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Ordinanza 15 gennaio 2025
Ordinanza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, ordinanza 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51571/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A ai sensi dell'art 700 c.p.c.
nel procedimento cautelare promosso da , nato a Chniot (Pakistan) in [...] Parte_1
10.11.1992, con il patrocinio dell'avvocato Danilo Ciccarelli, nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Oggetto: ricorso ex art 700 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. - ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris Parte_1
e del periculum in mora - ha domandato al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) ordinare, in via d'urgenza, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan), di emettere un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. P-
FR/F/N/2023/100004/100164, relativamente ai seguenti famigliari: - nata a [...]
HA (Pakistan) in data 07.03.1994 (moglie); - nata a Chiniot (Pakistan) in [...]
data 16.11.2022 (figlia). Con vittoria si spese e compenso professionale, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.”.
La difesa del ricorrente – premesso che in data 04.08.2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Frosinone rilasciava i nullaosta relativi ai familiari sopra indicati, trasmettendoli poi telematicamente alla Rappresentanza Diplomatica – Consolare d'Islamabad, in Pakistan per l'emissione del visto d'ingresso – ha evidenziato: “Si succedevano, poi, svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, tuttavia, senza esito alcuno, sicchè, solo nelle more di un ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., del 02.11.2023, promosso innanzi l'intestato Tribunale, ed, a seguito dell'emissione, in data 20.09.2024, di ordinanza ex art. 700 c.p.c., da parte del Giudice, Dott.ssa
, in merito alla quale veniva ordinato al Testimone_1 Controparte_1
e all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan), di fissare un
[...]
appuntamento urgente, entro il 10.10.2024, in favore di nata a [...]_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia), (doc. 3), la Rappresentanza diplomatica fissava,
l'appuntamento, per il giorno 04.10.2024 (doc. 4), ove veniva consegnata la seguente documentazione: certificati di registrazione della nascita, con traduzione (doc. 5), certificato di registrazione del matrimonio, con atto di matrimonio e certificato di trascrizione di matrimonio, tradotti (doc. 6), certificato di registrazione della famiglia, con traduzione (doc. 7). Con comunicazione via pec datata 18.11.2024, essendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, l'odierno ricorrente, per il tramite dello scrivente procuratore, costituiva in mora l'Autorità consolare (doc. 8). Ordunque, allo stato, l'Ambasciata d'Italia in Islamabad non ha ancora dato riscontro, con un provvedimento espresso, relativamente alla richiesta di attivazione del procedimento avente ad oggetto la domanda di visto di ingresso a favore dei famigliari dell'odierno ricorrente, con gravissimo pregiudizio all'unità famigliare”.
A fronte del perdurare dell'inerzia, essendo spirato il termine di 30 giorni, il ricorrente ha adito il
Tribunale.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento in favore del ricorrente e dei suoi familiari in data 15 gennaio 2025.
Con memorie del 13.01.2025 il ricorrente ha eccepito che l'avvenuta fissazione di un appuntamento non determina la cessazione della materia del contendere in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il petitum del presente giudizio attiene alla richiesta di condanna alla conclusione del procedimento e non alla fissazione dell'appuntamento.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per Controparte_2
“verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere
l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – Controparte_1
).
[...]
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che la prospettazione offerta dalla parte ricorrente trova riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha domandato la condanna dell'amministrazione alla definizione della procedura mediante provvedimento espresso. Tale circostanza esclude che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dei familiari del ricorrente possa determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, va considerato che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia il 4/08/2023) è ampiamente scaduto. Ciò conferisce consistenza all'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio che non può trovare piena soddisfazione dalla mera fissazione di un appuntamento.
Ebbene, la domanda si presenta connotata dal carattere del fumus boni iuris non potendosi revocare in dubbio il diritto a che l'amministrazione si pronunci.
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre muovere dalla presa d'atto che, nel caso in esame vengono in rilievo diritti facenti capo non solo a persone maggiorenni, ma anche a minori.
Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della Convenzione di New York del
1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3,
d.lgs. 286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, il tempo ragionevolmente necessario all'accertamento in via ordinaria delle ragioni fatte valere dal ricorrente, si risolve in un pregiudizio che incide sulle relazioni familiari, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire, costituisce un ostacolo obiettivo alla riparabilità di un danno incidente su diritti fondamentali della persona il cui pieno esercizio presuppone la sussistenza di circostanze, anche fattuali, come la vicinanza, che coadiuvano l'effettività delle suddette relazioni.
Concludendo, il Tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a
Islamabad di emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. , relativamente ai seguenti famigliari: - CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] in data [...] (moglie); - nata a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia).
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n.
2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l'Ambasciata d'Italia a Islamabad.
P.Q.M.
Il Tribunale: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a
Islamabad di emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. , relativamente ai seguenti famigliari: - CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] in data [...] (moglie); - nata a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia).
Compensa le spese.
Roma, 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A ai sensi dell'art 700 c.p.c.
nel procedimento cautelare promosso da , nato a Chniot (Pakistan) in [...] Parte_1
10.11.1992, con il patrocinio dell'avvocato Danilo Ciccarelli, nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1
patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Oggetto: ricorso ex art 700 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. - ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris Parte_1
e del periculum in mora - ha domandato al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) ordinare, in via d'urgenza, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Ambasciata d'Italia in Islamabad (Pakistan), di emettere un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. P-
FR/F/N/2023/100004/100164, relativamente ai seguenti famigliari: - nata a [...]
HA (Pakistan) in data 07.03.1994 (moglie); - nata a Chiniot (Pakistan) in [...]
data 16.11.2022 (figlia). Con vittoria si spese e compenso professionale, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore, il quale si dichiara antistatario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.”.
La difesa del ricorrente – premesso che in data 04.08.2023 lo Sportello Unico per l'Immigrazione di
Frosinone rilasciava i nullaosta relativi ai familiari sopra indicati, trasmettendoli poi telematicamente alla Rappresentanza Diplomatica – Consolare d'Islamabad, in Pakistan per l'emissione del visto d'ingresso – ha evidenziato: “Si succedevano, poi, svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e la legalizzazione dei documenti, tuttavia, senza esito alcuno, sicchè, solo nelle more di un ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., del 02.11.2023, promosso innanzi l'intestato Tribunale, ed, a seguito dell'emissione, in data 20.09.2024, di ordinanza ex art. 700 c.p.c., da parte del Giudice, Dott.ssa
, in merito alla quale veniva ordinato al Testimone_1 Controparte_1
e all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan), di fissare un
[...]
appuntamento urgente, entro il 10.10.2024, in favore di nata a [...]_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia), (doc. 3), la Rappresentanza diplomatica fissava,
l'appuntamento, per il giorno 04.10.2024 (doc. 4), ove veniva consegnata la seguente documentazione: certificati di registrazione della nascita, con traduzione (doc. 5), certificato di registrazione del matrimonio, con atto di matrimonio e certificato di trascrizione di matrimonio, tradotti (doc. 6), certificato di registrazione della famiglia, con traduzione (doc. 7). Con comunicazione via pec datata 18.11.2024, essendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento, l'odierno ricorrente, per il tramite dello scrivente procuratore, costituiva in mora l'Autorità consolare (doc. 8). Ordunque, allo stato, l'Ambasciata d'Italia in Islamabad non ha ancora dato riscontro, con un provvedimento espresso, relativamente alla richiesta di attivazione del procedimento avente ad oggetto la domanda di visto di ingresso a favore dei famigliari dell'odierno ricorrente, con gravissimo pregiudizio all'unità famigliare”.
A fronte del perdurare dell'inerzia, essendo spirato il termine di 30 giorni, il ricorrente ha adito il
Tribunale.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento in favore del ricorrente e dei suoi familiari in data 15 gennaio 2025.
Con memorie del 13.01.2025 il ricorrente ha eccepito che l'avvenuta fissazione di un appuntamento non determina la cessazione della materia del contendere in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il petitum del presente giudizio attiene alla richiesta di condanna alla conclusione del procedimento e non alla fissazione dell'appuntamento.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per Controparte_2
“verificare le procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere
l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – Controparte_1
).
[...]
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che la prospettazione offerta dalla parte ricorrente trova riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha domandato la condanna dell'amministrazione alla definizione della procedura mediante provvedimento espresso. Tale circostanza esclude che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, l'avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dei familiari del ricorrente possa determinare la cessazione della materia del contendere. Infatti, va considerato che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia il 4/08/2023) è ampiamente scaduto. Ciò conferisce consistenza all'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio che non può trovare piena soddisfazione dalla mera fissazione di un appuntamento.
Ebbene, la domanda si presenta connotata dal carattere del fumus boni iuris non potendosi revocare in dubbio il diritto a che l'amministrazione si pronunci.
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre muovere dalla presa d'atto che, nel caso in esame vengono in rilievo diritti facenti capo non solo a persone maggiorenni, ma anche a minori.
Ciò implica l'insorgenza di un particolare obbligo. L'art. 3 della Convenzione di New York del
1989, infatti, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Dunque, là dove sia coinvolta la prole, il diritto all'unità familiare assume carattere peculiare sia alla luce dei principi costituzionali, sia alla luce della normativa interna (cfr. art. 28, comma 3,
d.lgs. 286/1998) e di quella sovranazionale (basti citare l'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948; l'art. 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; l'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 cit., l'art. 8 della Cedu;
l'art. 24 della Carta di Nizza).
Ebbene, nel caso in esame, il tempo ragionevolmente necessario all'accertamento in via ordinaria delle ragioni fatte valere dal ricorrente, si risolve in un pregiudizio che incide sulle relazioni familiari, il cui svolgersi, maturarsi e costruirsi in divenire, costituisce un ostacolo obiettivo alla riparabilità di un danno incidente su diritti fondamentali della persona il cui pieno esercizio presuppone la sussistenza di circostanze, anche fattuali, come la vicinanza, che coadiuvano l'effettività delle suddette relazioni.
Concludendo, il Tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a
Islamabad di emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. , relativamente ai seguenti famigliari: - CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] in data [...] (moglie); - nata a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia).
Le spese possono essere compensate tenendo conto del principio di diritto secondo cui «la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (Cass., sez. un., n.
2572 del 2012) da cui discende la possibilità di tenere in considerazione le difficili condizioni ambientali in cui opera attualmente l'Ambasciata d'Italia a Islamabad.
P.Q.M.
Il Tribunale: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a
Islamabad di emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, di cui ai Nulla Osta, identificativi domande: n. FR1408220250 e n. FR1407381440, e protocollo n. , relativamente ai seguenti famigliari: - CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] in data [...] (moglie); - nata a [...]
[...] Parte_3
(Pakistan) in data 16.11.2022 (figlia).
Compensa le spese.
Roma, 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile