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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 28057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello – Parte_1
- che la rappresenta e difende in forza di procura in margine all'originale dell'atto C.F._1 di citazione, il quale dichiara la propria disponibilità a ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Opponente
E
costituita , rappresentata, giusta procura Controparte_1 del giorno 31/08/2018 al rogito Dott. , Notaio in Roma (Rep. 57298 / Racc. 29003: doc. 1) Persona_1 da oggi in persona del suo procuratore Parte_2 Controparte_2 speciale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura alle liti allegata, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedura agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Avv. Margherita Domenegotti, con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Santoro (C.F. - indirizzo PEC C.F._2
, Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, precisando le conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1 loro notificato in data 25.05.2023, dalla e per essa la - quale società Controparte_1 Parte_2 incorporata in – per il pagamento della somma di €. Controparte_2
177.038,43, sulla base del contratto di mutuo fondiario in data 16.11.2001.
L'opponente premetteva che nel contratto era prevista l'erogazione di un mutuo (fondiario) per l'importo di £. 300.000.000 – ipoteticamente pari ad €. 154.937,07 – per costituire la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile in Napoli alla via Bernini n. 104 in N.C.E.U., - come da atto pubblico di compravendita del 16.11.2001)
Ciò posto l'opponente deduceva: 1) la nullità del contratto in quanto “il contratto di mutuo in oggetto venne contratto al solo scopo di procedere all'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla via
Bernini n. 104, per il quale – come risultante dall'atto pubblico prodotto - il prezzo della vendita fu convenuto in £. 107.000,000”; nonché in quanto: “per legge in caso di mutui finalizzati all'acquisto di un immobile – gli istituti di credito finanziano tra il 70% e l'80% del prezzo di acquisto, in alcuni casi arrivano a finanziare il 100%, solo in casi eccezionali (necessità di ristrutturazione dell'immobile) possono erogare un importo del 40%, 50% superiore al prezzo di vendita (come potrebbe essere nel caso in esame) ma mai – in alcun caso – potrebbe finanziare un importo pari al 300% del prezzo di acquisto del cespite”; 2) l'inesistenza del credito per pagamento integrale del debito da finanziamento, in quanto:
a) risultava documentalmente provato dallo stesso estratto conto proveniente da Banca 121 che la somma effettivamente erogata è di €. 84.182,49 pari a £. 163.000.000 e non £. 300.000.000; b) dal fatto che la signora aveva effettuato i pagamenti delle rate del mutuo dal dicembre 2001 sino al mese di Pt_1 settembre 2011; c) sottraendo l'importo delle rate pagate dall'importo provato come erogato e considerando il tasso di interesse indicato in contratto, risultava restituita interamente la cifra concretamente erogata;
3) la carenza di legittimazione della banca precettante, non essendovi prova della cessione del rapporto alla base del precetto azionato. Chiedeva pertanto dichiararsi nullo il precetto e non dovute le somme richieste, con vittoria di spese e competenze
Si costituiva parte opposta, contestando estensivamente l'assunto attore, chiedendo il rigetto dell'opposizione
Senza necessità di istruttoria, all'udienza dell'1.04.2025 la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c., applicabile ratione temporis.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto l'an ed al quantum della pretesa stessa creditoria.
Le singole doglianze vanno esaminate singolarmente, sebbene l'opponente abbia in parte sovrapposto le diverse deduzioni.
1) Carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
E' pacifica l'esistenza della Gazzetta Ufficiale (depositata dall'opposta) Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda n. 151 del 23.12.2017, in cui la (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato Controparte_1 pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1
e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da ("BMPS" Controparte_3
o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) …; (vi) … (vii) ….”.
Alla stessa stregua, la come rappresentata in atti, ha depositato schermata Controparte_1 proveniente dal sito della originaria , in cui si legge che la posizione n. Controparte_3
2042749 rientra tra quelle oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga come la cessionaria sia in possesso di tutti i documenti relativi al mutuo contratto, nonché della documentazione interna dei dati del mutuo dal 2001 (data di stipula) al 2016.
