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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca
Manuela Longo, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo (contratti bancari)”, riservata per la decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(p. Iva , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._3
Mario Della Porta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Nocera Superiore alla via Roma n.12;
OPPONENTI
E
(c.f. e P. IVA ) e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_2
(già denominata c.f. e partita CP_2 Controparte_3
IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Amendola ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Salerno, Piazza della Concordia n. 38;
OPPOSTA
NONCHÉ
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 P.IVA_4
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_5 P.IVA_5 dall'avv. Bruno Amendola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno,
Piazza della Concordia n.38;
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Parte_6 P.IVA_6
Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Padova (PD), Via G. Belzoni, n. 65;
TERZI INTERVENUTI
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e i Parte_1
fideiussori e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 5.12.2018, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di euro 118.366,33, Parte_7
oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo residuo dei seguenti rapporti:
- Conto corrente ordinario n. 10850470;
- Conto corrente anticipi su fatture n. 10850473;
- Contratto di finanziamento “flexicredito” n. 6471815.
Parte opponente lamentava, innanzitutto, la mancata prova del credito per inadeguatezza della documentazione depositata;
nel merito, contestava alcune illegittimità dei rapporti bancari oggetto del monitorio;
i fideiussori eccepivano, altresì, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la nullità della clausola per violazione dell'art. 2 co.2 l. 287/90.
Per le suddette ragioni gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di decadenza delle garanzie prestate e la conseguente liberazione dei fideiussori;
in via gradata, l'accertamento della minor somma dovuta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite da attribuirsi al legale dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta, la quale ritenendo l'opposizione infondata in fatto e diritto ne chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 29.7.2019 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano onerate di attivare il tentativo di mediazione obbligatoria.
pag. 2/14 In data 26.5.2020 interveniva in giudizio la con la mandataria Controparte_4
Parte_5
A seguito dell'esito negativo della mediazione (v. verbale negativo depositato al fascicolo telematico in data 12.6.2020) e del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta c.t.u. contabile.
All'esito del deposito della relazione peritale, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2024; in tale udienza il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 143 CCII, essendo stata aperta la
Liquidazione Giudiziale della debitrice principale opponente, Controparte_5
(Tribunale di Nocera Inferiore, N. 28/2023).
[...]
I soli fideiussori presentavano ricorso per riassunzione.
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso alle controparti e considerato che le stesse avevano già rassegnato le proprie conclusioni, all'udienza fissata del 9.1.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
La posizione di Controparte_5
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che l'opponente Controparte_5
in corso di causa assoggettata a liquidazione giudiziale, non ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né la curatela si è costituita nel giudizio riassunto dai soli fideiussori.
Orbene, in conseguenza dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale, la domanda di pagamento proposta dalla banca con l'ingiunzione è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale dovrà essere revocato.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile pag. 3/14 natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile – oggi ai sensi dell'art. 151 co. 2 Codice della crisi di impresa - e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/08/2008,
n.21565).
La prova del credito.
Venendo al merito, i fideiussori contestavano in primo luogo la mancata prova del credito ingiunto, l'insufficienza a tal fine del saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB e il mancato invio degli estratti conto come prescritto dall'art. 119 TUB.
Occorre, invero, ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore-opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n.
12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993).
Pertanto, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. grava sulla banca opposta, che aziona un proprio credito, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria secondo le regole ordinarie, mediante la produzione del titolo contrattuale da cui derivano le obbligazioni a carico del cliente e l'estratto conto integrale del rapporto in cui risultano annotate tutte le operazioni in dare e in avere, senza soluzione di continuità dalla apertura alla chiusura e senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. (Cass. civ. n. 23974/2010; di recente Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del
25/05/2017).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta già in sede monitoria aveva depositato i contratti di conto corrente ordinario, di conto anticipi e del finanziamento, gli estratti conto pag. 4/14 integrali, dall'inizio alla fine dei rapporti e il piano di ammortamento del finanziamento, e non solo i saldaconti ex art. 50 TUB, nonché la fideiussione omnibus e quella specifica del contratto di finanziamento.
La contestazione di mancata prova scritta del credito, pertanto, è infondata in fatto.
Irrilevante, invece, è la contestazione relativa all'asserito mancato invio degli estratti conto, atteso che la violazione dell'art. 119 TUB, laddove provata, non ha alcuna attinenza con la valida emissione di un decreto ingiuntivo né, più in generale, con la idoneità degli estratti conto integrali depositati a fungere da prova del saldo negativo dovuto.
Le illegittimità dei rapporti bancari.
In relazione a tutti i rapporti bancari oggetto del monitorio, gli opponenti contestavano la illegittima applicazione della CMS, in quanto indicata solo in misura percentuale, e, dal
2009, della Commissione disponibilità fondi e delle commissioni di rinnovo fidi ed istruttoria veloce, in quanto non pattuite per iscritto, in violazione dell'art. 117 TUB.
In relazione al contratto di conto corrente e conto anticipi, gli opponenti eccepivano, altresì, il superamento del tasso soglia usura in alcuni trimestri.
In relazione al solo contratto di finanziamento, infine, gli opponenti contestavano l'errata indicazione del TAEG in violazione dell'art.117, co.4 TUB, con conseguente necessario ricalcolo dei tassi ai sensi dell'art. 117, co. 7 TUB.
a) L'usura del conto corrente e del conto anticipi.
In atto di citazione e nella perizia di parte allegata gli opponenti rilevavano il superamento del tasso soglia usura esclusivamente in alcuni trimestri (conto corrente ordinario: IV° trim 2012, I°II°III° e IV° trim 2013, I°II°III° e IV° trim 2014; conto anticipi: IV° trim
2014).
Tuttavia, i contratti risultano stipulati in data 13.6.2007 e non viene eccepito, allegato né provato dagli opponenti che in corso dei contratti – e, in particolare, nei trimestri sopra rilevati – vi sia stata una variazione del tasso di interesse applicato.
Orbene, giova ricordare che le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo essenziale ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando ingresso alla configurabilità della c.d. usura sopravvenuta.
pag. 5/14 Sicché, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura esclusivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, senza che vi sia stata una provata variazione dello stesso, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Attesa l'infondatezza in diritto dell'eccezione suddetta, non sono stati formulati quesiti in punto di usura al c.t.u., la cui indagine sarebbe stata superflua ed esplorativa.
b) Errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento “flexicredito”.
Parte opponente, lamentando la mancata inclusione della commissione disponibilità fondi nel TAEG indicato in contratto, chiedeva l'applicazione dell'art. 117, co. 7 TUB.
Tuttavia, l'eventuale – nel caso di specie comunque nemmeno adeguatamente provata - divergenza del T.A.E.G. effettivamente applicato rispetto a quello pattuito non potrebbe mai comportare la nullità della relativa clausola nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Invero, l'unica norma che sanziona la mancata o la scorretta indicazione di tale tasso è
l'art.125bis, co.6, T.U.B., secondo cui sono nulle le clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel
TAEG pubblicizzato.
In queste ipotesi, il successivo comma 7 prevede la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso nominale minimo dei b.o.t.
Tuttavia, il contratto di finanziamento “flexicredito” allegato pacificamente non è un contratto stipulato con un consumatore, non essendo la società opponente una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale”.
La norma suddetta, pertanto, non può applicarsi al contratto oggetto di causa.
D'altra parte, la eventuale – e, si ribadisce, non provata – scorretta indicazione del TAEG nemmeno potrebbe comportare la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 6 TUB, con la consequenziale applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7.
Infatti, in conformità all'orientamento espresso da consolidata giurisprudenza di merito, il
T.A.E.G. è un indicatore che ha natura e funzione meramente informativa, limitandosi ad esprimere il costo effettivo dell'operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia, e non costituisce una clausola di determinazione degli interessi, delle spese pag. 6/14 e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, sottraendosi così al disposto dell'art. 117, comma 6, TUB, che, infatti, sanziona con la nullità solo le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati (così Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I,
14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).
La violazione dell'obbligo informativo in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di finanziamento (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma potrebbe al massimo configurarsi quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233;
Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017), giammai richiesta da parte opponente.
La doglianza, pertanto, è infondata in diritto.
Per le suddette ragioni, anche la c.t.u. richiesta sul punto da parte opponente non è stata disposta, risultando esplorativa e, in sostanza, superflua.
c) Illegittimità delle commissioni applicate.
Risulta, invece, fondata la contestazione relativa alla indeterminatezza della C.M.S. pattuita nei contratti di conto corrente ordinario e conto anticipi, e delle altre commissioni applicate (CDF e CIV).
Invero, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità la commissione di massimo scoperto deve, anzitutto, essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
pag. 7/14 Nei contratti oggetto del giudizio è prevista solo la misura percentuale della c.m.s., mentre non risultano esplicitati i criteri e le modalità di calcolo delle medesime, come pure sottolineato dal c.t.u., dott.ssa . Persona_1
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185 (29 gennaio 2009), non risulta agli atti del giudizio che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole del contratto alle disposizioni dell'art. 2 bis del suddetto decreto.
Il c.t.u. ha, inoltre, sottolineato che le commissioni disponibilità fondi e di istruttoria veloce sono state nel corso dei due rapporti suddetti “forfetariamente applicate” e non risultano pattuite per iscritto.
Pertanto, attesa la violazione dell'art. 117 e 117 bis TUB, le suddette commissioni devono essere espunte dal saldo negativo finale per il conto corrente e il conto anticipi, come correttamente effettuato dal c.t.u. nominato nella propria perizia, in assenza, peraltro, di osservazioni delle parti.
Per quanto attiene al contratto di finanziamento “flexicredito”, invece, la commissione di istruttoria veloce e di disponibilità immediata di fondi erano state regolarmente pattuite ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 117 bis del D. Lgs. n. 385/1993 e risultano applicate conformemente a quanto pattuito;
il c.t.u., pertanto, ha provveduto a stralciare solo le spese di conto in quanto non pattuite.
Il saldo debitore complessivo dei tre rapporti, pertanto, è pari a -€92.629,53, sempre a debito degli opponenti, con una differenza di €25.559,58 rispetto al saldo negativo oggetto di ricorso monitorio pari a -€118.189,11; considerando anche gli interessi alla data di notifica dell'atto di citazione (19 febbraio 2019), il saldo negativo complessivo è pari a -
€93.380,05.
