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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 389/2021 R.G. avverso la sentenza n. 598/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 2519/2016 R.G., avente ad oggetto : domanda di garanzia
T R A
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici è domiciliata, ai sensi del R.D. 30/10/1933 n. 1611, dell'art. 10 legge
3/04/1979 n. 103 e di delibera Cons. Reg. 17/11/1998 n. 368 - PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. e p.Iva ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 2022 e di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Anton Giulio Giallonardi - pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue
Avvocatura distrettuale per l'appellante conclude riportandosi integralmente alle proprie difese, istanze, eccezioni, produzioni e conclusioni desumibili dal proprio appello e dagli atti e verbali di causa avv. Giallonardi per l'appellato
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto di citazione in appello notificato a mezzo pec è privo di firma digitale;
- fermo restando il sollevato profilo di inammissibilità si insiste per il rigetto di tutte le domande e istanze avanzate con il proposto appello in quanto inammissibili e infondate;
per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 598 del 6 settembre 2021 e condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione ex art. 93 c.p.c., ovvero in subordine con loro integrale compensazione in ragione delle vicende provvedimentali e processuali presupposte al contenzioso in esame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il ha citato dinanzi al Tribunale di Campobasso la Controparte_1 con atto di riassunzione notificato il 1°/12/2016, in attuazione Parte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Isernia nel giudizio di opposizione al d.i. n.
153/2014 R.G. proposto dal nei confronti della con CP_1 Controparte_2 la chiamata in garanzia la con tale ordinanza il giudice adito, Parte_1 accogliendo l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. sollevata dalla chiamata, aveva dichiarato competente territorialmente il Tribunale di Campobasso quanto alla domanda di garanzia, trattenendo il giudizio di opposizione.
Nel giudizio riassunto, il ha dedotto che: CP_1
2 - l'ingiunzione di pagamento proposta nei suoi confronti riguardava il corrispettivo - pari ad € 5.349,33 oltre accessori e spese- per il servizio di sgombero della neve dalla viabilità del territorio comunale prestato dalla S.M.T. di in occasione Controparte_2 delle precipitazioni nevose del febbraio 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Regione n. 22 del 3 febbraio 2012; Pt_1
- con tale decreto la dichiarato lo stato di emergenza sull'intero Parte_1 territorio regionale fino al 12/02/2012, aveva autorizzato i sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al ripristino della situazione di normalità; all'art. 4 del decreto era previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza sarebbero stati a carico del bilancio regionale, ma a seguito della chiesta rendicontazione la aveva erogato al Pt_1 per tutte le ditte incaricate il solo acconto complessivo di € 13.221,81 (di cui € CP_1
650,57 versati dal alla a fronte dell'importo richiesto di CP_1 CP_3 CP_2
€ 6.000,00).
L'attore ha quindi chiesto al Tribunale di Campobasso che, accertato l'inadempimento della all'obbligo assunto di stanziare le somme necessarie a Parte_1 fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto n. 22/2012, la stessa fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di cui al d.i. opposto oltre accessori e spese, nonché a tenerlo indenne da qualsiasi ulteriore spesa a maturarsi in favore della società opposta.
La a) ha sostenuto l'irritualità della separazione delle cause disposta Parte_1 dal Tribunale di Isernia, eccependo in rito l'inammissibilità della riassunzione nei suoi soli confronti, con conseguente effetto estintivo ex art. 307 comma 3 c.p.c. per difettosa instaurazione del contradditorio;
b) nel merito, ha dedotto che nessun pagamento era esigibile, stante la carenza di idonea copertura finanziaria statale dell'apposita voce di bilancio regionale.
Con la sentenza n. 598 del 6/09/2021, non notificata, il Tribunale di Campobasso ha rigettato le eccezioni preliminari della parte convenuta sopra indicate ed ha condannato
3 la al pagamento in favore del dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di € 7.325,73 oltre accessori dal pagamento eseguito nelle more e rimborso delle spese di giudizio.
2.-- Ha proposto appello la con citazione notificata il 29/11/2021, Parte_1 chiedendo, in totale riforma della decisione, di dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado. CP_1
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello in Controparte_1 quanto introdotto con citazione notificata a mezzo pec priva di firma digitale, deducendo in subordine l'infondatezza dei motivi di impugnazione proposti e concludendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali.
La Corte -disattesa l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata- si è riservata per la decisione con ordinanza del 31/10/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
3.-- L'appellato sostiene l'inammissibilità del gravame proposto dalla in Pt_1 quanto gli allegati alla pec di notifica dell'impugnazione eseguita ex legge n. 53 del
1994 (atto di citazione in appello e relata di notifica) sono in formato pdf privo di firma digitale: il invoca i precedenti di Cass. civ., 2017 n. 14338, 2021 n. 7206 e CP_1
2021 n. 16746, in cui si afferma l'inesistenza dell'atto introduttivo privo di firma digitale;
ne desume che, stante la carenza di sottoscrizione digitale dell'atto introduttivo allegato alla notificazione ricevuta da esso appellato, a nulla rileverebbe la presenza della firma digitale del rappresentante dell'Avvocatura distrettuale sulla citazione depositata con l'iscrizione a ruolo dell'appello.
L'eccezione deve respingersi.
Rileva il collegio che, come precisato dalla motivazione dello stesso precedente della
S.C. n. 14338/2017 citato dal “la mancanza della sottoscrizione del CP_1 procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove, però, detta sottoscrizione sussista
4 nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”.
Si aggiunge che la più recente giurisprudenza (v. Cass. sez. un. n. 6477 del 12/03/2024), ritiene anche l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico ma digitalmente non sottoscritto da chi lo rappresenta e difende non viziato da inesistenza ma da nullità, sanabile in quanto sia comunque acclarata la provenienza dell'atto da elementi qualificanti (quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello
Stato); nella stessa linea Cass. n. 8164 del 27/03/2025: la comparsa di risposta non sottoscritta dal difensore non è inesistente, ma affetta da nullità, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo della costituzione in giudizio se il procuratore, comparso all'udienza, riportandosi alla comparsa, l'ha fatta propria, senza che sia necessaria, in caso di atto dell'Avvocatura dello Stato, una ratifica proveniente dalla stessa persona che l'ha redatto, poiché la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali”.
4.-- I motivi di appello sono prospettati come vertenti su due punti principali, mediante i quali tuttavia sono esposte varie altre ragioni di doglianza:
A) Violazione degli artt. 167, 183 e 190 c.p.c. in riferimento alla ritenuta tardività delle difese dell'amministrazione
Con il primo motivo si sostiene l'erroneità e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui vi si afferma la tardività ed inammissibilità di domande ed argomentazioni proposte dalla per la prima volta in comparsa conclusionale (essendosi la convenuta Pt_1 limitata con la comparsa di costituzione ad eccezioni in rito circa la ritualità della riassunzione ed alla deduzione dell'indisponibilità della necessaria copertura statale relativamente ai lavori in questione): la oppone di avere esposto in Pt_1 conclusionale mere difese pienamente ammissibili.
5 Il rilievo del primo giudice è fondato sul corretto principio secondo cui la comparsa conclusionale ha unicamente la funzione di illustrare e riassumere puntualmente le domande ed eccezioni già proposte, onde in tale sede non possono sollevarsi nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Nel caso, risultano contenute nella comparsa conclusionale depositata in primo grado per l'ente regionale non soltanto mere difese, consistenti nella semplice contestazione dei fatti costitutivi sui quali è fondata la pretesa avversaria, ma anche eccezioni basate su circostanze impeditive, novative ed estintive del diritto al pagamento fatto valere dalla controparte (novazione per asserito accordo fra le parti -basata su documentazione prodotta in tale sede-, revoca implicita del decreto regionale n. 22/2012).
Sul punto, in ogni caso, non vi è alcun concreto interesse all'appello: il tribunale, pur fatta la suddetta premessa, ha infatti puntualmente esaminato le deduzioni ed eccezioni poste nell'atto difensivo conclusionale dall'attuale appellante.
B) Violazione del principio del ne bis in idem sulla domanda di accertamento nonche' del principio di infrazionabilita' del credito e della relativa domanda giudiziale
Si assume nell'ambito di tale motivo l'inammissibilità della domanda per la pendenza di altri contenziosi analoghi fra il ed il Tribunale di Controparte_1
Campobasso, con indebito frazionamento del credito complessivo vantato, laddove sarebbe stato possibile agire con un'unica azione recuperatoria.
Il tribunale ha respinto l'eccezione osservando che il giudizio in riassunzione era necessariamente sorto per effetto della declinazione di competenza in favore del foro erariale, pronunciata quanto alla domanda di garanzia dal Tribunale di Isernia adito in opposizione a d.i., con necessaria separazione dei giudizi (Cass. 2011/n.15052).
La decisione merita condivisione anche in riferimento alla pendenza di ulteriori domande di garanzia in relazione a pretese di pagamento avanzate contro lo stesso da imprese diverse, non essendo ipotizzabile l'onere dell'ente debitore di CP_1 attendere l'esito di ciascuna di tali controversie (eventuali e proponibili da parti differenti) per potere agire in garanzia ex art. 4 del D.P.G.R. n. 22/2012.
6 Secondo la S.C., infatti, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
ove le suddette pretese creditorie siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, con la precisazione che l'eventuale abusivo frazionamento della domanda non ne comporta l'inammissibilità, potendo al più incidere sul regolamento delle spese del giudizio (v. Cass. sez. un. nn. 4090 del 16/02/2017 e 7299 del 19/03/2025).
Il primo giudice non avrebbe valutato la carenza di interesse del ad agire in CP_1 garanzia in mancanza della pronuncia di sua condanna definitiva del Tribunale di
Isernia nel giudizio pregiudiziale sul rapporto di appalto con la in attesa della CP_2 quale avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio dinanzi a sè.
La sentenza impugnata dà atto dell'intervenuta definizione del giudizio di opposizione al d.i. n. 153/2014 [già dichiarato provvisoriamente esecutivo, come incontroverso] con sentenza del Tribunale di Isernia n. 218/2018 di rigetto dell'opposizione.
La mancanza di prova della definitività di tale decisione non implica comunque la sospensione necessaria del processo, adottabile anche in riferimento al rapporto fra giudizi pendenti in grado diverso: a tal fine deve tuttavia ricorrere in concreto fra le cause un rapporto di pregiudizialità, nel senso che l'accertamento demandato al giudice della causa pregiudicante rappresenti l'antecedente logico della pronuncia richiesta in quella pregiudicata.
“Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall' attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare [il che ricorre nel caso in esame, come pacificamente riconosciuto dalle parti] - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili” (Cass. Sez. 1, n. 1077 del 24/01/2003); “il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto
7 intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006).
Nel caso, dall'esame del contenuto delle difese nella causa di opposizione a d.i. fra il e la riportato dall'atto di riassunzione, emerge che il Controparte_1 CP_2 opponente non contestava an e quantum della pretesa dell'opposta, ma si CP_1 limitava a sostenere di non essere il soggetto tenuto ad effettuare il relativo pagamento, C sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva a sua volta, non Pt_1 contestava lo svolgimento delle attività fatturate dall'impresa, incentrando la propria difesa sul proprio rapporto con l'ente comunale-.
Con la domanda di garanzia proposta nei confronti della oggetto del presente Pt_1 appello, il sostiene l'esistenza dell'obbligo di garanzia della convenuta nei CP_1 propri confronti, chiedendo di essere tenuto indenne da quanto versato alla società.
Circa l'asserita atipicità della provvista indebitamente anticipata che il CP_1 avrebbe inteso farsi riconoscere con la chiamata in garanzia dell'ente regionale, come rilevato dalla sentenza appellata sono stati documentati dal i versamenti CP_1 effettuati in favore della in forza dell'esecutività del d.i. opposto, in epoca CP_2 anteriore alla proposizione del giudizio di riassunzione in primo grado (come da mandati nn. 1124, 1125 e 1126/2015 già prodotti in prime cure ed allegati dall'appellato sub n. 11 alla comparsa di costituzione): risulta dunque ingiustificata l'asserzione della secondo cui l'ente appellato intenderebbe addossare gli Pt_1 oneri di pagamento di cui si discute all'amministrazione regionale in anticipo, al fine di costituirsi col giudizio riassunto un'atipica provvista.
Si assume da parte dell'appellante che non vi sarebbe stata idonea rendicontazione da parte del circa i lavori in oggetto, nè prova della destinazione effettiva degli CP_1 stessi a fronteggiare l'emergenza neve straordinaria oggetto del D.P.G.R. del 2012 piuttosto che all'ordinario contratto di appalto stipulato dall'ente locale con la
[...]
[...] nell'anno precedente, senza tenere conto dell'esaustiva motivazione di cui CP_5 alla pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado circa la documentazione prodotta dalla parte attrice, non oggetto di alcuna confutazione specifica della convenuta: quanto alla rendicontazione, il primo giudice richiama i doc. n. 14,15,16 e 17 prodotti dal nonché la delibera di Giunta comunale n. 77 del 2012, la nota pec del 6 CP_1 marzo 2013 con relativo prospetto allegato (doc. n. 13 della produzione documentale depositata unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), la determina dell'UTC comunale n. 67 del 2012 (depositata il 7 dicembre 2016 con la comparsa di riassunzione - doc. 8 fascicolo del giudizio di opposizione), provvedimenti che la ha utilizzato e posto a base della liquidazione di alcuni acconti Parte_1 in favore dell'ente attore, senza contestarne il contenuto, con una spesa totale rendicontata dal di 121.921,53 euro;
CP_1 dai suddetti documenti emerge inoltre la riferibilità delle somme di cui alla domanda in garanzia ad interventi straordinari di sgombero neve disposti nel 2012: la citata delibera di G.M. n. 77/2012 contiene il prospetto delle somme da liquidare alle singole ditte, incaricate in occasione delle avversità atmosferiche oggetto del D.P.G.R. n.22/2012, ripartendo tra le imprese (tra le quali la il primo acconto pari complessivamente CP_2 ad € 13.221,81 ricevuto dalla alla rispetto alla somma fatturata Parte_1 CP_2 di € 6.000,00 è stato liquidato un acconto pari ad € 650,67, con residuo credito di €
5.349,33 per il quale l'impresa ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Isernia il decreto ingiuntivo n.153/2014.