Per quanto attiene alla cessione della specifica posizione ceduta, è pacifico non solo che il contratto di mutuo stipulato con la , rientri tra quelli “sorti in capo a BMPS antecedentemente al 31 Pt_1 dicembre 2016”, ma anche che faccia parte di quelli in cui il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (si veda la lettera di diffida e decadenza dal beneficio del termine del
23.09.2016, inviato dalla , in atti, il cui invio non risulta in nessun modo Controparte_3 contestato dall'opponente).
Invero, ciò- a parere di questo giudicante - porta a ritenere provata l'inserzione del credito in questione tra quelli oggetto di cessione in favore della anche in assenza del deposito CP_4 del contratto di cessione stesso, essendo chiara la descrizione dei crediti ceduti, al contrario parte
il giudice 3 Maria Ludovica Russo opponente non ha provato e nemmeno allegato elementi da cui poter inferire che il credito per cui si procede sia stato escluso dalla cessione in blocco.
La Suprema Corte, ormai con varie pronunce ha chiarito che: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (così Cass. 4277 del 2023, come già Cass. n. 31118 del 2017, cfr.
Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Questa pronuncia porta a sintesi quelle che sembravano (solo ad uno sguardo non approfondito) affermazioni antitetiche della Suprema Corte.
Quest'ultima infatti ha sicuramente affermato, in alcune pronunce, che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare (del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993) ha anche l'onere di dimostrare (ai fini della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare) l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (crf. Cass. n. 24798 del 05/11/2020); allo stesso tempo però ha sottolineato come “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (vedi Cass 24798/2020, come ripresa, in motivazione da
Cass. 5857/2022, che si è pronunciata in tal senso, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Come ha chiarito, da ultimo la Corte di legittimità: “il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente
il giudice 4 Maria Ludovica Russo dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cfr. Cass. 4277/2023 cit, conforme a
Cass 16/04/2021, n. 10200).
Tali assunti non risultano scalfiti dalle successive pronunce giurisdizionali, dove si è solo messa in luce la differente angolazione probatoria a seconda che venisse esplicitamente contestata l'esistenza del contratto di cessione oppure (come nel caso specifico) la diversa questione dell'inserimento della propria posizione all'interno di quelle oggetto di cessione (Cfr. Sul punto Cass. n. 17944 del 2023
Tirando le fila del discorso possiamo giungere a due conclusioni: 1) è rimesso comunque al giudice valutare se in concreto risulti provata la cessione in base al contenuto della Gazzetta ed agli altri elementi acquisiti agli atti (al di là ed anche a prescindere dalla elencazione dei singoli crediti e dalla produzione del contratto di cessione); 2) è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate.
Nel caso concreto, la produzione della Gazzetta Ufficiale, l'inclusione del contratto azionato nella categoria dei crediti ceduti, risulta da elementi molto chiari e stringenti, in carenza, tra l'altro, di allegazioni di segno opposto.
2) Inadeguatezza del contratto stipulato a fungere da titolo esecutivo in quanto il valore dell'importo mutuato risulta sproporzionato rispetto allo scopo destinato a soddisfare, ossia l'acquisto del cespite di cui alla compravendita indicata in contratto.
In pratica, per l'opponente: “Nel caso di specie il contratto di mutuo stipulato tra la parte mutuante – Banca 121 S.p.A. – e la parte mutuataria – la sig.ra – si configura Parte_1 assolutamente come finanziamento di scopo nel quale le somme erogate sono certamente da destinare all'acquisto di un immobile”.
Sul punto va esplicitato, sinteticamente quanto segue.
Come chiarito, da ultimo, anche dalle S.U. della Cassazione: “nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018;
il giudice 5 Maria Ludovica Russo n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale» (cfr.
Cass. S.U. 5841/2025).
Posto ciò, va escluso che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del(Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del
2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007, da ultimo Cass. S.U.
5841/2025).
In parole semplici, il mancato acquisto o ristrutturazione del cespite di cui si fa cenno nell'atto notarile pubblico (art. 38 e ss TUB) non inficia la causa del contratto (v, tra le altre, anche Cass. n. 26770 del 2019; Cass. n. 25793 del 2015 e Cass. n. 1517 del 2021).
Di conseguenza, ciò che rende valido il contratto di mutuo fondiario e solo la messa a disposizione della somma mutuata come esplicitato nell'atto notarile, cui fa da contraltare, quale garanzia per la banca, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile (indipendentemente dal valore dello stesso rispetto alla somma mutuata).
Nel nostro caso, tali elementi sono pacifici, per cui il contratto stipulato è valido ed idoneo a fungere da titolo esecutivo.
3) L'opponente deduce inoltre che: “anche qualora non vi fosse stata tale connessione non sarebbe comunque ipotizzabile per un qualsiasi istituto di credito erogare un finanziamento (£. 300.000.000) di importo tale da essere garantito per solo un terzo della somma concessa (£. 107.000.000)”.
Tale deduzione, seppur priva di riferimenti qualificatori, normativi o giurisprudenziali, sembrerebbe adombrare la questione relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, in considerazione del valore del cespite ipotecato rispetto all'importo oggetto di mutuo.
In merito, appare ultroneo richiamare tutto il dibattito giurisprudenziale che si è susseguito negli anni, ma risulta sufficiente riportare quanto precisato in modo cristallino dalla Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, secondo cui. “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio,
il giudice 6 Maria Ludovica Russo bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Pertanto, il contratto non perderebbe, comunque, le sue caratteristiche di contratto di mutuo fondiario, i fini della messa in esecuzione.
3) In ultimo, l'opponente deduce l'estinzione del debito derivante dal finanziamento, in considerazione del minor importo concretamente ricevuto dalla banca e pertanto estinto dalle rate pagate sino al 15.10.2011, come si evince anche dall'atto di precetto.
A supporto probatorio della minor somma ricevuta, la deposita estratto conto del Pt_1
31.1.2.2001 (della banca finanziatrice) da cui risulta: un saldo iniziale di 90.939,50, l'emissione di assegni per € 84.000,00 circa ed il pagamento della rata di finanziamento di € 613,29.
Al contrario, dal contratto di mutuo risulta la quietanza esplicita del mutuatario relativo alla ricezione dell'intero importo mutuato di £ 300.000.000 (art. 1).
Orbene, la documentazione depositata dall'opponente è completamente inidonea a provare la datio di una somma inferiore, in quanto: è datata 31.12.2001 in rapporto ad un mutuo stipulato il
16.11.2001.
Viene riportato solo un saldo positivo di un mese e mezzo dopo rispetto al finanziamento e detto saldo è addirittura matematicamente compatibile all'eventuale residuo contabile, rispetto alla somma che si assume sborsata per comprare simultaneamente l'immobile (£ 107.000.000).
Inoltre, dall'estratto conto si evince come il contratto di mutuo sia precedente, in quanto già in pagamento la rata mensile.
A fronte di ciò, l'opponente non ha dato la prova (su la stessa incombente) relativa alla causa di estinzione anche parziale del mutuo.
Il pagamento delle rate sino all'ottobre del 2011 risulta ,poi, pacificamente ammesso dall'opposta, come da contenuto specifico del precetto, che ne ha scorporato l'importo (nulla in senso opposto risulta depositato dall'opponente).
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, nessun motivo dedotto può trovare accoglimento e dunque l'opposizione deve essere rigettata in toto.
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 rappresentata, da oggi Controparte_1 Parte_2 [...] che liquida in complessivi € 11.268,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 10.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 8 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 28057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 cpc, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello – Parte_1
- che la rappresenta e difende in forza di procura in margine all'originale dell'atto C.F._1 di citazione, il quale dichiara la propria disponibilità a ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria anche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Opponente
E
costituita , rappresentata, giusta procura Controparte_1 del giorno 31/08/2018 al rogito Dott. , Notaio in Roma (Rep. 57298 / Racc. 29003: doc. 1) Persona_1 da oggi in persona del suo procuratore Parte_2 Controparte_2 speciale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti, giusta procura alle liti allegata, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedura agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'Avv. Margherita Domenegotti, con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Santoro (C.F. - indirizzo PEC C.F._2
, Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
il giudice 1 Maria Ludovica Russo All'udienza dell'1.04.2025 i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, precisando le conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1 loro notificato in data 25.05.2023, dalla e per essa la - quale società Controparte_1 Parte_2 incorporata in – per il pagamento della somma di €. Controparte_2
177.038,43, sulla base del contratto di mutuo fondiario in data 16.11.2001.
L'opponente premetteva che nel contratto era prevista l'erogazione di un mutuo (fondiario) per l'importo di £. 300.000.000 – ipoteticamente pari ad €. 154.937,07 – per costituire la provvista necessaria all'acquisto dell'immobile in Napoli alla via Bernini n. 104 in N.C.E.U., - come da atto pubblico di compravendita del 16.11.2001)
Ciò posto l'opponente deduceva: 1) la nullità del contratto in quanto “il contratto di mutuo in oggetto venne contratto al solo scopo di procedere all'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla via
Bernini n. 104, per il quale – come risultante dall'atto pubblico prodotto - il prezzo della vendita fu convenuto in £. 107.000,000”; nonché in quanto: “per legge in caso di mutui finalizzati all'acquisto di un immobile – gli istituti di credito finanziano tra il 70% e l'80% del prezzo di acquisto, in alcuni casi arrivano a finanziare il 100%, solo in casi eccezionali (necessità di ristrutturazione dell'immobile) possono erogare un importo del 40%, 50% superiore al prezzo di vendita (come potrebbe essere nel caso in esame) ma mai – in alcun caso – potrebbe finanziare un importo pari al 300% del prezzo di acquisto del cespite”; 2) l'inesistenza del credito per pagamento integrale del debito da finanziamento, in quanto:
a) risultava documentalmente provato dallo stesso estratto conto proveniente da Banca 121 che la somma effettivamente erogata è di €. 84.182,49 pari a £. 163.000.000 e non £. 300.000.000; b) dal fatto che la signora aveva effettuato i pagamenti delle rate del mutuo dal dicembre 2001 sino al mese di Pt_1 settembre 2011; c) sottraendo l'importo delle rate pagate dall'importo provato come erogato e considerando il tasso di interesse indicato in contratto, risultava restituita interamente la cifra concretamente erogata;
3) la carenza di legittimazione della banca precettante, non essendovi prova della cessione del rapporto alla base del precetto azionato. Chiedeva pertanto dichiararsi nullo il precetto e non dovute le somme richieste, con vittoria di spese e competenze
Si costituiva parte opposta, contestando estensivamente l'assunto attore, chiedendo il rigetto dell'opposizione
Senza necessità di istruttoria, all'udienza dell'1.04.2025 la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c., applicabile ratione temporis.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto l'an ed al quantum della pretesa stessa creditoria.
Le singole doglianze vanno esaminate singolarmente, sebbene l'opponente abbia in parte sovrapposto le diverse deduzioni.
1) Carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
E' pacifica l'esistenza della Gazzetta Ufficiale (depositata dall'opposta) Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda n. 151 del 23.12.2017, in cui la (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato Controparte_1 pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1
e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da ("BMPS" Controparte_3
o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) …; (vi) … (vii) ….”.
Alla stessa stregua, la come rappresentata in atti, ha depositato schermata Controparte_1 proveniente dal sito della originaria , in cui si legge che la posizione n. Controparte_3
2042749 rientra tra quelle oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga come la cessionaria sia in possesso di tutti i documenti relativi al mutuo contratto, nonché della documentazione interna dei dati del mutuo dal 2001 (data di stipula) al 2016.
Per quanto attiene alla cessione della specifica posizione ceduta, è pacifico non solo che il contratto di mutuo stipulato con la , rientri tra quelli “sorti in capo a BMPS antecedentemente al 31 Pt_1 dicembre 2016”, ma anche che faccia parte di quelli in cui il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (si veda la lettera di diffida e decadenza dal beneficio del termine del
23.09.2016, inviato dalla , in atti, il cui invio non risulta in nessun modo Controparte_3 contestato dall'opponente).
Invero, ciò- a parere di questo giudicante - porta a ritenere provata l'inserzione del credito in questione tra quelli oggetto di cessione in favore della anche in assenza del deposito CP_4 del contratto di cessione stesso, essendo chiara la descrizione dei crediti ceduti, al contrario parte
il giudice 3 Maria Ludovica Russo opponente non ha provato e nemmeno allegato elementi da cui poter inferire che il credito per cui si procede sia stato escluso dalla cessione in blocco.
La Suprema Corte, ormai con varie pronunce ha chiarito che: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (così Cass. 4277 del 2023, come già Cass. n. 31118 del 2017, cfr.
Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Questa pronuncia porta a sintesi quelle che sembravano (solo ad uno sguardo non approfondito) affermazioni antitetiche della Suprema Corte.
Quest'ultima infatti ha sicuramente affermato, in alcune pronunce, che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare (del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993) ha anche l'onere di dimostrare (ai fini della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare) l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (crf. Cass. n. 24798 del 05/11/2020); allo stesso tempo però ha sottolineato come “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (vedi Cass 24798/2020, come ripresa, in motivazione da
Cass. 5857/2022, che si è pronunciata in tal senso, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Come ha chiarito, da ultimo la Corte di legittimità: “il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente
il giudice 4 Maria Ludovica Russo dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cfr. Cass. 4277/2023 cit, conforme a
Cass 16/04/2021, n. 10200).
Tali assunti non risultano scalfiti dalle successive pronunce giurisdizionali, dove si è solo messa in luce la differente angolazione probatoria a seconda che venisse esplicitamente contestata l'esistenza del contratto di cessione oppure (come nel caso specifico) la diversa questione dell'inserimento della propria posizione all'interno di quelle oggetto di cessione (Cfr. Sul punto Cass. n. 17944 del 2023
Tirando le fila del discorso possiamo giungere a due conclusioni: 1) è rimesso comunque al giudice valutare se in concreto risulti provata la cessione in base al contenuto della Gazzetta ed agli altri elementi acquisiti agli atti (al di là ed anche a prescindere dalla elencazione dei singoli crediti e dalla produzione del contratto di cessione); 2) è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate.
Nel caso concreto, la produzione della Gazzetta Ufficiale, l'inclusione del contratto azionato nella categoria dei crediti ceduti, risulta da elementi molto chiari e stringenti, in carenza, tra l'altro, di allegazioni di segno opposto.
2) Inadeguatezza del contratto stipulato a fungere da titolo esecutivo in quanto il valore dell'importo mutuato risulta sproporzionato rispetto allo scopo destinato a soddisfare, ossia l'acquisto del cespite di cui alla compravendita indicata in contratto.
In pratica, per l'opponente: “Nel caso di specie il contratto di mutuo stipulato tra la parte mutuante – Banca 121 S.p.A. – e la parte mutuataria – la sig.ra – si configura Parte_1 assolutamente come finanziamento di scopo nel quale le somme erogate sono certamente da destinare all'acquisto di un immobile”.
Sul punto va esplicitato, sinteticamente quanto segue.
Come chiarito, da ultimo, anche dalle S.U. della Cassazione: “nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018;
il giudice 5 Maria Ludovica Russo n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale» (cfr.
Cass. S.U. 5841/2025).
Posto ciò, va escluso che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del(Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del
2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007, da ultimo Cass. S.U.
5841/2025).
In parole semplici, il mancato acquisto o ristrutturazione del cespite di cui si fa cenno nell'atto notarile pubblico (art. 38 e ss TUB) non inficia la causa del contratto (v, tra le altre, anche Cass. n. 26770 del 2019; Cass. n. 25793 del 2015 e Cass. n. 1517 del 2021).
Di conseguenza, ciò che rende valido il contratto di mutuo fondiario e solo la messa a disposizione della somma mutuata come esplicitato nell'atto notarile, cui fa da contraltare, quale garanzia per la banca, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile (indipendentemente dal valore dello stesso rispetto alla somma mutuata).
Nel nostro caso, tali elementi sono pacifici, per cui il contratto stipulato è valido ed idoneo a fungere da titolo esecutivo.
3) L'opponente deduce inoltre che: “anche qualora non vi fosse stata tale connessione non sarebbe comunque ipotizzabile per un qualsiasi istituto di credito erogare un finanziamento (£. 300.000.000) di importo tale da essere garantito per solo un terzo della somma concessa (£. 107.000.000)”.
Tale deduzione, seppur priva di riferimenti qualificatori, normativi o giurisprudenziali, sembrerebbe adombrare la questione relativa alla nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, in considerazione del valore del cespite ipotecato rispetto all'importo oggetto di mutuo.
In merito, appare ultroneo richiamare tutto il dibattito giurisprudenziale che si è susseguito negli anni, ma risulta sufficiente riportare quanto precisato in modo cristallino dalla Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, secondo cui. “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio,
il giudice 6 Maria Ludovica Russo bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Pertanto, il contratto non perderebbe, comunque, le sue caratteristiche di contratto di mutuo fondiario, i fini della messa in esecuzione.
3) In ultimo, l'opponente deduce l'estinzione del debito derivante dal finanziamento, in considerazione del minor importo concretamente ricevuto dalla banca e pertanto estinto dalle rate pagate sino al 15.10.2011, come si evince anche dall'atto di precetto.
A supporto probatorio della minor somma ricevuta, la deposita estratto conto del Pt_1
31.1.2.2001 (della banca finanziatrice) da cui risulta: un saldo iniziale di 90.939,50, l'emissione di assegni per € 84.000,00 circa ed il pagamento della rata di finanziamento di € 613,29.
Al contrario, dal contratto di mutuo risulta la quietanza esplicita del mutuatario relativo alla ricezione dell'intero importo mutuato di £ 300.000.000 (art. 1).
Orbene, la documentazione depositata dall'opponente è completamente inidonea a provare la datio di una somma inferiore, in quanto: è datata 31.12.2001 in rapporto ad un mutuo stipulato il
16.11.2001.
Viene riportato solo un saldo positivo di un mese e mezzo dopo rispetto al finanziamento e detto saldo è addirittura matematicamente compatibile all'eventuale residuo contabile, rispetto alla somma che si assume sborsata per comprare simultaneamente l'immobile (£ 107.000.000).
Inoltre, dall'estratto conto si evince come il contratto di mutuo sia precedente, in quanto già in pagamento la rata mensile.
A fronte di ciò, l'opponente non ha dato la prova (su la stessa incombente) relativa alla causa di estinzione anche parziale del mutuo.
Il pagamento delle rate sino all'ottobre del 2011 risulta ,poi, pacificamente ammesso dall'opposta, come da contenuto specifico del precetto, che ne ha scorporato l'importo (nulla in senso opposto risulta depositato dall'opponente).
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, nessun motivo dedotto può trovare accoglimento e dunque l'opposizione deve essere rigettata in toto.
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 rappresentata, da oggi Controparte_1 Parte_2 [...] che liquida in complessivi € 11.268,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 10.05.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 8 Maria Ludovica Russo