Le eccezioni dei fideiussori.
Premessa, pertanto, la sussistenza in ogni caso di un saldo negativo e, pertanto, di una posizione creditoria della banca opposta nei confronti dei fideiussori, occorre valutare le eccezioni dagli stessi formulate.
In primo luogo, gli opponenti fideiussori eccepivano la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la stessa provveduto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ad avviare le opportune iniziative contro il debitore.
pag. 8/14 Tuttavia, gli art. 5 e 6 delle fideiussioni (omnibus e specifica) sottoscritte dagli opponenti prevedono espressamente quanto segue: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Considerato che è circostanza incontestata tra le parti che il diritto di recesso dai rapporti suddetti è stato comunicato dalla banca in data 2.10.2015, e rilevato che il ricorso monitorio è stato iscritto al ruolo in data 28.9.2018 (v. fascicolo monitorio), il termine di
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione non era ancora decorso, pertanto l'eccezione è infondata in fatto.
In secondo luogo, i fideiussori eccepiscono in modo del tutto generico la nullità della deroga suddetta in quanto le fideiussioni prestate sono il risultato di una intesa restrittiva della concorrenza, in violazione del disposto dell'art.2, co.2 l. 287/90.
Deve, tuttavia, rilevarsi quanto segue.
Parte attrice, si limitava a richiamare – ma nemmeno produceva – il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la
Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, ritenendo apoditticamente che dallo stesso derivasse automaticamente la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus e in quella specifica sottoscritte dagli opponenti.
Tuttavia, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul tema
(Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n.30383) innanzitutto il provvedimento sopra richiamato è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non, invece, a quelle prestate per un affare particolare. Le fideiussioni omnibus, infatti, vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Di conseguenza, la nullità parziale eccepita giammai potrebbe colpire la fideiussione specifica.
pag. 9/14 In secondo luogo, per verificare se la fideiussione omnibus oggetto di giudizio possa essere considerata quale contratto “a valle” dell'intesa restrittiva sanzionata dal suddetto provvedimento, assume particolare rilevanza l'epoca di stipulazione della fideiussione esaminata, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale.
La fideussione omnibus oggetto del presente giudizio è stata stipulata in data 3.9.2010 e, pertanto, è pacificamente al di fuori dell'ambito temporale dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento citato.
Di conseguenza, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, non essendo sufficiente il provvedimento citato, gli opponenti – sui quali grava il relativo onere probatorio, avendo sollevato la relativa eccezione – avrebbero dovuto dedurre e comprovare che vi fosse un'ulteriore intesa anticoncorrenziale a monte della fideiussione, offrendone altra e specifica prova.
A tal fine, gli opponenti avrebbero dovuto depositare ulteriori modelli di fideiussioni del medesimo periodo proposte da altre banche, così da dimostrare la uniforme applicazione di quelle clausole ritenute particolarmente svantaggiose per i garanti anche ai contratti successivi al provvedimento della Banca d'Italia.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato né prodotto, pertanto non può dirsi adeguatamente provato che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione omnibus del 2010 permanesse o fosse subentrata una nuova intesa anticoncorrenziale tra le banche, tale da comportare l'applicazione uniforme di un modello come quello sottoscritto dagli attori, idoneo a limitare la concorrenza e, in sostanza, la scelta degli odierni debitori, che non avrebbero potuto trovare condizioni contrattuali diverse e più vantaggiose se si fossero rivolti ad altre banche.
L'eccezione è, pertanto, infondata in quanto genericamente sollevata e non provata e deve essere rigettata.
Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva dei terzi intervenuti.
pag. 10/14 Le eccezioni relative alla legittimazione ad intervenire ex art. 111 c.p.c. nei confronti di e della mandataria Controparte_4 Parte_5
sono, innanzitutto, tardive e, pertanto, inammissibili.
[...]
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione.
Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127).
Orbene, gli opponenti hanno formulato tali eccezioni solo in terza memoria istruttoria dopo che gli stessi, peraltro, avevano instaurato il procedimento di mediazione proprio nei confronti della suddetta , già intervenuta all'epoca in giudizio, in sostanza non Pt_5
contestando l'intervento della stessa e la sua qualifica quale cessionaria del credito.
In ogni caso, in memoria secondo termine la ha depositato l'avviso di Pt_5
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 91 del 03.08.2019 della cessione di crediti in blocco in favore di e l'elenco integrale delle posizioni Controparte_4
cedute; è stata, altresì, allegata una dichiarazione della originaria titolare del credito,
che conferma l'avvenuta cessione in favore della CP_1 Controparte_4
del credito oggetto del monitorio opposto;
infine, già risultava depositata in data
26.5.2020 la procura alla riscossione dei crediti rilasciata dalla in favore CP_4
della . Pt_5
Vi è, pertanto, documentazione idonea a provare che il credito oggetto del giudizio sia stato ceduto all'intervenuto da parte dell'opposta la quale, peraltro, non ha più CP_1
partecipato al giudizio a seguito dell'intervento della cessionaria.
D'altra parte, come riportato dagli stessi opponenti, nell'avviso in G.U. era previsto che
“la ZE IC S.p.a ha incaricato, a sua volta, la società Parte_5
” per la riscossione dei crediti, non essendovi dubbi, pertanto, sulla legittimazione
[...]
della stessa quale ultima mandataria della cessionaria del credito Controparte_4
[...]
pag. 11/14 Del tutto infondata è la domanda di nullità della cessione per asserita nullità della comunicazione in G.U., in primo luogo in quanto infondata in fatto – gli stessi opponenti confermano che la procura da ultimo era rilasciata in favore di – ma anche in Pt_5
quanto una eventuale – nel caso di specie non provata – violazione dell'aspetto informativo della cessione previsto dall'art. 58 TUB non ha nessuna conseguenza in termini di validità della cessione.
Ancora, del tutto irrilevante è la circostanza – sostenuta ma non provata – della mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art 106 e 107 TUB alla data della stipulazione del contratto;
infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. ed i conseguenti atti di riscossione non sono affetti da invalidità sol perché, appunto, la società non è iscritta nel predetto albo, posto che l'art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha valore civilistico, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (sul tema di recente Cassazione civile , sez. III , 18/03/2024 , n. 7243; Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1622; Tribunale Pistoia sez. I,
10/09/2024, n.664; Tribunale , NA , 10/05/2024).
I fideiussori in sede di comparse conclusionali contestavano, infine, la legittimazione di seconda cessionaria del credito, sostenendo che la documentazione Parte_6
depositata non fosse sufficiente a dimostrare che il contratto di cessione dei crediti stipulato con e allegato avesse ad oggetto anche la posizione debitoria degli CP_4
opponenti.
L'intervenuta, invero, ha depositato il contratto di cessione, la pubblicazione in G.U. e l'elenco dei crediti ceduti, dal quale non è possibile evincere che i codici prodotti corrispondano ai crediti oggetto del monitorio.
Secondo le più recenti opinioni giurisprudenziali, tuttavia, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, la prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nello stesso può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di pag. 12/14 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (di recente v. Corte appello Ancona sez. I, 17/10/2024, n.1498).
Ebbene, nel caso di specie non possono esservi dubbi in ordine all'inclusione dei crediti oggetto del presente giudizio in tale atto di cessione da in favore di CP_4 Pt_6
posto che nell'avviso in G.U. n. 153 del 31.12.2025 è precisato che sono inclusi
[...]
nell'operazione, tra le altre caratteristiche, “i crediti che sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato con in data 19 luglio 2019, il Controparte_1
cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della numero 91 in Pt_8
data 03 agosto 2019”.
Vi è, pertanto, un inequivoco riferimento ai crediti oggetto della prima cessione, come visto non contestata tempestivamente e, in ogni caso, adeguatamente provata.
Anche tale contestazione, pertanto, è del tutto infondata in fatto.
3. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato;
tuttavia, essendo provato nell'an e nel quantum nei confronti dei fideiussori il credito dell'opposta, ceduto all'ultima cessionaria, va accolta la domanda di condanna degli opponenti fideiussori per l'importo ridotto risultante dalla c.t.u. contabile.
Considerata la misura ridotta della riquantificazione dell'importo comunque a debito degli opponenti e l'infondatezza di numerose eccezioni formulate dagli stessi, si ritiene equa la compensazione di un quarto delle spese, e la condanna a carico dei fideiussori opponenti delle spese rimanenti in favore dell'opposta e degli intervenuti, il cui credito è provato;
le spese sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'opposta e degli intervenuti per le fasi rispettivamente trattate.
Le spese di CTU vanno poste a carico integrale dei fideiussori opponenti essendo una spesa necessaria per la riquantificazione del dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca Manuela
Longo in funzione di Giudice unico, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1) dichiara la domanda di pagamento improcedibile nei confronti dell'intervenuta liquidazione giudiziale della e, per l'effetto, revoca nei suoi Controparte_5
pag. 13/14 confronti il d.i. n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 5.12.2018;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca anche nei confronti di , Parte_2
e il d.i. n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Nocera Inferiore in data 5.12.2018;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della somma di euro 93.380,05 oltre Parte_6
interessi dalla domanda al soddisfo;
4) compensa le spese di lite per un quarto;
5) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento di tre quarti delle spese del presente giudizio, nelle modalità che seguono:
- euro 3.135,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
Controparte_1
- euro 4.500,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
[...]
Controparte_4
- euro 3.000,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
[...]
Controparte_4
6) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento del compenso del c.t.u., già liquidato con separato provvedimento,
ponendolo definitivamente e integralmente a loro carico.
