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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
N. R.G. 10/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente rel.
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
3) Dott. Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 11/09/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Bergamo, ridetermina nella minor somma di € 12.159,19 (di cui € 1.682,10 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, la condanna di per differenza retributive;
Parte_1 dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna la società appellante alla rifusione in favore di dei 2/3 residui, liquidati in € 2.500 per il primo grado e in € 2.000 per il secondo Controparte_1 grado, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito, antistatario;
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di c.t.u. (in parti uguali nei rapporti interni), come già liquidate con separato decreto. Il Presidente
N. R.G. 10/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente rel.
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
3) Dott. Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 11/09/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Bergamo, ridetermina nella minor somma di € 12.159,19 (di cui € 1.682,10 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, la condanna di per differenza retributive;
Parte_1 dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna la società appellante alla rifusione in favore di dei 2/3 residui, liquidati in € 2.500 per il primo grado e in € 2.000 per il secondo Controparte_1 grado, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito, antistatario;
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di c.t.u. (in parti uguali nei rapporti interni), come già liquidate con separato decreto. Il Presidente