La ripropone la tesi, anch'essa smentita con corretta e puntuale Pt_1 argomentazione dalla pronuncia appellata, dell'avvenuta novazione dell'obbligazione assunta dalla che sarebbe intervenuta per in forza di un accordo raggiunto nel Pt_1 corso di un incontro fra la stessa ed una serie di Comuni (tra cui quello di ) CP_1 in data 5/05/2017, nel corso del quale sarebbe stata posta fine ad ogni controversia fra le parti sulle questioni qui discusse -il che è stato decisamente contestato dalla controparte-.
9 In realtà, come rimarcato dal tribunale: la nota della dell'8/05/2017 n. Parte_1 prot. 52320 fa riferimento all'incontro del giorno 5 maggio nel corso del quale erano stati unicamente illustrati i criteri di cui l'ente regionale era intenzionato ad avvalersi per il riparto delle disponibilità finanziarie relativamente alle spese oggetto di discussione.
Che non si trattasse affatto di una novazione emerge - come già concluso dal tribunale- dai successivi provvedimenti della stessa sia nella determina regionale Pt_1 dirigenziale n. 3923 del 2017 (che riconosce al l'ulteriore Controparte_1 importo di € 6.823,04) che nella n. 7023 del 2018 (che riconosce quello di € 6.106,62) si dichiara che i predetti importi sono liquidati in favore del a Controparte_1 titolo di “erogazione di un ulteriore rateo per le spese sostenute a seguito dello stato di emergenza dichiarato sul territorio regionale con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22 del 03.03.2012”, e dunque non a saldo e ad estinzione del debito.
Il primo giudice, evidenziando la discrasia fra il contenuto delle difese dell'ente appellante in giudizio (con cui si assume l'insussistenza del diritto del alle CP_1 somme richieste per carenza di rendicontazione e di copertura finanziaria statale) e la condotta della (che in pendenza del giudizio ha erogato al Pt_1 [...]
somme imputate alle causali citate, qualificandole quali acconti), ha CP_1 quindi attribuito a tale contegno valore di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Anche alla luce di tanto, non ha fondamento la tesi dell'appellata circa l'asserito condizionamento del pagamento degli oneri relativi alle evenienze emergenziali del febbraio 2012 alla copertura finanziaria statale, copertura che rappresenterebbe una implicita clausola condizionale o presupposizione la cui mancata realizzazione avrebbe determinato l'inesigibilità del credito vantato dal (con implicita revoca del CP_1
D.P.G.R. n.22/2012) : né l'art. 4 del decreto presidenziale n. 22/2012 citato, il quale stabilisce espressamente che «gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del bilancio regionale ed individuate con successivo provvedimento», nè successivi provvedimenti o
10 atti intercorsi fra le parti contengono alcun riferimento (esplicito o implicito) a qualsiasi clausola condizionale subordinante il pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza all'attribuzione di risorse statali o di provenienza della comunità europea in favore della Parte_1
L'ulteriore censura al riguardo, relativa all'omessa pronuncia sulla circostanza secondo cui gli ulteriori fondi di solidarietà di provenienza europea sarebbero stati
“dirottati” dallo Stato in favore dell'emergenza sismica della Regione Emilia Romagna, verificatasi nello stesso anno (maggio 2012), è del tutto priva di qualsiasi sostegno probatorio, né comunque, anche ove dimostrata, la destinazione di fondi ad altre esigenze potrebbe incidere sul credito del nei confronti della che ha CP_1 Pt_1 assunto l'obbligo del pagamento in questione.
L'appello va in conclusione integralmente rigettato.
5.-- La soluzione adottata comporta la condanna della parte appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 147/'22, parametri medi avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività prestata, ivi compresa la fase relativa all'istanza di inibitoria.
Si ravvisano inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ulteriore in favore dell'appellato ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., provvedimento da adottare di ufficio, emergendo dalle ragioni della decisione la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa e la colpa grave della parte interessata nella proposizione del giudizio (nel senso che la situazione soggettiva di colpa grave si risolve nella infondatezza manifesta delle ragioni della pretesa v. Cass., ord.,
10/04/2020, n. 7785; Cass., ord., 17/10/2018, n. 26060), per carenza di ordinaria diligenza nell'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza dell'impugnazione.
Ai fini della determinazione equitativa del danno appare congruo determinare la somma dovuta per la responsabilità in questione nella misura di 1/3 delle spese processuali liquidate per il presente grado -si veda Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 30/11/2012, n. 21570, secondo la quale la determinazione del danno ex art. 96, co.3, c.p.c. può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo-.
11 A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, ricorrono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
29/11/2021 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 598/2021 emessa dal CP_1
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Anton Giulio Giallonardi, antistatario;
c) condanna la stessa appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di €
1.936,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
d) dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 389/2021 R.G. avverso la sentenza n. 598/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 2519/2016 R.G., avente ad oggetto : domanda di garanzia
T R A
(c.f. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici è domiciliata, ai sensi del R.D. 30/10/1933 n. 1611, dell'art. 10 legge
3/04/1979 n. 103 e di delibera Cons. Reg. 17/11/1998 n. 368 - PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. e p.Iva ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 2022 e di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Anton Giulio Giallonardi - pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue
Avvocatura distrettuale per l'appellante conclude riportandosi integralmente alle proprie difese, istanze, eccezioni, produzioni e conclusioni desumibili dal proprio appello e dagli atti e verbali di causa avv. Giallonardi per l'appellato
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto di citazione in appello notificato a mezzo pec è privo di firma digitale;
- fermo restando il sollevato profilo di inammissibilità si insiste per il rigetto di tutte le domande e istanze avanzate con il proposto appello in quanto inammissibili e infondate;
per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 598 del 6 settembre 2021 e condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione ex art. 93 c.p.c., ovvero in subordine con loro integrale compensazione in ragione delle vicende provvedimentali e processuali presupposte al contenzioso in esame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il ha citato dinanzi al Tribunale di Campobasso la Controparte_1 con atto di riassunzione notificato il 1°/12/2016, in attuazione Parte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Isernia nel giudizio di opposizione al d.i. n.
153/2014 R.G. proposto dal nei confronti della con CP_1 Controparte_2 la chiamata in garanzia la con tale ordinanza il giudice adito, Parte_1 accogliendo l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. sollevata dalla chiamata, aveva dichiarato competente territorialmente il Tribunale di Campobasso quanto alla domanda di garanzia, trattenendo il giudizio di opposizione.
Nel giudizio riassunto, il ha dedotto che: CP_1
2 - l'ingiunzione di pagamento proposta nei suoi confronti riguardava il corrispettivo - pari ad € 5.349,33 oltre accessori e spese- per il servizio di sgombero della neve dalla viabilità del territorio comunale prestato dalla S.M.T. di in occasione Controparte_2 delle precipitazioni nevose del febbraio 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Regione n. 22 del 3 febbraio 2012; Pt_1
- con tale decreto la dichiarato lo stato di emergenza sull'intero Parte_1 territorio regionale fino al 12/02/2012, aveva autorizzato i sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, a porre in essere tutte le iniziative necessarie al ripristino della situazione di normalità; all'art. 4 del decreto era previsto che gli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza sarebbero stati a carico del bilancio regionale, ma a seguito della chiesta rendicontazione la aveva erogato al Pt_1 per tutte le ditte incaricate il solo acconto complessivo di € 13.221,81 (di cui € CP_1
650,57 versati dal alla a fronte dell'importo richiesto di CP_1 CP_3 CP_2
€ 6.000,00).
L'attore ha quindi chiesto al Tribunale di Campobasso che, accertato l'inadempimento della all'obbligo assunto di stanziare le somme necessarie a Parte_1 fronteggiare la situazione di emergenza di cui al decreto n. 22/2012, la stessa fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di cui al d.i. opposto oltre accessori e spese, nonché a tenerlo indenne da qualsiasi ulteriore spesa a maturarsi in favore della società opposta.
La a) ha sostenuto l'irritualità della separazione delle cause disposta Parte_1 dal Tribunale di Isernia, eccependo in rito l'inammissibilità della riassunzione nei suoi soli confronti, con conseguente effetto estintivo ex art. 307 comma 3 c.p.c. per difettosa instaurazione del contradditorio;
b) nel merito, ha dedotto che nessun pagamento era esigibile, stante la carenza di idonea copertura finanziaria statale dell'apposita voce di bilancio regionale.
Con la sentenza n. 598 del 6/09/2021, non notificata, il Tribunale di Campobasso ha rigettato le eccezioni preliminari della parte convenuta sopra indicate ed ha condannato
3 la al pagamento in favore del dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di € 7.325,73 oltre accessori dal pagamento eseguito nelle more e rimborso delle spese di giudizio.
2.-- Ha proposto appello la con citazione notificata il 29/11/2021, Parte_1 chiedendo, in totale riforma della decisione, di dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado. CP_1
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello in Controparte_1 quanto introdotto con citazione notificata a mezzo pec priva di firma digitale, deducendo in subordine l'infondatezza dei motivi di impugnazione proposti e concludendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali.
La Corte -disattesa l'istanza dell'appellante di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata- si è riservata per la decisione con ordinanza del 31/10/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
3.-- L'appellato sostiene l'inammissibilità del gravame proposto dalla in Pt_1 quanto gli allegati alla pec di notifica dell'impugnazione eseguita ex legge n. 53 del
1994 (atto di citazione in appello e relata di notifica) sono in formato pdf privo di firma digitale: il invoca i precedenti di Cass. civ., 2017 n. 14338, 2021 n. 7206 e CP_1
2021 n. 16746, in cui si afferma l'inesistenza dell'atto introduttivo privo di firma digitale;
ne desume che, stante la carenza di sottoscrizione digitale dell'atto introduttivo allegato alla notificazione ricevuta da esso appellato, a nulla rileverebbe la presenza della firma digitale del rappresentante dell'Avvocatura distrettuale sulla citazione depositata con l'iscrizione a ruolo dell'appello.
L'eccezione deve respingersi.
Rileva il collegio che, come precisato dalla motivazione dello stesso precedente della
S.C. n. 14338/2017 citato dal “la mancanza della sottoscrizione del CP_1 procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove, però, detta sottoscrizione sussista
4 nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”.
Si aggiunge che la più recente giurisprudenza (v. Cass. sez. un. n. 6477 del 12/03/2024), ritiene anche l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico ma digitalmente non sottoscritto da chi lo rappresenta e difende non viziato da inesistenza ma da nullità, sanabile in quanto sia comunque acclarata la provenienza dell'atto da elementi qualificanti (quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello
Stato); nella stessa linea Cass. n. 8164 del 27/03/2025: la comparsa di risposta non sottoscritta dal difensore non è inesistente, ma affetta da nullità, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo della costituzione in giudizio se il procuratore, comparso all'udienza, riportandosi alla comparsa, l'ha fatta propria, senza che sia necessaria, in caso di atto dell'Avvocatura dello Stato, una ratifica proveniente dalla stessa persona che l'ha redatto, poiché la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali”.
4.-- I motivi di appello sono prospettati come vertenti su due punti principali, mediante i quali tuttavia sono esposte varie altre ragioni di doglianza:
A) Violazione degli artt. 167, 183 e 190 c.p.c. in riferimento alla ritenuta tardività delle difese dell'amministrazione
Con il primo motivo si sostiene l'erroneità e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui vi si afferma la tardività ed inammissibilità di domande ed argomentazioni proposte dalla per la prima volta in comparsa conclusionale (essendosi la convenuta Pt_1 limitata con la comparsa di costituzione ad eccezioni in rito circa la ritualità della riassunzione ed alla deduzione dell'indisponibilità della necessaria copertura statale relativamente ai lavori in questione): la oppone di avere esposto in Pt_1 conclusionale mere difese pienamente ammissibili.
5 Il rilievo del primo giudice è fondato sul corretto principio secondo cui la comparsa conclusionale ha unicamente la funzione di illustrare e riassumere puntualmente le domande ed eccezioni già proposte, onde in tale sede non possono sollevarsi nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Nel caso, risultano contenute nella comparsa conclusionale depositata in primo grado per l'ente regionale non soltanto mere difese, consistenti nella semplice contestazione dei fatti costitutivi sui quali è fondata la pretesa avversaria, ma anche eccezioni basate su circostanze impeditive, novative ed estintive del diritto al pagamento fatto valere dalla controparte (novazione per asserito accordo fra le parti -basata su documentazione prodotta in tale sede-, revoca implicita del decreto regionale n. 22/2012).
Sul punto, in ogni caso, non vi è alcun concreto interesse all'appello: il tribunale, pur fatta la suddetta premessa, ha infatti puntualmente esaminato le deduzioni ed eccezioni poste nell'atto difensivo conclusionale dall'attuale appellante.
B) Violazione del principio del ne bis in idem sulla domanda di accertamento nonche' del principio di infrazionabilita' del credito e della relativa domanda giudiziale
Si assume nell'ambito di tale motivo l'inammissibilità della domanda per la pendenza di altri contenziosi analoghi fra il ed il Tribunale di Controparte_1
Campobasso, con indebito frazionamento del credito complessivo vantato, laddove sarebbe stato possibile agire con un'unica azione recuperatoria.
Il tribunale ha respinto l'eccezione osservando che il giudizio in riassunzione era necessariamente sorto per effetto della declinazione di competenza in favore del foro erariale, pronunciata quanto alla domanda di garanzia dal Tribunale di Isernia adito in opposizione a d.i., con necessaria separazione dei giudizi (Cass. 2011/n.15052).
La decisione merita condivisione anche in riferimento alla pendenza di ulteriori domande di garanzia in relazione a pretese di pagamento avanzate contro lo stesso da imprese diverse, non essendo ipotizzabile l'onere dell'ente debitore di CP_1 attendere l'esito di ciascuna di tali controversie (eventuali e proponibili da parti differenti) per potere agire in garanzia ex art. 4 del D.P.G.R. n. 22/2012.
6 Secondo la S.C., infatti, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
ove le suddette pretese creditorie siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, con la precisazione che l'eventuale abusivo frazionamento della domanda non ne comporta l'inammissibilità, potendo al più incidere sul regolamento delle spese del giudizio (v. Cass. sez. un. nn. 4090 del 16/02/2017 e 7299 del 19/03/2025).
Il primo giudice non avrebbe valutato la carenza di interesse del ad agire in CP_1 garanzia in mancanza della pronuncia di sua condanna definitiva del Tribunale di
Isernia nel giudizio pregiudiziale sul rapporto di appalto con la in attesa della CP_2 quale avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio dinanzi a sè.
La sentenza impugnata dà atto dell'intervenuta definizione del giudizio di opposizione al d.i. n. 153/2014 [già dichiarato provvisoriamente esecutivo, come incontroverso] con sentenza del Tribunale di Isernia n. 218/2018 di rigetto dell'opposizione.
La mancanza di prova della definitività di tale decisione non implica comunque la sospensione necessaria del processo, adottabile anche in riferimento al rapporto fra giudizi pendenti in grado diverso: a tal fine deve tuttavia ricorrere in concreto fra le cause un rapporto di pregiudizialità, nel senso che l'accertamento demandato al giudice della causa pregiudicante rappresenti l'antecedente logico della pronuncia richiesta in quella pregiudicata.
“Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dall' attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare [il che ricorre nel caso in esame, come pacificamente riconosciuto dalle parti] - l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili” (Cass. Sez. 1, n. 1077 del 24/01/2003); “il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto
7 intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all'attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 13684 del 13/06/2006).
Nel caso, dall'esame del contenuto delle difese nella causa di opposizione a d.i. fra il e la riportato dall'atto di riassunzione, emerge che il Controparte_1 CP_2 opponente non contestava an e quantum della pretesa dell'opposta, ma si CP_1 limitava a sostenere di non essere il soggetto tenuto ad effettuare il relativo pagamento, C sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva a sua volta, non Pt_1 contestava lo svolgimento delle attività fatturate dall'impresa, incentrando la propria difesa sul proprio rapporto con l'ente comunale-.
Con la domanda di garanzia proposta nei confronti della oggetto del presente Pt_1 appello, il sostiene l'esistenza dell'obbligo di garanzia della convenuta nei CP_1 propri confronti, chiedendo di essere tenuto indenne da quanto versato alla società.
Circa l'asserita atipicità della provvista indebitamente anticipata che il CP_1 avrebbe inteso farsi riconoscere con la chiamata in garanzia dell'ente regionale, come rilevato dalla sentenza appellata sono stati documentati dal i versamenti CP_1 effettuati in favore della in forza dell'esecutività del d.i. opposto, in epoca CP_2 anteriore alla proposizione del giudizio di riassunzione in primo grado (come da mandati nn. 1124, 1125 e 1126/2015 già prodotti in prime cure ed allegati dall'appellato sub n. 11 alla comparsa di costituzione): risulta dunque ingiustificata l'asserzione della secondo cui l'ente appellato intenderebbe addossare gli Pt_1 oneri di pagamento di cui si discute all'amministrazione regionale in anticipo, al fine di costituirsi col giudizio riassunto un'atipica provvista.
Si assume da parte dell'appellante che non vi sarebbe stata idonea rendicontazione da parte del circa i lavori in oggetto, nè prova della destinazione effettiva degli CP_1 stessi a fronteggiare l'emergenza neve straordinaria oggetto del D.P.G.R. del 2012 piuttosto che all'ordinario contratto di appalto stipulato dall'ente locale con la
[...]
[...] nell'anno precedente, senza tenere conto dell'esaustiva motivazione di cui CP_5 alla pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado circa la documentazione prodotta dalla parte attrice, non oggetto di alcuna confutazione specifica della convenuta: quanto alla rendicontazione, il primo giudice richiama i doc. n. 14,15,16 e 17 prodotti dal nonché la delibera di Giunta comunale n. 77 del 2012, la nota pec del 6 CP_1 marzo 2013 con relativo prospetto allegato (doc. n. 13 della produzione documentale depositata unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), la determina dell'UTC comunale n. 67 del 2012 (depositata il 7 dicembre 2016 con la comparsa di riassunzione - doc. 8 fascicolo del giudizio di opposizione), provvedimenti che la ha utilizzato e posto a base della liquidazione di alcuni acconti Parte_1 in favore dell'ente attore, senza contestarne il contenuto, con una spesa totale rendicontata dal di 121.921,53 euro;
CP_1 dai suddetti documenti emerge inoltre la riferibilità delle somme di cui alla domanda in garanzia ad interventi straordinari di sgombero neve disposti nel 2012: la citata delibera di G.M. n. 77/2012 contiene il prospetto delle somme da liquidare alle singole ditte, incaricate in occasione delle avversità atmosferiche oggetto del D.P.G.R. n.22/2012, ripartendo tra le imprese (tra le quali la il primo acconto pari complessivamente CP_2 ad € 13.221,81 ricevuto dalla alla rispetto alla somma fatturata Parte_1 CP_2 di € 6.000,00 è stato liquidato un acconto pari ad € 650,67, con residuo credito di €
5.349,33 per il quale l'impresa ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Isernia il decreto ingiuntivo n.153/2014.
La ripropone la tesi, anch'essa smentita con corretta e puntuale Pt_1 argomentazione dalla pronuncia appellata, dell'avvenuta novazione dell'obbligazione assunta dalla che sarebbe intervenuta per in forza di un accordo raggiunto nel Pt_1 corso di un incontro fra la stessa ed una serie di Comuni (tra cui quello di ) CP_1 in data 5/05/2017, nel corso del quale sarebbe stata posta fine ad ogni controversia fra le parti sulle questioni qui discusse -il che è stato decisamente contestato dalla controparte-.
9 In realtà, come rimarcato dal tribunale: la nota della dell'8/05/2017 n. Parte_1 prot. 52320 fa riferimento all'incontro del giorno 5 maggio nel corso del quale erano stati unicamente illustrati i criteri di cui l'ente regionale era intenzionato ad avvalersi per il riparto delle disponibilità finanziarie relativamente alle spese oggetto di discussione.
Che non si trattasse affatto di una novazione emerge - come già concluso dal tribunale- dai successivi provvedimenti della stessa sia nella determina regionale Pt_1 dirigenziale n. 3923 del 2017 (che riconosce al l'ulteriore Controparte_1 importo di € 6.823,04) che nella n. 7023 del 2018 (che riconosce quello di € 6.106,62) si dichiara che i predetti importi sono liquidati in favore del a Controparte_1 titolo di “erogazione di un ulteriore rateo per le spese sostenute a seguito dello stato di emergenza dichiarato sul territorio regionale con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22 del 03.03.2012”, e dunque non a saldo e ad estinzione del debito.
Il primo giudice, evidenziando la discrasia fra il contenuto delle difese dell'ente appellante in giudizio (con cui si assume l'insussistenza del diritto del alle CP_1 somme richieste per carenza di rendicontazione e di copertura finanziaria statale) e la condotta della (che in pendenza del giudizio ha erogato al Pt_1 [...]
somme imputate alle causali citate, qualificandole quali acconti), ha CP_1 quindi attribuito a tale contegno valore di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Anche alla luce di tanto, non ha fondamento la tesi dell'appellata circa l'asserito condizionamento del pagamento degli oneri relativi alle evenienze emergenziali del febbraio 2012 alla copertura finanziaria statale, copertura che rappresenterebbe una implicita clausola condizionale o presupposizione la cui mancata realizzazione avrebbe determinato l'inesigibilità del credito vantato dal (con implicita revoca del CP_1
D.P.G.R. n.22/2012) : né l'art. 4 del decreto presidenziale n. 22/2012 citato, il quale stabilisce espressamente che «gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del bilancio regionale ed individuate con successivo provvedimento», nè successivi provvedimenti o
10 atti intercorsi fra le parti contengono alcun riferimento (esplicito o implicito) a qualsiasi clausola condizionale subordinante il pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative necessarie a fronteggiare la situazione di emergenza all'attribuzione di risorse statali o di provenienza della comunità europea in favore della Parte_1
L'ulteriore censura al riguardo, relativa all'omessa pronuncia sulla circostanza secondo cui gli ulteriori fondi di solidarietà di provenienza europea sarebbero stati
“dirottati” dallo Stato in favore dell'emergenza sismica della Regione Emilia Romagna, verificatasi nello stesso anno (maggio 2012), è del tutto priva di qualsiasi sostegno probatorio, né comunque, anche ove dimostrata, la destinazione di fondi ad altre esigenze potrebbe incidere sul credito del nei confronti della che ha CP_1 Pt_1 assunto l'obbligo del pagamento in questione.
L'appello va in conclusione integralmente rigettato.
5.-- La soluzione adottata comporta la condanna della parte appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 147/'22, parametri medi avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività prestata, ivi compresa la fase relativa all'istanza di inibitoria.
Si ravvisano inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ulteriore in favore dell'appellato ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., provvedimento da adottare di ufficio, emergendo dalle ragioni della decisione la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa e la colpa grave della parte interessata nella proposizione del giudizio (nel senso che la situazione soggettiva di colpa grave si risolve nella infondatezza manifesta delle ragioni della pretesa v. Cass., ord.,
10/04/2020, n. 7785; Cass., ord., 17/10/2018, n. 26060), per carenza di ordinaria diligenza nell'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza dell'impugnazione.
Ai fini della determinazione equitativa del danno appare congruo determinare la somma dovuta per la responsabilità in questione nella misura di 1/3 delle spese processuali liquidate per il presente grado -si veda Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 30/11/2012, n. 21570, secondo la quale la determinazione del danno ex art. 96, co.3, c.p.c. può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo-.
11 A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, ricorrono infine i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
29/11/2021 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 598/2021 emessa dal CP_1
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Anton Giulio Giallonardi, antistatario;
c) condanna la stessa appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di €
1.936,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
d) dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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