TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2024 promossa da:
, con Avv. Ascoli RICORRENTI Parte_1 contro
, con Avv. Silipo RESISTENTI Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare, ai sensi e per gli effetti Parte_1 Parte_1 di cui all'art.2901 e ss. c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato tra CP_1
e per notar del 16.06.2022 nn. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la
[...] CP_1 Per_1 proprietà immobiliare sita in Sesto Calende – via Isonzo, 11- compiutamente descritta nel predetto rogito e negli atti di causa, con conseguente ordine di trascrizione e risarcimento dei danni subiti. Riferivano i ricorrenti
- della pendenza davanti al Tribunale di Varese della causa n.2168/2022 tra gli odierni attori e CP_1 instaurata con ricorso notificato il 20.09.2022 e finalizzata all'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per i vizi e difetti presenti nell'immobile sito in Marcallo -via Fallaci, 165- e alla refusione dei danni subiti dagli odierni attori come descritti e quantificati (per oltre €25.000, oltre spese ed IVA) in sede di c.t.u. depositata il 25.03.2022 nel giudizio ex artt.696-696 bis c.p.c. già pendente tra le parti davanti al Tribunale di Varese instaurato con ricorso notificato il 17.03.2021;
- che, pendente il processo di ATP e depositata già la c.t.u., risultava proprietario della quota pro CP_1 indiviso di ½ (di cui il fratello era il restante proprietario) del compendio immobiliare sito in Parte_2
Sesto Calende -via Isonzo, 11-, ma in data 16.06.2022 procedevano allo scioglimento della comunione con reciproca assegnazione delle porzioni immobiliari, come individuate nel rogito per notar Per_1 del 16.06.2022 n.11153 rep./n.9046, ove attualmente risiede con la propria famiglia;
- che, sempre in data 16.06.2022, cedeva alla propria convivente la piena ed CP_1 CP_1 esclusiva proprietà del compendio immobiliare di cui alla predetta divisione immobiliare al prezzo di
€98.494, 90, a fronte del valore commerciale del cespite di €231.250,00, prezzo corrisposto CP_ dall'acquirente mediante accollo della residua quota di mutuo gravante sul compagno venditore (mutuo già concesso al medesimo e al fratello da Intesa San Paolo s.p.a. con atto per notar Per_1 CP_ del 9.07.2018), così sottraendo agli odierni ricorrenti ogni garanzia patrimoniale, non risultando lo proprietario di altri beni. pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pregiudizialità del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Varese in ordine ai pretesi vizi e danni come richiesti, e, nel merito, il rigetto delle domande dei ricorrenti in quanto infondate per assenza dei presupposti dell'azione revocatoria, stante peraltro la propria solidità economica e apparendo incerto il preteso danno come dedotto e della sua imputabilità. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2901 e ss. c.c., dell'atto di compravendita stipulato tra e per CP_1 CP_1 notar del 16.06.2022 n. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita Per_1 in Sesto Calende – via Isonzo, 11- è fondata e, quindi, va accolta. Non appare inutile premettere che la disciplina positiva che il codice del 1942 ha dato all'azione revocatoria con l'art.2901 c.c. rispetto alla formulazione dell'art.1235 del codice civile 1865 (viste le notevoli controversie che la formula equivoca di tale precedente disposto normativo era inidonea a risolvere) dimostra la preoccupazione del legislatore del 1942 di potenziare le garanzie del creditore. Ed invero, la collocazione sistematica della revocatoria nel quadro dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dimostra che lo scopo della predetta azione sia la tutela conservativa dei diritti del creditore, la quale si attua col rendere possibile al creditore il realizzo del suo diritto contro ogni atto di disposizione del patrimonio (inteso in senso lato, cioè come atto capace di incidere negativamente sul patrimonio, diminuendone l'attivo o aumentando il passivo, ovvero rendendo più difficile ed onerosa la realizzazione del diritto vantato -cfr. ex plurimis Cass.2109/1968, Cass.402/1984, ecc.-, anche in considerazione del fatto che il denaro può essere facilmente occultato e, quindi, sottratto all'azione esecutiva) con l'azione esecutiva sui beni usciti dalla garanzia generale apprestata dall'art.2740 c.c., onde ovviare al pregiudizio delle ragioni creditizie. Il disposto legislativo pone delle condizioni soggettive e oggettive al fine di poter vittoriosamente esperire detta azione. Oltre il pregiudizio del creditore di cui si è già detto, presupposto necessario è l'esistenza di un credito, anche condizionato o a termine, in quanto tale azione tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dall'art.2740 c.c. a tutti i creditori anche meramente eventuali, avendo anche questi tutto l'interesse a non vedere intaccato il patrimonio del debitore. Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. non è, difatti, necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione. L'anteriorità del credito a tutela del quale è esperita l'azione revocatoria, rispetto all'atto revocando, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato (v. ex multis Cass.12144/1999, Cass. 22161/2019). Comunque, è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante cfr. Cass. 2673/2016 e Cass. 23208/2016), anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr., tra le tante, Cass. 2673/2016). pagina 2 di 6 Ed infatti, poiché il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. in questo senso Cass. S.U. 9440/2004 e tante altre successive conformi). Orientamento consolidato è che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Per l'accoglimento di detta azione non è, dunque, necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero la precisa determinazione del quantum bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v., ex multis, Cass.20002/2008; Cass. 6511/2004; Cass. 1893/2012; Cass.5619/2016; Cass.23208/2016; Cass.3369/2019, Cass.4212/2020). La precisa determinazione del credito è, invero, necessaria solo per l'esperimento delle azioni esecutive che i creditori sono abilitati ad esercitare sui beni oggetto dell'atto di disposizione a seguito della declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato, ma tali azioni sono estranee all'oggetto del giudizio revocatorio. Avendo, come sopra già detto, l'azione revocatoria una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.2971/1999); sussistendo il pregiudizio quando l'atto di disposizione del debitore renda non solo impossibile, ma anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. 402/1984, Cass.1700/1982, Cass.7452/2000). Non è, difatti, necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.7452/2000). L'art. 2901 c.c. accoglie, quindi, una nozione ampia di credito con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (v. ex multis Cass.1220/1986, Cass.12678/2001), coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non è volta ad una funzione restauratoria o restitutoria, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (v. nello stesso senso, per crediti di natura risarcitoria, Cass. S.U. 9440/2004).
pagina 3 di 6 La sentenza di revoca ha, dunque, come effetto di rendere inefficace nei soli confronti del creditore che ha agito - cui solo giova - (cd. inefficacia relativa) l'atto di disposizione, con la conseguenza che, in caso di successivo inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà agire con l'azione esecutiva anche nei confronti del bene entrato nel patrimonio del terzo (come se avesse un diritto di seguito) ovvero, preventivamente, ottenere un sequestro conservativo (art.2902, co.2, c.c.). I principi suddetti valgono anche per i crediti nascenti da fatti illeciti (che possono non essere certi, in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque litigiosi, ma che senza dubbio rientrano nel novero delle ragioni di credito eventuale) senza pretendere che l'illecito sia accertato con sentenza passata in giudicato. Diversamente opinando, resterebbe smentito e contraddetto il principio secondo cui per l'accoglimento della revocatoria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale. Conseguenza di quanto riferito è che deve ritenersi azionabile la procedura in questione anche nel caso di specie. Ciò posto, tornando al caso concreto, appare del tutto inconferente ai fini del presente processo, proprio per i motivi sopra enumerati sulla natura dell'azione revocatoria, la difesa approntata dai resistenti: deve, difatti, ritenersi in re ipsa l'eventus damni, in considerazione dell'ingente credito asseritamente vantato dai ricorrenti (per oltre €25.000,00) e dello stato di incapienza del patrimonio del debitore, che, dopo la vendita dell'immobile di sua proprietà, risulta privo di qualsiasi effettiva garanzia da fornire ai creditori. Ebbene, parte debitrice non ha fornito alcuna valida prova che, nonostante l'atto di disposizione de quo, il suo patrimonio abbia conservato un valore tale da garantire le ragioni della parte creditrice. Certamente, CP_ non offrono, all'uopo, alcuna garanzia le dichiarazioni dei redditi dello (trattandosi di atti di parte e, comunque, con redditi lordi dichiarati tali da non poter soddisfare il credito), mentre sono inconferenti ai fini della decisione i documenti societari prodotti, in quanto relativi a soggetti non parti in causa. Evidente, poi, è la scientia fraudis da parte del resistente alienante, che ben sapeva di essere debitore dei ricorrenti in forza della propria costituzione e partecipazione al processo per A.t.p. pendente davanti al Tribunale di Varese (e nel successivo giudizio di merito), ove era stata depositata in data 25.03.2022 la consulenza con la descrizione e quantificazione dei vizi (v. docc.3 e s. dei ricorrenti), quindi, in epoca, antecedente all'atto di disposizione patrimoniale intervenuto il 16.06.2022 (v. doc.7 dei ricorrenti). CP_ Risulta, ancora, di palmare evidenza che la fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato ai ricorrenti con la disposizione patrimoniale de qua, in quanto convivente more uxorio dell'alienante- debitore (v. doc. 8 dei ricorrenti) e asseritamente lavorando nella stessa società di cui il compagno è amministratore unico (cfr. dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale all'udienza 10.07.2024), e, come Parte_3 tale, consapevole della diminuzione del patrimonio del proprio convivente. Il cd. consilium fraudis è, invero, da intendersi non come “…necessaria collusione tra terzo e debitore, essendo sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio…” (Cfr. Cass.5451/1985, v. nello stesso senso Cass. 4077/1997, Cass.4095/2000, ecc.), prescindendosi peraltro dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria è stata proposta (v. Cass.987/1986, Cass.2303/1996) e del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (cfr. Cass.5741/2004 ecc.). Parte ricorrente ha poi fornito prova della sperequazione tra il prezzo indicato nel rogito di compravendita (€98.494,90) e il valore effettivo di mercato del bene oggetto del contratto (per €231.250,00: cfr. docc. 9 e s. dei ricorrenti, circostanza confermata all'udienza del 10.07.2024 da , né Controparte_2 sull'argomento parte resistente ha fornito (o chiesto di fornire) idonea prova del contrario. pagina 4 di 6 Peraltro, nel rogito di compravendita tra le parti, a fronte del prezzo come dichiarato, non è stato effettuato alcun effettivo pagamento, avendo le parti contrattuali dichiarato che il prezzo era stato regolato CP_ mediante accollo passivo della residua quota di mutuo da parte della (v. doc.7 di parte ricorrente). Anche sul punto non è stato offerto alcun riscontro documentale dell'avvenuto pagamento delle rate di mutuo, essendosi limitato a riferire in sede di interrogatorio formale che “per accordi con la mia CP_1 compagna le eventuali spese familiari che lei anticipa vengono compensate dal pagamento del mutuo” (cfr. verbale dell'udienza del 10.07.2024). CP_ I resistenti non hanno, infine, fornito alcuna prova dell'autonomia patrimoniale della . Ed invero, a CP_ fronte della documentazione offerta da parte ricorrente sullo stato di disoccupazione della (cfr. doc. 14 di parte ricorrente), i resistenti non hanno provato alcuna effettiva capacità reddituale della stessa, apparendo del tutto irrilevante la mera titolarità di partita Iva (acquisita, peraltro, molti mesi dopo l'atto CP_ oggetto di revocatoria: cfr. doc. 11 di parte resistente e dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.07.2024; e comunque non riscontrata da dichiarazioni dei redditi dell'acquirente, ma solo da due fatture emesse per l'anno 2023 per complessivi €10.000,00: v. doc.12 di parte resistente) così come lo svolgimento di un lavoro non meglio precisato, dal gennaio 2023, presso la società amministrata dal compagno convivente (cfr. dichiarazioni rese da , fratello del resistente, Parte_2 all'udienza del 10.07.2024). Logico corollario di quanto sopra esposto è la dichiarazione di inefficacia del contratto de quo nei confronti dei ricorrenti, cui conseguentemente l'atto impugnato deve ritenersi inopponibile. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti, essendo rimasta priva di valido riscontro probatorio, in quanto non è stata prodotta o richiesta alcuna prova a sostegno del proprio assunto. È, difatti, risaputo che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno sia nell'an sia nel quantum del pregiudizio sofferto, potendo farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (v.,ex multis, Cass.3794/2008, Cass.28226/2008, Cass. 7093/2001, Cass. 8615/2006, Cass. 2831/2021, Cass. 26051/2020, Cass. 8941/2022). Decisa la causa ut supra, le ulteriori domande, eccezioni ed istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione od eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dei ricorrenti, e, per l'effetto,
2. dichiara inefficace nei confronti di e – ai sensi e per gli effetti di cui agli Parte_1 Parte_1 artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di compravendita stipulato tra e per notar CP_1 CP_1 Per_1 del 16.06.2022 n. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in Sesto Calende
– via Isonzo, 11- compiutamente descritta nel predetto rogito e negli atti di causa;
3. ordina al competente conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle predette formalità, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.616,00, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 26 marzo 2025 pagina 5 di 6
Il Giudice
A.D'Elia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2024 promossa da:
, con Avv. Ascoli RICORRENTI Parte_1 contro
