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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Petilia Policastro - Via Dante Alghieri 88837 Petilia Policastro KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - Via Xxv Settembre 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - P.zza Municipio 88841 Cutro KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Calabria - C.lla Regionale 88900 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Consorzio - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000039670000 IRES-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320259000039670000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.02.2025, con riferimento a numerosi tributi, riferiti a diverse annualità, contenuti nelle seguenti cartelle di pagamento:
3320110009602257000, 13320120000296374000, 133201200004508466000, 13320130006671612000,
13320130014516865000, 13320140000929043000, 133201400002116009000, 13320140007992389000
13320150009324603000, 13320160000968936000, 13320160004483023000, 1332016000638295000,
13320170001537128000, 133201700005768325000, 13320170008328350000, 13320190002128852000,
1332019000597481000, 13320190009806410000, 13320210004106478000, 1332021000458030000,
1332021000882178000, 13320210001381487000;
nonchè dei seguenti avvisi di accertamento: avv.so di acc.to Ente n ° 528, avv.so di acc.to Ente n ° 82, avv. so di acc.to Ente n ° 515 , avv.so di acc.to Ente n ° 603, avv.so di acc.to Ente n ° 742, avv.so di acc.to Ente
n ° 1191, avv.so di acc.to Ente n ° 4657, avv.so di acc.to Ente n ° 511, avv.so di acc.to Ente n ° 2114, avv. so di acc.to Ente n ° 2025, avv.so di acc.to Ente n ° 5287. A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto, sostanzialmente per l'omessa notifica delle carte e degli avvisi e/o, comunque, di richieste di pagamento con prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Cutro e la Regione Calabria, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
La Regione chiedeva, in particolare, l'estromissione dal giudizio perché, nell'atto impugnato, nessun credito tributario era riferito alla stessa.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito descritti.
Va, anzitutto, dichiarata l'estraneità al giudizio della Regione Calabria, alla luce del fatto che, effettivamente, nessun credito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata è alla stessa riferito.
Passando al merito dei motivi di ricorso si osserva che risulta infondata la questione relativa alla presunta prescrizione dei crediti con riferimento alla quasi totalità delle cartelle e degli avvisi contenuti nell'atto impugnato, alla luce della produzione documentale delle parti convenute ed in particolare dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, utili a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Dalla copiosa documentazione prodotta emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione.
Atti successivi non tempestivamente impugnati dalla parte e che, pertanto, sono divenuti definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Diverso discorso deve essere fatto con riferimento ad alcuni tributi del Comune di Mesoraca e di quello di
Petialia Policastro, in considerazione della mancata costituzione degli enti e/o dimostrazione di richieste di pagamento con riferimento ai tributi specificati nei seguenti atti:
- avv.so di acc.to n° 511, Ente impositore Comune di Mesoraca, omesso pagamento TARI 2017;
- avv.so di acc.to n° 2114, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU anno 2015;
- avv.so di acc.to n° 2025, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU 2016;
- avv.so di acc.to n° 5287, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU 2017.
Alla luce delle predette argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini indicati in parte motiva.
In considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La parte ricorrente deve essere, viceversa, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute costituite, per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente ai crediti tributari di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
32) avv.so di acc.to n° 511, Ente impositore Comune di Mesoraca, omesso pagamento TARI 2017;
33) avv.so di acc.to n° 2114, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU anno 2015;
34) avv.so di acc.to n° 2025, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU 2016;
35) avv.so di acc.to n° 5287, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU 2017.
b) rigetta nel resto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali in favore della Regione
Calabria e del Comune di Cutro, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore di ciascuna delle parti oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
d) compensa integralmente le spese di giudizio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Petilia Policastro - Via Dante Alghieri 88837 Petilia Policastro KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - Via Xxv Settembre 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cutro - P.zza Municipio 88841 Cutro KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Calabria - C.lla Regionale 88900 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Consorzio - CF Consorzio
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320259000039670000 IRES-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320259000039670000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.02.2025, con riferimento a numerosi tributi, riferiti a diverse annualità, contenuti nelle seguenti cartelle di pagamento:
3320110009602257000, 13320120000296374000, 133201200004508466000, 13320130006671612000,
13320130014516865000, 13320140000929043000, 133201400002116009000, 13320140007992389000
13320150009324603000, 13320160000968936000, 13320160004483023000, 1332016000638295000,
13320170001537128000, 133201700005768325000, 13320170008328350000, 13320190002128852000,
1332019000597481000, 13320190009806410000, 13320210004106478000, 1332021000458030000,
1332021000882178000, 13320210001381487000;
nonchè dei seguenti avvisi di accertamento: avv.so di acc.to Ente n ° 528, avv.so di acc.to Ente n ° 82, avv. so di acc.to Ente n ° 515 , avv.so di acc.to Ente n ° 603, avv.so di acc.to Ente n ° 742, avv.so di acc.to Ente
n ° 1191, avv.so di acc.to Ente n ° 4657, avv.so di acc.to Ente n ° 511, avv.so di acc.to Ente n ° 2114, avv. so di acc.to Ente n ° 2025, avv.so di acc.to Ente n ° 5287. A sostegno delle proprie doglianze, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto, sostanzialmente per l'omessa notifica delle carte e degli avvisi e/o, comunque, di richieste di pagamento con prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Cutro e la Regione Calabria, contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
La Regione chiedeva, in particolare, l'estromissione dal giudizio perché, nell'atto impugnato, nessun credito tributario era riferito alla stessa.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di seguito descritti.
Va, anzitutto, dichiarata l'estraneità al giudizio della Regione Calabria, alla luce del fatto che, effettivamente, nessun credito contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata è alla stessa riferito.
Passando al merito dei motivi di ricorso si osserva che risulta infondata la questione relativa alla presunta prescrizione dei crediti con riferimento alla quasi totalità delle cartelle e degli avvisi contenuti nell'atto impugnato, alla luce della produzione documentale delle parti convenute ed in particolare dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, utili a dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Dalla copiosa documentazione prodotta emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione.
Atti successivi non tempestivamente impugnati dalla parte e che, pertanto, sono divenuti definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Diverso discorso deve essere fatto con riferimento ad alcuni tributi del Comune di Mesoraca e di quello di
Petialia Policastro, in considerazione della mancata costituzione degli enti e/o dimostrazione di richieste di pagamento con riferimento ai tributi specificati nei seguenti atti:
- avv.so di acc.to n° 511, Ente impositore Comune di Mesoraca, omesso pagamento TARI 2017;
- avv.so di acc.to n° 2114, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU anno 2015;
- avv.so di acc.to n° 2025, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU 2016;
- avv.so di acc.to n° 5287, Ente impositore Comune di P. Policastro, omesso pagamento IMU 2017.
Alla luce delle predette argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei termini indicati in parte motiva.
In considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. La parte ricorrente deve essere, viceversa, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti convenute costituite, per come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente ai crediti tributari di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
32) avv.so di acc.to n° 511, Ente impositore Comune di Mesoraca, omesso pagamento TARI 2017;
33) avv.so di acc.to n° 2114, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU anno 2015;
34) avv.so di acc.to n° 2025, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU 2016;
35) avv.so di acc.to n° 5287, Ente impositore Comune di P. Associazione_1, omesso pagamento IMU 2017.
b) rigetta nel resto;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali in favore della Regione
Calabria e del Comune di Cutro, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore di ciascuna delle parti oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
d) compensa integralmente le spese di giudizio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione.