comunque, con l'istanza strumentale di rinnovazione della TU . Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha Controparte_1 richiesto il rigetto del primo e secondo motivo di appello, aderendo al terzo e al quarto motivo di appello, nonché dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza non definitiva 1026/2019 e della sentenza n. 335/2022, come da conclusioni riportate in epigrafe. All'udienza dell'11.07.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (Eccesso di potere, errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto acquisiti durante il giudizio. Contraddittorietà delle motivazioni, violazione principi di diritto Sentenza delle SS.UU. n. 25021 del 7.10.2019), l'appellante ritiene che, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 25021/2019 in relazione alla trasferibilità dei beni nell'ambito della divisione ereditaria, il Tribunale, in assenza degli estremi della concessione edilizia e delle svariate difformità, non avrebbe potuto procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, in quanto il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione – ordinaria o ereditaria che sia – avente ad oggetto dei fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985. L'applicazione di tale principio giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non si porrebbe in contrasto con il contenuto della sentenza non definitiva emessa in data precedente, la quale, rigettando la domanda di nullità/inefficacia del testamento olografo, ha sancito la validità dello stesso per tutti gli eredi aventi diritto, l'apertura della successione e l'attribuzione delle quote. A fronte però dell'indivisibilità in merito ad immobili abusivi, la disposizione testamentaria (la quale resta valida, opponibile e vincolante) è eseguibile solamente previa regolarizzazione edilizia/urbanistica degli stessi. Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto statuire, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale, la validità ed opponibilità del testamento pubblicato dalla de cuius per poi sancire l'indivisibilità degli immobili irregolari (totalmente o parzialmente). Quindi il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, stante le difformità urbanistiche – edilizie che caratterizzano gran parte degli immobili ricadenti in successione, o in subordine, procedere alla divisione dei soli immobili regolari. Il motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, con la riforma , sul punto della sentenza impugnata r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 La giurisprudenza di legittimità è stabile nell'affermare che 'Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.'. Ciò a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., S.U.
7.10.2019 n. 25021), che ha risolto il contrasto esistente al riguardo, svolgendo un percorso argomentativo che, premessa l'inclusione degli atti di scioglimento delle comunioni tra gli atti tra vivi per i quali l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, ha ricompreso accanto agli atti di scioglimento della comunione ordinaria anche gli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie. A tal fine la Cassazione ha ricostruito la definizione della comunione ereditaria e del suo scioglimento come istituti peculiari, a causa del loro oggetto, costituito dai beni 'che componevano il patrimonio del de cuius in relazione ai quali si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite),' ma ai quali si applicano , in quanto compatibili, le discipline della comunione e della divisione ordinaria. Tanto premesso, ha escluso che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria si qualifichino come atti 'mortis causa'. Infatti 'se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa. Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ.)'. Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva – è effetto della volontà dei condividenti ovvero della pronuncia giudiziale. Tale ricostruzione, oltre a dare ragione del principio di diritto sopra enunciato che ricomprende gli atti di scioglimento delle comunioni ereditarie tra gli atti ai quali è comminata la sanzione della nullità ove non sia menzionata la licenza o la concessione o la sanatoria , comporta , con l'accoglimento del primo motivo di appello, la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce come preclusivo all'applicazione della giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata, il dispositivo della sentenza non definitiva che, nel medesimo giudizio, ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria, che ha disposto l'attribuzione agli eredi chiamati, di beni edificati senza concessione edilizia e quindi completamente abusivi. Infatti, la sentenza di primo grado, dato atto del principio posto dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, ha precisato che tale sentenza, tuttavia, è successiva alla decisione assunta con sentenza non definitiva del 19.04.2019, ritenendone la prevalenza, per tale ragione meramente temporale. 'Orbene, nel caso di specie, dunque, non può, vista la sentenza non definitiva pronunciata e il rigetto della domanda di nullità basata sull'illegittimità dell'immobile oggetto di disposizione mortis causa, basato sull'adesione all'orientamento giurisprudenziale all'epoca maggioritario, rimettersi in discussione tale principio né tali statuizioni'. Tale interpretazione non è condivisa da questa Corte, per la diversità di presupposti logico-giuridici su cui poggia , da un lato, la valutazione di validità delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 disposizioni testamentarie, ancorché relative a fabbricati abusivi, e dall'altro lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra i coeredi. Infatti, la sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, non comprende il testamento, atto mortis causa con il quale il de cuius ha disposto dei suoi beni, ivi compresi i beni abusivi, poiché tali disposizioni rimangono valide ancorché la loro efficacia sia subordinata alla sanatoria dell'irregolarità urbanistica, mentre l'atto di divisione, atto inter vivos con il quali i beni sono attributi ai compartecipi alla comunione ereditaria, è colpito dalla sanzione di nullità. Dunque, il rigetto della domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria avente ad oggetto l'immobile abusivo, benché fondato sulla giurisprudenza precedente alla Sezioni Unite citate, è altrettanto compatibile con i principi giurisprudenziali consolidatisi a composizione del contrasto. Sicché essa non è incisa dalla valutazione circa la ammissibilità dello scioglimento e della conseguente divisione dei beni costruiti in violazione delle disposizioni urbanistiche.
2. Vengono all'esame le risultanze della TU relative alla definizione dei beni oggetto della successione, come richiamate dalla stessa sentenza impugnata. In relazione all'appartamento attico, sito in AC, via Carlo Pisacane, 11, pal. C terzo piano, foglio 203, part. 164 sub 5 e all'autorimessa, anch'essa sita in AC, via Carlo Pisacane, 11 pal. C, piano primo, part. 164 sub 8, la relazione conclusiva rileva la mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo e la impossibilità di esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistica.
Infatti, la relazione conclusiva della TU, richiamata nella sentenza impugnata, rileva, quanto al piano attico “manca qualsiasi titolo autorizzativo;
non è stato possibile esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistico-edilizia, in forza delle disposizioni legislative successive alla sua realizzazione, in quanto sarebbe stato necessario che tutti e tre i fratelli firmassero la relativa istanza;
in mancanza Pt_1 di accordo generale, riguardante tutti i beni de quibus nonché questioni afferenti al passato, tale appartamento che, a parere dello scrivente, è quello che avrebbe avuto il valore maggiore, qualora regolare, rimane nella condizione giuridica di unità immobiliare abusiva, di fatto utilizzabile senza, però, poter subire legittimamente alcun intervento di manutenzione” e, analogamente, quanto all'autorimessa senza fine di lucro pal. “C”, part. 164 sub. 8 che “manca qualsiasi titolo autorizzativo;
non è stato possibile esperire un tentativo di regolarizzazione urbanistico-edilizia, in forza delle disposizioni legislative successive alla sua realizzazione, in quanto sarebbe stato necessario che tutti e tre i fratelli firmassero la relativa istanza;
in mancanza Pt_1 di accordo generale, riguardante tutti i beni de quibus nonché questioni afferenti al passato, rimane nella condizione giuridica di unità immobiliare abusiva, di fatto utilizzabile senza, però, poter subire legittimamente alcun intervento di manutenzione”.
L'elenco complessivo dei beni ricompresi nell'asse ereditario, recante 15 beni immobili, compresi i due appena menzionati, indica soltanto tre beni, per i quali non è necessaria alcuna regolarizzazione, mentre per i restanti 10 beni si rilevano difformità, talvolta lievi, suscettibili di regolarizzazione in sanatoria.
Ciò posto, circa l'oggetto della presente divisione, si osserva che l'appellante chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione, attese le numerose irregolarità urbanistiche dei beni e, in subordine, la divisione totale e/o parziale degli stessi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 'La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.' (Cass. sez. Un., 22.3.2019 n. 8230; Cass.,sez. II, 19.4.2025 n. 10360). In forza di tale principio risultano esclusi dalla divisione soltanto i due beni, ambedue compresi nella palazzina C, per i quali è stata verificata la totale assenza del titolo concessorio, mentre per i restanti beni lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione con attribuzione in proprietà esclusiva è ammissibile. Pertanto, per i due beni analiticamente sopra indicati, la domanda di scioglimento della comunione deve essere respinta, a causa della mancanza di un titolo abilitativo, mentre per i restanti beni, il principio da applicare consente l'accoglimento della domanda. Infatti, «Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»(Cass. sez. Un., 22.3.2019 n. 8230; Cass.,sez. II, 19.4.2025 n. 10360).. Peraltro, nel caso all'esame, il primo motivo di appello, con la richiesta subordinata di procedere quantomeno alla divisione parziale dei beni per i quali è allegato un titolo, ancorché difforme dalle opere realizzate, è sovrapponibile all'appello incidentale di ancorché non possa allegarsi il, peraltro Controparte_2 non necessario, consenso di tutti i condividenti. E' pertanto necessario procedere alla valutazione dell'asse ereditario defalcato dai due immobili abusivi, per i quali la domanda deve essere respinta, con la conseguente rimessione della causa sul ruolo per gli accertamenti tecnici necessari.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M
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Il Collegio, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
respinge la domanda di scioglimento e di divisione della comunione ereditaria relativamente ai seguenti beni:
- Appartamento attico al terzo livello fuori terra, con terrazza esclusiva, ricompreso nella Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A –; distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 5;
- Deposito al primo piano sotto il livello del suolo, confinante con vano scale, ricompreso nella Palazzina “C” – via Carlo Pisacane, 9/A –; distinto in Catasto Fabbricati di AC al foglio 203, particella 164, sub. 8;
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio al fine predisporre, a mezzo di una nuova TU, il progetto di divisione e di assegnazione dei beni in proprietà esclusiva;
- Rimette alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10 Così deciso in Roma, lì 13.3.2025
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
La Presidente relatrice Dott.ssa Franca MANGANO
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