, con Avv. Silipo RESISTENTI Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno adito questo Tribunale per sentir dichiarare, ai sensi e per gli effetti Parte_1 Parte_1 di cui all'art.2901 e ss. c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita stipulato tra CP_1
e per notar del 16.06.2022 nn. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la
[...] CP_1 Per_1 proprietà immobiliare sita in Sesto Calende – via Isonzo, 11- compiutamente descritta nel predetto rogito e negli atti di causa, con conseguente ordine di trascrizione e risarcimento dei danni subiti. Riferivano i ricorrenti
- della pendenza davanti al Tribunale di Varese della causa n.2168/2022 tra gli odierni attori e CP_1 instaurata con ricorso notificato il 20.09.2022 e finalizzata all'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per i vizi e difetti presenti nell'immobile sito in Marcallo -via Fallaci, 165- e alla refusione dei danni subiti dagli odierni attori come descritti e quantificati (per oltre €25.000, oltre spese ed IVA) in sede di c.t.u. depositata il 25.03.2022 nel giudizio ex artt.696-696 bis c.p.c. già pendente tra le parti davanti al Tribunale di Varese instaurato con ricorso notificato il 17.03.2021;
- che, pendente il processo di ATP e depositata già la c.t.u., risultava proprietario della quota pro CP_1 indiviso di ½ (di cui il fratello era il restante proprietario) del compendio immobiliare sito in Parte_2
Sesto Calende -via Isonzo, 11-, ma in data 16.06.2022 procedevano allo scioglimento della comunione con reciproca assegnazione delle porzioni immobiliari, come individuate nel rogito per notar Per_1 del 16.06.2022 n.11153 rep./n.9046, ove attualmente risiede con la propria famiglia;
- che, sempre in data 16.06.2022, cedeva alla propria convivente la piena ed CP_1 CP_1 esclusiva proprietà del compendio immobiliare di cui alla predetta divisione immobiliare al prezzo di
€98.494, 90, a fronte del valore commerciale del cespite di €231.250,00, prezzo corrisposto CP_ dall'acquirente mediante accollo della residua quota di mutuo gravante sul compagno venditore (mutuo già concesso al medesimo e al fratello da Intesa San Paolo s.p.a. con atto per notar Per_1 CP_ del 9.07.2018), così sottraendo agli odierni ricorrenti ogni garanzia patrimoniale, non risultando lo proprietario di altri beni. pagina 1 di 6 Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. stante la pregiudizialità del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Varese in ordine ai pretesi vizi e danni come richiesti, e, nel merito, il rigetto delle domande dei ricorrenti in quanto infondate per assenza dei presupposti dell'azione revocatoria, stante peraltro la propria solidità economica e apparendo incerto il preteso danno come dedotto e della sua imputabilità. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. La domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2901 e ss. c.c., dell'atto di compravendita stipulato tra e per CP_1 CP_1 notar del 16.06.2022 n. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita Per_1 in Sesto Calende – via Isonzo, 11- è fondata e, quindi, va accolta. Non appare inutile premettere che la disciplina positiva che il codice del 1942 ha dato all'azione revocatoria con l'art.2901 c.c. rispetto alla formulazione dell'art.1235 del codice civile 1865 (viste le notevoli controversie che la formula equivoca di tale precedente disposto normativo era inidonea a risolvere) dimostra la preoccupazione del legislatore del 1942 di potenziare le garanzie del creditore. Ed invero, la collocazione sistematica della revocatoria nel quadro dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dimostra che lo scopo della predetta azione sia la tutela conservativa dei diritti del creditore, la quale si attua col rendere possibile al creditore il realizzo del suo diritto contro ogni atto di disposizione del patrimonio (inteso in senso lato, cioè come atto capace di incidere negativamente sul patrimonio, diminuendone l'attivo o aumentando il passivo, ovvero rendendo più difficile ed onerosa la realizzazione del diritto vantato -cfr. ex plurimis Cass.2109/1968, Cass.402/1984, ecc.-, anche in considerazione del fatto che il denaro può essere facilmente occultato e, quindi, sottratto all'azione esecutiva) con l'azione esecutiva sui beni usciti dalla garanzia generale apprestata dall'art.2740 c.c., onde ovviare al pregiudizio delle ragioni creditizie. Il disposto legislativo pone delle condizioni soggettive e oggettive al fine di poter vittoriosamente esperire detta azione. Oltre il pregiudizio del creditore di cui si è già detto, presupposto necessario è l'esistenza di un credito, anche condizionato o a termine, in quanto tale azione tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dall'art.2740 c.c. a tutti i creditori anche meramente eventuali, avendo anche questi tutto l'interesse a non vedere intaccato il patrimonio del debitore. Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. non è, difatti, necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione. L'anteriorità del credito a tutela del quale è esperita l'azione revocatoria, rispetto all'atto revocando, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato (v. ex multis Cass.12144/1999, Cass. 22161/2019). Comunque, è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante cfr. Cass. 2673/2016 e Cass. 23208/2016), anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr., tra le tante, Cass. 2673/2016). pagina 2 di 6 Ed infatti, poiché il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. in questo senso Cass. S.U. 9440/2004 e tante altre successive conformi). Orientamento consolidato è che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sia rilevante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Per l'accoglimento di detta azione non è, dunque, necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero la precisa determinazione del quantum bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v., ex multis, Cass.20002/2008; Cass. 6511/2004; Cass. 1893/2012; Cass.5619/2016; Cass.23208/2016; Cass.3369/2019, Cass.4212/2020). La precisa determinazione del credito è, invero, necessaria solo per l'esperimento delle azioni esecutive che i creditori sono abilitati ad esercitare sui beni oggetto dell'atto di disposizione a seguito della declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato, ma tali azioni sono estranee all'oggetto del giudizio revocatorio. Avendo, come sopra già detto, l'azione revocatoria una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.2971/1999); sussistendo il pregiudizio quando l'atto di disposizione del debitore renda non solo impossibile, ma anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. 402/1984, Cass.1700/1982, Cass.7452/2000). Non è, difatti, necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.7452/2000). L'art. 2901 c.c. accoglie, quindi, una nozione ampia di credito con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (v. ex multis Cass.1220/1986, Cass.12678/2001), coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non è volta ad una funzione restauratoria o restitutoria, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (v. nello stesso senso, per crediti di natura risarcitoria, Cass. S.U. 9440/2004).
pagina 3 di 6 La sentenza di revoca ha, dunque, come effetto di rendere inefficace nei soli confronti del creditore che ha agito - cui solo giova - (cd. inefficacia relativa) l'atto di disposizione, con la conseguenza che, in caso di successivo inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà agire con l'azione esecutiva anche nei confronti del bene entrato nel patrimonio del terzo (come se avesse un diritto di seguito) ovvero, preventivamente, ottenere un sequestro conservativo (art.2902, co.2, c.c.). I principi suddetti valgono anche per i crediti nascenti da fatti illeciti (che possono non essere certi, in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque litigiosi, ma che senza dubbio rientrano nel novero delle ragioni di credito eventuale) senza pretendere che l'illecito sia accertato con sentenza passata in giudicato. Diversamente opinando, resterebbe smentito e contraddetto il principio secondo cui per l'accoglimento della revocatoria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale. Conseguenza di quanto riferito è che deve ritenersi azionabile la procedura in questione anche nel caso di specie. Ciò posto, tornando al caso concreto, appare del tutto inconferente ai fini del presente processo, proprio per i motivi sopra enumerati sulla natura dell'azione revocatoria, la difesa approntata dai resistenti: deve, difatti, ritenersi in re ipsa l'eventus damni, in considerazione dell'ingente credito asseritamente vantato dai ricorrenti (per oltre €25.000,00) e dello stato di incapienza del patrimonio del debitore, che, dopo la vendita dell'immobile di sua proprietà, risulta privo di qualsiasi effettiva garanzia da fornire ai creditori. Ebbene, parte debitrice non ha fornito alcuna valida prova che, nonostante l'atto di disposizione de quo, il suo patrimonio abbia conservato un valore tale da garantire le ragioni della parte creditrice. Certamente, CP_ non offrono, all'uopo, alcuna garanzia le dichiarazioni dei redditi dello (trattandosi di atti di parte e, comunque, con redditi lordi dichiarati tali da non poter soddisfare il credito), mentre sono inconferenti ai fini della decisione i documenti societari prodotti, in quanto relativi a soggetti non parti in causa. Evidente, poi, è la scientia fraudis da parte del resistente alienante, che ben sapeva di essere debitore dei ricorrenti in forza della propria costituzione e partecipazione al processo per A.t.p. pendente davanti al Tribunale di Varese (e nel successivo giudizio di merito), ove era stata depositata in data 25.03.2022 la consulenza con la descrizione e quantificazione dei vizi (v. docc.3 e s. dei