Così deciso in Nocera Inferiore, con sentenza depositata telematicamente in data
16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Bianca Manuela Longo
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca
Manuela Longo, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo (contratti bancari)”, riservata per la decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(p. Iva , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._3
Mario Della Porta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Nocera Superiore alla via Roma n.12;
OPPONENTI
E
(c.f. e P. IVA ) e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 P.IVA_2
(già denominata c.f. e partita CP_2 Controparte_3
IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Amendola ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Salerno, Piazza della Concordia n. 38;
OPPOSTA
NONCHÉ
(c.f. ) e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 P.IVA_4
c.f. ), rappresentata e difesa Parte_5 P.IVA_5 dall'avv. Bruno Amendola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno,
Piazza della Concordia n.38;
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Renata Parte_6 P.IVA_6
Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Padova (PD), Via G. Belzoni, n. 65;
TERZI INTERVENUTI
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e i Parte_1
fideiussori e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 5.12.2018, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di euro 118.366,33, Parte_7
oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo residuo dei seguenti rapporti:
- Conto corrente ordinario n. 10850470;
- Conto corrente anticipi su fatture n. 10850473;
- Contratto di finanziamento “flexicredito” n. 6471815.
Parte opponente lamentava, innanzitutto, la mancata prova del credito per inadeguatezza della documentazione depositata;
nel merito, contestava alcune illegittimità dei rapporti bancari oggetto del monitorio;
i fideiussori eccepivano, altresì, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la nullità della clausola per violazione dell'art. 2 co.2 l. 287/90.
Per le suddette ragioni gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di decadenza delle garanzie prestate e la conseguente liberazione dei fideiussori;
in via gradata, l'accertamento della minor somma dovuta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite da attribuirsi al legale dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'opposta, la quale ritenendo l'opposizione infondata in fatto e diritto ne chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 29.7.2019 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano onerate di attivare il tentativo di mediazione obbligatoria.
pag. 2/14 In data 26.5.2020 interveniva in giudizio la con la mandataria Controparte_4
Parte_5
A seguito dell'esito negativo della mediazione (v. verbale negativo depositato al fascicolo telematico in data 12.6.2020) e del deposito delle memorie istruttorie, veniva disposta c.t.u. contabile.
All'esito del deposito della relazione peritale, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2024; in tale udienza il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 143 CCII, essendo stata aperta la
Liquidazione Giudiziale della debitrice principale opponente, Controparte_5
(Tribunale di Nocera Inferiore, N. 28/2023).
[...]
I soli fideiussori presentavano ricorso per riassunzione.
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso alle controparti e considerato che le stesse avevano già rassegnato le proprie conclusioni, all'udienza fissata del 9.1.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
La posizione di Controparte_5
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi che l'opponente Controparte_5
in corso di causa assoggettata a liquidazione giudiziale, non ha riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo né la curatela si è costituita nel giudizio riassunto dai soli fideiussori.
Orbene, in conseguenza dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale, la domanda di pagamento proposta dalla banca con l'ingiunzione è divenuta improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale dovrà essere revocato.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile pag. 3/14 natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma 3, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile – oggi ai sensi dell'art. 151 co. 2 Codice della crisi di impresa - e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/08/2008,
n.21565).
La prova del credito.
Venendo al merito, i fideiussori contestavano in primo luogo la mancata prova del credito ingiunto, l'insufficienza a tal fine del saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB e il mancato invio degli estratti conto come prescritto dall'art. 119 TUB.
Occorre, invero, ricordare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di un'inversione dei ruoli processuali delle parti, resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che nel giudizio di cognizione instaurato dall'opponente resta a carico del creditore-opposto, avente veste effettiva di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, quale convenuto, quello di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi (ex multis, Cass. sez. II, n.
12622/2010; Cass. SS.UU. n. 7448/1993).
Pertanto, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. grava sulla banca opposta, che aziona un proprio credito, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria secondo le regole ordinarie, mediante la produzione del titolo contrattuale da cui derivano le obbligazioni a carico del cliente e l'estratto conto integrale del rapporto in cui risultano annotate tutte le operazioni in dare e in avere, senza soluzione di continuità dalla apertura alla chiusura e senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. (Cass. civ. n. 23974/2010; di recente Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del
25/05/2017).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta già in sede monitoria aveva depositato i contratti di conto corrente ordinario, di conto anticipi e del finanziamento, gli estratti conto pag. 4/14 integrali, dall'inizio alla fine dei rapporti e il piano di ammortamento del finanziamento, e non solo i saldaconti ex art. 50 TUB, nonché la fideiussione omnibus e quella specifica del contratto di finanziamento.
La contestazione di mancata prova scritta del credito, pertanto, è infondata in fatto.
Irrilevante, invece, è la contestazione relativa all'asserito mancato invio degli estratti conto, atteso che la violazione dell'art. 119 TUB, laddove provata, non ha alcuna attinenza con la valida emissione di un decreto ingiuntivo né, più in generale, con la idoneità degli estratti conto integrali depositati a fungere da prova del saldo negativo dovuto.
Le illegittimità dei rapporti bancari.
In relazione a tutti i rapporti bancari oggetto del monitorio, gli opponenti contestavano la illegittima applicazione della CMS, in quanto indicata solo in misura percentuale, e, dal
2009, della Commissione disponibilità fondi e delle commissioni di rinnovo fidi ed istruttoria veloce, in quanto non pattuite per iscritto, in violazione dell'art. 117 TUB.
In relazione al contratto di conto corrente e conto anticipi, gli opponenti eccepivano, altresì, il superamento del tasso soglia usura in alcuni trimestri.
