Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2199 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. al giorno
05.03.2025 e vertente tra
(Codice Fiscale ), rappresentata e PA C.F._1 difesa dagli Avv.ti Giovanni Tironi e Davide Battaglino;
opponente contro
corrente in Via Vittorio Alfieri 1 in Conegliano, codice Controparte_1 fiscale e partita IVA , capitale sociale € 10.000,00 interamente P.IVA_1 versato, ed in sua vece la procuratrice codice Controparte_2 fiscale , a sua volta legittimata in virtù di procura (a rogito Notaio P.IVA_2 di Milano, repertorio 58952, raccolta 15958) rilasciata Persona_1 dall'originaria mandataria in persona del suo Controparte_3 direttore generale dr. rappresentata e difesa, in virtù di delega CP_4 di cui alla fase di precetto, dall'avv. Leonardo Blandino, codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino;
C.F._2 opposta
Oggetto: Opposizione avverso atto di precetto ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per parte opponente: “dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto
1
- condannare il creditore al pagamento delle spese e compensi di lite.
per parte opposta: “In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dal sig. , codice fiscale PA
, rigettarla in toto e confermare l'atto di precetto, il decreto ingiuntivo C.F._1
con condanna ex art. 96 c.p.c In subordine: Accertare e dichiarare che il PA
, codice fiscale è debitrice, nei confronti di
[...] C.F._1 [...]
della somma di euro 15.018,28 oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo e, CP_1
comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierna opponente al pagamento della somma di euro 15.018,28
o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato PA
dalla 18.07.2024, in forza del decreto ingiuntivo emesso Controparte_1
dal Tribunale di Ivrea n. 843/2017, con il quale la predetta società ha intimato il pagamento della somma di € 15.018,28, rassegando le seguenti conclusioni: “
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis - sospendere l'efficacia del precetto notificato in data 18.07.2024 per i motivi esposti in premessa;
- dichiarare la nullità,
l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto per i motivi esposti in premessa…”.
A sostegno dell'azione spiegata, l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione della data di avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento.
Si è costituita la contestando le censure svolte dalla Controparte_1
controparte e opponendosi alla avversa istanza di sospensione.
In difetto di istanze istruttorie, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe fissata ex art. 127 ter c.p.c.
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L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
In termini generali giova osservare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente consolidato, abbia a più riprese affermato che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 617 c.p.c. produce la sanatoria del suddetto vizio formale con efficacia ex tunc in quanto la proposizione del rimedio in oggetto costituisce prova implicita del fatto che il debitore ha preso conoscenza del pignoramento e che, dunque, lo stesso ha raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. nonchè Cass. n. ord. 23894/12 e n. 13038/13; Cass. n. 19498/13; Cass. civ., sez., III, 2.10.08, n.
24527); cfr. Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157 la quale ha anche precisato che come sia irrilevante, ai fini della sanatoria della nullità del pignoramento, il lasso temporale intercorso tra detta notificazione e l'introduzione del giudizio di opposizione).
Del pari, la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 3967 del 12.02.2019) ha ulteriormente ribadito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa
(e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv.
645194; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016, Rv. 641403; Sez. 3,
Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693).
3 La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 cod. proc. civ.).
Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicché con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240).
Con particolare riguardo alla tipologia di vizio dedotta dalla parte opponente, la
Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi generali sopra richiamati, affermando che il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.).
I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di
4 cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
In altri termini, l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell'importo precettato;
Cass. sez. 3, Sentenza n. 25433 del 02/12/2014).
Facendo applicazione dei suddetti principi deve escludersi come l'omessa indicazione nell'atto di precetto opposto della data di avvenuta notificazione del titolo posto a fondamento della preannunciata azione esecutiva possa aver determinato una concreta lesione al diritto di difesa dell'odierna opponente, atteso che è stata messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Del pari, l'opponente non ha in alcun modo contestato l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea, omettendo ogni ulteriore censura che possa investire la definitività del titolo.
A fortiori si osservi come la parte opposta abbia prodotto in giudizio un precedente atto di precetto, ritualmente notificato, nel quale è stata ritualmente indicata la data di avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo (26.06.2017), di talché deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.
Giova ribadire al riguardo che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma,
5 c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
L'erronea indicazione del numero cronologico del decreto riportata nell'atto di precetto, individuato con il numero di ruolo generale (R.G. 4740/2016) e non con il numero del decreto ingiuntivo stesso (843/2017 emesso il 01/06/2017), può costituire al più una mera irregolarità che tuttavia non determina la nullità del precetto opposto.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte opponente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria orale, della decisione in forma 281 sexies c.p.c. e del valore del giudizio correlato al quantum azionato con l'atto di precetto.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opposta volta ad ottenere la condanna delle controparti al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-
6 sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la carenza nell'atto di precetto opposto dell'indicazione della data di avvenuta notificazione del titolo se non può condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto, al contempo tuttavia consente di escludere che le difese spiegate da siano connotate già ex ante da malafede o colpa Controparte_5
grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2199/2024 R.G., così provvede:
rigetta l'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. promossa da PA
avverso l'atto di precetto notificato dalla in data 18.07.2024, Controparte_1
in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea n. 843/2017;
rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. spiegata da parte opposta;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in PA
euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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