ricorrenti), quindi, in epoca, antecedente all'atto di disposizione patrimoniale intervenuto il 16.06.2022 (v. doc.7 dei ricorrenti). CP_ Risulta, ancora, di palmare evidenza che la fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato ai ricorrenti con la disposizione patrimoniale de qua, in quanto convivente more uxorio dell'alienante- debitore (v. doc. 8 dei ricorrenti) e asseritamente lavorando nella stessa società di cui il compagno è amministratore unico (cfr. dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio formale all'udienza 10.07.2024), e, come Parte_3 tale, consapevole della diminuzione del patrimonio del proprio convivente. Il cd. consilium fraudis è, invero, da intendersi non come “…necessaria collusione tra terzo e debitore, essendo sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio…” (Cfr. Cass.5451/1985, v. nello stesso senso Cass. 4077/1997, Cass.4095/2000, ecc.), prescindendosi peraltro dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria è stata proposta (v. Cass.987/1986, Cass.2303/1996) e del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (cfr. Cass.5741/2004 ecc.). Parte ricorrente ha poi fornito prova della sperequazione tra il prezzo indicato nel rogito di compravendita (€98.494,90) e il valore effettivo di mercato del bene oggetto del contratto (per €231.250,00: cfr. docc. 9 e s. dei ricorrenti, circostanza confermata all'udienza del 10.07.2024 da , né Controparte_2 sull'argomento parte resistente ha fornito (o chiesto di fornire) idonea prova del contrario. pagina 4 di 6 Peraltro, nel rogito di compravendita tra le parti, a fronte del prezzo come dichiarato, non è stato effettuato alcun effettivo pagamento, avendo le parti contrattuali dichiarato che il prezzo era stato regolato CP_ mediante accollo passivo della residua quota di mutuo da parte della (v. doc.7 di parte ricorrente). Anche sul punto non è stato offerto alcun riscontro documentale dell'avvenuto pagamento delle rate di mutuo, essendosi limitato a riferire in sede di interrogatorio formale che “per accordi con la mia CP_1 compagna le eventuali spese familiari che lei anticipa vengono compensate dal pagamento del mutuo” (cfr. verbale dell'udienza del 10.07.2024). CP_ I resistenti non hanno, infine, fornito alcuna prova dell'autonomia patrimoniale della . Ed invero, a CP_ fronte della documentazione offerta da parte ricorrente sullo stato di disoccupazione della (cfr. doc. 14 di parte ricorrente), i resistenti non hanno provato alcuna effettiva capacità reddituale della stessa, apparendo del tutto irrilevante la mera titolarità di partita Iva (acquisita, peraltro, molti mesi dopo l'atto CP_ oggetto di revocatoria: cfr. doc. 11 di parte resistente e dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.07.2024; e comunque non riscontrata da dichiarazioni dei redditi dell'acquirente, ma solo da due fatture emesse per l'anno 2023 per complessivi €10.000,00: v. doc.12 di parte resistente) così come lo svolgimento di un lavoro non meglio precisato, dal gennaio 2023, presso la società amministrata dal compagno convivente (cfr. dichiarazioni rese da , fratello del resistente, Parte_2 all'udienza del 10.07.2024). Logico corollario di quanto sopra esposto è la dichiarazione di inefficacia del contratto de quo nei confronti dei ricorrenti, cui conseguentemente l'atto impugnato deve ritenersi inopponibile. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti, essendo rimasta priva di valido riscontro probatorio, in quanto non è stata prodotta o richiesta alcuna prova a sostegno del proprio assunto. È, difatti, risaputo che l'attore ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno sia nell'an sia nel quantum del pregiudizio sofferto, potendo farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (v.,ex multis, Cass.3794/2008, Cass.28226/2008, Cass. 7093/2001, Cass. 8615/2006, Cass. 2831/2021, Cass. 26051/2020, Cass. 8941/2022). Decisa la causa ut supra, le ulteriori domande, eccezioni ed istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione od eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dei ricorrenti, e, per l'effetto,
2. dichiara inefficace nei confronti di e – ai sensi e per gli effetti di cui agli Parte_1 Parte_1 artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di compravendita stipulato tra e per notar CP_1 CP_1 Per_1 del 16.06.2022 n. 11154 rep./n.9047, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in Sesto Calende
– via Isonzo, 11- compiutamente descritta nel predetto rogito e negli atti di causa;
3. ordina al competente conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle predette formalità, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità;
4. rigetta ogni altra domanda avanzata;
5. condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €7.616,00, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 26 marzo 2025 pagina 5 di 6
Il Giudice
A.D'Elia
pagina 6 di 6