In relazione al solo contratto di finanziamento, infine, gli opponenti contestavano l'errata indicazione del TAEG in violazione dell'art.117, co.4 TUB, con conseguente necessario ricalcolo dei tassi ai sensi dell'art. 117, co. 7 TUB.
a) L'usura del conto corrente e del conto anticipi.
In atto di citazione e nella perizia di parte allegata gli opponenti rilevavano il superamento del tasso soglia usura esclusivamente in alcuni trimestri (conto corrente ordinario: IV° trim 2012, I°II°III° e IV° trim 2013, I°II°III° e IV° trim 2014; conto anticipi: IV° trim
2014).
Tuttavia, i contratti risultano stipulati in data 13.6.2007 e non viene eccepito, allegato né provato dagli opponenti che in corso dei contratti – e, in particolare, nei trimestri sopra rilevati – vi sia stata una variazione del tasso di interesse applicato.
Orbene, giova ricordare che le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo essenziale ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando ingresso alla configurabilità della c.d. usura sopravvenuta.
pag. 5/14 Sicché, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura esclusivamente nel corso dello svolgimento del rapporto, senza che vi sia stata una provata variazione dello stesso, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Attesa l'infondatezza in diritto dell'eccezione suddetta, non sono stati formulati quesiti in punto di usura al c.t.u., la cui indagine sarebbe stata superflua ed esplorativa.
b) Errata indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento “flexicredito”.
Parte opponente, lamentando la mancata inclusione della commissione disponibilità fondi nel TAEG indicato in contratto, chiedeva l'applicazione dell'art. 117, co. 7 TUB.
Tuttavia, l'eventuale – nel caso di specie comunque nemmeno adeguatamente provata - divergenza del T.A.E.G. effettivamente applicato rispetto a quello pattuito non potrebbe mai comportare la nullità della relativa clausola nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
Invero, l'unica norma che sanziona la mancata o la scorretta indicazione di tale tasso è
l'art.125bis, co.6, T.U.B., secondo cui sono nulle le clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo scorretto nel
TAEG pubblicizzato.
In queste ipotesi, il successivo comma 7 prevede la sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso nominale minimo dei b.o.t.
Tuttavia, il contratto di finanziamento “flexicredito” allegato pacificamente non è un contratto stipulato con un consumatore, non essendo la società opponente una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale”.
La norma suddetta, pertanto, non può applicarsi al contratto oggetto di causa.
D'altra parte, la eventuale – e, si ribadisce, non provata – scorretta indicazione del TAEG nemmeno potrebbe comportare la nullità della clausola che prevede gli interessi ai sensi dell'art. 117, comma 6 TUB, con la consequenziale applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7.
Infatti, in conformità all'orientamento espresso da consolidata giurisprudenza di merito, il
T.A.E.G. è un indicatore che ha natura e funzione meramente informativa, limitandosi ad esprimere il costo effettivo dell'operazione per il cliente secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia, e non costituisce una clausola di determinazione degli interessi, delle spese pag. 6/14 e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, sottraendosi così al disposto dell'art. 117, comma 6, TUB, che, infatti, sanziona con la nullità solo le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati (così Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I,
14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).
La violazione dell'obbligo informativo in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di finanziamento (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma potrebbe al massimo configurarsi quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233;
Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017), giammai richiesta da parte opponente.
La doglianza, pertanto, è infondata in diritto.
Per le suddette ragioni, anche la c.t.u. richiesta sul punto da parte opponente non è stata disposta, risultando esplorativa e, in sostanza, superflua.
c) Illegittimità delle commissioni applicate.
Risulta, invece, fondata la contestazione relativa alla indeterminatezza della C.M.S. pattuita nei contratti di conto corrente ordinario e conto anticipi, e delle altre commissioni applicate (CDF e CIV).
Invero, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità la commissione di massimo scoperto deve, anzitutto, essere oggetto di pattuizione scritta: in particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
pag. 7/14 Nei contratti oggetto del giudizio è prevista solo la misura percentuale della c.m.s., mentre non risultano esplicitati i criteri e le modalità di calcolo delle medesime, come pure sottolineato dal c.t.u., dott.ssa . Persona_1
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185 (29 gennaio 2009), non risulta agli atti del giudizio che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole del contratto alle disposizioni dell'art. 2 bis del suddetto decreto.
Il c.t.u. ha, inoltre, sottolineato che le commissioni disponibilità fondi e di istruttoria veloce sono state nel corso dei due rapporti suddetti “forfetariamente applicate” e non risultano pattuite per iscritto.
Pertanto, attesa la violazione dell'art. 117 e 117 bis TUB, le suddette commissioni devono essere espunte dal saldo negativo finale per il conto corrente e il conto anticipi, come correttamente effettuato dal c.t.u. nominato nella propria perizia, in assenza, peraltro, di osservazioni delle parti.
Per quanto attiene al contratto di finanziamento “flexicredito”, invece, la commissione di istruttoria veloce e di disponibilità immediata di fondi erano state regolarmente pattuite ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 117 bis del D. Lgs. n. 385/1993 e risultano applicate conformemente a quanto pattuito;
il c.t.u., pertanto, ha provveduto a stralciare solo le spese di conto in quanto non pattuite.
Il saldo debitore complessivo dei tre rapporti, pertanto, è pari a -€92.629,53, sempre a debito degli opponenti, con una differenza di €25.559,58 rispetto al saldo negativo oggetto di ricorso monitorio pari a -€118.189,11; considerando anche gli interessi alla data di notifica dell'atto di citazione (19 febbraio 2019), il saldo negativo complessivo è pari a -
€93.380,05.
Le eccezioni dei fideiussori.
Premessa, pertanto, la sussistenza in ogni caso di un saldo negativo e, pertanto, di una posizione creditoria della banca opposta nei confronti dei fideiussori, occorre valutare le eccezioni dagli stessi formulate.
In primo luogo, gli opponenti fideiussori eccepivano la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo la stessa provveduto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ad avviare le opportune iniziative contro il debitore.
pag. 8/14 Tuttavia, gli art. 5 e 6 delle fideiussioni (omnibus e specifica) sottoscritte dagli opponenti prevedono espressamente quanto segue: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Considerato che è circostanza incontestata tra le parti che il diritto di recesso dai rapporti suddetti è stato comunicato dalla banca in data 2.10.2015, e rilevato che il ricorso monitorio è stato iscritto al ruolo in data 28.9.2018 (v. fascicolo monitorio), il termine di
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione non era ancora decorso, pertanto l'eccezione è infondata in fatto.
In secondo luogo, i fideiussori eccepiscono in modo del tutto generico la nullità della deroga suddetta in quanto le fideiussioni prestate sono il risultato di una intesa restrittiva della concorrenza, in violazione del disposto dell'art.2, co.2 l. 287/90.
Deve, tuttavia, rilevarsi quanto segue.
Parte attrice, si limitava a richiamare – ma nemmeno produceva – il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la
Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, ritenendo apoditticamente che dallo stesso derivasse automaticamente la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus e in quella specifica sottoscritte dagli opponenti.
Tuttavia, come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul tema
(Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n.30383) innanzitutto il provvedimento sopra richiamato è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non, invece, a quelle prestate per un affare particolare. Le fideiussioni omnibus, infatti, vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce.
Di conseguenza, la nullità parziale eccepita giammai potrebbe colpire la fideiussione specifica.
pag. 9/14 In secondo luogo, per verificare se la fideiussione omnibus oggetto di giudizio possa essere considerata quale contratto “a valle” dell'intesa restrittiva sanzionata dal suddetto provvedimento, assume particolare rilevanza l'epoca di stipulazione della fideiussione esaminata, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale.
La fideussione omnibus oggetto del presente giudizio è stata stipulata in data 3.9.2010 e, pertanto, è pacificamente al di fuori dell'ambito temporale dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento citato.
Di conseguenza, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, non essendo sufficiente il provvedimento citato, gli opponenti – sui quali grava il relativo onere probatorio, avendo sollevato la relativa eccezione – avrebbero dovuto dedurre e comprovare che vi fosse un'ulteriore intesa anticoncorrenziale a monte della fideiussione, offrendone altra e specifica prova.
A tal fine, gli opponenti avrebbero dovuto depositare ulteriori modelli di fideiussioni del medesimo periodo proposte da altre banche, così da dimostrare la uniforme applicazione di quelle clausole ritenute particolarmente svantaggiose per i garanti anche ai contratti successivi al provvedimento della Banca d'Italia.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato né prodotto, pertanto non può dirsi adeguatamente provato che all'epoca della sottoscrizione della fideiussione omnibus del 2010 permanesse o fosse subentrata una nuova intesa anticoncorrenziale tra le banche, tale da comportare l'applicazione uniforme di un modello come quello sottoscritto dagli attori, idoneo a limitare la concorrenza e, in sostanza, la scelta degli odierni debitori, che non avrebbero potuto trovare condizioni contrattuali diverse e più vantaggiose se si fossero rivolti ad altre banche.
L'eccezione è, pertanto, infondata in quanto genericamente sollevata e non provata e deve essere rigettata.
Le eccezioni di difetto di legittimazione attiva dei terzi intervenuti.
pag. 10/14 Le eccezioni relative alla legittimazione ad intervenire ex art. 111 c.p.c. nei confronti di e della mandataria Controparte_4 Parte_5
sono, innanzitutto, tardive e, pertanto, inammissibili.
[...]
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione.
Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127).
Orbene, gli opponenti hanno formulato tali eccezioni solo in terza memoria istruttoria dopo che gli stessi, peraltro, avevano instaurato il procedimento di mediazione proprio nei confronti della suddetta , già intervenuta all'epoca in giudizio, in sostanza non Pt_5
contestando l'intervento della stessa e la sua qualifica quale cessionaria del credito.
In ogni caso, in memoria secondo termine la ha depositato l'avviso di Pt_5
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 91 del 03.08.2019 della cessione di crediti in blocco in favore di e l'elenco integrale delle posizioni Controparte_4
cedute; è stata, altresì, allegata una dichiarazione della originaria titolare del credito,
che conferma l'avvenuta cessione in favore della CP_1 Controparte_4
del credito oggetto del monitorio opposto;
infine, già risultava depositata in data
26.5.2020 la procura alla riscossione dei crediti rilasciata dalla in favore CP_4
della . Pt_5
Vi è, pertanto, documentazione idonea a provare che il credito oggetto del giudizio sia stato ceduto all'intervenuto da parte dell'opposta la quale, peraltro, non ha più CP_1
partecipato al giudizio a seguito dell'intervento della cessionaria.
D'altra parte, come riportato dagli stessi opponenti, nell'avviso in G.U. era previsto che
“la ZE IC S.p.a ha incaricato, a sua volta, la società Parte_5
” per la riscossione dei crediti, non essendovi dubbi, pertanto, sulla legittimazione
[...]
della stessa quale ultima mandataria della cessionaria del credito Controparte_4
[...]
pag. 11/14 Del tutto infondata è la domanda di nullità della cessione per asserita nullità della comunicazione in G.U., in primo luogo in quanto infondata in fatto – gli stessi opponenti confermano che la procura da ultimo era rilasciata in favore di – ma anche in Pt_5
quanto una eventuale – nel caso di specie non provata – violazione dell'aspetto informativo della cessione previsto dall'art. 58 TUB non ha nessuna conseguenza in termini di validità della cessione.
Ancora, del tutto irrilevante è la circostanza – sostenuta ma non provata – della mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art 106 e 107 TUB alla data della stipulazione del contratto;
infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. ed i conseguenti atti di riscossione non sono affetti da invalidità sol perché, appunto, la società non è iscritta nel predetto albo, posto che l'art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha valore civilistico, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (sul tema di recente Cassazione civile , sez. III , 18/03/2024 , n. 7243; Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1622; Tribunale Pistoia sez. I,
10/09/2024, n.664; Tribunale , NA , 10/05/2024).
I fideiussori in sede di comparse conclusionali contestavano, infine, la legittimazione di seconda cessionaria del credito, sostenendo che la documentazione Parte_6
depositata non fosse sufficiente a dimostrare che il contratto di cessione dei crediti stipulato con e allegato avesse ad oggetto anche la posizione debitoria degli CP_4
opponenti.
L'intervenuta, invero, ha depositato il contratto di cessione, la pubblicazione in G.U. e l'elenco dei crediti ceduti, dal quale non è possibile evincere che i codici prodotti corrispondano ai crediti oggetto del monitorio.
Secondo le più recenti opinioni giurisprudenziali, tuttavia, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, la prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nello stesso può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di pag. 12/14 trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (di recente v. Corte appello Ancona sez. I, 17/10/2024, n.1498).
Ebbene, nel caso di specie non possono esservi dubbi in ordine all'inclusione dei crediti oggetto del presente giudizio in tale atto di cessione da in favore di CP_4 Pt_6
posto che nell'avviso in G.U. n. 153 del 31.12.2025 è precisato che sono inclusi
[...]
nell'operazione, tra le altre caratteristiche, “i crediti che sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato con in data 19 luglio 2019, il Controparte_1
cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella Parte II della numero 91 in Pt_8
data 03 agosto 2019”.
Vi è, pertanto, un inequivoco riferimento ai crediti oggetto della prima cessione, come visto non contestata tempestivamente e, in ogni caso, adeguatamente provata.
Anche tale contestazione, pertanto, è del tutto infondata in fatto.
3. Il decreto ingiuntivo, pertanto, va revocato;
tuttavia, essendo provato nell'an e nel quantum nei confronti dei fideiussori il credito dell'opposta, ceduto all'ultima cessionaria, va accolta la domanda di condanna degli opponenti fideiussori per l'importo ridotto risultante dalla c.t.u. contabile.
Considerata la misura ridotta della riquantificazione dell'importo comunque a debito degli opponenti e l'infondatezza di numerose eccezioni formulate dagli stessi, si ritiene equa la compensazione di un quarto delle spese, e la condanna a carico dei fideiussori opponenti delle spese rimanenti in favore dell'opposta e degli intervenuti, il cui credito è provato;
le spese sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'opposta e degli intervenuti per le fasi rispettivamente trattate.
Le spese di CTU vanno poste a carico integrale dei fideiussori opponenti essendo una spesa necessaria per la riquantificazione del dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Bianca Manuela
Longo in funzione di Giudice unico, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1) dichiara la domanda di pagamento improcedibile nei confronti dell'intervenuta liquidazione giudiziale della e, per l'effetto, revoca nei suoi Controparte_5
pag. 13/14 confronti il d.i. n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 5.12.2018;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca anche nei confronti di , Parte_2
e il d.i. n. 2215/2018 (r.g. 5362/2018), emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Nocera Inferiore in data 5.12.2018;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento in favore di della somma di euro 93.380,05 oltre Parte_6
interessi dalla domanda al soddisfo;
4) compensa le spese di lite per un quarto;
5) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento di tre quarti delle spese del presente giudizio, nelle modalità che seguono:
- euro 3.135,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
Controparte_1
- euro 4.500,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
[...]
Controparte_4
- euro 3.000,00, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge in favore di
[...]
Controparte_4
6) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento del compenso del c.t.u., già liquidato con separato provvedimento,
ponendolo definitivamente e integralmente a loro carico.
Così deciso in Nocera Inferiore, con sentenza depositata telematicamente in data
16.4.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Bianca Manuela Longo
pag. 14/14