Sentenza 29 novembre 1983
Massime • 3
Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, sono rilevanti i comportamenti dei coniugi dopo la pronunzia di separazione, sicché ciascuno può chiedere il mutamento del titolo di quest'ultima, passando da una separazione consensuale omologata ad una separazione addebitata, per fatti e comportamenti dell'altro idonei a pregiudicare definitivamente la ripresa della comunione interconiugale in danno anche degli interessi della prole. ( V 3637/77, mass n 387261; ( V 1785/77, mass n 385513).*
L'infedeltà apparente, fra coniugi separati, integra l'ipotesi dell'ingiuria grave e costituisce causa di addebito qualora: a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento; b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità; C) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive. ( V 5509/81, mass n 416214; ( V 2159/79, mass n 398505).*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, comma secondo, 156, comma primo, 548, 585 e 143 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 29 cost. Nella parte in cui tali Disposizioni, oltre a non fare distinzioni, in tema di addebito per mancata osservanza dei doveri nascenti dal matrimonio, tra coniugi separati e non, si risolvono in una più grave sanzione nei confronti del coniuge meno fornito economicamente per la perdita del diritto al mantenimento, nonché dei diritti successori, atteso che la posizione dei coniugi separati comporta un trattamento differenziato rispetto a quella dei non separati, onde l'addebito della separazione, nel caso dei primi, consegue ad un differenziato, restrittivo ambito di fatti sanzionabili, e che la perdita a carico del coniuge al quale la separazione sia stata addebitata costituisce una sanzione che prescinde dalla condizione economica del colpevole, con gli adattamenti al caso concreto, collegabili anche ad altre convergenti Disposizioni legislative, come quella degli alimenti.*
Commentario • 1
- 1. Tradimento del coniuge: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1983, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1983 |
Testo completo
Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, sono rilevanti i comportamenti dei coniugi dopo la pronunzia di separazione, sicché ciascuno può chiedere il mutamento del titolo di quest'ultima, passando da una separazione consensuale omologata ad una separazione addebitata, per fatti e comportamenti dell'altro idonei a pregiudicare definitivamente la ripresa della comunione interconiugale in danno anche degli interessi della prole. ( V 3637/77, mass n 387261; ( V 1785/77, mass n 385513).*