TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
proc. n. 2573-1/2024 R.G.
Il Giudice
letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta;
considerato che l'art. 1, comma 2 quinquies, del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, stabilisce che “in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare” e che al successivo comma 2-sexies precisa “in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni..” e “in caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies”, specificando che “si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento”; che la disposizione citata aggiunge poi che “le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco”; considerato che tale normativa costituisce lex specialis destinata a trovare applicazione nel caso di specie, in deroga alla lex generalis che disciplina il fenomeno della recidiva secondo il dettato di cui all'art. 8 bis della l. n. 689 del 1981;
considerato che
secondo l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, il quale, in relazione alla materia della sospensione, richiama il precedente art. 5; che la previsione di cui all'art. 8 bis della l. n.
689/1981, quale lex generalis, trova comunque applicazione, in quanto non espressamente derogata dalla legge speciale;
considerato altresì che nel caso di specie, tuttavia, tale circostanza non fa venir meno i presupposti per la concessione della richiesta sospensione dell'ordinanza-ingiunzione, che, come è noto, può essere accordata allorquando ricorrano “gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, con la possibilità di concedere la sospensione senza la previa instaurazione del contraddittorio laddove sussista invece un “pericolo imminente di un danno grave e irreparabile”; rilevato infatti che nella specie non sussista il pericolo concreto della applicazione del più severo regime sanzionatorio in caso di nuova violazione della norma, attesa la possibilità per i soggetti sanzionati di ovviare a tale rischio mediante il pagamento della sanzione in forma ridotta, come previsto dal verbale di contestazione in atti;
ritenuto che
tuttavia sussistono “gravi e circostanziate ragioni” (art. 5, comma I, del d.lgs. n. 150/2011) che giustificano la sospensione del provvedimento sanzionatorio, rappresentate dalla pendenza di un incidente di costituzionalità avente ad oggetto la normativa sulla base della quale è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione opposta;
tanto premesso, con rinvio alle motivazioni esplicitate nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale nel giudizio n. 446/2024 R.G. al quale presta causa è stata riunita;
p.q.m.
in accoglimento dell'istanza formulata, sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione n. 610/2024 emessa dalla Prefettura di e di ogni atto consequenziale e CP_1 presupposto, ivi compreso il verbale di contestazione e notifica PVC/=1/24
[...]
Controparte_2
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
Brindisi, 16/04/2025.
Il Giudice
Roberta Marra