TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1901 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO C.F._1
EMANUELE III 26 BROLO presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA V.EMANUELE 100 (UFFICIO LEGALE INPS
MESSINA) MESSINA presso lo studio dell'Avv. AIME ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine dalla domanda giudiziale proposta dal ricorrente, , volta ad ottenere il riconoscimento del proprio Parte_1
diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno
2015. Tale iscrizione era stata negata a seguito del disconoscimento delle giornate lavorative che lo stesso aveva dichiarato di aver prestato alle dipendenze dell'azienda agricola individuale Sanfilippo Salvatore. L' Controparte_2
costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito
[...] preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, sollevando, altresì, una contestazione nel merito dell'azione proposta.
In particolare, l' ha richiamato il disposto dell'art. 22 del D.L. 3 CP_2
febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, il quale prevede un termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento lesivo, per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Tale termine, a sua volta, si somma a quello di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo alla Commissione CISOA, previsto dall'art. 11 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375. La normativa sopra richiamata trova applicazione nei casi di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, costituendo quindi un quadro procedimentale di tutela amministrativa e giurisdizionale organico e articolato.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che la cancellazione delle giornate lavorative riferite all'anno 2015 è avvenuta mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell' , in conformità all'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. CP_2
98/2011, convertito nella L. n. 111/2011. La pubblicazione, relativa alla seconda variazione trimestrale del 2016, è rimasta visibile dal 15 settembre al 3 ottobre
2016. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45 del 2021, tale forma di notifica telematica è legittima e conforme ai principi costituzionali, tenuto conto delle esigenze di efficienza e della natura collettiva dei provvedimenti.
Pertanto, il termine perentorio per la proposizione del ricorso amministrativo scadeva il 2 novembre 2016, mentre l'ulteriore termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria scadeva il 1 aprile 2017. Il ricorso giudiziale è stato invece iscritto a ruolo soltanto in data 23 maggio 2017, dunque oltre la scadenza del termine utile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 ha natura sostanziale e non processuale, pertanto non è soggetta a interruzione, sospensione o rimessione in termini (v. Cass. civ.,
Sez. Lav., n. 5942/2001; n. 8650/2008; n. 15813/2009). Tale decadenza è finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza delle posizioni previdenziali e delle conseguenti erogazioni di prestazioni a carico della finanza pubblica.
Il mancato rispetto del termine decadenziale comporta l'improponibilità definitiva dell'azione, senza necessità di valutare ulteriori elementi nel merito. Ne consegue che l'eccezione preliminare sollevata dall' è fondata e assorbente, CP_2 determinando l'inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le questioni relative alla fondatezza della pretesa azionata.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda proposta non possa essere accolta, essendo stata proposta tardivamente, in violazione dei termini previsti a pena di decadenza. Non si ravvisano elementi che possano giustificare un'eventuale rimessione in termini, attesa la natura perentoria e inderogabile del termine stesso.
Tenuto conto della particolare complessità della fattispecie esaminata, che ha visto l'intersecarsi di diverse fonti normative e la costante evoluzione giurisprudenziale sul tema della notifica telematica e dei termini di decadenza in materia previdenziale agricola, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Ciò in considerazione dell'affidamento in buona fede della parte ricorrente sulla correttezza della propria posizione e dell'evidente tecnicità della materia trattata, che potrebbe aver determinato un errore scusabile nella valutazione della tempestività dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_2
dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 7/1970; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 20/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo