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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(avv.ti Michele Del Bene, Paolo Bonalume, Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma); attrice
e
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Palermo); convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, - premesso che, in virtù di contratti di Parte_1
cessione, era divenuta titolare di crediti vantati da nei confronti Controparte_2
dell'Assessorato convenuto per forniture di energia - ha chiesto la condanna di quest'ultimo al pagamento di:
- € 420.411,84 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute, rideterminato in €
420.388,37 con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; detto importo, oltre interessi e rivalutazione, è stato richiesto, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- interessi moratori su detta sorte, determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 e sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
- € 23.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
1 - € 35.014,86 a titolo di ulteriori e diversi interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, pure ceduti a e fatturati con apposite note di debito interessi;
- interessi anatocistici su detti interessi di mora di cui alle note di debito interessi;
- € 26.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle note debito.
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna dell'Assessorato al pagamento in favore di
[...]
di ogni diversa somma ritenuta dovuta per le voci sopra indicate. Parte_1
Costituitosi in giudizio, l' ha: Controparte_1
- eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
- eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando – sulla base del richiamo all'art. art. 26, comma 1, L.R. 9 del 2013 – l' Controparte_3
quale unico soggetto astrattamente legittimato;
[...]
- contestato l'efficacia nei propri confronti della cessione in assenza di adesione ex artt. 69 e
70 R.D. 2440/1923;
- dedotto l'inefficacia della cessione per erroneità del destinatario della relativa notifica
(Presidenza della Regione Siciliana), nonché la mancata prova del rapporto originario con l'ente fornitore e della ricezione delle fatture azionate;
- eccepito l'infondatezza delle pretese relative a interessi di mora, interessi anatocistici e al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002;
- eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 ha formulato per la prima volta domanda di liquidazione degli “interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo”.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, quanto alla prova del credito richiesto dall'attrice a titolo di sorte capitale, che non risulta in atti alcun contratto di fornitura di energia concluso con l'Assessorato convenuto, essendo i contratti depositati riferibili ad altre strutture regionali (doc.
11 produzione di parte attrice).
Inoltre, all'interno delle cartelle prodotte sub. doc. 11, contenenti centinaia di fatture asseritamente riferibili all' , le uniche risultanti intestate all'ente Controparte_1
convenuto sono n. 6 fatture (n. 4601052719, 4601054378, 4601192510, 4601192511,
4601366154 e 4601366155 del 2015) di importo complessivamente pari ad € 345,29, a fronte delle n. 592 fatture richieste in atto di citazione per un totale di € 420.411,84 (doc. 2 produzione di parte attrice).
2 Con riferimento, dunque, alla maggior parte delle fatture in atti, la domanda deve essere rigettata per difetto di titolarità passiva.
Tanto premesso, con riferimento all'esiguo credito appena individuato, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' convenuto. CP_1
In dettaglio, l' convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi CP_1
dell'art. 2948, n. 4, c.c., dei diritti portati da tali fatture, rilevando che le stesse risultano tutte scadute nel 2015 (fatta eccezione per una minima parte con scadenza nell'anno 2016).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale “il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo
2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito” (Cfr. Cass. S.U. n. 6458/1985, Cass. n. 7658/1990, Cass. n. 2429/1994, Cass. n.
19838/2013 nonché, con riferimento alla somministrazione di acqua, Cass. n. 1442/2015).
Nel caso di specie, le fatture azionate sono scadute fra il 2015 e il 2016. Il termine di prescrizione risulta interrotto con il sollecito inviato a mezzo PEC in data 21/03/2017 al
. Tuttavia, dalla notifica di tale Controparte_4
atto alla notifica dell'atto di citazione (28/12/2022) è decorso un periodo di tempo superiore a
5 anni.
Quanto agli ulteriori solleciti di pagamento prodotti da (doc. 13), essi sono irrilevanti, atteso che sono stati inviati a mezzo PEC a enti diversi dall'Assessorato convenuto e non hanno, dunque, alcuna efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dello stesso.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Assessorato deve ritenersi fondata e la domanda relativa all'esiguo credito effettivamente ad esso riferibile, costituito dalle n. 6 fatture sopra individuate, deve essere rigettata.
Devono ritenersi conseguentemente assorbite le domande spiegate da per interessi moratori, anatocistici e risarcimento ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 in relazione a tali fatture.
Non può neppure essere accolta la domanda subordinata di pagamento di un importo corrispondente alla sorte capitale a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento
è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi
3 dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n.
33954/2023).
Nel caso di specie, il credito non può essere riconosciuto ex 2041 c.c. in quanto l'azione contrattuale è stata rigettata, in parte per difetto di titolarità passiva e in parte per prescrizione.
ha, inoltre, chiesto la condanna dell'Assessorato al pagamento di € 35.014,86 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale e già fatturati mediante apposite note di debito interessi (v. doc. 3, 4,
8 e 10 produzione di parte attrice).
La domanda non può essere accolta, dal momento che le fatture prodotte a prova del credito
(doc. 12 produzione di parte attrice) non sono riferibili all'Assessorato ma ad altre CP_1
strutture regionali estranee al presente giudizio.
Restano assorbite le domande di pagamento degli interessi anatocistici su detti interessi di mora e del risarcimento ex art. 6 D.Lgs 231/2002 in relazione a tali note debito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri compresi tra i medi e i massimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e alla circostanza che l'attrice ha depositato una enorme mole di documenti estranei ai rapporti con la convenuta, rendendo più difficoltosa l'individuazione e la consultazione dei documenti rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
rigetta le domande proposte da Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore dell' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 28.071,50, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Palermo, 26/05/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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